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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.11.2024, assunto in decisione in data 10.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giovanni Andrea Riccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via
Enrico da Monza n. 44;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
-in via preliminare ex art. 473 bis 15 c.p.c. disporre inaudita altera parte:
a) l'assegnazione della casa familiare sita in Cinisello Balsamo, Via Silvio Pellico, 20 di proprietà esclusiva del sig. ,. (Catasto F piano 2, Foglio 20 part. 167, sub 3 Cat A/3, Classe 4, 7 vani - e relative CP_1 pertinenze-), con gli arredi ivi presenti, alla signora perché in essa possa viverci unitamente ai Parte_1 figli e la renda così indisponibile alla libera alienazione da parte del sig. . CP_1
b) il collocamento dei figli presso la madre, signora con facoltà per il signor di vedere Parte_1 CP_1
e tenere con sé il figlio secondo i desiderata di quest'ultimo, anche in ordine alle festività ed PE alle vacanze scolastiche estive e comunque a fine settimana alternati, previo accordo con la ricorrente;
c) l'affido esclusivo del minore alla madre signora stabilendo quale contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della prole da parte del sig. , la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno) CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Monza,
Nel merito, in via principale:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, stabilendo per le ragioni sopra espresse, PE che la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche il relazione alle decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte della residenza abituale del medesimo, autorizzando lo stesso in via esclusiva a richiedere ed a rilasciare il consenso (e dunque senza la necessità del consenso anche da parte del genitore non affidatario per l'emissione dei documenti carta d'identità e passaporto, validi per l'espatrio nell'interesse del figlio
); PE
2) Stabilire la collocazione dei figli presso la madre pur maggiorenne Parte_1 ER studentessa, non è indipendente economicamente e vive in casa, è minorenne e studente) alla PE quale dunque rimarrà assegnata la casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Cinisello Balsamo, CP_1
Via Silvio Pellico, 20, (Catasto F piano 2, Foglio 20 part. 167, sub 3 Cat A/3, Classe 4, 7 vani - e relative pertinenze-), con gli arredi ivi presenti;
3) Disporre che il sig. possa asportare i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni CP_1 dall'emanando decreto;
4) Disporre che il signor veda e tenga con sè il figlio secondo i desiderata del CP_1 PE medesimo, anche in ordine alle festività ed alle vacanze scolastiche estive e comunque a fine settimana alternati, previo accordo con la ricorrente;
5) Porre a carico del signor un contributo al mantenimento per i figli non inferiore ad Euro CP_1
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), somma da versare alla signora in forma Parte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
stabilire, inoltre, che
2 il resistente debba concorrere, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie contratte per i figli, il tutto in conformità al protocollo attualmente in uso presso Codesto Tribunale così come infra riportato:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Disporre, in quanto possibile, il rilascio di documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
Assegno unico riconosciuto alla signora Parte_1
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che ci si riserva di articolare in appositi capitoli di prova nel prosieguo della controversia:
Si indica sin da ora quale testimone la figlia , residente in [...]
20
3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Controparte_1 sono nati in data 8.3.2006 e in data 13.3.2009 ER PE
- con ricorso ex articolo 473bis c.p.c. ha chiesto, nei confronti , Parte_1 Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo di , con collocazione della residenza PE presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desiderata del figlio;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico del resistente nella misura mensile di 1.000,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che fosse riconosciuto l'Assegno Unico interamente alla ricorrente;
a sostegno delle domande ha esposto che le parti intraprendevano la relazione nel 1997 e la convivenza nel 1999; che, dopo la nascita di nel 2006, ER la coppia si trasferiva a Cinisello Balsamo;
nel 2009 nasceva;
di lavorare come operaia dalle 8 PE alle 17.00 e il resistente come imprenditore edile;
che il resistente aveva comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della famiglia;
che il resistente poneva in vendita la casa familiare senza avvertire la ricorrente;
che il resistente cessava l'attività imprenditoriale, sempre all'insaputa della compagna;
che il resistente cessava il pagamento delle utenze domestiche della casa familiare;
di essere stata collocata in cassa integrazione da ottobre;
che precedentemente alla cassa integrazione la propria retribuzione era di circa 1.300,00/1.400,00; di avere in corso due finanziamenti, uno per la ristrutturazione della casa pari ad euro 28.300,00 e uno per far fronte ad altre spese di 36.840,00 euro;
che il resistente cessava la sua impresa
Edile nell'ottobre 2024; che il resistente era l'esclusivo proprietario della casa familiare su cui grava un mutuo con un residuo di circa 150.000,00 euro;
il resistente era proprietario per 1/12 di un immobile in
Cinisello Balsamo;
che il resistente guadagnava circa 45.789,00 euro annui.
