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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. 346 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capodieci
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1377 in data 4 aprile 2024 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva parzialmente la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe - avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del suo collocamento in CISOA nell'arco temporale compreso tra il
20 marzo ed il 24 aprile 2020 (in quanto disposto dall' senza la preventiva concertazione Pt_1
1 con le OO.SS. maggiormente rappresentative ed in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale) e la condanna dell' al pagamento in suo favore, a titolo Pt_1 risarcitorio, della somma corrispondente alla retribuzione maturata in detto periodo ovvero, in subordine, alla differenza tra la retribuzione maturata ed il trattamento effettivamente percepito - e, per l'effetto:
1. condannava l' a corrispondergli l'importo complessivo di Euro 859,15, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l' alla rifusione della restante quota, liquidata in Euro 500,00, oltre rimborso Pt_1 spese anche forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che la domanda principale doveva essere rigettata, attesa la legittimità della collocazione in
CISOA dei lavoratori a tempo indeterminato effettuata dall' durante la crisi pandemica, Pt_1 essendo l'esonero del personale dall'attività lavorativa una possibilità e non un obbligo per l'Agenzia, sicché la relativa scelta di collocazione in CISOA degli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica era insindacabile, essendo stata peraltro disposta a seguito di una consultazione con l' ; CP_2
- che da tale ultima circostanza emergeva la condotta prudenziale tenuta dal datore di lavoro, che aveva applicato l'ammortizzatore sociale in esame al fine di assicurare una retribuzione ai lavoratori in una situazione in cui era notoria l'impossibilità di garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla volontà datoriale;
- che, al contrario, l' aveva violato il principio di buona fede nel rapporto di lavoro laddove Pt_1 aveva perpetrato una disparità di trattamento in danno del ricorrente rispetto a quanto riconosciuto in favore degli altri lavoratori esentati dal lavoro o comunque inseriti in un piano di rotazione, i quali non avevano subìto alcuna decurtazione della retribuzione;
- che, in particolare, dall'analisi dei documenti in atti emergeva che l' inizialmente aveva Pt_1 esentato dal lavoro una parte degli operai e successivamente ne aveva utilizzati alcuni nelle attività lavorative senza un predeterminato criterio di rotazione;
- che, sebbene l' avesse affermato di aver applicato a tutti i lavoratori sottoposti al CCNL Pt_1 privatistico l'istituto della CISOA, tale circostanza non solo non era stata provata ma era stata altresì smentita dal tenore delle difese dell' nell'ambito di un altro giudizio avente il Pt_1 medesimo oggetto (n. R.G. 2024/2021);
2 - che, di conseguenza, il datore di lavoro aveva posto in essere una duplice violazione del canone di buona fede, non avendo inserito il ricorrente, in assenza di una congrua motivazione, né nell'elenco degli operai in esenzione emergenziale né nel piano di rotazione;
- che dalle deduzioni dell' non era stato nemmeno possibile desumere il criterio utilizzato ai Pt_1 fini dell'individuazione dei dipendenti utilizzati per le attività essenziali;
- che, di conseguenza, l' doveva essere condannata a risarcire il ricorrente del danno Pt_1 cagionatogli in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettantegli e quella da lui effettivamente percepita nel periodo di collocamento in CISOA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Con ricorso del 7 maggio 2024 l' ha interposto appello avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
è rimasto intimato. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
4. L'appello va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Con il primo motivo l' censura la sentenza impugnata per averle ascritto la violazione Pt_1 dell'obbligo di buona fede con particolare riguardo al divieto di discriminazione che incombe sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, evidenziando che erroneamente il Tribunale avrebbe fatto ricadere sull' anziché sul ricorrente (che vi avrebbe potuto adempiere tramite Pt_1 un'istanza di accesso agli atti) l'onere della prova in ordine alla collocazione in CISOA di tutti i dipendenti;
soggiunge che – anche ove si fosse ritenuta sufficiente l'allegazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro – si sarebbe dovuto tenere conto delle gravi carenze allegative del ricorso, in cui il si era limitato a prospettare la CP_1 connotazione discriminatoria della condotta datoriale senza fornire le indicazioni fattuali necessarie a consentire il raffronto della sua posizione con quella dei colleghi con le medesime mansioni impiegati nello stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi anziché con tutto il personale operaio nel suo complesso.
6. Con il secondo motivo l' si duole dell'erroneità della decisione di prime cure laddove le Pt_1
3 ha imputato di aver attuato soltanto parzialmente la rotazione tra i lavoratori del cantiere in cui prestava servizio l'appellato sulla scorta della memoria difensiva depositata dall' in seno ad Pt_1 un altro giudizio (n. R.G. 2024/21), ancorché irritualmente acquisita e decontestualizzata.
7. Con il terzo motivo l' lamenta che la sentenza di prime cure non avrebbe attribuito il Pt_1 giusto valore probatorio alle affermazioni fatte dallo stesso appellato nel ricorso di primo grado e contenute nella documentazione dallo stesso ivi prodotta (in particolare, la missiva del 25.6.2020 inviata a mezzo pec in data 29.6.2020 - all. 11 ricorso introduttivo), dalle quali avrebbe dovuto trarre conferma dell'omogenea applicazione datoriale della normativa in materia di CISOA nei confronti di tutti gli operai a tempo indeterminato soggetti al CCNL privatistico.
8. Con l'ultimo motivo l' stigmatizza la statuizione impugnata per avere erroneamente Pt_1 quantificato il danno patrimoniale subìto dal in conseguenza dalla sua illegittima CP_1 collocazione in CISOA uniformandosi al conteggio allegato al ricorso, sebbene dalle buste paga relative al mese di febbraio 2020 e ai successivi mesi di marzo e aprile 2020, interessati dall'applicazione dell'ammortizzatore sociale su richiamato, non emergeva la lamentata decurtazione della retribuzione globale di fatto nella misura pretesa di € 859,15 di cui € 680,55 a titolo di retribuzione non percepita. In particolare, dall'esame della busta paga di marzo 2020, il ricorrente non risultava aver subito alcun danno, avendo percepito per tale mensilità i medesimi importi riscossi nei mesi precedenti ossia gennaio e febbraio 2020.
10. I richiamati motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono nel loro complesso fondati.
10.1. Sull'oggetto dell'appello
Occorre innanzitutto premettere che l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellato si basa sulla dedotta disparità di trattamento asseritamente subìta nei confronti di altri dipendenti che – pur essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato assoggettato a disciplina contrattuale di stampo privatistico – non sarebbero stati ammessi alla fruizione dell'ammortizzatore sociale ma avrebbero continuato a lavorare percependo la retribuzione dovuta in misura integrale.
Il Tribunale di Bari, difatti, ha giustamente escluso che l'illegittimità della condotta dell' Pt_1 potesse essere correlata all'asserita violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020 (decreto c.d. “cura Italia”), convertito in L. n. 27 del 2020, vuoi
4 perché l'esenzione del servizio era solo una facoltà e non un obbligo per la p.a., vuoi perché il lavoratore è titolare di un rapporto di stampo privatistico e la possibilità di collocare tale tipologia di dipendenti in CISOA a causa dell'evento costituito dalla pandemia da Covid-19 era stata avallata dall' , con il quale l' aveva prudenzialmente interloquito in via preventiva. È CP_2 Pt_1 significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all' lo stesso abbia rilevato che Pt_1 CP_2 esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA sono «… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra».
Il primo giudice ha quindi ritenuto che la domanda relativa alla illegittimità del ricorso alla CISOA
“non può trovare accoglimento essendo evidente la legittimità del ricorso alla CISOA in una situazione in cui era notoria l'impossibilità di assicurare la prestazione per cause indipendenti dalla volontà datoriale” (pag. 2 della sentenza impugnata) ed ha compensato per la metà le spese del giudizio proprio in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
10.2. Sull'onere assertivo e probatorio
Coglie nel segno la doglianza dell' sull'erroneità della statuizione di prime cure in punto di Pt_1 onere assertivo e probatorio, essendo indubbiamente a carico del lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la condotta discriminatoria a suo dire tenuta dal datore di lavoro e tradottasi nell'inosservanza dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve conformarsi la selezione datoriale dei lavoratori da sospendere ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.
Quanto all'onere di allegazione - se è vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda del lavoratore che, allegando l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in Cassa Integrazione, chieda quale ristoro per detta illegittima sospensione la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 10483/2019) e che in tema di inadempimento contrattuale il creditore che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento (principio affermato sin da Cass., S.U., n. 13533/2001 e da Cass. n. 25117/2024) - è altrettanto vero che è onere del creditore allegare specificamente in che cosa l'inadempimento è consistito (cfr. Cass. 6618/2018).
Trasponendo i prefati principi al caso in esame, è del tutto evidente come l'odierno appellato, essendosi limitato a prospettare che «alcuni» tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il
CCNL di matrice privatistica sono stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 5 23 marzo al 19 aprile 2020 e che a costoro è stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo, non abbia integralmente adempiuto a tale onere.
Peraltro, l'inadempimento dell'onere allegativo in capo al lavoratore inevitabilmente comporta l'inesatto adempimento del corrispondente onere probatorio a suo carico.
Secondo il risalente – ma mai superato – indirizzo della giurisprudenza di legittimità, difatti, il potere datoriale di porre i dipendenti in cassa integrazione incontra due specie di limiti che devono presiedere alla scelta dei lavoratori da sospendere: quelli “interni”, costituiti dal rispetto delle ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione delle integrazioni salariali, e quelli “esterni”, scaturenti dal principio di correttezza e buona fede e dal divieto di atti discriminatori (cfr. già Cass. n. 3558 del 1999, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia, e la successiva giurisprudenza conforme).
