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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO CE, nella causa civile n. 820/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Marta Cittadini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Valentina Alunni e Agnese Franceschini) (avv. Roberto Annovazzi) CP_1 CP_2
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 10.10.2025, alle ore
12.40, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di PE in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la e per sentire accogliere le seguenti domande - accertare e dichiarare che tra il CP_1 CP_2
sig. e la è intercorso sin da giugno 2022 e fino al 2 aprile 2024 un rapporto di lavoro a Parte_1 CP_1
carattere subordinato a tempo indeterminato full time;
- accertare e dichiarare che le dimissioni dal lavoro del sig.
sono avvenute per giusta causa, a fronte del recesso oralmente a lui intimato in data 26 Parte_1
febbraio 2024 dalla in persona dell'Amministratore signor (con con-seguente CP_1 Controparte_3
inesistenza e comunque inefficacia del medesimo) e dal successivo divieto d'ac-cesso alla Palestra di via Amilcare
Ponchielli n.15 – Corciano con conseguente impossibilità per il Ricorrente di rendere la propria prestazione
lavorativa; - condannare quindi la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
del sig. delle differenze retributive e delle inden-nità tutte dovute, comprese le spettanze di fine Parte_1
rapporto, come da prospetto di calcolo che si allega al presente atto per formarne parte integrante, maturate nel
periodo da giugno 2022 al 2 aprile 2024, anche in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto dal pagina 1 di 7 Ricorrente nel predetto periodo (e, quindi, a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, ecc.) per un
totale di euro 32.569,66 (euro trentaduemilacinquecentosessantanove/66) oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che, se del caso in via
equitativa, sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso, alle mensilità arretrate ed indennità dovute fino alla data
di risoluzione del rapporto per dimissioni per giusta causa, ossia il 2 aprile 2024 ed oltre all'indennità di
mancato preavviso;
- condannare altresì la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
costituzione ovvero alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. in CP_2 Parte_1
relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa e, per l'effetto, condan-nare la a versare all tutte CP_1 CP_2
le somme dovute per contributi, interessi e sanzioni, di modo che la posizione contributiva/previdenziale del
signor sia in linea con il rapporto di lavoro già in essere, ordinando nel contempo all' di porre Parte_1 CP_2
in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per la costituzione e ricostruzione della posizione pre-videnziale
del signor a fronte dell'accertato rapporto di lavoro subordinato;
In subordine: - nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi in cui codesto On.le Tribunale del Lavoro ritenesse che il rapporto intercorso tra le parti sia di
lavoro autonomo, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo per grave e persistente inadempimento della
per non aver rispettato gli obblighi contrattuali assunti, nonché condannare l'anzidetta Società al CP_1
pagamento in favore del sig. delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la mensilità di Parte_1
febbraio 2024, nonché l'indennità sostituiva del preavviso, per un totale di euro 9.440,00 (euro
novemilaquattrocentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali o la somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa e che, se del caso in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia.
Con memoria recante domanda riconvenzionale si è costituita la la quale ha così concluso CP_1
“Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte ricorrente alle obbligazioni di cui al contratto di consulenza,
Co per tutti i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, - Condannare il ricorrente al risarcimento, in favore di
di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento, nella misura complessiva di €. 10.600,00,
comprensiva sia danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale subito per tutte le ragioni esposte in
narrativa.
Si è costituito l' che ha così concluso nell'ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, CP_2
accertare e dichiarare il diritto dell' per il periodo e le mansioni che risulteranno di giustizia, al recupero CP_2
dei contributi evasi e delle sanzioni civili e condannare la anche con formula generica, al pagamento a CP_1
favore dell dell'importo della contribuzione evasa e non prescritta relativa al periodo descritto nel ricorso, CP_2
oltre sanzioni civili come per legge;
con vittoria di spese funzioni ed onorari. In subordine, nell'ipotesi di rigetto
pagina 2 di 7 della domanda del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese funzioni ed onorari a favore
dell CP_2
Alla prima udienza di discussione ha rinunciato alla domanda proposta cosicchè Parte_1
l'oggetto del giudizio è limitato alla domanda riconvenzionale della società.
