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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 15 maggio 2025 alle ore 12,00 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNINI Parte_1 C.F._1
ELENA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORCU' FAUSTO CP_1 P.IVA_1
Resistente
Nonché contro
(cf ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Scalise Controparte_2 P.IVA_2
Terza chiamata compaiono: per il ricorrente , presente personalmente, l'avv. Elena Barnini;
Parte_1 per la resistente l'avv. Andrea Vettore in sostituzione dell'avv. Fausto Porcù; per la CP_1 terza chiamata l'avv. Massimo Volpe in sostituzione dell'avv. Controparte_3
Stefano Scalise;
l'avv. Elena Barnini precisa le conclusioni come da memoria conclusionale depositata in data 15 aprile
2025: affinchè l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia, contrariis reiectis, respinta qualsivoglia domanda e/o pretesa avanzata dalle parti nei confronti del Sig. , dichiarare risolto il contratto Parte_1
stipulato dal Sig. con in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore, con sede legale a Aversa (CE), via Fratelli Cervi, 13, P.IVA e c.f. , pec P.IVA_1
in data 10-12.9.2022 e/o comunque stipulato per facta concludentia avente ad Email_1 oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a Rosignano Marittimo (LI), Castelnuovo Misericordia, pagina 1 di 9 Via Alcide De Gasperi, 12, per grave inadempimento dell'appaltatore, e per l'effetto condannare la società resistente alla ripetizione della somma versata da parte del Sig. Controparte_1 Parte_1
in data 12.5.2022 pari ad € 26.773,34 alla società nonché condannarla, in
[...] Controparte_1
relazione al suindicato grave inadempimento, a risarcire al Sig. il danno Parte_1 patrimoniale causato all'immobile quantificato in € 61.712,20, comprensivi del costo per la sistemazione dei danni causati al soffitto e al pavimento dell'immobile nonché delle somme necessarie per rendere nuovamente abitabile l'appartamento dopo le demolizioni effettuate, nonché condannarla altresì a risarcire la somma di € 981,00 per le differenze spese da marzo a maggio 2023 dal ricorrente per l'asilo nido del figlio, e di € 1.150,00 per canoni di locazione, per un totale di € 90.616,54, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'inadempimento contrattuale 30.12.2022 sino al pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali e CAP come per legge, insistendo altresì per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie alle quali non è stato dato sfogo in giudizio”;
l'avv. Andrea Vettore precisa le conclusioni come nota conclusive depositate in data 15 aprile 2025:
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 15.09.2023 e, in particolare: - Rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente Sig.
nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto per le Parte_1 Controparte_1
ragioni esposte. - Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei confronti della in quanto infondata in fatto e in diritto Controparte_2 Controparte_1
per le ragioni esposte. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
l'avv. Massimo Volpe conclude come da note depositate in data 15 aprile 2025: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, In via istruttoria , ammettere ed espletare tutte le prove richieste e precisate con la comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la ctu;
rigettare in rito e/o nel merito tutte le istanze promosse da controparte ed in primis dalla società chiamante nei confronti della CP_1
società oggi comparente in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto Controparte_2
e in diritto e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_2 all'esatto adempimento del contratto di sub-appalto in atti al doc. 1 e, segnatamente, alla riscossione della somma in parte già fatturata di euro 23.405.01= a titolo di provvista iniziale e corrispettivo per i lavori eseguiti, per l'effetto condannando la società al relativo pagamento in favore della CP_1 chiamata, oltre interessi moratori dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare pagina 2 di 9 altresì il diritto della al risarcimento del danno qui stimato in euro 2.500,00, Controparte_2
pari a circa il 10% del mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione integrale degli accordi di subappalto stipulati con il il per esclusiva colpa di quest'ultima, per l'effetto CP_1
condannando la stessa società al relativo pagamento in favore della odierna chiamata, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ipotesi subordinata di accertamento e risoluzione del contratto di appalto e sub- appalto per grave inadempimento imputabile alla società , si chiede accertare e dichiarare altresì il diritto CP_1
della al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore delle Controparte_2
prestazioni lavorative eseguite siccome documentate in atti e/o che saranno accertate nel corso della richiesta istruttoria e/o ritenute di giustizia;
in ipotesi ulteriormente subordinata di inesistenza o accertata carenza di titolo contrattuale, si chiede accertare e dichiarare il diritto della
[...]
