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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. DR FI - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 5973/2021 emessa dal Tribunale
di Napoli il 16/06/2021 e pubblicata in data 25/06/2021, iscritto al n.461/2022 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
21.1.2025 e pendente
TRA
, C.F. , in proprio e quale erede del Sig. Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] a [...] e deceduto il 27/07/2017 in Bo- Persona_1
scoreale, rappresentato e difeso in virtù di mandato reso in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. QU TA C.F. , indirizzo di posta CodiceFiscale_2
elettronica Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, posta certificata: ads. vvo- Emai_2
caturastato.it
,-APPELLATO -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il 24.1.22 proponeva appello alla Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli il 16/06/2021 nel giudizio recante nrg 22632/2016, non notificata al procuratore costituito, contenente il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice limitatamente a quanto individuato in parte motiva;
- condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della somma di Euro 90.781,47 in favore di;
su tale Parte_1
somma decorrono gli interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto
(08.02.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originaria-
mente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente,
fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna il convenuto
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore del legale QU TA per dichiaratone anticipo, spese che si liquidano in Euro 1.241,00 per spese vive, in Euro 8.058,00 per compensi profes-
sionali; oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore.”
2. e , quest'ultimo costituitosi nel corso del Controparte_2 Parte_1
primo grado anche come erede del primo al suo decesso, coniuge e figlio superstiti di avevano convenuto in giudizio il per vederlo Parte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della congiunta a causa del cancro epatico in soggetto già affetto da epatite cronica HCV, addebitato a
Rg 416/22 est. DR FI
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fatto e colpa esclusiva del convenuto, a causa dell'imprudenza, della negli- CP_1
genza e dell'imperizia nel non aver effettuato i dovuti controlli all'atto delle trasfusioni di sangue subite dalla el 1976. Pt_2
Il eccepiva la prescrizione del diritto ed in via subordinata l'infon- Controparte_1
datezza della domanda.
Espletata la CTU il giudice emetteva ordinanza ex art 185 bis cpc con la quale formulava alle parti la seguente proposta conciliativa, accettata solo dall'attore: “ ….letta la consu-
lenza medica del dott. , applicata le Tabelle milanesi relative al danno Persona_2
da perdita parentale, tenuto conto del rapporto parentale esistente tra gli istanti ed il soggetto deceduto (figlio e marito) formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
corresponsione, in favore degli istanti, dei seguenti importi: a) €. 165.960,00 in favore di
; b) €. 165.960,00 in favore di;
- corresponsione Controparte_2 Parte_1
di €. 22.854,50 in favore del procuratore antistatario avv. QU TA, a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, in applicazione dei valori di cui alla II tabella del D.M. 55/14, fascia 6, comprensivi delle seguenti fasi: studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, quest'ultima aumentata del 25% ai sensi dell'art. 4, co.6, del D.M. 55/2014, oltre ad €. 1.270,70 per spese vive. Pone le spese CTU a carico di parte convenuta”.
Conclusa l'istruttoria il giudice emetteva il riferito dispositivo.
3. L'attore proponeva impugnando la quantificazione del danno accordato in primo grado e le spese legali liquidate, in virtù dei seguenti motivi:
a) Erronea valutazione delle circostanze ed elementi allegati, probati e non conte-
stati e conseguente errata quantificazione del danno. Violazione degli artt. 115, 116
nonchè degli artt.132 c.p.c. 118 disp. Att. C.p.c. art. 111 della Costituzione.
Illogicità e contraddittorietà della motivazione
Le Tabelle di Milano dell'epoca prevedevano, al momento della proposizione della do-
manda, un importo ricompreso tra € 163.990,00 ed € 327.990,00 ed il giudice, dopo
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aver affermato di volerne fare ricorso, sottolineava la necessità di analizzare il caso concreto, ai fini della personalizzazione, con riferimento al rapporto affettivo esistente tra il congiunto e la vittima ed al danno da irreversibile perdita del godimento del con-
giunto. Contraddittoriamente con quanto preannunciato, in sentenza riconosceva un importo assolutamente ingiusto, non considerando che era coniuge Controparte_2
convivente da oltre 40 anni e non vi erano altri conviventi al momento della morte, in quanto il loro unico figlio, , che aveva vissuto in famiglia per i primi Controparte_2
trenta anni, si era trasferito altrove per motivi di lavoro.
Il giudice errava nel ritenere insussistenti elementi che “dimostrino il tipo di rapporto e la sua intensità”, assenza di elementi da cui poter “ricavare ulteriori informazioni volte a dimostrare l'intensità del legame parentale e di coniugio”, violava l'art. 115 cpc perché
il danno da perdita del rapporto parentale non necessitava di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata, dovendo essere presunto, in carenza di dimostrazione da parte del convenuto, che non aveva mosso contestazioni sul punto, di circostanze concrete di-
mostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il marito e il figlio.
Mei riguardi del figlio della deceduta erroneamente in sentenza era affermato che es-
sendo adulto non poteva essere paragonato ad un minore privato di una delle figure genitoriali e oltretutto applicava una riduzione che comportava una liquidazione al di sotto dell'importo minimo tabellare, senza neppure considerare che oltretutto Pt_1
era figlio unico e la madre decedeva all'età di 63 anni.
[...]
Anche nella liquidazione del danno di il giudice errava non motivando Controparte_2
sulla riduzione operata, non considerando che, quanto (erroneamente) argomentato per il figlio in ordine alla non convivenza, età e quant'altro, avrebbero invece dovuto portare,
a contrario, ad una massima quantificazione per il coniuge superstite. Contraddittoria-
mente il sentenza procedeva alla stessa riduzione operata per il figlio. A Matrone
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doveva essere riconosciuta la liquidazione dell'importo massimo, cioè CP_2
€.327.990,00 o un importo ricompreso tra € 163.990,00 ed € 327.990,00, su cui sempre operare la decurtazione dell'indennizzo percepito pari ad €. 77.469,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Roma per la somma dovuta era Controparte_2
di €. 291.555,00 e per €. 225.720,00, da cui detrarre la cifra di € Parte_1
77.468,53 già ricevuta.
B) Erronea quantificazione delle spese e compenso di causa per la violazione dei pa-
rametri di cui al D.M. 55/2014.
Così l'appellante concludeva: “A) Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in
parziale riforma della sentenza n.5973/2021 del Tribunale di Napoli, condannare il
[...]
al pagamento, in favore di parte appellante, della somma comples- Controparte_3
siva di €. 414.511,00, in subordine della complessiva somma pari ad € 331.920,00 così
come da proposta conciliativa contenuta nel provvedimento ex art. 185 bis cpc del giu-
dizio di primo grado, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali dal giorno dell'insorgenza della malattia e rivalutazione mone-
taria se dovuta;
B) Confermare la condanna al pagamento delle spese e compenso del primo grado di
giudizio con rideterminazione delle somma prevista per il compenso di causa nel rispetto
del D.M. 55/2014, oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge con
attribuzione all'avvocato antistatario.
C) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e compenso del
presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”
4. Il replicava chiedendo la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado. Evidenziava come la proposta transattiva di cui all'art. 185 bis non abbia conte-
nuto anticipatorio e ben potesse il giudice, come avvenuto, giungere ad una quantifica-
zione difforme da quella inutilmente proposta in via transattiva. La valutazione equitativa del danno deve essere fondata sulla prova del pregiudizio subìto a causa del fatto illecito
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del terzo ed è necessario che chi lamenta questo tipo di danno alleghi e provi l'intensità
intercorrente tra lui e il defunto, la periodicità e la qualità della frequentazione e lo stra-
volgimento delle abitudini familiari causato dalla morte del suo congiunto, trattandosi di danno conseguenza da allegarsi e provarsi, come non avvenuto nella fattispecie in esame.
Riteneva che gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di concreti ed effettivi rapporti affettivi e sociali, l'intensità di tale vincolo e l'elevato grado di dolore e sconvol-
gimento della vita causato dalla morte del de cuius, perché la quantificazione del danno non si risolve in un mero automatismo, non è in re ipsa ed il giudice correttamente ridu-
ceva del 50% il valore medio tabellario, non esistendo un “minimo garantito” da liqui-
darsi in ogni caso.
Così quindi l'appellato concludeva: “Piaccia alla Corte d'Appello adita: rigettare l'appello
proposto perché infondato e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 21.1.2025, tenuta a trat-
tazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte assume come parametro di riferimento della fattispecie in esame le
Tabelle del Tribunale di Milano ormai adeguatesi ai principi per primi adottati dal Tribu-
nale di Roma e avvalorati dalla S.C. n. 10579/2021. Le tabelle meneghine, già riferi-
mento nazionale in ossequio alle indicazioni espresse dalla Suprema Corte (Cass.
25.2.2014 n. 4447; Cass. 30.6.2011 n. 14402), sino al 2021 per la S.C., non trovavano applicazione per la mancata previsione del “danno parentale” secondo un sistema a punti. Le successive edizioni prendevano atto dei principi adottati dalla Cassazione così
da consentire alle tabelle milanesi di nuovamente assurgere a riferimento nazionale anche in questa tipologia di danno.
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7. Il primo motivo è fondato e merita di essere accolto, anche senza accordare rilevanza alcuna, nell'economia della decisione, alla sensibile riduzione operata dal giu-
dice rispetto quanto inutilmente in precedenza proposto alle parti ex art. 185 bis c.p.c.
Sul punto coglie difatti nel segno l'appellato nell'evidenziare l'assenza di un contenuto anticipatorio nella proposta formulata dal giudice esclusivamente a fini transattivi, utiliz-
zando lo strumento fornito dal codice di rito per l'avvicinamento forzato delle parti, con-
dizionato al rispetto di criteri valutativi normativamente fissati, quali la natura del giudi-
zio, il valore della controversia, l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione ma con una disamina orientata in senso divergente rispetto alla decisione finale, che ben può essere di segno diverso, anche a seguito della necessaria libera disamina finale operata dal giudice.
La S.C., con recente decisione n. 30461/2025 ribadisce un consolidato indirizzo se-
condo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma an-
che l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai prece-
denti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, inde-
fettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabelle (Cass. 10579/ 2021; Cass. 26300/ 2021; Cass. 37009/
2022; Cass. 5948/ 2023).”
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso
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in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori,
figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nu-
cleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767 , Rv.
648035; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554).
Secondo principio ormai altrettanto consolidato, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'in-
dicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579 , 26300 , 26301 e
33005 del 2021, n. 11689 del 2022 ).
. Per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato dalla S.C. (v. Cass. nn. 8887 del 2020 ; 901 del 2018 ; 7513 del
2018 ; 2788 del 2019; 26301 del 2021 ), che la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno, perché "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a ma-
crolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus;
una differenziazione che rileva da un punto di vista
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qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, "quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché... cam-
miniamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi;
il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scompa-
rire insieme a ciò che abbiamo perduto"; il vero danno, nella perdita del rapporto paren-
tale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è
destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo"
(così, in motivazione, Cass. n. 26301 del 2021, cit.).
Nella fattispecie in esame le circostanze riferite al nucleo minimo erano piuttosto ovvie perché logicamente comuni nell'ambito dei rapporti parentali. Non per questo non pro-
vavano l'intensità del rapporto che normalmente esiste tra coniugi e con i figli, tanto dall'aver giustificato l'elaborazione della menzionate tabelle, di natura evidentemente statistica. Gli attori allegavano, senza ricevere contestazioni, la permanente alterazione del rapporto familiare a seguito del lutto, l'irreparabile perdita della comunione di vita e di affetti, la definitiva menomazione della loro personalità, senza che il convenuto nep-
pure allegasse circostanze di segno opposto. I fatti certi, costituiti dall'ordinaria vita familiare e dalla perdita della coniuge e madre, comportano il riscontro, in via presuntiva,
del pregiudizio patito a seguito del lutto perché ordinariamente, secondo ll'id quod ple-
runque accidit, il decesso del familiare, salvo casi di distanza dei rapporti, neppure paventati dal convenuto, implica un danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, per coniuge e figlio, in conseguenza della inevitabile lesione ai rapporti familiari ordinari. La
S.C., con la decisione n. 761/2025 precisa altresì che per i membri del nucleo familiare
"minimo" la perdita del rapporto parentale deve essere considerata presunta, anche in
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assenza di convivenza.
Il giudice di primo grado non si discostava da tali principi, considerava difatti sussistente il danno, tuttavia errando nel ritenere di derogare anche ai minimi tabellari in assenza di validi motivi di riscontro di una situazione anomala di supporto.
Nulla impedisce il Giudice, chiamato a valutare anche i fatti straordinari e/o particolari,
di eventualmente discostarsi anche dai valori minimi tabellari, non esiste un “minimo garantito”. Il presupposto della deroga è tuttavia costituito dalla presenza di circostanze tali da dover far ritenere il danno non ordinario, connotato da elementi non comuni, nep-
pure allegati nella fattispecie in esame che quindi non giustificava lo scostamento. Il
sistema a punti, che nel frattempo le tabelle hanno adottato, in virtù dei principi sanciti dalla S.C., comunque impone una riconsiderazione del quantum secondo i criteri guida oggettivi dettati e dai quali consegue un importo ben superiore rispetto quello liquidato in primo grado.
L'importo da riconoscere deve essere quantificato all'attualità, trattandosi di debito di valore, utilizzando la tabella redatta dal Tribunale di Milano nel 2024, pagine 71-74. Il
valore a punto è di €. 3.911,00 e, in virtù dell'età della vittima primaria (63 anni), il danno
è di 16 punti. Quello delle vittime secondarie è di 12 punti per il coniuge (72 anni) e di
22 punti per il figlio, mentre il rapporto di convivenza, esistente solo con il coniuge, at-
tribuisce a quest'ultimo ulteriori 16 punti. I superstiti del nucleo familiare sono 2 e quindi ai danneggiati devono essere attribuiti 12 punti, mentre le carenze probatorie e di spe-
cifica allegazione di specifiche modalità relazionali, capaci di colorare di particolare in-
tensità i rapporti familiari, comportano la mancata attribuzione di ulteriori punti (previsti al punto E della Tabella). Il totale è di 50 punti per il figlio, per un importo di €.
195.550,00, e 58 per il coniuge, pari ad €. 226.838,00, per un totale di €.422.388,00
dovute all'appellante, in proprio e quale erede di , da cui detrarre la Controparte_2
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cifra di € 77.468,53, già ricevuta a seguito dell'erogazione dell'indennizzo, e con inte-
ressi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (08.02.2012) alla pronunzia della sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coeffi-
cienti ISTAT.
2) La riforma della sentenza impone comunque una rideterminazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi. La somma da accordare tiene conto del valore frutto dell'importo riconosciuto, liquida i minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte, applica un incremento del 30%, limitato al primo grado, sui compensi per la difesa di due parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 5973/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 16/06/2021 e pubblicata in data
25/06/2021, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deter-
mina in €.422.388,00 la diversa somma dovuta all'appellante, in proprio e quale erede di , da cui detrarre la cifra di € 77.468,53, già ricevuta a seguito Controparte_2
dell'erogazione dell'indennizzo, e con interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (08.02.2012) alla pronunzia della sentenza sulla somma dapprima originaria-
mente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente,
fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Condanna il al pagamento dell'importo, in precedenza determi- Controparte_1
nato, in favore di . Controparte_2
Condanna il al pagamento delle spese legali del giudizio, distratte Controparte_1
in favore dell'avv. QU TA, dichiaratosi antistatario, determinate in €.
14,597,00 per compensi, oltre €.1.241,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa
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come per legge, per il primo grado, ed €. 10.060,00 per compensi, oltre €.1848,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Così deciso il 05.6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR FI dr. Eugenio Forgillo
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riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. DR FI - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 5973/2021 emessa dal Tribunale
di Napoli il 16/06/2021 e pubblicata in data 25/06/2021, iscritto al n.461/2022 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
21.1.2025 e pendente
TRA
, C.F. , in proprio e quale erede del Sig. Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] a [...] e deceduto il 27/07/2017 in Bo- Persona_1
scoreale, rappresentato e difeso in virtù di mandato reso in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. QU TA C.F. , indirizzo di posta CodiceFiscale_2
elettronica Email_1
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(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. REPUBBLICA ITALIANA
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ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, posta certificata: ads. vvo- Emai_2
caturastato.it
,-APPELLATO -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , con citazione notificata il 24.1.22 proponeva appello alla Parte_1
sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli il 16/06/2021 nel giudizio recante nrg 22632/2016, non notificata al procuratore costituito, contenente il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice limitatamente a quanto individuato in parte motiva;
- condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della somma di Euro 90.781,47 in favore di;
su tale Parte_1
somma decorrono gli interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto
(08.02.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originaria-
mente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente,
fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna il convenuto
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite in favore del legale QU TA per dichiaratone anticipo, spese che si liquidano in Euro 1.241,00 per spese vive, in Euro 8.058,00 per compensi profes-
sionali; oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore.”
2. e , quest'ultimo costituitosi nel corso del Controparte_2 Parte_1
primo grado anche come erede del primo al suo decesso, coniuge e figlio superstiti di avevano convenuto in giudizio il per vederlo Parte_2 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della congiunta a causa del cancro epatico in soggetto già affetto da epatite cronica HCV, addebitato a
Rg 416/22 est. DR FI
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fatto e colpa esclusiva del convenuto, a causa dell'imprudenza, della negli- CP_1
genza e dell'imperizia nel non aver effettuato i dovuti controlli all'atto delle trasfusioni di sangue subite dalla el 1976. Pt_2
Il eccepiva la prescrizione del diritto ed in via subordinata l'infon- Controparte_1
datezza della domanda.
Espletata la CTU il giudice emetteva ordinanza ex art 185 bis cpc con la quale formulava alle parti la seguente proposta conciliativa, accettata solo dall'attore: “ ….letta la consu-
lenza medica del dott. , applicata le Tabelle milanesi relative al danno Persona_2
da perdita parentale, tenuto conto del rapporto parentale esistente tra gli istanti ed il soggetto deceduto (figlio e marito) formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
corresponsione, in favore degli istanti, dei seguenti importi: a) €. 165.960,00 in favore di
; b) €. 165.960,00 in favore di;
- corresponsione Controparte_2 Parte_1
di €. 22.854,50 in favore del procuratore antistatario avv. QU TA, a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, in applicazione dei valori di cui alla II tabella del D.M. 55/14, fascia 6, comprensivi delle seguenti fasi: studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, quest'ultima aumentata del 25% ai sensi dell'art. 4, co.6, del D.M. 55/2014, oltre ad €. 1.270,70 per spese vive. Pone le spese CTU a carico di parte convenuta”.
Conclusa l'istruttoria il giudice emetteva il riferito dispositivo.
3. L'attore proponeva impugnando la quantificazione del danno accordato in primo grado e le spese legali liquidate, in virtù dei seguenti motivi:
a) Erronea valutazione delle circostanze ed elementi allegati, probati e non conte-
stati e conseguente errata quantificazione del danno. Violazione degli artt. 115, 116
nonchè degli artt.132 c.p.c. 118 disp. Att. C.p.c. art. 111 della Costituzione.
Illogicità e contraddittorietà della motivazione
Le Tabelle di Milano dell'epoca prevedevano, al momento della proposizione della do-
manda, un importo ricompreso tra € 163.990,00 ed € 327.990,00 ed il giudice, dopo
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aver affermato di volerne fare ricorso, sottolineava la necessità di analizzare il caso concreto, ai fini della personalizzazione, con riferimento al rapporto affettivo esistente tra il congiunto e la vittima ed al danno da irreversibile perdita del godimento del con-
giunto. Contraddittoriamente con quanto preannunciato, in sentenza riconosceva un importo assolutamente ingiusto, non considerando che era coniuge Controparte_2
convivente da oltre 40 anni e non vi erano altri conviventi al momento della morte, in quanto il loro unico figlio, , che aveva vissuto in famiglia per i primi Controparte_2
trenta anni, si era trasferito altrove per motivi di lavoro.
Il giudice errava nel ritenere insussistenti elementi che “dimostrino il tipo di rapporto e la sua intensità”, assenza di elementi da cui poter “ricavare ulteriori informazioni volte a dimostrare l'intensità del legame parentale e di coniugio”, violava l'art. 115 cpc perché
il danno da perdita del rapporto parentale non necessitava di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata, dovendo essere presunto, in carenza di dimostrazione da parte del convenuto, che non aveva mosso contestazioni sul punto, di circostanze concrete di-
mostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il marito e il figlio.