A fondamento della stessa la ha esposto che 1. di essere una società attiva dal 2020, CP_1 CP_1
che offre servizi di consulenza nell'area del fitness e del benessere della persona;
che è specializzata nel campo del dimagrimento e della ricomposizione corporea e propone alla propria clientela un percorso altamente qualificato e calibrato sulle caratteristiche individuali della persona;
che, a tal fine,
si avvale di un team di professionisti con competenze multidisciplinari, sia nel settore del fitness, che in quello della nutrizione, in modo tale da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi psico-fisici prefissati e concordati con il singolo cliente all'inizio della consulenza;
che, tra i molteplici servizi di
Co consulenza offerti da , vi è anche quello dell'analisi e della pianificazione degli obiettivi a livello fisico e/o muscolare che ogni singolo cliente ambisce a raggiungere;
che, dal giugno 2022 e sino al recesso del febbraio 2024, parte ricorrente ha sempre svolto la sua attività con PT in forma autonoma;
che nello specifico, la consulenza prestata dal sig. ha riguardato l'attività di fitness e Parte_1
wellness; che, a partire dalla metà del mese di febbraio 2024, i rapporti tra i legali rappresentati e uno dei consulenti esterni, sig. si sono rovinosamente deteriorati, a causa della Persona_1
condotta irriguardosa tenuta da quest'ultimo soprattutto nei confronti del sig. Controparte_3
che, in data 20 febbraio 2024, in occasione di un incontro tenutosi presso la struttura di in CP_4
PE tra e l'ultimo ha manifestato Controparte_3 Parte_2 Persona_1
Co nuovamente la propria decisione di interrompere la consulenza con , non avendo più intenzione di continuare a collaborare con la Società e di voler intraprendere una propria attività, esprimendosi anche con frasi sconvenienti e aggressive nei confronti dello stesso che, dispiaciuti e CP_3
sorpresi per quanto manifestato dal consulente, e all'esito dell'incontro, hanno CP_3 Pt_2
concordato con di prendersi una pausa dal lavoro nei giorni immediatamente successivi, Per_1
senza tuttavia recedere dal contratto;
che, nel delineato scenario, la sera del 20 febbraio 2024 il sig.
e i suoi colleghi e hanno improvvisamente Parte_1 Parte_3 Parte_4
Co inviato ai titolari di e tre messaggi di identico contenuto Parte_5 Parte_2
e tenore con i quali comunicavano espressamente di “non avere intenzione di continuare il rapporto di
lavoro” “visti gli ultimi sviluppi riguardo alla sospensione dei rapporti con ”; che il Sig. ha Per_1 Pt_2
pagina 3 di 7 invitato i sig.ri e a discutere quantoprima della questione e a Parte_1 Parte_4 Parte_3
presentarsi comunque in palestra il giorno dopo per svolgere le lezioni programmate;
che, di tutta risposta, i Sig.ri e hanno confermato la propria posizione sostenendo, Parte_1 Parte_4 Parte_3
di nuovo con tre messaggi di identico contenuto e tenore, che “l'orario non è confermato. Non abbiamo
intenzione di presentarci per lavorare finché questa è la situazione” ; che il 21 febbraio i Sig.ri e CP_3
titolari della ) hanno incontrato i sig.ri e fornendo le Pt_2 CP_4 Parte_1 Parte_4 Parte_3
spiegazioni richieste in merito all'accaduto con il sig. e rendendosi disponibili a discutere Per_1
nuovamente alcuni aspetti del rapporto di consulenza in essere;
che la sera stessa i sig.ri Parte_1
e hanno inviato un nuovo messaggio nel quale comunicavano di “non essere Parte_4 Parte_3
intenzionati a lavorare in queste condizioni finché non verrà trovato un punto di accordo”; che qualche giorno dopo, i sig.ri e si sono poi “resi disponibili” a lavorare presentandosi Controparte_5 Parte_4
nella sede di e pretendendo di riprendere immediatamente le lezioni;
che in tale occasione CP_4
ha invitato il ricorrente, avendo già riprogrammato l'agenda, ad abbandonare la Controparte_3
palestra e a fissare un appuntamento per proseguire la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda del mentre la Parte_1
domanda riconvenzionale della società deve essere respinta.
Come già evidenziato con ordinanza del 12 luglio del 2025, la condotta inadempiente del collaboratore fondante la pretesa risarcitoria oggetto della domanda riconvenzionale consiste, essenzialmente, nel presunto danno derivante dal presunto recesso senza preavviso addebitato a parte ricorrente a decorrere dal giorno mercoledì 21 febbraio del 2024 allorchè, a seguito della determinazione aziendale di interrompere il rapporto di collaborazione con il collega il ed altri Persona_1 Parte_1
collaboratori comunicavano il proprio intendimento di sospendere la collaborazione in attesa di un chiarimento tra le parti in quanto, a loro avviso, l'allontanamento del non risultava Per_1
motivato ed era stato causato esclusivamente dalla manifestazione, da parte dello stesso, di un disappunto comune a tutti i collaboratori.
Risulta, tuttavia, dai documenti in atti (cfr. il doc. n. 33 del fascicolo di parte ricorrente) ed anche dalle allegazioni delle parti che il ricorrente, così come gli altri collaboratori, il lunedì 26 febbraio 2024 si sia presentato presso la palestra per riprendere la propria attività lavorativa e che allo stesso sia stato,
pagina 4 di 7 invece, impedito l'accesso tanto da costringerlo a porre formalmente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, a mezzo di diffida del 29 febbraio 2024.
In tale prospettiva, risulta evidente che, almeno a decorrere dal lunedì 26 febbraio del 2024, l'assenza del ricorrente dalla palestra è riconducibile unicamente alla scelta della convenuta di non avvalersi delle sue prestazioni di lavoro.
Tanto trova ulteriore conferma nella lettera di dimissioni per giusta causa inviata dal oltre Parte_1
un mese dopo, il 2 aprile del 2024, allorchè il ricorrente, tenuto conto dell'impossibilità, per il medesimo, di accedere alla palestra per rendere la propria prestazione di lavoro e, quindi, della carenza di una fonte di reddito, ha rassegnato formalmente le dimissioni per giusta causa.
Ciò rilevato, va escluso che, nel mese di febbraio del 2024, il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato per effetto di una determinazione unilaterale del collaboratore che, anzi, aveva manifestato chiaramente il proprio intendimento, frustrato dal diverso avviso del titolare della società resistente,
di riprendere la collaborazione. Controparte_3
In tale prospettiva, l'eventuale danno che possa, anche solo in linea ipotetica, ricondursi ad una condotta contrattualmente inadempiente dell'odierno ricorrente dovrebbe, a rigore, essere correlato causalmente all'assenza dal lavoro del nei giorni da mercoledì 21.2.2024 al sabato 24.2.2024, Parte_1
non essendo, l'assenza successiva al giorno 26 febbraio 2024, addebitabile ad una scelta del ricorrente ma ad una consapevole determinazione organizzativa della resistente ed essendo, naturalmente, del tutto legittimo che un collaboratore receda da un rapporto, solo formale, di collaborazione che non possa essere più, per il medesimo, fonte di reddito a causa dell'impedimento, frapposto dalla committente, acchè egli acceda nei locali della palestra per rendere la propria prestazione lavorativa.
Devono, dunque, accuratamente distinguersi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., quelle conseguenze pregiudizievoli che possano, in linea astratta, essere considerate come conseguenza dell'omessa prestazione del ricorrente nei giorni da mercoledì 21 febbraio 2024 a sabato 24 febbraio 2024
(ipoteticamente risarcibili) da quelle che, sempre in linea astratta, siano configurabili come conseguenza del recesso (neppure ipoteticamente risarcibili).