Come affermato dalla S.C. in tema di ricorso alla CIGS (v. Cass. n. 20267/2011), «… incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario provare, non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori».
Si tratta di un orientamento che ha trovato avallo nella giurisprudenza della Consulta, la quale ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario o i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi attuando nel contempo il risanamento delle imprese e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione;
tale scelta, però, non può essere arbitraria, giacché l'esercizio del potere del datore di lavoro è soggetto al sindacato del giudice onde verificare le condizioni e i limiti esterni e interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede, dal divieto di discriminazioni (cfr. in tali termini Corte cost., sent. n. 694 del 1988).
Ciò posto - tenuto conto della connotazione emergenziale della disciplina in disamina (e della connessa esigenza di applicarla garantendo il contemperamento della tutela dei lavoratori e dell'impresa) e dell'organizzazione strutturale dell' (che è pacifico fosse suddivisa in Pt_1 6 diverse sedi periferiche di cui - del tutto plausibilmente - soltanto alcune caratterizzate dalla necessità del perdurante svolgimento in presenza di attività irrigua essenziale in detto periodo) - si sarebbe potuto configurare un inadempimento datoriale solo ove l'appellato avesse allegato e documentato che la scelta dei lavoratori da collocare in CISOA e/o da richiamare in servizio fosse stata fatta dall' sulla base di criteri del tutto irragionevoli ed arbitrari anziché delle esigenze Pt_1 oggettive dei singoli cantieri.
Non è un caso che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, una volta disposta in linea generale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, abbia contemplato tra le attività eccettuate le “coltivazioni agricole” e la “produzione di prodotti animali” (v. punto 1 dell'allegato), rispetto alle quali sono evidentemente strumentali le attività irrigue che, a loro volta, rappresentano uno degli ambiti specifici in cui opera l' come stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. b), del-la n. 3 Pt_1 CP_3 del 2010 (legge regionale istitutiva dell' , in cui si prevede che l'Ente mira ad attuare “… Pt_1 un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame”.
Di contro, nella specie l'appellato - sul quale, per quanto detto, incombevano gli oneri allegativi e probatori del caso - ha del tutto genericamente prospettato la connotazione discriminatoria della condotta tenuta dall' nel periodo emergenziale ma - sintomaticamente - non è stato affatto Pt_1 in grado di indicare i nominativi dei lavoratori asseritamente favoriti (o, quanto meno, i relativi inquadramenti contrattuali, le mansioni, le sedi di lavoro), ovvero arbitrariamente non collocati in
CISOA.
10.3. Sulla violazione della buona fede
È parimenti meritevole di accoglimento la censura dell' che investe la valutazione Pt_1 giudiziale di contrarietà a buona fede della sua scelta dei lavoratori sottoposti alla contrattazione privatistica da collocare in CISOA.
Occorre premettere che la buona fede oggettiva riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle obbligazioni, costituendo detto principio un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato ex art. 2 Cost. Tuttavia, il principio di buona fede impone alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a realizzare gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità, non potendo discendere dalla stessa 7 un'eccessiva compromissione dei propri diritti.
Nel caso in esame, pertanto, occorre valutare la condotta di cui l'appellato lamenta la contrarietà a buona fede contestualizzandola nel particolare momento storico in cui è stata attuata. La collocazione in CISOA dei lavoratori s'inserisce, infatti, nel contesto della pandemia da Covid-19, in occasione della quale il legislatore è intervenuto per tutelare non solo i lavoratori - al fine di consentire loro la conservazione del posto di lavoro e della retribuzione - ma anche l'impresa – sì da prevenire e limitare gli effetti della pandemia sul sistema economico-sociale.
Alla luce di ciò deve considerarsi del tutto legittima la scelta dell' di impiegare soltanto Pt_1 alcuni operai in specifiche strutture periferiche interessate da un'effettiva, residuale operatività correlata all'espletamento di attività essenziali, essendosi realizzato in tal modo un corretto bilanciamento tra il diritto dei lavoratori alla percezione della retribuzione e quello dell'impresa a non sostenere ulteriori aggravi di spesa attraverso il compimento di tutto quanto è necessario o utile al fine di salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti di un apprezzabile e non eccessivo sacrificio (cfr. Cass. n. 2878 del 2007 in motivazione, secondo cui «la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte»).
10.4. Sugli obblighi di consultazione/concertazione con le OO.SS.
Sotto altro e diverso profilo, neppure può correlarsi la presunta arbitrarietà della scelta datoriale alla mancanza della preventiva consultazione e/o concertazione con le OO.SS., trattandosi di adempimento non previsto dall'art. 14 della L. n. 457/1972 che, ai fini del collocamento in
C.I.S.O.A., attribuisce all' la competenza relativa alla corresponsione del trattamento “su CP_2 deliberazione di una commissione…composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione…dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia…”; ragion per cui è evidente che, nella specie, la consultazione in sede sindacale si svolge già in seno alla commissione appositamente istituita per la deliberazione sull'accesso al beneficio.