Mei riguardi del figlio della deceduta erroneamente in sentenza era affermato che es-
sendo adulto non poteva essere paragonato ad un minore privato di una delle figure genitoriali e oltretutto applicava una riduzione che comportava una liquidazione al di sotto dell'importo minimo tabellare, senza neppure considerare che oltretutto Pt_1
era figlio unico e la madre decedeva all'età di 63 anni.
[...]
Anche nella liquidazione del danno di il giudice errava non motivando Controparte_2
sulla riduzione operata, non considerando che, quanto (erroneamente) argomentato per il figlio in ordine alla non convivenza, età e quant'altro, avrebbero invece dovuto portare,
a contrario, ad una massima quantificazione per il coniuge superstite. Contraddittoria-
mente il sentenza procedeva alla stessa riduzione operata per il figlio. A Matrone
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doveva essere riconosciuta la liquidazione dell'importo massimo, cioè CP_2
€.327.990,00 o un importo ricompreso tra € 163.990,00 ed € 327.990,00, su cui sempre operare la decurtazione dell'indennizzo percepito pari ad €. 77.469,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Roma per la somma dovuta era Controparte_2
di €. 291.555,00 e per €. 225.720,00, da cui detrarre la cifra di € Parte_1
77.468,53 già ricevuta.
B) Erronea quantificazione delle spese e compenso di causa per la violazione dei pa-
rametri di cui al D.M. 55/2014.
Così l'appellante concludeva: “A) Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in
parziale riforma della sentenza n.5973/2021 del Tribunale di Napoli, condannare il
[...]
al pagamento, in favore di parte appellante, della somma comples- Controparte_3
siva di €. 414.511,00, in subordine della complessiva somma pari ad € 331.920,00 così
come da proposta conciliativa contenuta nel provvedimento ex art. 185 bis cpc del giu-
dizio di primo grado, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre agli interessi legali dal giorno dell'insorgenza della malattia e rivalutazione mone-
taria se dovuta;
B) Confermare la condanna al pagamento delle spese e compenso del primo grado di
giudizio con rideterminazione delle somma prevista per il compenso di causa nel rispetto
del D.M. 55/2014, oltre Magg. Del 15% Iva e CPA sull'imponibile come per legge con
attribuzione all'avvocato antistatario.
C) Condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e compenso del
presente giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.”
4. Il replicava chiedendo la conferma della sentenza di primo Controparte_1
grado. Evidenziava come la proposta transattiva di cui all'art. 185 bis non abbia conte-
nuto anticipatorio e ben potesse il giudice, come avvenuto, giungere ad una quantifica-
zione difforme da quella inutilmente proposta in via transattiva. La valutazione equitativa del danno deve essere fondata sulla prova del pregiudizio subìto a causa del fatto illecito
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del terzo ed è necessario che chi lamenta questo tipo di danno alleghi e provi l'intensità
intercorrente tra lui e il defunto, la periodicità e la qualità della frequentazione e lo stra-
volgimento delle abitudini familiari causato dalla morte del suo congiunto, trattandosi di danno conseguenza da allegarsi e provarsi, come non avvenuto nella fattispecie in esame.
Riteneva che gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di concreti ed effettivi rapporti affettivi e sociali, l'intensità di tale vincolo e l'elevato grado di dolore e sconvol-
gimento della vita causato dalla morte del de cuius, perché la quantificazione del danno non si risolve in un mero automatismo, non è in re ipsa ed il giudice correttamente ridu-
ceva del 50% il valore medio tabellario, non esistendo un “minimo garantito” da liqui-
darsi in ogni caso.
Così quindi l'appellato concludeva: “Piaccia alla Corte d'Appello adita: rigettare l'appello
proposto perché infondato e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese,
competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
5. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 21.1.2025, tenuta a trat-
tazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
6. La Corte assume come parametro di riferimento della fattispecie in esame le
Tabelle del Tribunale di Milano ormai adeguatesi ai principi per primi adottati dal Tribu-
nale di Roma e avvalorati dalla S.C. n. 10579/2021. Le tabelle meneghine, già riferi-
mento nazionale in ossequio alle indicazioni espresse dalla Suprema Corte (Cass.
25.2.2014 n. 4447; Cass. 30.6.2011 n. 14402), sino al 2021 per la S.C., non trovavano applicazione per la mancata previsione del “danno parentale” secondo un sistema a punti. Le successive edizioni prendevano atto dei principi adottati dalla Cassazione così
da consentire alle tabelle milanesi di nuovamente assurgere a riferimento nazionale anche in questa tipologia di danno.
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7. Il primo motivo è fondato e merita di essere accolto, anche senza accordare rilevanza alcuna, nell'economia della decisione, alla sensibile riduzione operata dal giu-
dice rispetto quanto inutilmente in precedenza proposto alle parti ex art. 185 bis c.p.c.
Sul punto coglie difatti nel segno l'appellato nell'evidenziare l'assenza di un contenuto anticipatorio nella proposta formulata dal giudice esclusivamente a fini transattivi, utiliz-
zando lo strumento fornito dal codice di rito per l'avvicinamento forzato delle parti, con-
dizionato al rispetto di criteri valutativi normativamente fissati, quali la natura del giudi-
zio, il valore della controversia, l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione ma con una disamina orientata in senso divergente rispetto alla decisione finale, che ben può essere di segno diverso, anche a seguito della necessaria libera disamina finale operata dal giudice.
La S.C., con recente decisione n. 30461/2025 ribadisce un consolidato indirizzo se-
condo il quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma an-
che l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai prece-
denti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, inde-
fettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza,
nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabelle (Cass. 10579/ 2021; Cass. 26300/ 2021; Cass. 37009/
2022; Cass. 5948/ 2023).”
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso
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in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori,
figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nu-
cleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767 , Rv.
648035; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554).
Secondo principio ormai altrettanto consolidato, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'in-
dicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (v. Cass. nn. 10579 , 26300 , 26301 e
33005 del 2021, n. 11689 del 2022 ).
. Per il danno da perdita del rapporto parentale occorre invero tener presente che, come ripetute volte affermato dalla S.C. (v. Cass. nn. 8887 del 2020 ; 901 del 2018 ; 7513 del
2018 ; 2788 del 2019; 26301 del 2021 ), che la sofferenza morale, allegata e poi provata anche solo a mezzo di presunzioni semplici, costituisce assai frequentemente l'aspetto più significativo del danno, perché "esiste, difatti, una radicale differenza tra il danno per la perdita del rapporto parentale e quello per la sua compromissione dovuta a ma-
crolesione del congiunto rimasto in vita, caso nel quale è la vita di relazione a subire profonde modificazioni in pejus;
una differenziazione che rileva da un punto di vista
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qualitativo/quantitativo del risarcimento se è vero che, come insegna la più recente ed avveduta scienza psicologica, e contrariamente alle originarie teorie sull'elaborazione del lutto, "quella della cosiddetta elaborazione del lutto è un'idea fallace, poiché... cam-
miniamo nel mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vita e che continuano ad essere presenti tra noi;
il dolore del lutto non ci libera da queste assenze, ma ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scompa-
rire insieme a ciò che abbiamo perduto"; il vero danno, nella perdita del rapporto paren-
tale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è
destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo"
(così, in motivazione, Cass. n. 26301 del 2021, cit.).
Nella fattispecie in esame le circostanze riferite al nucleo minimo erano piuttosto ovvie perché logicamente comuni nell'ambito dei rapporti parentali. Non per questo non pro-
vavano l'intensità del rapporto che normalmente esiste tra coniugi e con i figli, tanto dall'aver giustificato l'elaborazione della menzionate tabelle, di natura evidentemente statistica. Gli attori allegavano, senza ricevere contestazioni, la permanente alterazione del rapporto familiare a seguito del lutto, l'irreparabile perdita della comunione di vita e di affetti, la definitiva menomazione della loro personalità, senza che il convenuto nep-
pure allegasse circostanze di segno opposto. I fatti certi, costituiti dall'ordinaria vita familiare e dalla perdita della coniuge e madre, comportano il riscontro, in via presuntiva,
del pregiudizio patito a seguito del lutto perché ordinariamente, secondo ll'id quod ple-
runque accidit, il decesso del familiare, salvo casi di distanza dei rapporti, neppure paventati dal convenuto, implica un danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, per coniuge e figlio, in conseguenza della inevitabile lesione ai rapporti familiari ordinari. La
S.C., con la decisione n. 761/2025 precisa altresì che per i membri del nucleo familiare
"minimo" la perdita del rapporto parentale deve essere considerata presunta, anche in
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assenza di convivenza.