ad un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento di una o entrambi le Controparte_2
controparti nella analoga misura corrispondente al valore delle prestazioni lavorative eseguite o usufruite siccome documentate in atti e/o che saranno accertate nel corso della richiesta istruttoria e/o ritenute di giustizia;
in ogni caso, nei limiti massimi di valore sotto dichiarato (26.000 euro) e con il pieno favore di tutte le spese e i compensi per l'odierno giudizio, oltre spese generali , cap e iva come per legge”.
I procuratori delle parti si riportano alle memorie depositate e discutono oralmente la causa.
Il Giudice alle ore 12,07 si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
Alle ore 13,00 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2023 domandava la risoluzione Parte_1
del contratto di appalto stipulato con avente ad oggetto la ristrutturazione CP_1 dell'edificio ubicato in Rosignano Marittimo (LI) Castelnuovo Misericordia Via Alcide De Gasperi
n.12 per grave inadempimento e la condanna della predetta società alla ripetizione della somma di euro
26.773,34 e al risarcimento del danno arrecato all'immobile nella misura di euro 61.712,20, nella pagina 3 di 9 misura di euro 981,00 per le differenze di spesa da marzo a maggio 2023 per l'asilo nido del figlio e nella misura di euro 1.150,00 per canoni di locazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente deduceva che aveva appaltato alla società nel mese di marzo 2022 CP_1
l'opera di ristrutturazione dell'immobile posto in Rosignano Marittimo, Fraz. Castelnuovo
Misericordia, Via Alcide de Gasperi n.12 e che l'opera doveva terminare entro il 30 settembre 2022 al fine di usufruire delle “agevolazioni del bonus 110%”.
In data 12 maggio 2022 il ricorrente versava a mezzo bonifico alla la somma di euro CP_1
26.773,74 a titolo di acconto e la società predetta emetteva la fattura n.12 in data 11 maggio 2022.
Poiché i lavori edili non erano iniziati il ricorrente chiedeva la restituzione dell'acconto e successivamente, con lettera a mezzo email del 10 settembre 2022 la società inviava il CP_1
contratto di appalto al ricorrente, il quale accettava il contratto. Il ricorrente accettava anche il subappalto dei lavori alla di Livorno. CP_2
In data 14 settembre 2022 i lavori edili appaltati iniziavano.
Iniziati i lavori ad opera della subappaltatrice il 16 settembre 2022 crollava una parte CP_2 del sottotetto dell'immobile, che danneggiava i solai, il soffitto e i pavimenti dell'immobile.
sospendeva i lavori dichiarando che la non aveva versato alcun CP_2 CP_1
corrispettivo.
Nel dicembre 2022 provvedeva solo a tappare il buco nel pavimento con il CP_2
cartongesso.
Con lettera a mezzo PEC in data 14 dicembre 2022 il ricorrente, a mezzo di legale, intimava alla a ripresa dell'opera, ma la società appaltatrice rimaneva inerte. CP_1
Il danno patrimoniale arrecato all'immobile del ricorrente ammontava ad euro 50.393,20 per il ripristino della abitabilità dell'appartamento e ad euro 11.319,00 per il ripristino del solaio e del sottotetto
Il ricorrente doveva anche essere risarcito del danno patrimoniale conseguente euro 981,00 per le differenze di spesa da marzo a maggio 2023 per l'asilo nido del figlio e nella misura di euro 1.150,00 per canoni di locazione.
II. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2023 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale chiedeva di spostare l'udienza per chiamare in garanzia la e il Controparte_2
pagina 4 di 9 rigetto della domanda attrice.
Deduceva la che l'unica responsabile dell'inadempimento e dei danni patiti dal CP_1
ricorrente era la sub-appaltatrice Controparte_2
III. Chiamata in giudizio, con comparsa depositata in data 6 dicembre 2023 si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto della domanda di garanzia della Controparte_2
in via riconvenzionale domandava: CP_1
la condanna della all'esatto adempimento e quindi al pagamento della somma di euro CP_1
23.405,01 a titolo di provvista iniziale e di corrispettivo per le opere eseguite;
la condanna della al risarcimento del danno di euro 2.500,00 per il mancato guadagno;
CP_1
in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto di e CP_1 Parte_1
, la condanna di al risarcimento del danno per le prestazioni lavorative
[...] CP_4
eseguite;
in via subordinata, la condanna di al pagamento di un indennizzo a titolo di CP_1
ingiustificato arricchimento.
La terza chiamata deduceva che in data 8 settembre 2022 aveva stipulato un contratto di subappalto con la che prevedeva il pagamento di una provvista iniziale di euro 20.000,00 da versare CP_1 CP_1
entro il 30 settembre 2022 e facoltà di sospendere i lavori in caso di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie della CP_1
In data 12 settembre 2022 la società iniziava i lavori, ma si Controparte_2 verificava il crollo di una parte del soffitto a causa del precario stato dell'edificio, delle travi e della struttura di ancoraggio del soffitto. A seguito della richiesta del committente Parte_1
e della , la terza chiamata rimuoveva e smaltiva i soffitti pericolanti e il
[...] CP_1
materiale accumulato sui pavimenti, ma sospendeva i lavori sia perché la non aveva CP_1
pagato alcun corrispettivo previsto dal contratto sia perché mancavano le debiti autorizzazioni amministrative per le opere edili di carattere strutturale che l'immobile richiedeva.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
, allegato alla emal del 10 settembre 2022, deve essere accolta per grave inadempimento
[...]
pagina 5 di 9 della società appaltatrice che non ha eseguito l'opera a lei appaltata ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc.
Per l'effetto la società viene condannata ai sensi dell'art. 1458 cc a restituire a Controparte_1
la somma versata a titolo di acconto del prezzo di euro 26.778,74 in Parte_1
adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Risulta, poi, pacifico che nell'esecuzione dei lavori la avvalendosi in subappalto CP_1 della ha cagionato un danno all'immobile del ricorrente, Controparte_2 estrinsecatosi crollo di parte del sottotetto, nel danneggiamento dei pavimenti e dei solai dell'immobile e del soffitto dell'appartamento posto sotto l'abitazione del ricorrente.
Sia il danno patrimoniale per l'inadempimento al contratto di appalto sia il danno all'immobile vengono equitativamente determinati all'attualità ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di euro
16.000,00, tenuto conto dello stato di vetustà della struttura dell'immobile, che ha facilitato il crollo
(cfr. video prodotto al documento n.3 della , del computo metrico Controparte_2
estimativo dei lavori di messa in sicurezza del solaio e del soffitto (cfr. documento n. 15 del ricorrente)
e delle spese per la locazione immobiliare durante l'esecuzione dei lavori e di maggior consto dell'asilo nido del figlio.
viene quindi condannata a pagare a a seguito della CP_1 Parte_1
risoluzione del contratto di appalto e a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro
42.778,74, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 24 maggio 2023 al saldo effettivo.
Venendo ad esaminare la domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti della Parte_2
subappaltatrice occorre evidenziare che il crollo del soffitto Controparte_2 nell'appartamento del è avvenuto durante i lavori edili posti in essere dalla Parte_1
subappaltatrice.
Si tratta di un inadempimento al contratto di sub appalto del sub appaltatore (
[...]
e più precisamente dell'inadempimento all'obbligo di eseguire l'opera appaltata a CP_2 regola d'arte, obbligazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 1662 II comma e 1667 I comma cc.
D'altra parte, anche l'art. 5 del contratto di subappalto del giorno 8 settembre 2022, intervenuto tra la committente e l'appaltatrice prevedeva che il sub- CP_1 Controparte_2 appaltatore doveva eseguire i lavori “a perfetta regola d'arte”.
pagina 6 di 9 E' evidente che l'opera, che ha determinato il crollo del soffitto, non è stata eseguita a perfetta regola d'arte in base allo stato dell'edificio da ristrutturare.
La eve tenere indenne la dalla domanda di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno avanzata dal ricorrente nella misura di euro 16.000,00 e viene pertanto condannata a pagare il medesimo importo con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'11 settembre 2023 al saldo effettivo.
La domanda di garanzia non può essere accolta in relazione alla restituzione dell'acconto versato da a in quanto la restituzione non deriva dall'obbligo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno, ma dall'obbligo di restituire quanto ricevuto a seguito della risoluzione del contratto.
Restano da esaminare le molteplici domande riconvenzionali avanzate dalla terza chiamata
Controparte_2
Occorre osservare che con la memoria di costituzione in data 6 dicembre 2023 la terza chiamata ha domandato: Controparte_2
la condanna della all'esatto adempimento e quindi al pagamento della somma di euro CP_1
23.405,01 a titolo di provvista iniziale e di corrispettivo per le opere eseguite;
la condanna della al risarcimento del danno di euro 2.500,00 per il mancato guadagno;
CP_1
in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto di e CP_1 Parte_1
, la condanna di al risarcimento del danno per le prestazioni lavorative
[...] CP_4
eseguite;
in via subordinata, la condanna di al pagamento di un indennizzo a titolo di CP_1
ingiustificato arricchimento.
La domanda di adempimento del contratto di sub-appalto non può essere accolta in quanto la ha dedotto a pagina 4 di aver arrestato l'esecuzione dell'opera Controparte_2 appaltata dopo il crollo del soffitto dell'appartamento.
E' vero che risulta provato che la ha iniziato l'esecuzione dell'opera Controparte_2 appaltata, ma è anche vero che non l'ha terminata con la conseguenza che non può chiedere l'adempimento alla controparte del contratto di sub-appalto ai sensi dell'art. 1460 cc.
L'esecuzione dei lavori di rimozione dei controsoffitti pericolanti e di tutto il materiale accumulato sui pagina 7 di 9 pavimenti da parte della non risulta essere stata ordinata dalla Controparte_2
ma da con la lettera a mezzo PEC del 13 ottobre 2022. CP_1 Parte_1
Le domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento della terza chiamata
[...]
vengono pertanto respinte. Controparte_2
Anche la domanda di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc viene respinta, tenuto conto che la non si è arricchita a danno della ma anzi ha CP_1 Controparte_5
patito un danno patrimoniale per essere rimasta inadempiente al contratto di appalto intervenuto con
. Parte_1
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_1
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 759,00 per Parte_1
spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di CP_1
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nonché contro ogni diversa domanda, CP_1 Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
condanna a pagare a la somma di euro 42.778,74, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 24 maggio 2023 al saldo effettivo;
condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 CP_1 CP_1
16.000,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'11 settembre 2023 al saldo effettivo;
respinge le domande riconvenzionali di Controparte_2
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 759,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al
[...]
rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 condanna a pagare a a titolo di rimborso delle Controparte_2 CP_1
spese processuali la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento in favore dell'avv. Fausto Porcù ai sensi dell'art. 93 cpc. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 15 maggio 2025 alle ore 12,00 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1556/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNINI Parte_1 C.F._1
ELENA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORCU' FAUSTO CP_1 P.IVA_1
Resistente
Nonché contro
(cf ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Scalise Controparte_2 P.IVA_2
Terza chiamata compaiono: per il ricorrente , presente personalmente, l'avv. Elena Barnini;
Parte_1 per la resistente l'avv. Andrea Vettore in sostituzione dell'avv. Fausto Porcù; per la CP_1 terza chiamata l'avv. Massimo Volpe in sostituzione dell'avv. Controparte_3
Stefano Scalise;
l'avv. Elena Barnini precisa le conclusioni come da memoria conclusionale depositata in data 15 aprile
2025: affinchè l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia, contrariis reiectis, respinta qualsivoglia domanda e/o pretesa avanzata dalle parti nei confronti del Sig. , dichiarare risolto il contratto Parte_1
stipulato dal Sig. con in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1
tempore, con sede legale a Aversa (CE), via Fratelli Cervi, 13, P.IVA e c.f. , pec P.IVA_1
in data 10-12.9.2022 e/o comunque stipulato per facta concludentia avente ad Email_1 oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito a Rosignano Marittimo (LI), Castelnuovo Misericordia, pagina 1 di 9 Via Alcide De Gasperi, 12, per grave inadempimento dell'appaltatore, e per l'effetto condannare la società resistente alla ripetizione della somma versata da parte del Sig. Controparte_1 Parte_1
in data 12.5.2022 pari ad € 26.773,34 alla società nonché condannarla, in
[...] Controparte_1
relazione al suindicato grave inadempimento, a risarcire al Sig. il danno Parte_1 patrimoniale causato all'immobile quantificato in € 61.712,20, comprensivi del costo per la sistemazione dei danni causati al soffitto e al pavimento dell'immobile nonché delle somme necessarie per rendere nuovamente abitabile l'appartamento dopo le demolizioni effettuate, nonché condannarla altresì a risarcire la somma di € 981,00 per le differenze spese da marzo a maggio 2023 dal ricorrente per l'asilo nido del figlio, e di € 1.150,00 per canoni di locazione, per un totale di € 90.616,54, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'inadempimento contrattuale 30.12.2022 sino al pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali e CAP come per legge, insistendo altresì per l'accoglimento delle ulteriori istanze istruttorie alle quali non è stato dato sfogo in giudizio”;
l'avv. Andrea Vettore precisa le conclusioni come nota conclusive depositate in data 15 aprile 2025:
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 15.09.2023 e, in particolare: - Rigettare integralmente tutte le domande proposte dal ricorrente Sig.
nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto per le Parte_1 Controparte_1
ragioni esposte. - Rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata nei confronti della in quanto infondata in fatto e in diritto Controparte_2 Controparte_1
per le ragioni esposte. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
l'avv. Massimo Volpe conclude come da note depositate in data 15 aprile 2025: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, In via istruttoria , ammettere ed espletare tutte le prove richieste e precisate con la comparsa di costituzione e risposta, ivi compresa la ctu;
rigettare in rito e/o nel merito tutte le istanze promosse da controparte ed in primis dalla società chiamante nei confronti della CP_1
società oggi comparente in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto Controparte_2
e in diritto e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_2 all'esatto adempimento del contratto di sub-appalto in atti al doc. 1 e, segnatamente, alla riscossione della somma in parte già fatturata di euro 23.405.01= a titolo di provvista iniziale e corrispettivo per i lavori eseguiti, per l'effetto condannando la società al relativo pagamento in favore della CP_1 chiamata, oltre interessi moratori dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare pagina 2 di 9 altresì il diritto della al risarcimento del danno qui stimato in euro 2.500,00, Controparte_2
pari a circa il 10% del mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione integrale degli accordi di subappalto stipulati con il il per esclusiva colpa di quest'ultima, per l'effetto CP_1
condannando la stessa società al relativo pagamento in favore della odierna chiamata, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
in ipotesi subordinata di accertamento e risoluzione del contratto di appalto e sub- appalto per grave inadempimento imputabile alla società , si chiede accertare e dichiarare altresì il diritto CP_1
della al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore delle Controparte_2
prestazioni lavorative eseguite siccome documentate in atti e/o che saranno accertate nel corso della richiesta istruttoria e/o ritenute di giustizia;
in ipotesi ulteriormente subordinata di inesistenza o accertata carenza di titolo contrattuale, si chiede accertare e dichiarare il diritto della
[...]
ad un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento di una o entrambi le Controparte_2
controparti nella analoga misura corrispondente al valore delle prestazioni lavorative eseguite o usufruite siccome documentate in atti e/o che saranno accertate nel corso della richiesta istruttoria e/o ritenute di giustizia;
in ogni caso, nei limiti massimi di valore sotto dichiarato (26.000 euro) e con il pieno favore di tutte le spese e i compensi per l'odierno giudizio, oltre spese generali , cap e iva come per legge”.
I procuratori delle parti si riportano alle memorie depositate e discutono oralmente la causa.
Il Giudice alle ore 12,07 si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
Alle ore 13,00 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2023 domandava la risoluzione Parte_1
del contratto di appalto stipulato con avente ad oggetto la ristrutturazione CP_1 dell'edificio ubicato in Rosignano Marittimo (LI) Castelnuovo Misericordia Via Alcide De Gasperi
n.12 per grave inadempimento e la condanna della predetta società alla ripetizione della somma di euro
26.773,34 e al risarcimento del danno arrecato all'immobile nella misura di euro 61.712,20, nella pagina 3 di 9 misura di euro 981,00 per le differenze di spesa da marzo a maggio 2023 per l'asilo nido del figlio e nella misura di euro 1.150,00 per canoni di locazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente deduceva che aveva appaltato alla società nel mese di marzo 2022 CP_1
l'opera di ristrutturazione dell'immobile posto in Rosignano Marittimo, Fraz. Castelnuovo
Misericordia, Via Alcide de Gasperi n.12 e che l'opera doveva terminare entro il 30 settembre 2022 al fine di usufruire delle “agevolazioni del bonus 110%”.
In data 12 maggio 2022 il ricorrente versava a mezzo bonifico alla la somma di euro CP_1
26.773,74 a titolo di acconto e la società predetta emetteva la fattura n.12 in data 11 maggio 2022.
Poiché i lavori edili non erano iniziati il ricorrente chiedeva la restituzione dell'acconto e successivamente, con lettera a mezzo email del 10 settembre 2022 la società inviava il CP_1
contratto di appalto al ricorrente, il quale accettava il contratto. Il ricorrente accettava anche il subappalto dei lavori alla di Livorno. CP_2
In data 14 settembre 2022 i lavori edili appaltati iniziavano.
Iniziati i lavori ad opera della subappaltatrice il 16 settembre 2022 crollava una parte CP_2 del sottotetto dell'immobile, che danneggiava i solai, il soffitto e i pavimenti dell'immobile.
sospendeva i lavori dichiarando che la non aveva versato alcun CP_2 CP_1
corrispettivo.
Nel dicembre 2022 provvedeva solo a tappare il buco nel pavimento con il CP_2
cartongesso.
Con lettera a mezzo PEC in data 14 dicembre 2022 il ricorrente, a mezzo di legale, intimava alla a ripresa dell'opera, ma la società appaltatrice rimaneva inerte. CP_1
Il danno patrimoniale arrecato all'immobile del ricorrente ammontava ad euro 50.393,20 per il ripristino della abitabilità dell'appartamento e ad euro 11.319,00 per il ripristino del solaio e del sottotetto
Il ricorrente doveva anche essere risarcito del danno patrimoniale conseguente euro 981,00 per le differenze di spesa da marzo a maggio 2023 per l'asilo nido del figlio e nella misura di euro 1.150,00 per canoni di locazione.
II. Con comparsa depositata in data 11 settembre 2023 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale chiedeva di spostare l'udienza per chiamare in garanzia la e il Controparte_2
pagina 4 di 9 rigetto della domanda attrice.