Né tale disciplina ha subito modifiche all'esito dell'intervento del D.L. n. 18/2020. 8 Difatti, come emerge dalla lettura sistematica dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 nella versione testuale ratione temporis vigente ed applicabile alla presente fattispecie, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto (da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva) previsto dal comma 2 in relazione alle domande “di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"” (di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 18 cit.) non risulta replicato dal legislatore anche nel successivo comma 3 del medesimo art. 19 relativo alla CISOA, in relazione alla quale è stata prevista esclusivamente la deroga dei limiti di fruizione da parte dei beneficiari e la concessione del trattamento da parte della competente sede . CP_2
In ragione di tanto appare chiaro che nessun obbligo di consultazione e/o concertazione preventiva con le OO.SS. potrebbe essere predicato nei confronti dell' prima di addivenire alla scelta Pt_1 del collocamento in CISOA dei lavoratori.
10.5. Sulla violazione della rotazione e sulla mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CISOA
Ferme restando le considerazioni che precedono, anche a voler ammettere – come affermato dall'appellato in primo grado e ritenuto dal Tribunale – che effettivamente soltanto alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL privatistico siano stati esentati dalla prestazione lavorativa nel periodo oggetto di causa, comunque difetterebbe qualsivoglia prova del trattamento discriminatorio asseritamente perpetrato dall' in relazione allo specifico cantiere di Pt_1 appartenenza del lavoratore, che si è limitato ad allegazioni generali riferite all'intera platea dei dipendenti sottoposti al regime privatistico.
Occorre ricordare che la rotazione non costituisce un criterio obbligatorio per il datore di lavoro bensì una mera facoltà, pur essendo necessaria un'adeguata motivazione in caso di adozione di un diverso criterio.
Infatti, nessuna norma generale in materia di Cassa Integrazione Guadagni prevede il suddetto obbligo: l'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, in relazione alla CIGO, non menziona alcun obbligo di rotazione in capo al datore di lavoro;
l'art. 24 del medesimo decreto, relativo invece alla CIGS, non contempla la rotazione come criterio vincolante, potendo essere sostituito da quelli dettati dalle
“ragioni tecnico-organizzative” giustificanti la “mancata adozione di meccanismi di rotazione”; nemmeno la L. n. 457/1972, istitutiva della CISOA, prevede l'obbligo di adottare specifici criteri per individuare gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato da sospendere in via 9 temporanea dal lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (v. art. 8).
In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di CIGS, individuando quali limiti all'applicazione della rotazione le ragioni tecnico – organizzative dell'azienda, come anche i requisiti di professionalità e fungibilità dei lavoratori, con la conseguente legittima esclusione dalla rotazione dei lavoratori che non abbiano mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati
(cfr. Cass., sent. nn. 6177 del 27 marzo 2004 e 14470 del 7 novembre 2000).
Né depone in senso favorevole all'opzione ermeneutica propugnata dall'appellato l'art. 87 del D.L.
n. 18/2020, il cui tenore testuale induce a ritenere che la “rotazione” ivi prevista riguardi non già
l'esenzione dal servizio ma piuttosto gli strumenti “preventivi” delle ferie pregresse, dei congedi etc., sicché la “rotazione” deve intendersi quale alternata presenza in servizio dei dipendenti durante il periodo di fruizione di ferie, permessi, congedi etc. e non già quale rotazione nell'esenzione totale dal servizio.
A quanto detto è appena il caso di aggiungere che, diversamente da quanto rappresentato dall'appellato, le disposizioni legislative in materia di CISOA, al pari di quelle afferenti alla Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, non prevedono nemmeno un obbligo di predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione.
Peraltro, una volta esclusa la sussistenza di un preciso obbligo in tal senso a carico di parte datoriale, neppure possono condividersi le argomentazioni del lavoratore in ordine all'impossibilità di considerare le singole sedi periferiche in cui si articola l' quali autonome unità Pt_1 produttive, sì da doversi applicare i criteri di rotazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con contratto di matrice privatistica, atteso che - come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - le circolari cui il rimanda per avallare la sua CP_2 CP_1 interpretazione «non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse» (cfr.
Cass. nn. 3121/2021, 6699/2014 e 23032/2007).
11. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio deve essere integralmente rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10 12. In ordine alle spese processuali, le incertezze interpretative sulle questioni esaminate, testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di segno difforme, inducono a ravvisare nel caso di specie quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato il 7 maggio 2024 avverso la Parte_2 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 4 aprile 2024, nei confronti di CP_1
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Bari, il 10.7.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
3) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capodieci
Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1377 in data 4 aprile 2024 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva parzialmente la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe - avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del suo collocamento in CISOA nell'arco temporale compreso tra il
20 marzo ed il 24 aprile 2020 (in quanto disposto dall' senza la preventiva concertazione Pt_1
1 con le OO.SS. maggiormente rappresentative ed in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale) e la condanna dell' al pagamento in suo favore, a titolo Pt_1 risarcitorio, della somma corrispondente alla retribuzione maturata in detto periodo ovvero, in subordine, alla differenza tra la retribuzione maturata ed il trattamento effettivamente percepito - e, per l'effetto:
1. condannava l' a corrispondergli l'importo complessivo di Euro 859,15, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. compensava per 1/2 le spese di lite e condannava l' alla rifusione della restante quota, liquidata in Euro 500,00, oltre rimborso Pt_1 spese anche forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che la domanda principale doveva essere rigettata, attesa la legittimità della collocazione in
CISOA dei lavoratori a tempo indeterminato effettuata dall' durante la crisi pandemica, Pt_1 essendo l'esonero del personale dall'attività lavorativa una possibilità e non un obbligo per l'Agenzia, sicché la relativa scelta di collocazione in CISOA degli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica era insindacabile, essendo stata peraltro disposta a seguito di una consultazione con l' ; CP_2
- che da tale ultima circostanza emergeva la condotta prudenziale tenuta dal datore di lavoro, che aveva applicato l'ammortizzatore sociale in esame al fine di assicurare una retribuzione ai lavoratori in una situazione in cui era notoria l'impossibilità di garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla volontà datoriale;
- che, al contrario, l' aveva violato il principio di buona fede nel rapporto di lavoro laddove Pt_1 aveva perpetrato una disparità di trattamento in danno del ricorrente rispetto a quanto riconosciuto in favore degli altri lavoratori esentati dal lavoro o comunque inseriti in un piano di rotazione, i quali non avevano subìto alcuna decurtazione della retribuzione;
- che, in particolare, dall'analisi dei documenti in atti emergeva che l' inizialmente aveva Pt_1 esentato dal lavoro una parte degli operai e successivamente ne aveva utilizzati alcuni nelle attività lavorative senza un predeterminato criterio di rotazione;
- che, sebbene l' avesse affermato di aver applicato a tutti i lavoratori sottoposti al CCNL Pt_1 privatistico l'istituto della CISOA, tale circostanza non solo non era stata provata ma era stata altresì smentita dal tenore delle difese dell' nell'ambito di un altro giudizio avente il Pt_1 medesimo oggetto (n. R.G. 2024/2021);
2 - che, di conseguenza, il datore di lavoro aveva posto in essere una duplice violazione del canone di buona fede, non avendo inserito il ricorrente, in assenza di una congrua motivazione, né nell'elenco degli operai in esenzione emergenziale né nel piano di rotazione;
- che dalle deduzioni dell' non era stato nemmeno possibile desumere il criterio utilizzato ai Pt_1 fini dell'individuazione dei dipendenti utilizzati per le attività essenziali;
- che, di conseguenza, l' doveva essere condannata a risarcire il ricorrente del danno Pt_1 cagionatogli in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettantegli e quella da lui effettivamente percepita nel periodo di collocamento in CISOA, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Con ricorso del 7 maggio 2024 l' ha interposto appello avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.
è rimasto intimato. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
4. L'appello va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Con il primo motivo l' censura la sentenza impugnata per averle ascritto la violazione Pt_1 dell'obbligo di buona fede con particolare riguardo al divieto di discriminazione che incombe sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, evidenziando che erroneamente il Tribunale avrebbe fatto ricadere sull' anziché sul ricorrente (che vi avrebbe potuto adempiere tramite Pt_1 un'istanza di accesso agli atti) l'onere della prova in ordine alla collocazione in CISOA di tutti i dipendenti;
soggiunge che – anche ove si fosse ritenuta sufficiente l'allegazione, da parte del lavoratore, dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro – si sarebbe dovuto tenere conto delle gravi carenze allegative del ricorso, in cui il si era limitato a prospettare la CP_1 connotazione discriminatoria della condotta datoriale senza fornire le indicazioni fattuali necessarie a consentire il raffronto della sua posizione con quella dei colleghi con le medesime mansioni impiegati nello stesso cantiere e/o in cantieri limitrofi anziché con tutto il personale operaio nel suo complesso.
6. Con il secondo motivo l' si duole dell'erroneità della decisione di prime cure laddove le Pt_1
3 ha imputato di aver attuato soltanto parzialmente la rotazione tra i lavoratori del cantiere in cui prestava servizio l'appellato sulla scorta della memoria difensiva depositata dall' in seno ad Pt_1 un altro giudizio (n. R.G. 2024/21), ancorché irritualmente acquisita e decontestualizzata.
7. Con il terzo motivo l' lamenta che la sentenza di prime cure non avrebbe attribuito il Pt_1 giusto valore probatorio alle affermazioni fatte dallo stesso appellato nel ricorso di primo grado e contenute nella documentazione dallo stesso ivi prodotta (in particolare, la missiva del 25.6.2020 inviata a mezzo pec in data 29.6.2020 - all. 11 ricorso introduttivo), dalle quali avrebbe dovuto trarre conferma dell'omogenea applicazione datoriale della normativa in materia di CISOA nei confronti di tutti gli operai a tempo indeterminato soggetti al CCNL privatistico.
