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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1873 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza del 16.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, il 03.03.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Gatto, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo
(RC), Via EA Costa, n. 5, ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC), il 06.12.1987, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Giuseppina Iaria, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), Via
Roma, n. 50, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria -interveniente-
OGGETTO: Separazione personale.
* * * * *
-viste le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, con le quali le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di la separazione Parte_1 Controparte_1
personale, alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto;
-considerato che il precedente Giudice delegato, con l'ordinanza del 26.11.2024, dopo aver rilevato che le condizioni sottoscritte dalle parti non prevedevano l'individuazione del contributo al mantenimento a cui è tenuto il genitore collocatario, ha rinviato all'udienza dell'11.02.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le condizioni di separazione riformulate dalle parti ottemperando a quanto richiesto dal Giudice, con l'espressa previsione dell'integrale compensazione delle spese di lite (come già previsto nelle prime condizioni depositate il 25.11.2024);
-rilevato che nelle proprie note depositate in data 04.02.2025 l'Avv. Saverio Gatto per ha chiesto la condanna della controparte alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio, in contrasto con quanto concordato e sottoscritto dalle parti con l'accordo separativo;
- ritenuto che trattasi probabilmente di un mero refuso, considerato che in entrambi gli accordi depositati le parti personalmente hanno concordato l'integrale compensazione delle spese di lite;
- rilevato che comunque non sussisterebbero i presupposti per una condanna, considerati l'esito del giudizio e la particolare delicatezza degli interessi coinvolti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in MO CO (RC) il 14.08.2007, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MO CO (RC), al n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007; b) che dall'unione sono nati tre figli: (08.06.2007), EA Persona_1
(10.09.2008) e (28.07.2011), tutti ancora minorenni;
Per_2
-constatato che le parti non hanno inteso riconciliarsi, pur essendo riuscite a conciliare la vertenza addivenendo ad una separazione consensuale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 31.07.2023, il quale ha apposto il relativo visto in data 07.09.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso di separazione personale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in data 14.08.2007 presso il Comune di MO CP_1
CO (RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
MO CO (RC), al n. 12, Parte II, Serie A, anno 2007, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi già vivono in alloggi abitativi autonomi e distinti e, pertanto, continueranno a vivere separati nelle rispettive sistemazioni abitative, restando il marito nella casa coniugale sita in Saline Joniche (RC) alla Persona_3
Via Nazionale 5, presso la quale continuerà ad abitare unitamente ai figli
[...]
, e , con i Persona_4 Persona_5 Persona_6
beni e gli arredi ivi contenuti, esclusi due mobili, un quadro e le lenzuola che andranno alla . Nel mentre la moglie si è già trasferita presso l'abitazione Controparte_1
locata, sita in Melito di Porto Salvo, via Pilati;
2) I figli minori , e Persona_4 Persona_5
sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_6
abitazione e residenza principale presso il padre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni altro eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
4) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
5) La signora si impegna, contestualmente alla firma, a Controparte_1
corrispondere le spese straordinarie già corrisposte dal padre per l'ammontare di euro 5.157,00;
6) La signora si impegna a corrispondere la somma mensile Controparte_1
(giorno 1 di ogni mese) di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori alle seguenti coordinate iban [...] (cc
[...]
); Parte_1
7) L'assegno unico sarà percepito interamente dal padre;
Parte_1
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere;
9) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO CO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 17.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna