Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 5897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5897/2024 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Trieste, viale XX Settembre n. 37, presso lo studio dell'avv. SARA MILAN, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto.
2. Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Persona_1 anagrafica presso il padre.
3. Assegnazione della casa ex familiare sita in via M.O.T. Cellottini 15 a Monfalcone al marito, che si impegna a subentrare integralmente nel contratto di locazione sostituendo la moglie nel rapporto entro la pronuncia della sentenza di separazione, liberando conseguentemente la signora da ogni obbligo verso Pt_2 il locatario.
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4.La signora si impegna a lasciare l'alloggio familiare nella disponibilità del marito entro la Pt_2 pronuncia della sentenza di separazione.
5. Regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore secondo il seguente calendario alternato bisettimanalmente: settimana 1: lunedì e martedì con il papà con pernotto e con prelievo e accompagnamento a scuola il giorno seguente (o, in caso di cessazione/sospensione delle lezioni, a casa dall'altro genitore alle 13.30), oltre a venerdì, sabato e domenica con pernotto e con prelievo e accompagnamento a scuola il lunedì (o, in caso di cessazione/sospensione delle lezioni, a casa dall'altro genitore alle 13.30); settimana 2: lunedì e martedì con la mamma con pernotto e con prelievo e accompagnamento a scuola il giorno seguente (o, in caso di cessazione/sospensione delle lezioni, a casa dall'altro genitore alle 13.30), oltre a venerdì, sabato e domenica con pernotto e con prelievo e accompagnamento a scuola il lunedì (o, in caso di cessazione/sospensione delle lezioni, a casa dall'altro genitore alle 13.30);
6. Il minore trascorrerà altresì un periodo anche non continuativo di 15 giorni con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze estive. Durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i periodi dalla fine della scuola al 30 dicembre (ore 10.00) e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola. In tali periodi, inoltre, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della Vigilia
e di Natale (dalle ore 10.00 con pernotto). Pasqua e Pasquetta insieme ad anni alternati e le restanti festività
e i relativi ponti saranno parimenti alternati.
7.I genitori si comunicheranno i rispettivi periodi feriali estivi con il figlio con privilegio ad anni alterni nel termine il primo entro il 30 maggio, il secondo entro il 15 giugno, avendo cura il secondo di indicare le sue ferie nel periodo residuo rispetto a quello indicato dal primo. Anni dispari la madre, anni pari il padre.
8.Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con il figlio sulla base del reciproco accordo.
9.I ricorrenti si impegnano a privilegiarsi nell'accudimento del figlio prima di delegare terze persone.
10.Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie del figlio nei rispettivi tempi di compresenza, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore secondo il Protocollo del Tribunale di
Gorizia dd.01.06.2016, ivi da intendersi comprese in deroga al protocollo e senza necessità di preventivo accordo le spese di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il doposcuola, e tutti i centri estivi nel periodo di sospensione estiva della scuola. Sempre in deroga al predetto protocollo le richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice.
11. L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito al 50% dai genitori.
12. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti da ciascun genitore e fruiti al 50% ciascuno.
13. Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti.
2 14. I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
15. Spese di lite compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/12/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 20/08/2011 a Staranzano (GO), nel corso del quale è nato in [...] in data [...], hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 22/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, garantito il contraddittorio con l' , ritiene il Tribunale Controparte_1 che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio minore.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Staranzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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