-il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio.
- alla udienza del 27.3.2025 il resistente non compariva, il Giudice ne dichiarava la contumacia e la ricorrente dichiarava: vivo a Cinisello Balsamo, nella casa familiare, di proprietà di , non viviamo più insieme, CP_1 lui è andato via verso i primi di dicembre, non so dove sia andato, non ha rapporti con i figli, si è fatto sentire ogni tanto, perché aveva bisogno di effetti personali, ma niente altro, lui a me non risponde, ma credo che lui sappia di questo giudizio,
a me lui non dice nulla. La casa è gravata da mutuo, che credo sia di 1500/1800 euro mensili, ma lo paga lui. Io lavoro in una azienda come operaia, lavoro lì da 22 anni, con reddito mensile di euro 1700, sono in CIG uno o due giorni la settimana, da un po' di mesi, e quindi prendo qualcosa in meno, circa 4 giorni al mese in meno. Ho due finanziamenti aperti, uno con trattenuta dello stipendio, di 307 euro al mese, e un altro da 390 al mese che è a parte. Il Mio compagno aveva un'impresa edile, che ha chiuso e io non so cosa stia facendo, lui si è sempre lamentato che le spese erano eccessive, da
15 anni si lamenta, ma poi ad un certo punto ha chiuso, lui non sta pagando nulla per il mantenimento dei figli, credo che paghi il mutuo. ha visto i figli per il compleanno e ha dato 100 euro a testa. Non so se avesse finanziamenti, a me ha detto
4 di essere pieno di debiti, ma non so altro. Non sto prendendo l'assegno unico perché non ho i documenti dell'ISEE, adesso mia figlia gli ha chiesto l'ISEE per avere un bonus libri, ma lui non che arrivi a me.
Alla udienza del 10.4.2025 venivano sentiti i figli della coppia che dichiaravano:
ho 19 anni, studio a scienze umane, ma da grande vorrei studiare lettere, mi piacerebbe fare la scrittrice, vivo con ER mia mamma, con cui ho sempre avuto un bel rapporto, lei è sempre stata presente per me, con mio padre è diverso, non abbiamo mai avuto un legame come quello che alcuni miei amici hanno con loro padre, anche quando stava in casa e conduceva una vita un po' a sé. Anche quando era a casa non c'è mai stato, né per me, né per mio fratello. Adesso lo sto vedendo molto poco, ma non lo cerco, sto facendo un percorso di sostegno personale, anche per rielaborare il rapporto con lui
e sono più serena adesso che non lo vedo. È venuto per il mio compleanno e mi ha dato del denaro, ma anche su questo aspetto è carente. Quando sono andata a fare le vacanze in Calabria, mi ha detto che mi avrebbe caricato denaro sulla carta,
e non ho trovato il denaro, se non alla fine della vacanza;
quando sono andata in Liguria con una mia amica, mi ha detto che mi avrebbe riportato a casa lui e non è venuto, ho dovuto tornare in treno. Lui non si è nemmeno preoccupato di chiedermi come sarei tornata.
