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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3463/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAROSI RAUL, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e
RE NN OL, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione della pensione di vecchiaia nella gestione commercianti.
3. La ricorrente, già titolare di una pensione di vecchiaia in gestione separata, categoria
VOAUT n. 01010432 da febbraio 2020, ha presentato in data 02.05.2022 domanda di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti con sistema calcolo contributivo presso la CP_ sede di Terracina, domus 2081925300039, prot. .4091.02/05/2022.0042757. CP_2
L' ha respinto la domanda con la seguente motivazione: "La richiedente è titolare di CP_2 pensione VOAUT, come già precisato nelle precedenti respinte, doveva essere richiesto al momento della liquidazione della pensione suddetta di calcolare anche la contribuzione del regime generale. Ciò non è stato fatto. Ad oggi non è più possibile considerare la contribuzione richiesta".
4. Con il presente ricorso la difesa attorea ha contestato il rigetto dell' considerato che CP_2 la ricorrente possiede il 90% della propria contribuzione, non ancora utilizzata per la liquidazione di alcuna pensione, nella gestione autonoma commercianti, il cui primo accredito si colloca al 01/01/1997.
Tale condizione contributiva permetterebbe alla sig.ra di utilizzare una facoltà Pt_1 prevista dalla riforma pensionistica c.d. Fornero onde ottenere una pensione liquidata esclusivamente nella gestione commercianti, utilizzando il sistema del calcolo contributivo.
5. L' si è costituita contestando la domanda in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
6. In esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. È necessario preliminarmente procedere ad una ricostruzione del quadro normativo.
La disciplina introdotta dalla Legge Fornero recante nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchia stabilisce che: “7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6
(id est per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento n.d.r.) è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a
20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(…)
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”.
Tanto nell'uno che nell'altro caso il nuovo istituto della pensione di vecchia contributiva soggiace alla condizione che il primo accredito contributivo decorra dall'1.1.1996.
8. Ciò premesso, dall'esame dell'estratto contributivo in atti “Regime Generale” (cfr. doc. 7
– ricorso) emerge che, pur avendo parte ricorrente oltre 9 anni di contributi versati post 1996 come “titolare di impresa commerciale”, risulta avere versate in tale gestione anche n. 14 settimane contributive nel 1973, tipo di contribuzione “lavoratore dipendente”, maturando pertanto un'anzianità contributiva antecedente il 1996 e il passaggio alla qualità di “vecchia iscritta”.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la contribuzione versata ante 1996 configura causa ostativa all'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.
9. È appena il caso di rilevare che il comma 239 dell'art. 1 della Legge 228/2012 richiamato da parte ricorrente secondo cui i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria “che non siano titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione” e che trattandosi di una facoltà, essa possa essere rinunciata, è inconferente.
Come chiarito dall' con le note di trattazione del 10.10.2025, il cumulo contributivo CP_2 permette ai lavoratori di sommare i contributi versati in ciascun ente previdenziale,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro applicando le regole specifiche di ciascun sistema previdenziale;
parte ricorrente nel caso di specie non ha versamenti contributivi presso altri Enti previdenziali.
10. Considerato, pertanto, che il dettato normativo non contempla espressamente la facoltà di rinunciare alla contribuzione obbligatoria da lavoro versata precedentemente al 1996 al fine di rientrare nel regime contributivo, la rinuncia ai contributi pregressi non può essere ammessa per via giudiziaria e il ricorso deve essere rigettato.
11. La complessità e particolarità della questione oggetto di esame giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3463/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAROSI RAUL, giusta procura Parte_1 in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e
RE NN OL, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pensione di vecchiaia dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione della pensione di vecchiaia nella gestione commercianti.
3. La ricorrente, già titolare di una pensione di vecchiaia in gestione separata, categoria
VOAUT n. 01010432 da febbraio 2020, ha presentato in data 02.05.2022 domanda di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti con sistema calcolo contributivo presso la CP_ sede di Terracina, domus 2081925300039, prot. .4091.02/05/2022.0042757. CP_2
L' ha respinto la domanda con la seguente motivazione: "La richiedente è titolare di CP_2 pensione VOAUT, come già precisato nelle precedenti respinte, doveva essere richiesto al momento della liquidazione della pensione suddetta di calcolare anche la contribuzione del regime generale. Ciò non è stato fatto. Ad oggi non è più possibile considerare la contribuzione richiesta".
4. Con il presente ricorso la difesa attorea ha contestato il rigetto dell' considerato che CP_2 la ricorrente possiede il 90% della propria contribuzione, non ancora utilizzata per la liquidazione di alcuna pensione, nella gestione autonoma commercianti, il cui primo accredito si colloca al 01/01/1997.
Tale condizione contributiva permetterebbe alla sig.ra di utilizzare una facoltà Pt_1 prevista dalla riforma pensionistica c.d. Fornero onde ottenere una pensione liquidata esclusivamente nella gestione commercianti, utilizzando il sistema del calcolo contributivo.
5. L' si è costituita contestando la domanda in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
6. In esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. È necessario preliminarmente procedere ad una ricostruzione del quadro normativo.
La disciplina introdotta dalla Legge Fornero recante nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchia stabilisce che: “7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6
(id est per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento n.d.r.) è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a
20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(…)
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”.
Tanto nell'uno che nell'altro caso il nuovo istituto della pensione di vecchia contributiva soggiace alla condizione che il primo accredito contributivo decorra dall'1.1.1996.
8. Ciò premesso, dall'esame dell'estratto contributivo in atti “Regime Generale” (cfr. doc. 7
– ricorso) emerge che, pur avendo parte ricorrente oltre 9 anni di contributi versati post 1996 come “titolare di impresa commerciale”, risulta avere versate in tale gestione anche n. 14 settimane contributive nel 1973, tipo di contribuzione “lavoratore dipendente”, maturando pertanto un'anzianità contributiva antecedente il 1996 e il passaggio alla qualità di “vecchia iscritta”.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la contribuzione versata ante 1996 configura causa ostativa all'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.
9. È appena il caso di rilevare che il comma 239 dell'art. 1 della Legge 228/2012 richiamato da parte ricorrente secondo cui i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria “che non siano titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione” e che trattandosi di una facoltà, essa possa essere rinunciata, è inconferente.
Come chiarito dall' con le note di trattazione del 10.10.2025, il cumulo contributivo CP_2 permette ai lavoratori di sommare i contributi versati in ciascun ente previdenziale,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro applicando le regole specifiche di ciascun sistema previdenziale;
parte ricorrente nel caso di specie non ha versamenti contributivi presso altri Enti previdenziali.
10. Considerato, pertanto, che il dettato normativo non contempla espressamente la facoltà di rinunciare alla contribuzione obbligatoria da lavoro versata precedentemente al 1996 al fine di rientrare nel regime contributivo, la rinuncia ai contributi pregressi non può essere ammessa per via giudiziaria e il ricorso deve essere rigettato.
11. La complessità e particolarità della questione oggetto di esame giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro