TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA IA AN Presidente
Dott.ssa GL SS Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da
nata a [...] il [...] c.f. residente a [...] C.F._1
Denza n. 9
e
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_2 C.F._2
Trieste Via Dandolo n. 11, entrambi rappresentati ed assistiti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Corrado Calacione (c.f.
) pec: e dall'avv. Antonella CodiceFiscale_3 Email_1
ST (c.f. ) pec: con domicilio C.F._4 Email_2 eletto presso il loro studio in Trieste via Zanetti n. 8,
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data
10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo e documentando di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 8.5.2004 (atto n. 36 p. 2, serie A anno 2004); che la separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Trieste n. 747 dd
13.12.2023 sub RG 3223/2023; che dal matrimonio sono nati in Trieste i figli in data Per_1
25.1.2007 e in data 20.01.2011. Per_2
Per il divorzio hanno concordato le seguenti condizioni:
1) affido condiviso del figlio minore mantenendo la residenza dei due ragazzi presso Per_2
la madre;
2) La casa già residenza familiare di via Denza n. 9, alloggio di proprietà esclusiva del signor
, rimane nella disponibilità della signora , ove abiterà unitamente ai Parte_2 Pt_1
figli, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2029;
3) Il signor s'impegna a continuare a pagare le rate del mutuo e le spese Parte_2
condominiali straordinarie, mentre saranno a carico della signora le spese condominiali ordina-rie, le tasse (es. , la polizza assicurativa e le utenze che provvederà a volturare Per_3
a suo nome, sino a quando la signora non reperirà altro alloggio adeguato a sé ed Pt_1 ai figli ovvero, in ogni caso, entro il 30 giugno 2029;
4) Si prevede il collocamento e la frequentazione dei figli in regime paritetico e libero anche in virtù dell'età dei due ragazzi;
5) In ogni caso, dati anche gli impegni lavorativi del padre, si prevede che gli stessi trascorrano con ciascun genitore fine settimana alternati, oltre a stare con il padre almeno un pomeriggio con pernotto e due nella settimana che non ha il fine settimana;
6) Il signor si impegna a versare per il mantenimento dei due figli l'importo di Parte_2
€. 500,00 ciascuno (totali €. 1.000,00) oltre all'adeguamento Istat annuale;
le spese straordinarie come previste ed elencate dal Protocollo del Tribunale di Trieste, qui da intendersi integralmente ripor-tato, oltre alle spese per i trasporti e le eventuali ripeti-zioni, verranno divise al 50% dai genitori;
7) Nulla viene previsto a titolo di alimenti dei coniugi attesa la rispettiva autosufficienza economica;
8) L'Assegno Unico è attribuito in via esclusiva alla madre;
9) Ciascun genitore, salvo ulteriori e diversi accordi, trascorrerà con i figli per un periodo, anche non continuativo, di due settimane d'estate ed una d'inverno; le vacanze di Natale,
Capodanno e Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come si alterneranno negli anni le altre festività;
10) Le parti concordano che il veicolo Fiat Panda targato DF 968 HL, di proprietà del signor
, venga ceduto alla signora che si farà carico delle spese per il Parte_2 Pt_1 passaggio di proprietà;
11) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni altra controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale;
12) I coniugi si autorizzano al rinnovo e/o rilascio dei docu-menti validi per l'espatrio e per
i figli;
13) Le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza fissata per il giorno 11 novembre 2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare e hanno confermato le condizioni riportate del ricorso introduttivo;
il giudice delegato per la trattazione ha quindi rimesso la decisione al collegio.
DIRITTO
Il Tribunale ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che sono decorsi i termini richiesti dalla legge dalla pronuncia di separazione.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste in data 8.05.2004 tra e in conformità alle condizioni concordate e da Parte_1 Parte_2 intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
GL SS NA IA AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NA IA AN Presidente
Dott.ssa GL SS Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2025 da
nata a [...] il [...] c.f. residente a [...] C.F._1
Denza n. 9
e
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_2 C.F._2
Trieste Via Dandolo n. 11, entrambi rappresentati ed assistiti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Corrado Calacione (c.f.
) pec: e dall'avv. Antonella CodiceFiscale_3 Email_1
ST (c.f. ) pec: con domicilio C.F._4 Email_2 eletto presso il loro studio in Trieste via Zanetti n. 8,
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data
10/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo e documentando di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 8.5.2004 (atto n. 36 p. 2, serie A anno 2004); che la separazione consensuale è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Trieste n. 747 dd
13.12.2023 sub RG 3223/2023; che dal matrimonio sono nati in Trieste i figli in data Per_1
25.1.2007 e in data 20.01.2011. Per_2
Per il divorzio hanno concordato le seguenti condizioni:
1) affido condiviso del figlio minore mantenendo la residenza dei due ragazzi presso Per_2
la madre;
2) La casa già residenza familiare di via Denza n. 9, alloggio di proprietà esclusiva del signor
, rimane nella disponibilità della signora , ove abiterà unitamente ai Parte_2 Pt_1
figli, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2029;
3) Il signor s'impegna a continuare a pagare le rate del mutuo e le spese Parte_2
condominiali straordinarie, mentre saranno a carico della signora le spese condominiali ordina-rie, le tasse (es. , la polizza assicurativa e le utenze che provvederà a volturare Per_3
a suo nome, sino a quando la signora non reperirà altro alloggio adeguato a sé ed Pt_1 ai figli ovvero, in ogni caso, entro il 30 giugno 2029;
4) Si prevede il collocamento e la frequentazione dei figli in regime paritetico e libero anche in virtù dell'età dei due ragazzi;
5) In ogni caso, dati anche gli impegni lavorativi del padre, si prevede che gli stessi trascorrano con ciascun genitore fine settimana alternati, oltre a stare con il padre almeno un pomeriggio con pernotto e due nella settimana che non ha il fine settimana;
6) Il signor si impegna a versare per il mantenimento dei due figli l'importo di Parte_2
€. 500,00 ciascuno (totali €. 1.000,00) oltre all'adeguamento Istat annuale;
le spese straordinarie come previste ed elencate dal Protocollo del Tribunale di Trieste, qui da intendersi integralmente ripor-tato, oltre alle spese per i trasporti e le eventuali ripeti-zioni, verranno divise al 50% dai genitori;
7) Nulla viene previsto a titolo di alimenti dei coniugi attesa la rispettiva autosufficienza economica;
8) L'Assegno Unico è attribuito in via esclusiva alla madre;
9) Ciascun genitore, salvo ulteriori e diversi accordi, trascorrerà con i figli per un periodo, anche non continuativo, di due settimane d'estate ed una d'inverno; le vacanze di Natale,
Capodanno e Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, così come si alterneranno negli anni le altre festività;
10) Le parti concordano che il veicolo Fiat Panda targato DF 968 HL, di proprietà del signor
, venga ceduto alla signora che si farà carico delle spese per il Parte_2 Pt_1 passaggio di proprietà;
11) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni altra controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale;
12) I coniugi si autorizzano al rinnovo e/o rilascio dei docu-menti validi per l'espatrio e per
i figli;
13) Le spese della presente procedura vengono ripartite al 50% tra i coniugi.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza fissata per il giorno 11 novembre 2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare e hanno confermato le condizioni riportate del ricorso introduttivo;
il giudice delegato per la trattazione ha quindi rimesso la decisione al collegio.
DIRITTO
Il Tribunale ravvisa i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e che sono decorsi i termini richiesti dalla legge dalla pronuncia di separazione.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste in data 8.05.2004 tra e in conformità alle condizioni concordate e da Parte_1 Parte_2 intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Trieste per le annotazioni di competenza
Trieste, 27 novembre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
GL SS NA IA AN