: faccio la seconda superiore, indirizzo informatico, non so ancora cosa voglio fare dopo, ma è presto. Vivo con PE mia mamma e mia sorella, con mia mamma sto benissimo. Mio papà è uscito di casa qualche mese fa, a dicembre 2024, e da allora si è fatto sentire solo per il mio compleanno, a marzo, mi ha regalato del denaro. Di solito quando ho bisogno di qualcosa, chiedo sempre a mia mamma;
anche quando era a casa, mio papà non aveva un gran rapporto con noi e dei nostri bisogni anche economici si è sempre occupata mia mamma. Una volta, mio padre era ancora in casa, e non mi ha rivolto la parola da dicembre a giugno, tranne che per il mio compleanno, quando mi ha dato del denaro. Quindi in tutto è successo due volte che mi abbia dato qualcosa.
Il giudice dà atto che entrambi i ragazzi sono molto sereni nell'esposizione, senza tentennamenti rispetto al narrato.
Il Legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre: la formulazione degli art. 337bis e segg. del PE codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni del ricorrente, il padre ha manifestato il più completo disinteresse per il figlio , sia dal punto di vista affettivo che materiale, allontanandosi dalla casa PE familiare e interrompendo i contatti con i figli;
egli non starebbe neppure versando contributo al loro mantenimento.
5 Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata.
e , all'ascolto del 10.4.2025, hanno confermato le allegazioni materne: hanno entrambi ER PE riferito che il padre era poco presente anche quando viveva in casa ed hanno esposto che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare, egli ha sostanzialmente interrotto ogni rapporto con loro.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso i comportamenti posti in essere dallo stesso non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido esclusivo di alla madre;
tale forma di affido PE appare sufficiente per escludere elementi di pregiudizio per il minore nell'assunzione di determinazioni educative che lo riguardano, senza che esso debba essere disposto in forma rafforzata.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la disgregazione della coppia genitoriale.
-I rapporti con il non collocatario vengono regolamentati secondo liberi accordi da assumere tra il minore ed il padre, in relazione all'età di . PE
-La casa familiare viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006); nel caso di specie, occorre garantire a e (studentessa e dunque non economicamente PE ER autosufficiente) il mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, dalle indagini di Polizia tributaria emerge che la ricorrente nell'anno di imposta 2023 ha percepito redditi esenti IRPEF di euro 1298 e reddito da lavoro dipendente di circa euro
30.080,11 annui lordi, e dunque redditi netti pari - dedotti gli oneri tributari e i contributi previdenziali -
a euro 1.953 mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
È titolare di carta di credito con la quale ha sostenuto spese per euro 6.645 annui circa;
dall'esame dei conti correnti presso Banca di Desio emergono per il 2024 versamenti per euro 16.175 nei primi 10 mesi
(media mensile di euro 1617) ed euro 57 di assegno unico.
Da accertamenti della Guardia di Finanza risulta che la ricorrente non è proprietaria di immobili o terreni.
La ricorrente è gravata dal pagamento mensile della rata di due finanziamenti;
il primo finanziamento, stipulato con prevede una rata mensile di euro 307,00, già trattenuto dallo stipendio. CP_2
6 Il secondo finanziamento, stipulato con Findomestic, prevede una rata mensile di euro 376,60 (ultima rata giugno 2027).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 798 se si considerano i versamenti in conto corrente e l'assegno unico.
Da quanto allegato dalla ricorrente ed emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanzia il resistente era titolare della CMM DI cessata in data 30.10.2024; nell'anno di imposta 2022 Controparte_1 egli ha dichiarato un reddito di impresa di euro 53.380 e nel 2023 di euro 75.358; nel trimestre giugno/settembre 2024 la società ha bonificato sul conto corrente personale del resistente euro 10.955 pari ad euro 3.651 mensili;
egli rimborsa finanziamento con Agos di euro 134 mensili, mutuo sulla casa coniugale di circa 800 euro mensili (verosimilmente rinegoziato, perché l'importo originale della rata era di euro 1400); ha in corso anche finanziamento di euro 2500 con Findomestic per acquisto mobili e
Fiditalia per acquisto auto di euro 250 mensili.
Egli è titolare della casa familiare e di tre boxes a Cinisello Balsamo, oltre che della quota di altro immobile.
