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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
RG 1842 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RA Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO GRAZIA MARIA presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. presso il quale elettivamente C.F._2
domicilia
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 chiedeva pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in San Sebastiano al Controparte_1
Vesuvio il 24.6.99 (atto n. 11 , P. II, S.A uff 1, anno 1999 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 27.5.19, era intervenuta separazione in forza di sentenza n° 8000/23 resa nel procedimento 4047/19 e pubblicata in data 3.8.23
RG .
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati RA (3.7.00) e (11.8.04). Persona_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla;
CP_1
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della sola figlia Persona_1
maggiorenne non economicamente indipendente pari a 200,00€ mensili (in luogo dei 350,00 statuiti in separazione) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre che i coniugi prestino l'autorizzazione per il rilascio dei rispettivi passaporti.
- vittoria di spese con attribuzione.
Solo parte ricorrente compariva in data 29.10.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia della resistente, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio, in assenza di domande e di prole minore, si prende atto di quanto richiesto dall'attore provvedendo in conformità in ordine alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale e alla misura della contribuzione al mantenimento di
. Persona_1
Il Collegio rileva infine che può deliberare solo limitatamente alle materie oggetto del presente giudizio divorzile e pertanto ogni istanza in ordine al rilascio di documenti validi per l'espatrio dovrà essere presentata, in difetto di assenso, nelle sedi competenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 24/06/1999 (atto n. 11 , P. Controparte_1
II, S.A uff 1, anno 1999)
2 • su conforme richieste dell'attore conferma l'assegnazione della casa familiare a
[...]
e determina in euro 200,00 con decorrenza dalla domanda a carico dell'attore il CP_1
contributo per il mantenimento della figlia oltre adeguamento annuale secondo Persona_1
indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• rigetta per il resto.
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 8.11.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. RA Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RA Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO GRAZIA MARIA presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. presso il quale elettivamente C.F._2
domicilia
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 chiedeva pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con in San Sebastiano al Controparte_1
Vesuvio il 24.6.99 (atto n. 11 , P. II, S.A uff 1, anno 1999 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 27.5.19, era intervenuta separazione in forza di sentenza n° 8000/23 resa nel procedimento 4047/19 e pubblicata in data 3.8.23
RG .
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati RA (3.7.00) e (11.8.04). Persona_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Confermare l'assegnazione della casa familiare alla;
CP_1
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento della sola figlia Persona_1
maggiorenne non economicamente indipendente pari a 200,00€ mensili (in luogo dei 350,00 statuiti in separazione) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre che i coniugi prestino l'autorizzazione per il rilascio dei rispettivi passaporti.
- vittoria di spese con attribuzione.
Solo parte ricorrente compariva in data 29.10.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia della resistente, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori, ordinava la discussione orale della causa e riservava la causa in decisione al Collegio.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio, in assenza di domande e di prole minore, si prende atto di quanto richiesto dall'attore provvedendo in conformità in ordine alla conferma dell'assegnazione della casa coniugale e alla misura della contribuzione al mantenimento di
. Persona_1
Il Collegio rileva infine che può deliberare solo limitatamente alle materie oggetto del presente giudizio divorzile e pertanto ogni istanza in ordine al rilascio di documenti validi per l'espatrio dovrà essere presentata, in difetto di assenso, nelle sedi competenti.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 24/06/1999 (atto n. 11 , P. Controparte_1
II, S.A uff 1, anno 1999)
2 • su conforme richieste dell'attore conferma l'assegnazione della casa familiare a
[...]
e determina in euro 200,00 con decorrenza dalla domanda a carico dell'attore il CP_1
contributo per il mantenimento della figlia oltre adeguamento annuale secondo Persona_1
indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• rigetta per il resto.
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 8.11.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. RA Sdino
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