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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 979/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023 e notificata il 30 gennaio 2023, iscritto al n. 1001/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresen- tata e difesa dall'avv. Aldo Corvino (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] il 2 Controparte_1 C.F._2
aprile 1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Carlo Annunziata (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione notificata al dr. il 27 febbraio 2023, la Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo s'è appel- Parte_1
lata, per i motivi di cui si dirà appresso, a questa Sezione Specializzata della Corte d'Appello di
Napoli avverso la sopra indicata sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
materia d'Impresa, con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dal CP_1
con una citazione notificata alla predetta banca il 27 luglio 2020, è stata, in forza dell'art. 2, co.
1, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 297, dichiarata «la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 7 giugno 2002», con il quale l'attore aveva garantito fino all'importo di 650.000,00 € tutte le obbligazioni assunte nei confronti della convenuta dalla siccome derivanti dall'illecita intesa anticoncorrenziale accer- Controparte_2
tata con il provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, è stata dichiarata la con- seguente decadenza della ai sensi dell'art. 1957 c.c. ed è stato ordinato alla medesima banca «di richiedere l'immediata cancellazione del nominativo di dalla Cen- Controparte_1
trale Rischi Interbancaria della Banca d'AL e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finan- ziaria (CRIF), ove risulta iscritto a causa della menzionata fideiussione»; ed ha chiesto che, in totale riforma di detta sentenza, tutte le domande della controparte siano rigettate.
I.2. Costituendosi tardivamente innanzi a questa Corte il 2 giugno 2023, il dr. ha CP_1
contestato l'ammissibilità e comunque la fondatezza dell'avversa impugnazione.
I.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie rispettive richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame si basa su tre motivi, intitolati, rispettivamente: 1) «infondatezza delle domande proposte dal Sig. . Totale assenza di prova in merito ad un'asserita intesa CP_1
anticoncorrrenziale; 2) «errata dichiarazione di avvenuta decadenza della ex art. 1957
c.c.»; 3) «errata qualificazione del contratto di garanzia»; 4) «ordine di cancellazione del nomi- nativo dell'attore dalle Centrali dati».
Con essi, più precisamente, l'appellante in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato:
1) nel ritenere che il avesse provato che, al tempo della prestazione della fideius- CP_1
sione in questione, cioè il 7 giugno 2002, esisteva già l'intesa anticoncorrenziale (o un''intesa anticoncorrenziale analoga a quella) accertata con il provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005;
2) nel dichiarare la sua decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. sebbene quella nella specie prestata dal fosse “a semplice richiesta” e dunque, ai fini CP_1
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
della sua escussione e dell'impedimento di detta decadenza, fosse sufficiente anche un'inizia- tiva stragiudiziale come l'intimazione di pagamento ricevuta dal garante e dalla società garantita il 9 gennaio 2004;
3) nel ritenere detta garanzia derivante da una fideiussione omnibus, anziché da un cd. contratto autonomo di garanzia, come tale non soggetto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
4) nell'ordinarle di richiedere la cancellazione del nominativo del dalle suddette CP_1
banche di dati sebbene la garanzia dallo stesso prestata fosse valida e comunque non si fosse verificata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed il medesimo fosse stato inserito in CP_1
quelle banche di dati quale garante «e non già a sofferenze o con altri censimenti potenzial- mente pregiudizievoli».
II.2.1.1. Orbene, il primo motivo dell'appello in esame – al contrario di quanto sostenuto dal – non è in contrasto col divieto della proposizione in grado d'appello dei ccdd. nova CP_1
di cui all'art. 345, co. 1, c.p.c. e dunque non è inammissibile, essendo evidente che con esso viene fatta valere dalla una cd. mera difesa, tale dovendo esser considerata quella basata sul rilievo, non specificamente formulato dalla banca appellante nel corso del processo di primo grado, che l'illecita intesa anticoncorrenziale del quale il primo Giudice ha ritenuto che il contratto in questione costituisse un effetto è posteriore a tale contratto.
II.2.1.2. Il medesimo motivo è tuttavia infondato.
Con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'AL – che allora, in forza dell'art. 20, co. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria – ha dichiarato, «nella misura in cui ven- gano applicate in modo uniforme», in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della stessa legge – secondo cui «[s]ono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impe- dire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mer- cato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel […] fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrat- tuali» – le disposizioni contenute negli «articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)», che era stato dalla stessa acronimo dell'Associazione Bancaria ALna, che nel medesimo prov- vedimento viene definita «un'associazione senza scopo di lucro a cui aderisce pressoché la
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totalità delle banche italiane») concordato nell'ottobre del 2002 con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato dalla stessa ABI, come da quest'ultima comunicato alla
Banca d'AL nel luglio del 2003, e costituite rispettivamente da:
1) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimbor- sare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbliga- zioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la cd. “clausola di rinuncia (o di deroga) ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideius- sore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale, «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Le clausole che detto provvedimento della Banca d'AL ha dichiarato in contrasto con la cd. normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», sono dunque chiaramente solo quelle contenute nello schema contrattuale delle fideiussioni omnibus dall'ABI concordato nel mese di ottobre del 2002 con alcune orga- nizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato tra l'aprile e il maggio del 2003.
Peraltro, dal medesimo provvedimento risulta che il suddetto schema contrattuale venne dall'ABI, «[p]rima della diffusione alle banche associate», trasmesso alla Banca d'AL con una lettera a questa pervenuta il 7 marzo 2003, che l'istruttoria tesa ad accertare la sua contrarietà alla cd. normativa antitrust da parte delle banche venne aperta dalla Banca d'AL soltanto l'8 novembre 2003 e che l'indagine volta ad accertare la sua effettiva utilizzazione da parte delle banche venne avviata mediante una richiesta di informazioni rivolta ad alcune di que- ste ultime dalla Banca d'AL soltanto il 1° settembre 2004.
Sicché è evidente che – al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – l'inclusione delle suddette clausole in una fideiussione omnibus prestata il 7 giugno 2002 non può essere ricondotta causalmente all'intesa anticoncorrenziale che lo stesso primo Giudice ha ritenuto di
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poter affermare esistente sulla base del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio
2005 e della «prova dell'applicazione uniforme delle suindicate clausole nel contratti di fideius- sione omnibus predisposti da parte degli istituti di credito con ampia diffusione territoriale na- zionale» sol perché «si colloca in un momento temporale appena antecedente a quella oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'AL (ottobre 2002 – maggio 2005)» (v. sent. app.ta, pagg. 6-7).
Non v'è dubbio che – come sostenuto dal – devono considerarsi conclusi “a CP_1
valle” di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza anche i negozi perfezionatisi prima dell'accertamento di tale intesa. (cfr. Cass. 29810/2017). Ma è ovviamente pur sempre neces- sario che sia accertato che detta intesa esisteva prima della conclusione dei negozi che si as- sumono costituire il suo oggetto o effetto.
Senonché, dai documenti tempestivamente prodotti dal nel corso del processo CP_1
di primo grado emerge la prova che le suindicate clausole, con pochissime differenze di carat- tere puramente formale, prima dell'ottobre del 2002:
a) erano già presenti nelle «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garan- zia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)» dall'ABI elaborate e diffuse tra le banche alla stessa associate mediante la circolare serie tecnica O n. 20 del 17 giugno 1987 (v. il n 18 dei documenti prodotti dal ); CP_1
b) erano perciò già state prese in considerazione nel corso di un procedimento anteriore a quello sfociato nel provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 e giudicate, oltre che dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo, per maggior co- modità, anche solo AGCOM), «anche dalla Banca d'AL lesive della concorrenza, in quanto espressione di uno standard uniforme che incideva in senso peggiorativo sulle condizioni eco- nomiche del complessivo servizio reso dalla banca (v. il punto 37 del parere dato alla Banca
d'AL dall'AGCOM il 5 aprile 2005 una cui copia costituisce il n. 16 dei documenti prodotti dal
); CP_1
c) erano già per prassi consolidata uniformemente inserite nelle scritture private relative alle fideiussioni omnibus prestate in favore delle banche italiane, compresa la (v. il punto
93 del provvedimento della Banca d'AL n. 55/2005 una cui copia costituisce il n. 15 dei do- cumenti prodotti dal e le numerosissime scritture private relative a fideiussioni omnibus CP_1
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concluse tra il giugno del 1987 e l'ottobre del 2002).
Sussistono pertanto solidissime basi logico-fattuali per presumere, considerando an- che che la non ha addotto alcun dato di segno contrario, che l'inserimento delle suddette clausole nei moduli utilizzati dalle banche, compresa quella nella specie appellante, per le fi- deiussioni omnibus prestate in favore delle banche tra il giugno del 1987 e l'ottobre 2002 fosse l'effetto di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza che, anche a voler ritenere origina- riamente lecita, poiché anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1980, è poi, quanto meno per effetto dell'entrata in vigore di tale legge, divenuta illecita.
Infatti, come da tempo condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione: «L'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tec- nico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta di- sposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distor- sione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordi- nare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono - così - rilevanti qualsiasi con- dotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
"unilaterali". Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "in- tese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un osta- colo al gioco della concorrenza. Da ciò consegue - ancora ulteriormente - che, quanto ai rap- porti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità - ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui il fatto (di natura in sé negoziale) generatore del singolo rapporto (ad esempio, una convenzione
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fra imprese) si fosse, alla suddetta data, già realizzato;
ed infatti, ferma restando la ovvia intan- gibilità di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza» (così
Cass. 827/1999).
II.2.2.1. Oltre che ammissibile, fondato è invece il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la sostiene che, anche a voler ritenere nulle le clausole della fideius- sione prestata dal delle quali s'è fin qui trattato, il Giudice di prime cure ha errato nel CP_1
dichiararla decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal potere di escutere il garante, posto che tale decadenza ben poteva essere ed era stata di fatto impedita dalla richiesta di pagamento da essa stragiudizialmente rivolta alla debitrice principale e al garante il 9 gennaio 2004 contestual- mente alla revoca degli affidamenti concessi alla prima e una cui copia era stata prodotta on giudizio dal secondo.
II.2.2.2. Invero, tale motivo – al contrario di quanto sostenuto dal – è ammissibile CP_1
per ragioni analoghe a quelle per le quali deve ritenersi ammissibile il primo, cioè poiché con esso viene fatta valere dalla una mera difesa, tale dovendo essere considerato il rilievo che nella specie non era necessaria un'iniziativa giudiziale per impedire la decadenza dell'odierna appellante dal potere di escutere la garanzia in questione (o, se si preferisce, per impedire l'estinzione dell'obbligazione di garanzia) che l'attore aveva chiesto al primo Giudice di dichia- rare.
II.2.2.3. È inoltre fondato poiché l'art. 7 del modulo contrattuale sottoscritto dal CP_1
contiene una clausola non dichiarata nulla dal primo Giudice che, tra l'altro, prevede che «Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogli altro accessorio»; il che, se certamente non è sufficiente a rendere “autonoma” la garanzia pre- stata dall'odierno appellato, è altrettanto certamente sufficiente per ritenere che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. potesse essere impedita dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dalla banca alla debitrice principale e al garante il 9 gennaio 2024 contestual- mente alla revoca degli affidamenti concessi alla (in tal senso v., ad es., Cass. Controparte_2
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5179/2025 e 660/2025).
II.3. Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda del va ri- CP_1
gettata nella parte in cui è volta ad ottenere la dichiarazione della decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche di dati di cui s'è detto, senza bisogno di esaminare l'ammissibilità e la fondatezza degli altri motivi dell'appello della
Invero, anche se quella in questione dovesse essere (peraltro, contro ogni evidenza) qualificata giuridicamente come una cd. garanzia autonoma, l'esito della controversia non mu- terebbe, giacché le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo contrattuale sottoscritto dal resterebbero nulle essendo l'effetto di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza e CP_1
l'art. 1957 c.c. risulterebbe nella specie addirittura inapplicabile, mentre l'ordine di cancella- zione contro cui è rivolto il quarto motivo dell'appello in esame va caducato già per effetto dell'accoglimento del secondo.
II.4. Infine, considerato che l'esito finale della controversia vede le parti reciprocamente soccombenti, le spese dei due gradi del processo vanno tra le stesse integralmente CP_4
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 979/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, proposto dalla
[...]
contro il 27 febbraio 2023: Parte_1 Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande del volte ad ottenere la dichiarazione della decadenza ai sensi CP_1
dell'art. 1957 c.c. della dalla garanzia del primo prestata in Parte_1
favore della seconda per le obbligazioni nei confronti di quest'ultima della e la Controparte_2
cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi interbancaria tenuta dalla Banca
d'AL (CR) e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), confermando invece la dichiarazione della nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto concluso tra il e la predetta banca il 7 giugno 2002; CP_1
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B) compensa tra le parti integralmente le spese dei due gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 9 di 9 Parte_1 Controparte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 979/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023 e notificata il 30 gennaio 2023, iscritto al n. 1001/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in deci- sione all'esito dell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025 e pendente
TRA la codice fiscale ), con sede legale in Roma, Parte_1 P.IVA_1
al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresen- tata e difesa dall'avv. Aldo Corvino (codice fiscale ) C.F._1
- appellante -
E
(codice fiscale ), nato a [...] il 2 Controparte_1 C.F._2
aprile 1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Carlo Annunziata (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Con una citazione notificata al dr. il 27 febbraio 2023, la Controparte_1 [...]
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo s'è appel- Parte_1
lata, per i motivi di cui si dirà appresso, a questa Sezione Specializzata della Corte d'Appello di
Napoli avverso la sopra indicata sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
materia d'Impresa, con la quale, in parziale accoglimento delle domande formulate dal CP_1
con una citazione notificata alla predetta banca il 27 luglio 2020, è stata, in forza dell'art. 2, co.
1, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 297, dichiarata «la nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus del 7 giugno 2002», con il quale l'attore aveva garantito fino all'importo di 650.000,00 € tutte le obbligazioni assunte nei confronti della convenuta dalla siccome derivanti dall'illecita intesa anticoncorrenziale accer- Controparte_2
tata con il provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005, è stata dichiarata la con- seguente decadenza della ai sensi dell'art. 1957 c.c. ed è stato ordinato alla medesima banca «di richiedere l'immediata cancellazione del nominativo di dalla Cen- Controparte_1
trale Rischi Interbancaria della Banca d'AL e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finan- ziaria (CRIF), ove risulta iscritto a causa della menzionata fideiussione»; ed ha chiesto che, in totale riforma di detta sentenza, tutte le domande della controparte siano rigettate.
I.2. Costituendosi tardivamente innanzi a questa Corte il 2 giugno 2023, il dr. ha CP_1
contestato l'ammissibilità e comunque la fondatezza dell'avversa impugnazione.
I.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie rispettive richieste conclusive.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame si basa su tre motivi, intitolati, rispettivamente: 1) «infondatezza delle domande proposte dal Sig. . Totale assenza di prova in merito ad un'asserita intesa CP_1
anticoncorrrenziale; 2) «errata dichiarazione di avvenuta decadenza della ex art. 1957
c.c.»; 3) «errata qualificazione del contratto di garanzia»; 4) «ordine di cancellazione del nomi- nativo dell'attore dalle Centrali dati».
Con essi, più precisamente, l'appellante in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato:
1) nel ritenere che il avesse provato che, al tempo della prestazione della fideius- CP_1
sione in questione, cioè il 7 giugno 2002, esisteva già l'intesa anticoncorrenziale (o un''intesa anticoncorrenziale analoga a quella) accertata con il provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005;
2) nel dichiarare la sua decadenza dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. sebbene quella nella specie prestata dal fosse “a semplice richiesta” e dunque, ai fini CP_1
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
della sua escussione e dell'impedimento di detta decadenza, fosse sufficiente anche un'inizia- tiva stragiudiziale come l'intimazione di pagamento ricevuta dal garante e dalla società garantita il 9 gennaio 2004;
3) nel ritenere detta garanzia derivante da una fideiussione omnibus, anziché da un cd. contratto autonomo di garanzia, come tale non soggetto all'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
4) nell'ordinarle di richiedere la cancellazione del nominativo del dalle suddette CP_1
banche di dati sebbene la garanzia dallo stesso prestata fosse valida e comunque non si fosse verificata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed il medesimo fosse stato inserito in CP_1
quelle banche di dati quale garante «e non già a sofferenze o con altri censimenti potenzial- mente pregiudizievoli».
II.2.1.1. Orbene, il primo motivo dell'appello in esame – al contrario di quanto sostenuto dal – non è in contrasto col divieto della proposizione in grado d'appello dei ccdd. nova CP_1
di cui all'art. 345, co. 1, c.p.c. e dunque non è inammissibile, essendo evidente che con esso viene fatta valere dalla una cd. mera difesa, tale dovendo esser considerata quella basata sul rilievo, non specificamente formulato dalla banca appellante nel corso del processo di primo grado, che l'illecita intesa anticoncorrenziale del quale il primo Giudice ha ritenuto che il contratto in questione costituisse un effetto è posteriore a tale contratto.
II.2.1.2. Il medesimo motivo è tuttavia infondato.