Il giudice di primo grado non si discostava da tali principi, considerava difatti sussistente il danno, tuttavia errando nel ritenere di derogare anche ai minimi tabellari in assenza di validi motivi di riscontro di una situazione anomala di supporto.
Nulla impedisce il Giudice, chiamato a valutare anche i fatti straordinari e/o particolari,
di eventualmente discostarsi anche dai valori minimi tabellari, non esiste un “minimo garantito”. Il presupposto della deroga è tuttavia costituito dalla presenza di circostanze tali da dover far ritenere il danno non ordinario, connotato da elementi non comuni, nep-
pure allegati nella fattispecie in esame che quindi non giustificava lo scostamento. Il
sistema a punti, che nel frattempo le tabelle hanno adottato, in virtù dei principi sanciti dalla S.C., comunque impone una riconsiderazione del quantum secondo i criteri guida oggettivi dettati e dai quali consegue un importo ben superiore rispetto quello liquidato in primo grado.
L'importo da riconoscere deve essere quantificato all'attualità, trattandosi di debito di valore, utilizzando la tabella redatta dal Tribunale di Milano nel 2024, pagine 71-74. Il
valore a punto è di €. 3.911,00 e, in virtù dell'età della vittima primaria (63 anni), il danno
è di 16 punti. Quello delle vittime secondarie è di 12 punti per il coniuge (72 anni) e di
22 punti per il figlio, mentre il rapporto di convivenza, esistente solo con il coniuge, at-
tribuisce a quest'ultimo ulteriori 16 punti. I superstiti del nucleo familiare sono 2 e quindi ai danneggiati devono essere attribuiti 12 punti, mentre le carenze probatorie e di spe-
cifica allegazione di specifiche modalità relazionali, capaci di colorare di particolare in-
tensità i rapporti familiari, comportano la mancata attribuzione di ulteriori punti (previsti al punto E della Tabella). Il totale è di 50 punti per il figlio, per un importo di €.
195.550,00, e 58 per il coniuge, pari ad €. 226.838,00, per un totale di €.422.388,00
dovute all'appellante, in proprio e quale erede di , da cui detrarre la Controparte_2
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cifra di € 77.468,53, già ricevuta a seguito dell'erogazione dell'indennizzo, e con inte-
ressi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (08.02.2012) alla pronunzia della sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coeffi-
cienti ISTAT.
2) La riforma della sentenza impone comunque una rideterminazione delle spese del giudizio per entrambi i gradi. La somma da accordare tiene conto del valore frutto dell'importo riconosciuto, liquida i minimi tariffari, in considerazione della natura delle questioni sottoposte all'attenzione della Corte, applica un incremento del 30%, limitato al primo grado, sui compensi per la difesa di due parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_3
sentenza n. 5973/2021 emessa dal Tribunale di Napoli il 16/06/2021 e pubblicata in data
25/06/2021, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, deter-
mina in €.422.388,00 la diversa somma dovuta all'appellante, in proprio e quale erede di , da cui detrarre la cifra di € 77.468,53, già ricevuta a seguito Controparte_2
dell'erogazione dell'indennizzo, e con interessi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (08.02.2012) alla pronunzia della sentenza sulla somma dapprima originaria-
mente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente,
fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Condanna il al pagamento dell'importo, in precedenza determi- Controparte_1
nato, in favore di . Controparte_2
Condanna il al pagamento delle spese legali del giudizio, distratte Controparte_1
in favore dell'avv. QU TA, dichiaratosi antistatario, determinate in €.
14,597,00 per compensi, oltre €.1.241,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa
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come per legge, per il primo grado, ed €. 10.060,00 per compensi, oltre €.1848,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello.
Così deciso il 05.6.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. DR FI dr. Eugenio Forgillo
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