Dall'esame degli estratti conto della impresa di cui era titolare emerge che le uscite sono pari alle entrate;
nell'anno 2022 euro 30.915 di spese con carta di credito e acquisiti in locali commerciali e 10.000 euro di versamenti a favore del ricorrente;
nell'anno 2023 euro 33.619 di spese con carta di credito ed acquisiti e
14.000 euro di versamenti a favore del ricorrente;
nell'anno 2024 euro 37874 per acquisiti e spese con carta di credito ed euro 12.000 di bonifici a favore del ricorrente.
L'ammontare complessivo delle spese del nucleo familiare era dunque non inferiore ad euro 3.000 mensili, al netto di mutui e finanziamenti.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1967, se si considerano gli emolumenti del terzo trimestre
2024.
L'attuale condizione lavorativa, reddituale ed abitativa non è nota.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che mediante il rimborso del mutuo sulla casa familiare vengono integralmente soddisfatte le esigenze abitative die figli, deve essere determinato come in dispositivo quanto verserà a per le causali ivi indicate, con CP_1 Parte_1 decorrenza dal mese in cui il resistente avrebbe lasciato la casa familiare.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente, in quanto collocataria di PE
e convivente con ER
7 Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione della residenza presso la PE stessa;
II. assegna a la casa familiare. Parte_1
III. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti con lo PE stesso;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 400,00, con decorrenza dicembre 2024, da versarsi a CP_1 [...] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento dei figli 200 per ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente CP_1 tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici 8 e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che l'Assegno Unico venga percepito interamente Da Parte_1
VI. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice Rel.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
14.11.2024, assunto in decisione in data 10.4.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Giovanni Andrea Riccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via
Enrico da Monza n. 44;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
-in via preliminare ex art. 473 bis 15 c.p.c. disporre inaudita altera parte:
a) l'assegnazione della casa familiare sita in Cinisello Balsamo, Via Silvio Pellico, 20 di proprietà esclusiva del sig. ,. (Catasto F piano 2, Foglio 20 part. 167, sub 3 Cat A/3, Classe 4, 7 vani - e relative CP_1 pertinenze-), con gli arredi ivi presenti, alla signora perché in essa possa viverci unitamente ai Parte_1 figli e la renda così indisponibile alla libera alienazione da parte del sig. . CP_1
b) il collocamento dei figli presso la madre, signora con facoltà per il signor di vedere Parte_1 CP_1
e tenere con sé il figlio secondo i desiderata di quest'ultimo, anche in ordine alle festività ed PE alle vacanze scolastiche estive e comunque a fine settimana alternati, previo accordo con la ricorrente;
c) l'affido esclusivo del minore alla madre signora stabilendo quale contributo al Parte_1 mantenimento ordinario della prole da parte del sig. , la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno) CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Monza,
Nel merito, in via principale:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, stabilendo per le ragioni sopra espresse, PE che la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche il relazione alle decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle scelte della residenza abituale del medesimo, autorizzando lo stesso in via esclusiva a richiedere ed a rilasciare il consenso (e dunque senza la necessità del consenso anche da parte del genitore non affidatario per l'emissione dei documenti carta d'identità e passaporto, validi per l'espatrio nell'interesse del figlio
); PE
2) Stabilire la collocazione dei figli presso la madre pur maggiorenne Parte_1 ER studentessa, non è indipendente economicamente e vive in casa, è minorenne e studente) alla PE quale dunque rimarrà assegnata la casa familiare, di proprietà del sig. , sita in Cinisello Balsamo, CP_1
Via Silvio Pellico, 20, (Catasto F piano 2, Foglio 20 part. 167, sub 3 Cat A/3, Classe 4, 7 vani - e relative pertinenze-), con gli arredi ivi presenti;
3) Disporre che il sig. possa asportare i propri effetti personali entro e non oltre 15 giorni CP_1 dall'emanando decreto;
4) Disporre che il signor veda e tenga con sè il figlio secondo i desiderata del CP_1 PE medesimo, anche in ordine alle festività ed alle vacanze scolastiche estive e comunque a fine settimana alternati, previo accordo con la ricorrente;
5) Porre a carico del signor un contributo al mantenimento per i figli non inferiore ad Euro CP_1
1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), somma da versare alla signora in forma Parte_1 anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
stabilire, inoltre, che
2 il resistente debba concorrere, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie contratte per i figli, il tutto in conformità al protocollo attualmente in uso presso Codesto Tribunale così come infra riportato:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Disporre, in quanto possibile, il rilascio di documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
Assegno unico riconosciuto alla signora Parte_1
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa che ci si riserva di articolare in appositi capitoli di prova nel prosieguo della controversia:
Si indica sin da ora quale testimone la figlia , residente in [...]
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3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Controparte_1 sono nati in data 8.3.2006 e in data 13.3.2009 ER PE
- con ricorso ex articolo 473bis c.p.c. ha chiesto, nei confronti , Parte_1 Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento esclusivo di , con collocazione della residenza PE presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo i desiderata del figlio;
che fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico del resistente nella misura mensile di 1.000,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
che fosse riconosciuto l'Assegno Unico interamente alla ricorrente;
a sostegno delle domande ha esposto che le parti intraprendevano la relazione nel 1997 e la convivenza nel 1999; che, dopo la nascita di nel 2006, ER la coppia si trasferiva a Cinisello Balsamo;
nel 2009 nasceva;
di lavorare come operaia dalle 8 PE alle 17.00 e il resistente come imprenditore edile;
che il resistente aveva comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della famiglia;
che il resistente poneva in vendita la casa familiare senza avvertire la ricorrente;
che il resistente cessava l'attività imprenditoriale, sempre all'insaputa della compagna;
che il resistente cessava il pagamento delle utenze domestiche della casa familiare;
di essere stata collocata in cassa integrazione da ottobre;
che precedentemente alla cassa integrazione la propria retribuzione era di circa 1.300,00/1.400,00; di avere in corso due finanziamenti, uno per la ristrutturazione della casa pari ad euro 28.300,00 e uno per far fronte ad altre spese di 36.840,00 euro;
che il resistente cessava la sua impresa
Edile nell'ottobre 2024; che il resistente era l'esclusivo proprietario della casa familiare su cui grava un mutuo con un residuo di circa 150.000,00 euro;
il resistente era proprietario per 1/12 di un immobile in
Cinisello Balsamo;
che il resistente guadagnava circa 45.789,00 euro annui.
-il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio.
- alla udienza del 27.3.2025 il resistente non compariva, il Giudice ne dichiarava la contumacia e la ricorrente dichiarava: vivo a Cinisello Balsamo, nella casa familiare, di proprietà di , non viviamo più insieme, CP_1 lui è andato via verso i primi di dicembre, non so dove sia andato, non ha rapporti con i figli, si è fatto sentire ogni tanto, perché aveva bisogno di effetti personali, ma niente altro, lui a me non risponde, ma credo che lui sappia di questo giudizio,
a me lui non dice nulla. La casa è gravata da mutuo, che credo sia di 1500/1800 euro mensili, ma lo paga lui. Io lavoro in una azienda come operaia, lavoro lì da 22 anni, con reddito mensile di euro 1700, sono in CIG uno o due giorni la settimana, da un po' di mesi, e quindi prendo qualcosa in meno, circa 4 giorni al mese in meno. Ho due finanziamenti aperti, uno con trattenuta dello stipendio, di 307 euro al mese, e un altro da 390 al mese che è a parte. Il Mio compagno aveva un'impresa edile, che ha chiuso e io non so cosa stia facendo, lui si è sempre lamentato che le spese erano eccessive, da
15 anni si lamenta, ma poi ad un certo punto ha chiuso, lui non sta pagando nulla per il mantenimento dei figli, credo che paghi il mutuo. ha visto i figli per il compleanno e ha dato 100 euro a testa. Non so se avesse finanziamenti, a me ha detto
4 di essere pieno di debiti, ma non so altro. Non sto prendendo l'assegno unico perché non ho i documenti dell'ISEE, adesso mia figlia gli ha chiesto l'ISEE per avere un bonus libri, ma lui non che arrivi a me.