8. Con l'ultimo motivo l' stigmatizza la statuizione impugnata per avere erroneamente Pt_1 quantificato il danno patrimoniale subìto dal in conseguenza dalla sua illegittima CP_1 collocazione in CISOA uniformandosi al conteggio allegato al ricorso, sebbene dalle buste paga relative al mese di febbraio 2020 e ai successivi mesi di marzo e aprile 2020, interessati dall'applicazione dell'ammortizzatore sociale su richiamato, non emergeva la lamentata decurtazione della retribuzione globale di fatto nella misura pretesa di € 859,15 di cui € 680,55 a titolo di retribuzione non percepita. In particolare, dall'esame della busta paga di marzo 2020, il ricorrente non risultava aver subito alcun danno, avendo percepito per tale mensilità i medesimi importi riscossi nei mesi precedenti ossia gennaio e febbraio 2020.
10. I richiamati motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono nel loro complesso fondati.
10.1. Sull'oggetto dell'appello
Occorre innanzitutto premettere che l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellato si basa sulla dedotta disparità di trattamento asseritamente subìta nei confronti di altri dipendenti che – pur essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato assoggettato a disciplina contrattuale di stampo privatistico – non sarebbero stati ammessi alla fruizione dell'ammortizzatore sociale ma avrebbero continuato a lavorare percependo la retribuzione dovuta in misura integrale.
Il Tribunale di Bari, difatti, ha giustamente escluso che l'illegittimità della condotta dell' Pt_1 potesse essere correlata all'asserita violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020 (decreto c.d. “cura Italia”), convertito in L. n. 27 del 2020, vuoi
4 perché l'esenzione del servizio era solo una facoltà e non un obbligo per la p.a., vuoi perché il lavoratore è titolare di un rapporto di stampo privatistico e la possibilità di collocare tale tipologia di dipendenti in CISOA a causa dell'evento costituito dalla pandemia da Covid-19 era stata avallata dall' , con il quale l' aveva prudenzialmente interloquito in via preventiva. È CP_2 Pt_1 significativo sottolineare, peraltro, come nella nota del 17 aprile 2020 (indirizzata alle organizzazioni sindacali e, per conoscenza, anche all' lo stesso abbia rilevato che Pt_1 CP_2 esenzione dal servizio ex art. 87 cit. e trattamento CISOA sono «… due misure distinte, alternative fra loro e per le quali non può parlarsi di maggiore correttezza dell'una o dell'altra».
Il primo giudice ha quindi ritenuto che la domanda relativa alla illegittimità del ricorso alla CISOA
“non può trovare accoglimento essendo evidente la legittimità del ricorso alla CISOA in una situazione in cui era notoria l'impossibilità di assicurare la prestazione per cause indipendenti dalla volontà datoriale” (pag. 2 della sentenza impugnata) ed ha compensato per la metà le spese del giudizio proprio in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
10.2. Sull'onere assertivo e probatorio
Coglie nel segno la doglianza dell' sull'erroneità della statuizione di prime cure in punto di Pt_1 onere assertivo e probatorio, essendo indubbiamente a carico del lavoratore l'onere di allegare e dimostrare la condotta discriminatoria a suo dire tenuta dal datore di lavoro e tradottasi nell'inosservanza dei principi generali di correttezza e buona fede cui deve conformarsi la selezione datoriale dei lavoratori da sospendere ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.
Quanto all'onere di allegazione - se è vero che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda del lavoratore che, allegando l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in Cassa Integrazione, chieda quale ristoro per detta illegittima sospensione la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di integrazione salariale ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 10483/2019) e che in tema di inadempimento contrattuale il creditore che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento (principio affermato sin da Cass., S.U., n. 13533/2001 e da Cass. n. 25117/2024) - è altrettanto vero che è onere del creditore allegare specificamente in che cosa l'inadempimento è consistito (cfr. Cass. 6618/2018).
Trasponendo i prefati principi al caso in esame, è del tutto evidente come l'odierno appellato, essendosi limitato a prospettare che «alcuni» tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il
CCNL di matrice privatistica sono stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 5 23 marzo al 19 aprile 2020 e che a costoro è stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo, non abbia integralmente adempiuto a tale onere.
Peraltro, l'inadempimento dell'onere allegativo in capo al lavoratore inevitabilmente comporta l'inesatto adempimento del corrispondente onere probatorio a suo carico.
Secondo il risalente – ma mai superato – indirizzo della giurisprudenza di legittimità, difatti, il potere datoriale di porre i dipendenti in cassa integrazione incontra due specie di limiti che devono presiedere alla scelta dei lavoratori da sospendere: quelli “interni”, costituiti dal rispetto delle ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione delle integrazioni salariali, e quelli “esterni”, scaturenti dal principio di correttezza e buona fede e dal divieto di atti discriminatori (cfr. già Cass. n. 3558 del 1999, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia, e la successiva giurisprudenza conforme).
Come affermato dalla S.C. in tema di ricorso alla CIGS (v. Cass. n. 20267/2011), «… incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario provare, non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori».
Si tratta di un orientamento che ha trovato avallo nella giurisprudenza della Consulta, la quale ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario o i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi attuando nel contempo il risanamento delle imprese e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione;
tale scelta, però, non può essere arbitraria, giacché l'esercizio del potere del datore di lavoro è soggetto al sindacato del giudice onde verificare le condizioni e i limiti esterni e interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede, dal divieto di discriminazioni (cfr. in tali termini Corte cost., sent. n. 694 del 1988).
Ciò posto - tenuto conto della connotazione emergenziale della disciplina in disamina (e della connessa esigenza di applicarla garantendo il contemperamento della tutela dei lavoratori e dell'impresa) e dell'organizzazione strutturale dell' (che è pacifico fosse suddivisa in Pt_1 6 diverse sedi periferiche di cui - del tutto plausibilmente - soltanto alcune caratterizzate dalla necessità del perdurante svolgimento in presenza di attività irrigua essenziale in detto periodo) - si sarebbe potuto configurare un inadempimento datoriale solo ove l'appellato avesse allegato e documentato che la scelta dei lavoratori da collocare in CISOA e/o da richiamare in servizio fosse stata fatta dall' sulla base di criteri del tutto irragionevoli ed arbitrari anziché delle esigenze Pt_1 oggettive dei singoli cantieri.
Non è un caso che il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, una volta disposta in linea generale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, abbia contemplato tra le attività eccettuate le “coltivazioni agricole” e la “produzione di prodotti animali” (v. punto 1 dell'allegato), rispetto alle quali sono evidentemente strumentali le attività irrigue che, a loro volta, rappresentano uno degli ambiti specifici in cui opera l' come stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. b), del-la n. 3 Pt_1 CP_3 del 2010 (legge regionale istitutiva dell' , in cui si prevede che l'Ente mira ad attuare “… Pt_1 un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame”.
Di contro, nella specie l'appellato - sul quale, per quanto detto, incombevano gli oneri allegativi e probatori del caso - ha del tutto genericamente prospettato la connotazione discriminatoria della condotta tenuta dall' nel periodo emergenziale ma - sintomaticamente - non è stato affatto Pt_1 in grado di indicare i nominativi dei lavoratori asseritamente favoriti (o, quanto meno, i relativi inquadramenti contrattuali, le mansioni, le sedi di lavoro), ovvero arbitrariamente non collocati in
CISOA.
10.3. Sulla violazione della buona fede
È parimenti meritevole di accoglimento la censura dell' che investe la valutazione Pt_1 giudiziale di contrarietà a buona fede della sua scelta dei lavoratori sottoposti alla contrattazione privatistica da collocare in CISOA.
Occorre premettere che la buona fede oggettiva riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle obbligazioni, costituendo detto principio un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato ex art. 2 Cost. Tuttavia, il principio di buona fede impone alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a realizzare gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità, non potendo discendere dalla stessa 7 un'eccessiva compromissione dei propri diritti.
Nel caso in esame, pertanto, occorre valutare la condotta di cui l'appellato lamenta la contrarietà a buona fede contestualizzandola nel particolare momento storico in cui è stata attuata. La collocazione in CISOA dei lavoratori s'inserisce, infatti, nel contesto della pandemia da Covid-19, in occasione della quale il legislatore è intervenuto per tutelare non solo i lavoratori - al fine di consentire loro la conservazione del posto di lavoro e della retribuzione - ma anche l'impresa – sì da prevenire e limitare gli effetti della pandemia sul sistema economico-sociale.
Alla luce di ciò deve considerarsi del tutto legittima la scelta dell' di impiegare soltanto Pt_1 alcuni operai in specifiche strutture periferiche interessate da un'effettiva, residuale operatività correlata all'espletamento di attività essenziali, essendosi realizzato in tal modo un corretto bilanciamento tra il diritto dei lavoratori alla percezione della retribuzione e quello dell'impresa a non sostenere ulteriori aggravi di spesa attraverso il compimento di tutto quanto è necessario o utile al fine di salvaguardare gli interessi della controparte nei limiti di un apprezzabile e non eccessivo sacrificio (cfr. Cass. n. 2878 del 2007 in motivazione, secondo cui «la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte»).
10.4. Sugli obblighi di consultazione/concertazione con le OO.SS.
Sotto altro e diverso profilo, neppure può correlarsi la presunta arbitrarietà della scelta datoriale alla mancanza della preventiva consultazione e/o concertazione con le OO.SS., trattandosi di adempimento non previsto dall'art. 14 della L. n. 457/1972 che, ai fini del collocamento in
C.I.S.O.A., attribuisce all' la competenza relativa alla corresponsione del trattamento “su CP_2 deliberazione di una commissione…composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione…dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia…”; ragion per cui è evidente che, nella specie, la consultazione in sede sindacale si svolge già in seno alla commissione appositamente istituita per la deliberazione sull'accesso al beneficio.
Né tale disciplina ha subito modifiche all'esito dell'intervento del D.L. n. 18/2020. 8 Difatti, come emerge dalla lettura sistematica dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 nella versione testuale ratione temporis vigente ed applicabile alla presente fattispecie, l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto (da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva) previsto dal comma 2 in relazione alle domande “di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"” (di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 18 cit.) non risulta replicato dal legislatore anche nel successivo comma 3 del medesimo art. 19 relativo alla CISOA, in relazione alla quale è stata prevista esclusivamente la deroga dei limiti di fruizione da parte dei beneficiari e la concessione del trattamento da parte della competente sede . CP_2
In ragione di tanto appare chiaro che nessun obbligo di consultazione e/o concertazione preventiva con le OO.SS. potrebbe essere predicato nei confronti dell' prima di addivenire alla scelta Pt_1 del collocamento in CISOA dei lavoratori.
10.5. Sulla violazione della rotazione e sulla mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CISOA
Ferme restando le considerazioni che precedono, anche a voler ammettere – come affermato dall'appellato in primo grado e ritenuto dal Tribunale – che effettivamente soltanto alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL privatistico siano stati esentati dalla prestazione lavorativa nel periodo oggetto di causa, comunque difetterebbe qualsivoglia prova del trattamento discriminatorio asseritamente perpetrato dall' in relazione allo specifico cantiere di Pt_1 appartenenza del lavoratore, che si è limitato ad allegazioni generali riferite all'intera platea dei dipendenti sottoposti al regime privatistico.
Occorre ricordare che la rotazione non costituisce un criterio obbligatorio per il datore di lavoro bensì una mera facoltà, pur essendo necessaria un'adeguata motivazione in caso di adozione di un diverso criterio.
Infatti, nessuna norma generale in materia di Cassa Integrazione Guadagni prevede il suddetto obbligo: l'art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015, in relazione alla CIGO, non menziona alcun obbligo di rotazione in capo al datore di lavoro;
l'art. 24 del medesimo decreto, relativo invece alla CIGS, non contempla la rotazione come criterio vincolante, potendo essere sostituito da quelli dettati dalle
“ragioni tecnico-organizzative” giustificanti la “mancata adozione di meccanismi di rotazione”; nemmeno la L. n. 457/1972, istitutiva della CISOA, prevede l'obbligo di adottare specifici criteri per individuare gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato da sospendere in via 9 temporanea dal lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (v. art. 8).
In tal senso si è espressa altresì la giurisprudenza di legittimità in tema di CIGS, individuando quali limiti all'applicazione della rotazione le ragioni tecnico – organizzative dell'azienda, come anche i requisiti di professionalità e fungibilità dei lavoratori, con la conseguente legittima esclusione dalla rotazione dei lavoratori che non abbiano mansioni identiche agli altri dipendenti ad essa interessati
(cfr. Cass., sent. nn. 6177 del 27 marzo 2004 e 14470 del 7 novembre 2000).
Né depone in senso favorevole all'opzione ermeneutica propugnata dall'appellato l'art. 87 del D.L.
n. 18/2020, il cui tenore testuale induce a ritenere che la “rotazione” ivi prevista riguardi non già
l'esenzione dal servizio ma piuttosto gli strumenti “preventivi” delle ferie pregresse, dei congedi etc., sicché la “rotazione” deve intendersi quale alternata presenza in servizio dei dipendenti durante il periodo di fruizione di ferie, permessi, congedi etc. e non già quale rotazione nell'esenzione totale dal servizio.
A quanto detto è appena il caso di aggiungere che, diversamente da quanto rappresentato dall'appellato, le disposizioni legislative in materia di CISOA, al pari di quelle afferenti alla Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, non prevedono nemmeno un obbligo di predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Cassa Integrazione.
Peraltro, una volta esclusa la sussistenza di un preciso obbligo in tal senso a carico di parte datoriale, neppure possono condividersi le argomentazioni del lavoratore in ordine all'impossibilità di considerare le singole sedi periferiche in cui si articola l' quali autonome unità Pt_1 produttive, sì da doversi applicare i criteri di rotazione nei confronti della generalità dei lavoratori assunti con contratto di matrice privatistica, atteso che - come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità - le circolari cui il rimanda per avallare la sua CP_2 CP_1 interpretazione «non possono contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito della amministrazione all'interno della quale sono emesse» (cfr.
Cass. nn. 3121/2021, 6699/2014 e 23032/2007).
11. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio deve essere integralmente rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10 12. In ordine alle spese processuali, le incertezze interpretative sulle questioni esaminate, testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di segno difforme, inducono a ravvisare nel caso di specie quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
con ricorso depositato il 7 maggio 2024 avverso la Parte_2 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 4 aprile 2024, nei confronti di CP_1
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta dal con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Bari, il 10.7.2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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