Orbene, con ordinanza del 25.01.2025 il Giudice ordinava a ex art. 210 c.p.c., di esibire copia CP_1
delle fatture afferenti al periodo compreso fra il 20/11/2023 e il 20/01/2024, ovvero alle tre mensilità
precedenti a quelle già depositate in atti ovvero, in alternativa, di depositare un estratto del fatturato pagina 5 di 7 relativo al medesimo periodo redatto con gli stessi criteri dell'estratto già prodotto in atti e relativo alle tre mensilità successive, al fine verificare l'esistenza stessa di un'effettiva significativa diminuzione di fatturato che potesse essere ragionevolmente posta in connessione temporale con il recesso della parte ricorrente;
La parte convenuta ha allegato agli atti di causa documentazione contabile relativa alla fatturazione della per i trimestri Dicembre 2022 – Febbraio 2023, Novembre 2023 – Febbraio 2024 e, dalla CP_1
documentazione contabile -come integrata- non emergono elementi che consentano di reputare provata l'esistenza di un effettivo nesso eziologico e/o di un significativo collegamento temporale tra l'assenza del ricorrente nei giorni dal 21.2.2024 al 24.2.2024 e le variazioni di fatturato lamentate.
Quanto, poi, al mancato rinnovo dell'abbonamento dell'unico cliente specificamente individuato
(citato a pag. 16 della memoria di costituzione) si è evidenziato ed in questa sede occorre ribadire che il rinnovo del predetto cliente non può considerarsi quale posta creditoria certa della quale possa essere lamentata la perdita e che, in ogni caso, si tratti di un evento, semmai, conseguente alla scelta di recedere del ricorrente (di per sé del tutto legittima) e non all'assenza del per soli 4 giorni Parte_1
nel mese di febbraio del 2024.
Ne discende l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta che dovrà essere conseguentemente respinta.
Alla luce della rinuncia alla domanda proposta con il ricorso e della conseguente soccombenza virtuale per le spese di lite e della soccombenza della parte convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale si ritiene che le spese tra tutte le parti in giudizio debbano essere compensate anche
CP_ alla luce della posizione processuale di esclusivamente ancillare rispetto a quella di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da sulla Parte_1
domanda riconvenzionale di dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla prima e CP_1
respinge la seconda con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PE 10 ottobre 2025
Il giudice
AO CE
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO CE, nella causa civile n. 820/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Marta Cittadini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Valentina Alunni e Agnese Franceschini) (avv. Roberto Annovazzi) CP_1 CP_2
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 10.10.2025, alle ore
12.40, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di PE in funzione di giudice del Parte_1
lavoro la e per sentire accogliere le seguenti domande - accertare e dichiarare che tra il CP_1 CP_2
sig. e la è intercorso sin da giugno 2022 e fino al 2 aprile 2024 un rapporto di lavoro a Parte_1 CP_1
carattere subordinato a tempo indeterminato full time;
- accertare e dichiarare che le dimissioni dal lavoro del sig.
sono avvenute per giusta causa, a fronte del recesso oralmente a lui intimato in data 26 Parte_1
febbraio 2024 dalla in persona dell'Amministratore signor (con con-seguente CP_1 Controparte_3
inesistenza e comunque inefficacia del medesimo) e dal successivo divieto d'ac-cesso alla Palestra di via Amilcare
Ponchielli n.15 – Corciano con conseguente impossibilità per il Ricorrente di rendere la propria prestazione
lavorativa; - condannare quindi la in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1
del sig. delle differenze retributive e delle inden-nità tutte dovute, comprese le spettanze di fine Parte_1
rapporto, come da prospetto di calcolo che si allega al presente atto per formarne parte integrante, maturate nel
periodo da giugno 2022 al 2 aprile 2024, anche in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto dal pagina 1 di 7 Ricorrente nel predetto periodo (e, quindi, a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, ecc.) per un
totale di euro 32.569,66 (euro trentaduemilacinquecentosessantanove/66) oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che, se del caso in via
equitativa, sarà ritenuta di giustizia, oltre in ogni caso, alle mensilità arretrate ed indennità dovute fino alla data
di risoluzione del rapporto per dimissioni per giusta causa, ossia il 2 aprile 2024 ed oltre all'indennità di
mancato preavviso;
- condannare altresì la in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1
costituzione ovvero alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. in CP_2 Parte_1
relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa e, per l'effetto, condan-nare la a versare all tutte CP_1 CP_2
le somme dovute per contributi, interessi e sanzioni, di modo che la posizione contributiva/previdenziale del
signor sia in linea con il rapporto di lavoro già in essere, ordinando nel contempo all' di porre Parte_1 CP_2
in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per la costituzione e ricostruzione della posizione pre-videnziale
del signor a fronte dell'accertato rapporto di lavoro subordinato;
In subordine: - nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi in cui codesto On.le Tribunale del Lavoro ritenesse che il rapporto intercorso tra le parti sia di
lavoro autonomo, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo per grave e persistente inadempimento della
per non aver rispettato gli obblighi contrattuali assunti, nonché condannare l'anzidetta Società al CP_1
pagamento in favore del sig. delle somme dovute a titolo di corrispettivo per la mensilità di Parte_1
febbraio 2024, nonché l'indennità sostituiva del preavviso, per un totale di euro 9.440,00 (euro
novemilaquattrocentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali o la somma maggiore o
minore che sarà accertata in corso di causa e che, se del caso in via equitativa, sarà ritenuta di giustizia.
Con memoria recante domanda riconvenzionale si è costituita la la quale ha così concluso CP_1
“Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte ricorrente alle obbligazioni di cui al contratto di consulenza,
Co per tutti i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, - Condannare il ricorrente al risarcimento, in favore di
di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento, nella misura complessiva di €. 10.600,00,
comprensiva sia danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale subito per tutte le ragioni esposte in
narrativa.
Si è costituito l' che ha così concluso nell'ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, CP_2
accertare e dichiarare il diritto dell' per il periodo e le mansioni che risulteranno di giustizia, al recupero CP_2
dei contributi evasi e delle sanzioni civili e condannare la anche con formula generica, al pagamento a CP_1
favore dell dell'importo della contribuzione evasa e non prescritta relativa al periodo descritto nel ricorso, CP_2
oltre sanzioni civili come per legge;
con vittoria di spese funzioni ed onorari. In subordine, nell'ipotesi di rigetto
pagina 2 di 7 della domanda del ricorrente, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese funzioni ed onorari a favore
dell CP_2
Alla prima udienza di discussione ha rinunciato alla domanda proposta cosicchè Parte_1
l'oggetto del giudizio è limitato alla domanda riconvenzionale della società.
A fondamento della stessa la ha esposto che 1. di essere una società attiva dal 2020, CP_1 CP_1
che offre servizi di consulenza nell'area del fitness e del benessere della persona;
che è specializzata nel campo del dimagrimento e della ricomposizione corporea e propone alla propria clientela un percorso altamente qualificato e calibrato sulle caratteristiche individuali della persona;
che, a tal fine,
si avvale di un team di professionisti con competenze multidisciplinari, sia nel settore del fitness, che in quello della nutrizione, in modo tale da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi psico-fisici prefissati e concordati con il singolo cliente all'inizio della consulenza;
che, tra i molteplici servizi di
Co consulenza offerti da , vi è anche quello dell'analisi e della pianificazione degli obiettivi a livello fisico e/o muscolare che ogni singolo cliente ambisce a raggiungere;
che, dal giugno 2022 e sino al recesso del febbraio 2024, parte ricorrente ha sempre svolto la sua attività con PT in forma autonoma;
che nello specifico, la consulenza prestata dal sig. ha riguardato l'attività di fitness e Parte_1
wellness; che, a partire dalla metà del mese di febbraio 2024, i rapporti tra i legali rappresentati e uno dei consulenti esterni, sig. si sono rovinosamente deteriorati, a causa della Persona_1
condotta irriguardosa tenuta da quest'ultimo soprattutto nei confronti del sig. Controparte_3
che, in data 20 febbraio 2024, in occasione di un incontro tenutosi presso la struttura di in CP_4
PE tra e l'ultimo ha manifestato Controparte_3 Parte_2 Persona_1
Co nuovamente la propria decisione di interrompere la consulenza con , non avendo più intenzione di continuare a collaborare con la Società e di voler intraprendere una propria attività, esprimendosi anche con frasi sconvenienti e aggressive nei confronti dello stesso che, dispiaciuti e CP_3
sorpresi per quanto manifestato dal consulente, e all'esito dell'incontro, hanno CP_3 Pt_2
concordato con di prendersi una pausa dal lavoro nei giorni immediatamente successivi, Per_1
senza tuttavia recedere dal contratto;
che, nel delineato scenario, la sera del 20 febbraio 2024 il sig.
e i suoi colleghi e hanno improvvisamente Parte_1 Parte_3 Parte_4
Co inviato ai titolari di e tre messaggi di identico contenuto Parte_5 Parte_2
e tenore con i quali comunicavano espressamente di “non avere intenzione di continuare il rapporto di
lavoro” “visti gli ultimi sviluppi riguardo alla sospensione dei rapporti con ”; che il Sig. ha Per_1 Pt_2
pagina 3 di 7 invitato i sig.ri e a discutere quantoprima della questione e a Parte_1 Parte_4 Parte_3
presentarsi comunque in palestra il giorno dopo per svolgere le lezioni programmate;
che, di tutta risposta, i Sig.ri e hanno confermato la propria posizione sostenendo, Parte_1 Parte_4 Parte_3
di nuovo con tre messaggi di identico contenuto e tenore, che “l'orario non è confermato. Non abbiamo
intenzione di presentarci per lavorare finché questa è la situazione” ; che il 21 febbraio i Sig.ri e CP_3
titolari della ) hanno incontrato i sig.ri e fornendo le Pt_2 CP_4 Parte_1 Parte_4 Parte_3
spiegazioni richieste in merito all'accaduto con il sig. e rendendosi disponibili a discutere Per_1
nuovamente alcuni aspetti del rapporto di consulenza in essere;
che la sera stessa i sig.ri Parte_1
e hanno inviato un nuovo messaggio nel quale comunicavano di “non essere Parte_4 Parte_3
intenzionati a lavorare in queste condizioni finché non verrà trovato un punto di accordo”; che qualche giorno dopo, i sig.ri e si sono poi “resi disponibili” a lavorare presentandosi Controparte_5 Parte_4
nella sede di e pretendendo di riprendere immediatamente le lezioni;
che in tale occasione CP_4
ha invitato il ricorrente, avendo già riprogrammato l'agenda, ad abbandonare la Controparte_3
palestra e a fissare un appuntamento per proseguire la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda del mentre la Parte_1
domanda riconvenzionale della società deve essere respinta.
Come già evidenziato con ordinanza del 12 luglio del 2025, la condotta inadempiente del collaboratore fondante la pretesa risarcitoria oggetto della domanda riconvenzionale consiste, essenzialmente, nel presunto danno derivante dal presunto recesso senza preavviso addebitato a parte ricorrente a decorrere dal giorno mercoledì 21 febbraio del 2024 allorchè, a seguito della determinazione aziendale di interrompere il rapporto di collaborazione con il collega il ed altri Persona_1 Parte_1
collaboratori comunicavano il proprio intendimento di sospendere la collaborazione in attesa di un chiarimento tra le parti in quanto, a loro avviso, l'allontanamento del non risultava Per_1
motivato ed era stato causato esclusivamente dalla manifestazione, da parte dello stesso, di un disappunto comune a tutti i collaboratori.
Risulta, tuttavia, dai documenti in atti (cfr. il doc. n. 33 del fascicolo di parte ricorrente) ed anche dalle allegazioni delle parti che il ricorrente, così come gli altri collaboratori, il lunedì 26 febbraio 2024 si sia presentato presso la palestra per riprendere la propria attività lavorativa e che allo stesso sia stato,
pagina 4 di 7 invece, impedito l'accesso tanto da costringerlo a porre formalmente a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, a mezzo di diffida del 29 febbraio 2024.
In tale prospettiva, risulta evidente che, almeno a decorrere dal lunedì 26 febbraio del 2024, l'assenza del ricorrente dalla palestra è riconducibile unicamente alla scelta della convenuta di non avvalersi delle sue prestazioni di lavoro.
Tanto trova ulteriore conferma nella lettera di dimissioni per giusta causa inviata dal oltre Parte_1
un mese dopo, il 2 aprile del 2024, allorchè il ricorrente, tenuto conto dell'impossibilità, per il medesimo, di accedere alla palestra per rendere la propria prestazione di lavoro e, quindi, della carenza di una fonte di reddito, ha rassegnato formalmente le dimissioni per giusta causa.