Deduceva la che l'unica responsabile dell'inadempimento e dei danni patiti dal CP_1
ricorrente era la sub-appaltatrice Controparte_2
III. Chiamata in giudizio, con comparsa depositata in data 6 dicembre 2023 si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto della domanda di garanzia della Controparte_2
in via riconvenzionale domandava: CP_1
la condanna della all'esatto adempimento e quindi al pagamento della somma di euro CP_1
23.405,01 a titolo di provvista iniziale e di corrispettivo per le opere eseguite;
la condanna della al risarcimento del danno di euro 2.500,00 per il mancato guadagno;
CP_1
in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto di e CP_1 Parte_1
, la condanna di al risarcimento del danno per le prestazioni lavorative
[...] CP_4
eseguite;
in via subordinata, la condanna di al pagamento di un indennizzo a titolo di CP_1
ingiustificato arricchimento.
La terza chiamata deduceva che in data 8 settembre 2022 aveva stipulato un contratto di subappalto con la che prevedeva il pagamento di una provvista iniziale di euro 20.000,00 da versare CP_1 CP_1
entro il 30 settembre 2022 e facoltà di sospendere i lavori in caso di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie della CP_1
In data 12 settembre 2022 la società iniziava i lavori, ma si Controparte_2 verificava il crollo di una parte del soffitto a causa del precario stato dell'edificio, delle travi e della struttura di ancoraggio del soffitto. A seguito della richiesta del committente Parte_1
e della , la terza chiamata rimuoveva e smaltiva i soffitti pericolanti e il
[...] CP_1
materiale accumulato sui pavimenti, ma sospendeva i lavori sia perché la non aveva CP_1
pagato alcun corrispettivo previsto dal contratto sia perché mancavano le debiti autorizzazioni amministrative per le opere edili di carattere strutturale che l'immobile richiedeva.
IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti e dei testimoni introdotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
, allegato alla emal del 10 settembre 2022, deve essere accolta per grave inadempimento
[...]
pagina 5 di 9 della società appaltatrice che non ha eseguito l'opera a lei appaltata ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc.
Per l'effetto la società viene condannata ai sensi dell'art. 1458 cc a restituire a Controparte_1
la somma versata a titolo di acconto del prezzo di euro 26.778,74 in Parte_1
adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Risulta, poi, pacifico che nell'esecuzione dei lavori la avvalendosi in subappalto CP_1 della ha cagionato un danno all'immobile del ricorrente, Controparte_2 estrinsecatosi crollo di parte del sottotetto, nel danneggiamento dei pavimenti e dei solai dell'immobile e del soffitto dell'appartamento posto sotto l'abitazione del ricorrente.
Sia il danno patrimoniale per l'inadempimento al contratto di appalto sia il danno all'immobile vengono equitativamente determinati all'attualità ai sensi dell'art. 1226 cc nella misura di euro
16.000,00, tenuto conto dello stato di vetustà della struttura dell'immobile, che ha facilitato il crollo
(cfr. video prodotto al documento n.3 della , del computo metrico Controparte_2
estimativo dei lavori di messa in sicurezza del solaio e del soffitto (cfr. documento n. 15 del ricorrente)
e delle spese per la locazione immobiliare durante l'esecuzione dei lavori e di maggior consto dell'asilo nido del figlio.
viene quindi condannata a pagare a a seguito della CP_1 Parte_1
risoluzione del contratto di appalto e a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro
42.778,74, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 24 maggio 2023 al saldo effettivo.
Venendo ad esaminare la domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti della Parte_2
subappaltatrice occorre evidenziare che il crollo del soffitto Controparte_2 nell'appartamento del è avvenuto durante i lavori edili posti in essere dalla Parte_1
subappaltatrice.
Si tratta di un inadempimento al contratto di sub appalto del sub appaltatore (
[...]
e più precisamente dell'inadempimento all'obbligo di eseguire l'opera appaltata a CP_2 regola d'arte, obbligazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 1662 II comma e 1667 I comma cc.