Alla udienza del 10.4.2025 venivano sentiti i figli della coppia che dichiaravano:
ho 19 anni, studio a scienze umane, ma da grande vorrei studiare lettere, mi piacerebbe fare la scrittrice, vivo con ER mia mamma, con cui ho sempre avuto un bel rapporto, lei è sempre stata presente per me, con mio padre è diverso, non abbiamo mai avuto un legame come quello che alcuni miei amici hanno con loro padre, anche quando stava in casa e conduceva una vita un po' a sé. Anche quando era a casa non c'è mai stato, né per me, né per mio fratello. Adesso lo sto vedendo molto poco, ma non lo cerco, sto facendo un percorso di sostegno personale, anche per rielaborare il rapporto con lui
e sono più serena adesso che non lo vedo. È venuto per il mio compleanno e mi ha dato del denaro, ma anche su questo aspetto è carente. Quando sono andata a fare le vacanze in Calabria, mi ha detto che mi avrebbe caricato denaro sulla carta,
e non ho trovato il denaro, se non alla fine della vacanza;
quando sono andata in Liguria con una mia amica, mi ha detto che mi avrebbe riportato a casa lui e non è venuto, ho dovuto tornare in treno. Lui non si è nemmeno preoccupato di chiedermi come sarei tornata.
: faccio la seconda superiore, indirizzo informatico, non so ancora cosa voglio fare dopo, ma è presto. Vivo con PE mia mamma e mia sorella, con mia mamma sto benissimo. Mio papà è uscito di casa qualche mese fa, a dicembre 2024, e da allora si è fatto sentire solo per il mio compleanno, a marzo, mi ha regalato del denaro. Di solito quando ho bisogno di qualcosa, chiedo sempre a mia mamma;
anche quando era a casa, mio papà non aveva un gran rapporto con noi e dei nostri bisogni anche economici si è sempre occupata mia mamma. Una volta, mio padre era ancora in casa, e non mi ha rivolto la parola da dicembre a giugno, tranne che per il mio compleanno, quando mi ha dato del denaro. Quindi in tutto è successo due volte che mi abbia dato qualcosa.
Il giudice dà atto che entrambi i ragazzi sono molto sereni nell'esposizione, senza tentennamenti rispetto al narrato.
Il Legale della ricorrente insisteva nel ricorso.
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Il minore viene affidato in via esclusiva alla madre: la formulazione degli art. 337bis e segg. del PE codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, secondo le allegazioni del ricorrente, il padre ha manifestato il più completo disinteresse per il figlio , sia dal punto di vista affettivo che materiale, allontanandosi dalla casa PE familiare e interrompendo i contatti con i figli;
egli non starebbe neppure versando contributo al loro mantenimento.
5 Tali allegazioni paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente non ha partecipato al giudizio, nonostante la ritualità della notifica effettuata.
e , all'ascolto del 10.4.2025, hanno confermato le allegazioni materne: hanno entrambi ER PE riferito che il padre era poco presente anche quando viveva in casa ed hanno esposto che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare, egli ha sostanzialmente interrotto ogni rapporto con loro.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso i comportamenti posti in essere dallo stesso non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano.
Di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede viene disposto l'affido esclusivo di alla madre;
tale forma di affido PE appare sufficiente per escludere elementi di pregiudizio per il minore nell'assunzione di determinazioni educative che lo riguardano, senza che esso debba essere disposto in forma rafforzata.
-Il collocamento viene disposto presso la madre, in continuità con la situazione creatasi dopo la disgregazione della coppia genitoriale.