Ciò rilevato, va escluso che, nel mese di febbraio del 2024, il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato per effetto di una determinazione unilaterale del collaboratore che, anzi, aveva manifestato chiaramente il proprio intendimento, frustrato dal diverso avviso del titolare della società resistente,
di riprendere la collaborazione. Controparte_3
In tale prospettiva, l'eventuale danno che possa, anche solo in linea ipotetica, ricondursi ad una condotta contrattualmente inadempiente dell'odierno ricorrente dovrebbe, a rigore, essere correlato causalmente all'assenza dal lavoro del nei giorni da mercoledì 21.2.2024 al sabato 24.2.2024, Parte_1
non essendo, l'assenza successiva al giorno 26 febbraio 2024, addebitabile ad una scelta del ricorrente ma ad una consapevole determinazione organizzativa della resistente ed essendo, naturalmente, del tutto legittimo che un collaboratore receda da un rapporto, solo formale, di collaborazione che non possa essere più, per il medesimo, fonte di reddito a causa dell'impedimento, frapposto dalla committente, acchè egli acceda nei locali della palestra per rendere la propria prestazione lavorativa.
Devono, dunque, accuratamente distinguersi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., quelle conseguenze pregiudizievoli che possano, in linea astratta, essere considerate come conseguenza dell'omessa prestazione del ricorrente nei giorni da mercoledì 21 febbraio 2024 a sabato 24 febbraio 2024
(ipoteticamente risarcibili) da quelle che, sempre in linea astratta, siano configurabili come conseguenza del recesso (neppure ipoteticamente risarcibili).
Orbene, con ordinanza del 25.01.2025 il Giudice ordinava a ex art. 210 c.p.c., di esibire copia CP_1
delle fatture afferenti al periodo compreso fra il 20/11/2023 e il 20/01/2024, ovvero alle tre mensilità
precedenti a quelle già depositate in atti ovvero, in alternativa, di depositare un estratto del fatturato pagina 5 di 7 relativo al medesimo periodo redatto con gli stessi criteri dell'estratto già prodotto in atti e relativo alle tre mensilità successive, al fine verificare l'esistenza stessa di un'effettiva significativa diminuzione di fatturato che potesse essere ragionevolmente posta in connessione temporale con il recesso della parte ricorrente;
La parte convenuta ha allegato agli atti di causa documentazione contabile relativa alla fatturazione della per i trimestri Dicembre 2022 – Febbraio 2023, Novembre 2023 – Febbraio 2024 e, dalla CP_1
documentazione contabile -come integrata- non emergono elementi che consentano di reputare provata l'esistenza di un effettivo nesso eziologico e/o di un significativo collegamento temporale tra l'assenza del ricorrente nei giorni dal 21.2.2024 al 24.2.2024 e le variazioni di fatturato lamentate.
Quanto, poi, al mancato rinnovo dell'abbonamento dell'unico cliente specificamente individuato
(citato a pag. 16 della memoria di costituzione) si è evidenziato ed in questa sede occorre ribadire che il rinnovo del predetto cliente non può considerarsi quale posta creditoria certa della quale possa essere lamentata la perdita e che, in ogni caso, si tratti di un evento, semmai, conseguente alla scelta di recedere del ricorrente (di per sé del tutto legittima) e non all'assenza del per soli 4 giorni Parte_1
nel mese di febbraio del 2024.
Ne discende l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta che dovrà essere conseguentemente respinta.
Alla luce della rinuncia alla domanda proposta con il ricorso e della conseguente soccombenza virtuale per le spese di lite e della soccombenza della parte convenuta in relazione alla domanda riconvenzionale si ritiene che le spese tra tutte le parti in giudizio debbano essere compensate anche
CP_ alla luce della posizione processuale di esclusivamente ancillare rispetto a quella di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da sulla Parte_1
domanda riconvenzionale di dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla prima e CP_1
respinge la seconda con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PE 10 ottobre 2025
Il giudice
AO CE
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