Con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'AL – che allora, in forza dell'art. 20, co. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria – ha dichiarato, «nella misura in cui ven- gano applicate in modo uniforme», in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della stessa legge – secondo cui «[s]ono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impe- dire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mer- cato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel […] fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrat- tuali» – le disposizioni contenute negli «articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)», che era stato dalla stessa acronimo dell'Associazione Bancaria ALna, che nel medesimo prov- vedimento viene definita «un'associazione senza scopo di lucro a cui aderisce pressoché la
N. 1001/2023 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
totalità delle banche italiane») concordato nell'ottobre del 2002 con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato dalla stessa ABI, come da quest'ultima comunicato alla
Banca d'AL nel luglio del 2003, e costituite rispettivamente da:
1) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimbor- sare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbliga- zioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la cd. “clausola di rinuncia (o di deroga) ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideius- sore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale, «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Le clausole che detto provvedimento della Banca d'AL ha dichiarato in contrasto con la cd. normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», sono dunque chiaramente solo quelle contenute nello schema contrattuale delle fideiussioni omnibus dall'ABI concordato nel mese di ottobre del 2002 con alcune orga- nizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato tra l'aprile e il maggio del 2003.
Peraltro, dal medesimo provvedimento risulta che il suddetto schema contrattuale venne dall'ABI, «[p]rima della diffusione alle banche associate», trasmesso alla Banca d'AL con una lettera a questa pervenuta il 7 marzo 2003, che l'istruttoria tesa ad accertare la sua contrarietà alla cd. normativa antitrust da parte delle banche venne aperta dalla Banca d'AL soltanto l'8 novembre 2003 e che l'indagine volta ad accertare la sua effettiva utilizzazione da parte delle banche venne avviata mediante una richiesta di informazioni rivolta ad alcune di que- ste ultime dalla Banca d'AL soltanto il 1° settembre 2004.
Sicché è evidente che – al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice – l'inclusione delle suddette clausole in una fideiussione omnibus prestata il 7 giugno 2002 non può essere ricondotta causalmente all'intesa anticoncorrenziale che lo stesso primo Giudice ha ritenuto di
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poter affermare esistente sulla base del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio
2005 e della «prova dell'applicazione uniforme delle suindicate clausole nel contratti di fideius- sione omnibus predisposti da parte degli istituti di credito con ampia diffusione territoriale na- zionale» sol perché «si colloca in un momento temporale appena antecedente a quella oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'AL (ottobre 2002 – maggio 2005)» (v. sent. app.ta, pagg. 6-7).
Non v'è dubbio che – come sostenuto dal – devono considerarsi conclusi “a CP_1
valle” di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza anche i negozi perfezionatisi prima dell'accertamento di tale intesa. (cfr. Cass. 29810/2017). Ma è ovviamente pur sempre neces- sario che sia accertato che detta intesa esisteva prima della conclusione dei negozi che si as- sumono costituire il suo oggetto o effetto.
Senonché, dai documenti tempestivamente prodotti dal nel corso del processo CP_1
di primo grado emerge la prova che le suindicate clausole, con pochissime differenze di carat- tere puramente formale, prima dell'ottobre del 2002:
a) erano già presenti nelle «Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garan- zia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)» dall'ABI elaborate e diffuse tra le banche alla stessa associate mediante la circolare serie tecnica O n. 20 del 17 giugno 1987 (v. il n 18 dei documenti prodotti dal ); CP_1
b) erano perciò già state prese in considerazione nel corso di un procedimento anteriore a quello sfociato nel provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2 maggio 2005 e giudicate, oltre che dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo, per maggior co- modità, anche solo AGCOM), «anche dalla Banca d'AL lesive della concorrenza, in quanto espressione di uno standard uniforme che incideva in senso peggiorativo sulle condizioni eco- nomiche del complessivo servizio reso dalla banca (v. il punto 37 del parere dato alla Banca
d'AL dall'AGCOM il 5 aprile 2005 una cui copia costituisce il n. 16 dei documenti prodotti dal
); CP_1
c) erano già per prassi consolidata uniformemente inserite nelle scritture private relative alle fideiussioni omnibus prestate in favore delle banche italiane, compresa la (v. il punto
93 del provvedimento della Banca d'AL n. 55/2005 una cui copia costituisce il n. 15 dei do- cumenti prodotti dal e le numerosissime scritture private relative a fideiussioni omnibus CP_1
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concluse tra il giugno del 1987 e l'ottobre del 2002).
Sussistono pertanto solidissime basi logico-fattuali per presumere, considerando an- che che la non ha addotto alcun dato di segno contrario, che l'inserimento delle suddette clausole nei moduli utilizzati dalle banche, compresa quella nella specie appellante, per le fi- deiussioni omnibus prestate in favore delle banche tra il giugno del 1987 e l'ottobre 2002 fosse l'effetto di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza che, anche a voler ritenere origina- riamente lecita, poiché anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1980, è poi, quanto meno per effetto dell'entrata in vigore di tale legge, divenuta illecita.
