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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 2187 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
17/02/2025
DA
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1975
(c. f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 24/02/1973
Rispettivamente rappresentati e difesi da Avv.ti BRONZATO LUCA e
CASALINI ALBERTO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1975
1 (c. f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 24/02/1973 celebrato il 20.09.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NOGARA (VR) al Num. 14 - PARTE - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Il NO verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
del figlio , maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente, la somma di € 550,00, annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, alla NOa la quale dà atto che il Pt_1 NO ha sino ad oggi correttamente adempiuto all'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento del figlio e che pertanto nulla è più Per_1
dovuto a tale titolo per il pregresso periodo e comunque ha da intendersi dalla medesima rinunciato.
3) Il NO rimborserà alla NOa il 70% Parte_2 Parte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da
Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona;
di converso la NOa rimborserà il 30% delle stesse spese ove debbano essere Parte_1
anticipate dal NO . Trattasi di: Parte_2
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
terapie; ausili sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
2 libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzature;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Il rimborso di tutte suddette spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese da concordare, il genitore che ritenga necessario o utile la spesa, dà comunicazione della sua proposta all'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.); questi dovrà esprimere, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, un motivato dissenso;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
in caso di dissenso immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate.
3 In relazione alle spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva comunicazione.
3) Dare atto che i coniugi hanno convenuto l'obbligo del NO Parte_2
di pagare alla NOa , a titolo di assegno divorzile
[...] Parte_1 in unica soluzione ('una tantum'), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/70, la somma di Euro 50.000,00.=
(cinquantamila) a tacitazione e con preclusione di ogni successiva domanda di contenuto economico della NO nei confronti del NO , Pt_1 Parte_2
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con riconoscimento dell'equità dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi del medesimo art. 5, comma
8, della Legge n. 898/70.
Dare altresì atto che l'importo come sopra convenuto a titolo di assegno divorzile una tantum è stato già pagato, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, quanto ad euro 20.000,00.= (ventimila) e che la restante somma di euro
30.000,00.= infruttifera di interessi sarà pagata, quanto ad euro 20.000,00.= alla data del 31.12.2025 e quanto ad euro 10.000,00 alla data del 30.06.2026.
Darsi atto che il contributo mensile versato dal NO in favore della Parte_2
NOa è venuto a cessare a decorrere dal mese di marzo 2025. Pt_1
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 28.3.2025 e 27.3.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
17.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396 (Comune di NOGARA (VR) al Num. 14 - PARTE - SERIE A - ANNO
1999).
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
5
N N. 2187 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
17/02/2025
DA
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1975
(c. f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 24/02/1973
Rispettivamente rappresentati e difesi da Avv.ti BRONZATO LUCA e
CASALINI ALBERTO, come da mandati in atti c/o i cui studi eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/01/1975
1 (c. f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 24/02/1973 celebrato il 20.09.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NOGARA (VR) al Num. 14 - PARTE - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Il NO verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
del figlio , maggiorenne ma economicamente non Persona_1 autosufficiente, la somma di € 550,00, annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, alla NOa la quale dà atto che il Pt_1 NO ha sino ad oggi correttamente adempiuto all'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento del figlio e che pertanto nulla è più Per_1
dovuto a tale titolo per il pregresso periodo e comunque ha da intendersi dalla medesima rinunciato.
3) Il NO rimborserà alla NOa il 70% Parte_2 Parte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da
Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona;
di converso la NOa rimborserà il 30% delle stesse spese ove debbano essere Parte_1
anticipate dal NO . Trattasi di: Parte_2
- spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
- spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
terapie; ausili sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
2 libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
- spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzature;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Il rimborso di tutte suddette spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese da concordare, il genitore che ritenga necessario o utile la spesa, dà comunicazione della sua proposta all'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.); questi dovrà esprimere, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, un motivato dissenso;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
in caso di dissenso immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate.
3 In relazione alle spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva comunicazione.
3) Dare atto che i coniugi hanno convenuto l'obbligo del NO Parte_2
di pagare alla NOa , a titolo di assegno divorzile
[...] Parte_1 in unica soluzione ('una tantum'), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/70, la somma di Euro 50.000,00.=
(cinquantamila) a tacitazione e con preclusione di ogni successiva domanda di contenuto economico della NO nei confronti del NO , Pt_1 Parte_2
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con riconoscimento dell'equità dell'assegno divorzile in unica soluzione, ai sensi del medesimo art. 5, comma
8, della Legge n. 898/70.
Dare altresì atto che l'importo come sopra convenuto a titolo di assegno divorzile una tantum è stato già pagato, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, quanto ad euro 20.000,00.= (ventimila) e che la restante somma di euro
30.000,00.= infruttifera di interessi sarà pagata, quanto ad euro 20.000,00.= alla data del 31.12.2025 e quanto ad euro 10.000,00 alla data del 30.06.2026.
Darsi atto che il contributo mensile versato dal NO in favore della Parte_2
NOa è venuto a cessare a decorrere dal mese di marzo 2025. Pt_1
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 28.3.2025 e 27.3.2025 dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
17.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000
n.396 (Comune di NOGARA (VR) al Num. 14 - PARTE - SERIE A - ANNO
1999).
Così deciso in camera di consiglio in data 3.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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