D'altra parte, anche l'art. 5 del contratto di subappalto del giorno 8 settembre 2022, intervenuto tra la committente e l'appaltatrice prevedeva che il sub- CP_1 Controparte_2 appaltatore doveva eseguire i lavori “a perfetta regola d'arte”.
pagina 6 di 9 E' evidente che l'opera, che ha determinato il crollo del soffitto, non è stata eseguita a perfetta regola d'arte in base allo stato dell'edificio da ristrutturare.
La eve tenere indenne la dalla domanda di risarcimento Controparte_2 CP_1
del danno avanzata dal ricorrente nella misura di euro 16.000,00 e viene pertanto condannata a pagare il medesimo importo con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'11 settembre 2023 al saldo effettivo.
La domanda di garanzia non può essere accolta in relazione alla restituzione dell'acconto versato da a in quanto la restituzione non deriva dall'obbligo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno, ma dall'obbligo di restituire quanto ricevuto a seguito della risoluzione del contratto.
Restano da esaminare le molteplici domande riconvenzionali avanzate dalla terza chiamata
Controparte_2
Occorre osservare che con la memoria di costituzione in data 6 dicembre 2023 la terza chiamata ha domandato: Controparte_2
la condanna della all'esatto adempimento e quindi al pagamento della somma di euro CP_1
23.405,01 a titolo di provvista iniziale e di corrispettivo per le opere eseguite;
la condanna della al risarcimento del danno di euro 2.500,00 per il mancato guadagno;
CP_1
in caso di dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto di e CP_1 Parte_1
, la condanna di al risarcimento del danno per le prestazioni lavorative
[...] CP_4
eseguite;
in via subordinata, la condanna di al pagamento di un indennizzo a titolo di CP_1
ingiustificato arricchimento.
La domanda di adempimento del contratto di sub-appalto non può essere accolta in quanto la ha dedotto a pagina 4 di aver arrestato l'esecuzione dell'opera Controparte_2 appaltata dopo il crollo del soffitto dell'appartamento.
E' vero che risulta provato che la ha iniziato l'esecuzione dell'opera Controparte_2 appaltata, ma è anche vero che non l'ha terminata con la conseguenza che non può chiedere l'adempimento alla controparte del contratto di sub-appalto ai sensi dell'art. 1460 cc.
L'esecuzione dei lavori di rimozione dei controsoffitti pericolanti e di tutto il materiale accumulato sui pagina 7 di 9 pavimenti da parte della non risulta essere stata ordinata dalla Controparte_2
ma da con la lettera a mezzo PEC del 13 ottobre 2022. CP_1 Parte_1
Le domande riconvenzionali di adempimento e di risarcimento della terza chiamata
[...]
vengono pertanto respinte. Controparte_2
Anche la domanda di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc viene respinta, tenuto conto che la non si è arricchita a danno della ma anzi ha CP_1 Controparte_5
patito un danno patrimoniale per essere rimasta inadempiente al contratto di appalto intervenuto con
. Parte_1
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di CP_1
lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro 759,00 per Parte_1
spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Controparte_2
refusione delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di CP_1
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nonché contro ogni diversa domanda, CP_1 Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
condanna a pagare a la somma di euro 42.778,74, oltre CP_1 Parte_1 agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 24 maggio 2023 al saldo effettivo;
condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 CP_1 CP_1
16.000,00, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dall'11 settembre 2023 al saldo effettivo;
respinge le domande riconvenzionali di Controparte_2
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a CP_1 Parte_1
la somma di euro 759,00 per spese ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al
[...]
rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 8 di 9 condanna a pagare a a titolo di rimborso delle Controparte_2 CP_1
spese processuali la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, e ne dispone il pagamento in favore dell'avv. Fausto Porcù ai sensi dell'art. 93 cpc. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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