Infatti, come da tempo condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione: «L'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tec- nico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta di- sposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distor- sione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordi- nare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rendono - così - rilevanti qualsiasi con- dotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
"unilaterali". Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "in- tese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un osta- colo al gioco della concorrenza. Da ciò consegue - ancora ulteriormente - che, quanto ai rap- porti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 287/90, non si renda di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità - ad essi - della disciplina in questione il profilo per cui il fatto (di natura in sé negoziale) generatore del singolo rapporto (ad esempio, una convenzione
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fra imprese) si fosse, alla suddetta data, già realizzato;
ed infatti, ferma restando la ovvia intan- gibilità di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto che realizzino profili di distorsione della concorrenza» (così
Cass. 827/1999).
II.2.2.1. Oltre che ammissibile, fondato è invece il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la sostiene che, anche a voler ritenere nulle le clausole della fideius- sione prestata dal delle quali s'è fin qui trattato, il Giudice di prime cure ha errato nel CP_1
dichiararla decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal potere di escutere il garante, posto che tale decadenza ben poteva essere ed era stata di fatto impedita dalla richiesta di pagamento da essa stragiudizialmente rivolta alla debitrice principale e al garante il 9 gennaio 2004 contestual- mente alla revoca degli affidamenti concessi alla prima e una cui copia era stata prodotta on giudizio dal secondo.
II.2.2.2. Invero, tale motivo – al contrario di quanto sostenuto dal – è ammissibile CP_1
per ragioni analoghe a quelle per le quali deve ritenersi ammissibile il primo, cioè poiché con esso viene fatta valere dalla una mera difesa, tale dovendo essere considerato il rilievo che nella specie non era necessaria un'iniziativa giudiziale per impedire la decadenza dell'odierna appellante dal potere di escutere la garanzia in questione (o, se si preferisce, per impedire l'estinzione dell'obbligazione di garanzia) che l'attore aveva chiesto al primo Giudice di dichia- rare.
II.2.2.3. È inoltre fondato poiché l'art. 7 del modulo contrattuale sottoscritto dal CP_1
contiene una clausola non dichiarata nulla dal primo Giudice che, tra l'altro, prevede che «Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogli altro accessorio»; il che, se certamente non è sufficiente a rendere “autonoma” la garanzia pre- stata dall'odierno appellato, è altrettanto certamente sufficiente per ritenere che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. potesse essere impedita dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dalla banca alla debitrice principale e al garante il 9 gennaio 2024 contestual- mente alla revoca degli affidamenti concessi alla (in tal senso v., ad es., Cass. Controparte_2
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5179/2025 e 660/2025).
II.3. Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda del va ri- CP_1
gettata nella parte in cui è volta ad ottenere la dichiarazione della decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche di dati di cui s'è detto, senza bisogno di esaminare l'ammissibilità e la fondatezza degli altri motivi dell'appello della
Invero, anche se quella in questione dovesse essere (peraltro, contro ogni evidenza) qualificata giuridicamente come una cd. garanzia autonoma, l'esito della controversia non mu- terebbe, giacché le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo contrattuale sottoscritto dal resterebbero nulle essendo l'effetto di un'illecita intesa restrittiva della concorrenza e CP_1
l'art. 1957 c.c. risulterebbe nella specie addirittura inapplicabile, mentre l'ordine di cancella- zione contro cui è rivolto il quarto motivo dell'appello in esame va caducato già per effetto dell'accoglimento del secondo.
II.4. Infine, considerato che l'esito finale della controversia vede le parti reciprocamente soccombenti, le spese dei due gradi del processo vanno tra le stesse integralmente CP_4
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 979/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, proposto dalla
[...]
contro il 27 febbraio 2023: Parte_1 Controparte_1
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta le domande del volte ad ottenere la dichiarazione della decadenza ai sensi CP_1
dell'art. 1957 c.c. della dalla garanzia del primo prestata in Parte_1
favore della seconda per le obbligazioni nei confronti di quest'ultima della e la Controparte_2
cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi interbancaria tenuta dalla Banca
d'AL (CR) e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF), confermando invece la dichiarazione della nullità delle clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 del contratto concluso tra il e la predetta banca il 7 giugno 2002; CP_1
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B) compensa tra le parti integralmente le spese dei due gradi del processo.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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