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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6772 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
36125/2024 promossa da:
(c. f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DALOISO GIOVANNI, domiciliata presso l'indirizzo P.IVA_1
telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. POLA MARCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così disporre:
- In via preliminare:
- 1) Dichiarare la propria incompetenza relativamente al Giudizio de quo e, conseguentemente, dichiarare la competenza del Giudice monocratico del Tribunale di Trani ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 c.p.c.. e della sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite N.17989/2016;
pagina 1 di 4 - 2) Rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia bancaria;
- 3) Successivamente all'accertamento della propria incompetenza territoriale, ed anche in mancanza di alcuna pronuncia nel merito della causa, condannare la al pagamento di Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio;
- 4) Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 9988/2024 emesso l'11/07/2024 dal Tribunale Ordinario di Milano R.G. 14401/2024, in persona del Giudice Dott. Andrea Manlio Borrelli, e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 01/08/2024, per l'insussistenza dei presupposti art. 633 c.p.c..
- Nel merito: in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché errato e illegittimo e ciò per i motivi indicati nella parte narrativa dl presente atto.
- In ogni caso si accerti e si dichiari nulla ogni pretesa creditoria della con Controparte_1 conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni di parte convenuta opposta piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e confermata la propria competenza, così giudicare:
In via preliminare: omissis
- all'esito, in ogni caso, e se ritenuto, ordinare l'avvio della mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010, con ogni provvedimento inerente;
Nel merito in via principale:
- respingere perché infondata l'opposizione proposta da parte attrice confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale di Milano n. 9988/2024;
Nel merito in via di subordine:
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso, in ogni caso, condannare parte opponente, al pagamento in favore della società opposta a qualunque titolo, contrattuale ed extracontrattuale, della somma di € 184.780,52, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi convenzionali, dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso:
- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e/o statuizione, ritenuti utili ed opportuni per l'accoglimento delle domande della concludente ed al fine del rigetto delle domande avversarie;
- con vittoria di competenze di legge, spese, spese generali al 15%, nonché conferma delle spese di procedura liquidate con il decreto opposto;
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1.
Oggetto di causa è un credito di euro 184.780,52, oltre interessi di mora dal 29/2/2024, vantato da nei confronti di a titolo di restituzione delle anticipazioni Controparte_1 Controparte_2
effettuate a tale società per la cessione del credito portato dalle fatture n. 26, 61 e 62/2022 emesse nei confronti di e da questa non pagate. Parte_2
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9988/2024, qui opposto.
2.
L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte attrice, è infondata, perché le controversie derivanti da un contratto di factoring, quale è la presente, non sono soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010. Tale norma, infatti, comporta una limitazione al diritto di agire in giudizio, sancito dall'art. 24 Cost. e deve quindi essere soggetta ad interpretazione restrittiva, di modo che non può applicarsi a materie in essa non espressamente previste.
3.
Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata, dal momento che l'art. 24 del contratto di factoring, oggetto di specifica approvazione, prevede per le controversie da esso derivanti la competenza esclusiva del foro di Milano (v. doc. 2 conv.).
4.
Parte attrice ha, in modo molto generico, affermato di disconoscere integralmente il contratto di factoring. La difesa così svolta è inefficace. Non si comprende, infatti, cosa abbia inteso disconoscere l'opponente, se la copia prodotta, o la firma digitale ad essa attribuita, o entrambe le circostanze. La difesa generica non consente alla controparte di prendere adeguata posizione in sede di replica e viola l'obbligo di chiarezza degli atti processuali. In ogni caso, la parte non ha specificatamente contestato i fatti posti a fondamento del credito e cioè la cessione pro solvendo delle tre fatture sopra indicate, i documentati versamenti operati dal factor a titolo di anticipazione e i pagamenti solo parziali disposti pagina 3 di 4 dal debitore ceduto.
5.
Infine, l'opponente ha lamentato la mancata preventiva escussione del debitore ceduto, ma tale onere non è previsto dal contratto concluso dalle parti che, anzi, all'art. 9 prevede espressamente l'obbligo per il cedente di restituire l'anticipazione ricevuta in caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore ceduto.
