2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
La presente legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2019 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge coordinata con il decreto-legge sopra citato, corredato delle relative note, ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 70.