-I rapporti con il non collocatario vengono regolamentati secondo liberi accordi da assumere tra il minore ed il padre, in relazione all'età di . PE
-La casa familiare viene assegnata alla ricorrente: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006); nel caso di specie, occorre garantire a e (studentessa e dunque non economicamente PE ER autosufficiente) il mantenimento dell'habitat domestico in cui hanno sempre prevalentemente vissuto.
-Quanto agli aspetti economici, dalle indagini di Polizia tributaria emerge che la ricorrente nell'anno di imposta 2023 ha percepito redditi esenti IRPEF di euro 1298 e reddito da lavoro dipendente di circa euro
30.080,11 annui lordi, e dunque redditi netti pari - dedotti gli oneri tributari e i contributi previdenziali -
a euro 1.953 mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
È titolare di carta di credito con la quale ha sostenuto spese per euro 6.645 annui circa;
dall'esame dei conti correnti presso Banca di Desio emergono per il 2024 versamenti per euro 16.175 nei primi 10 mesi
(media mensile di euro 1617) ed euro 57 di assegno unico.
Da accertamenti della Guardia di Finanza risulta che la ricorrente non è proprietaria di immobili o terreni.
La ricorrente è gravata dal pagamento mensile della rata di due finanziamenti;
il primo finanziamento, stipulato con prevede una rata mensile di euro 307,00, già trattenuto dallo stipendio. CP_2
6 Il secondo finanziamento, stipulato con Findomestic, prevede una rata mensile di euro 376,60 (ultima rata giugno 2027).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500), ne deriva che la ricorrente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 798 se si considerano i versamenti in conto corrente e l'assegno unico.
Da quanto allegato dalla ricorrente ed emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanzia il resistente era titolare della CMM DI cessata in data 30.10.2024; nell'anno di imposta 2022 Controparte_1 egli ha dichiarato un reddito di impresa di euro 53.380 e nel 2023 di euro 75.358; nel trimestre giugno/settembre 2024 la società ha bonificato sul conto corrente personale del resistente euro 10.955 pari ad euro 3.651 mensili;
egli rimborsa finanziamento con Agos di euro 134 mensili, mutuo sulla casa coniugale di circa 800 euro mensili (verosimilmente rinegoziato, perché l'importo originale della rata era di euro 1400); ha in corso anche finanziamento di euro 2500 con Findomestic per acquisto mobili e
Fiditalia per acquisto auto di euro 250 mensili.
Egli è titolare della casa familiare e di tre boxes a Cinisello Balsamo, oltre che della quota di altro immobile.
Dall'esame degli estratti conto della impresa di cui era titolare emerge che le uscite sono pari alle entrate;
nell'anno 2022 euro 30.915 di spese con carta di credito e acquisiti in locali commerciali e 10.000 euro di versamenti a favore del ricorrente;
nell'anno 2023 euro 33.619 di spese con carta di credito ed acquisiti e
14.000 euro di versamenti a favore del ricorrente;
nell'anno 2024 euro 37874 per acquisiti e spese con carta di credito ed euro 12.000 di bonifici a favore del ricorrente.
L'ammontare complessivo delle spese del nucleo familiare era dunque non inferiore ad euro 3.000 mensili, al netto di mutui e finanziamenti.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1967, se si considerano gli emolumenti del terzo trimestre
2024.
L'attuale condizione lavorativa, reddituale ed abitativa non è nota.
Peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, atteso che mediante il rimborso del mutuo sulla casa familiare vengono integralmente soddisfatte le esigenze abitative die figli, deve essere determinato come in dispositivo quanto verserà a per le causali ivi indicate, con CP_1 Parte_1 decorrenza dal mese in cui il resistente avrebbe lasciato la casa familiare.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente, in quanto collocataria di PE
e convivente con ER
7 Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione della residenza presso la PE stessa;
II. assegna a la casa familiare. Parte_1
III. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo liberi accordi assunti con lo PE stesso;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 400,00, con decorrenza dicembre 2024, da versarsi a CP_1 [...] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento dei figli 200 per ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente CP_1 tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici 8 e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
V. dispone che l'Assegno Unico venga percepito interamente Da Parte_1
VI. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice Rel.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
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