Il credito vantato dall'opposta in sede monitoria è quindi in questa sede provato e confermato;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
6.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 9988/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
36125/2024 promossa da:
(c. f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. DALOISO GIOVANNI, domiciliata presso l'indirizzo P.IVA_1
telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. POLA MARCO Controparte_1 P.IVA_2
MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così disporre:
- In via preliminare:
- 1) Dichiarare la propria incompetenza relativamente al Giudizio de quo e, conseguentemente, dichiarare la competenza del Giudice monocratico del Tribunale di Trani ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 c.p.c.. e della sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite N.17989/2016;
pagina 1 di 4 - 2) Rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia bancaria;
- 3) Successivamente all'accertamento della propria incompetenza territoriale, ed anche in mancanza di alcuna pronuncia nel merito della causa, condannare la al pagamento di Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio;
- 4) Sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 9988/2024 emesso l'11/07/2024 dal Tribunale Ordinario di Milano R.G. 14401/2024, in persona del Giudice Dott. Andrea Manlio Borrelli, e notificato a mezzo posta elettronica certificata il 01/08/2024, per l'insussistenza dei presupposti art. 633 c.p.c..
- Nel merito: in accoglimento della presente opposizione dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché errato e illegittimo e ciò per i motivi indicati nella parte narrativa dl presente atto.
- In ogni caso si accerti e si dichiari nulla ogni pretesa creditoria della con Controparte_1 conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni di parte convenuta opposta piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e confermata la propria competenza, così giudicare:
In via preliminare: omissis
- all'esito, in ogni caso, e se ritenuto, ordinare l'avvio della mediazione obbligatoria ex D. Lgs.
28/2010, con ogni provvedimento inerente;
Nel merito in via principale:
- respingere perché infondata l'opposizione proposta da parte attrice confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale di Milano n. 9988/2024;
Nel merito in via di subordine:
- nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso, in ogni caso, condannare parte opponente, al pagamento in favore della società opposta a qualunque titolo, contrattuale ed extracontrattuale, della somma di € 184.780,52, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta, oltre interessi convenzionali, dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso:
- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e/o statuizione, ritenuti utili ed opportuni per l'accoglimento delle domande della concludente ed al fine del rigetto delle domande avversarie;
- con vittoria di competenze di legge, spese, spese generali al 15%, nonché conferma delle spese di procedura liquidate con il decreto opposto;
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1.
Oggetto di causa è un credito di euro 184.780,52, oltre interessi di mora dal 29/2/2024, vantato da nei confronti di a titolo di restituzione delle anticipazioni Controparte_1 Controparte_2
effettuate a tale società per la cessione del credito portato dalle fatture n. 26, 61 e 62/2022 emesse nei confronti di e da questa non pagate. Parte_2
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9988/2024, qui opposto.
2.
L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata da parte attrice, è infondata, perché le controversie derivanti da un contratto di factoring, quale è la presente, non sono soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010. Tale norma, infatti, comporta una limitazione al diritto di agire in giudizio, sancito dall'art. 24 Cost. e deve quindi essere soggetta ad interpretazione restrittiva, di modo che non può applicarsi a materie in essa non espressamente previste.
3.
Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata, dal momento che l'art. 24 del contratto di factoring, oggetto di specifica approvazione, prevede per le controversie da esso derivanti la competenza esclusiva del foro di Milano (v. doc. 2 conv.).
4.
Parte attrice ha, in modo molto generico, affermato di disconoscere integralmente il contratto di factoring. La difesa così svolta è inefficace. Non si comprende, infatti, cosa abbia inteso disconoscere l'opponente, se la copia prodotta, o la firma digitale ad essa attribuita, o entrambe le circostanze. La difesa generica non consente alla controparte di prendere adeguata posizione in sede di replica e viola l'obbligo di chiarezza degli atti processuali. In ogni caso, la parte non ha specificatamente contestato i fatti posti a fondamento del credito e cioè la cessione pro solvendo delle tre fatture sopra indicate, i documentati versamenti operati dal factor a titolo di anticipazione e i pagamenti solo parziali disposti pagina 3 di 4 dal debitore ceduto.
5.
Infine, l'opponente ha lamentato la mancata preventiva escussione del debitore ceduto, ma tale onere non è previsto dal contratto concluso dalle parti che, anzi, all'art. 9 prevede espressamente l'obbligo per il cedente di restituire l'anticipazione ricevuta in caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore ceduto.
Il credito vantato dall'opposta in sede monitoria è quindi in questa sede provato e confermato;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
6.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 9988/2024;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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