TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 881/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 881 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “nel merito: - riconoscere il capo al ricorrente il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale quale diritto soggettivo azionabile in via autonoma sussistendone i presupposti di legge. (…) In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di diritti, onorari, spese del presente giudizio oltre Iva e Cnap come per legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, in via principale, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti”. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Trento in data 17-2-2023 (notificata il
23-2-2023) in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 29-9-
2022 (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 9 anni, per essere il ricorrente giunto in Italia la prima volta nel 2015 (cfr. anche doc. 2 conv.);
b) lo svolgimento di diverse attività lavorative, secondo la prospettazione difensiva, dapprima, in via irregolare nel settore agricolo, del turismo e dell'industria; in pag. 2/4 seguito, una volta trasferitosi in Trentino e conseguito permesso di soggiorno, in forma regolare (docc. 2 e 3 note 5-1-2024), anche per il tramite di società interinali presso società di Lavis quanto meno sino al settembre 2022(docc. 4 e 5; docc. 1 e
7 note 5-1-2024), da ultimo, a partire da novembre 2024, avendo potuto reperire un'occupazione con carattere di continuità con contratto di lavoro via via prorogato sino al maggio 2025 (docc. note 8-3-2025 e 25-3-2025);
c) una sufficiente padronanza della lingua italiana, come dimostrata nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza del 12-11-2024).
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Alla luce delle superiori emergenze in fatto, ricorrono nel caso di specie elementi idonei e sufficienti onde ritenere onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato pag. 3/4 dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 26/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 881/2023
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 881 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIOVANNA FRIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “nel merito: - riconoscere il capo al ricorrente il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale quale diritto soggettivo azionabile in via autonoma sussistendone i presupposti di legge. (…) In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione di diritti, onorari, spese del presente giudizio oltre Iva e Cnap come per legge”; per parte resistente: “Contrariis reiectis, in via principale, rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti. Compensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti”. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando la decisione assunta dal Questore di Trento in data 17-2-2023 (notificata il
23-2-2023) in adesione al parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 29-9-
2022 (doc. 1 attore).
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 9 anni, per essere il ricorrente giunto in Italia la prima volta nel 2015 (cfr. anche doc. 2 conv.);
b) lo svolgimento di diverse attività lavorative, secondo la prospettazione difensiva, dapprima, in via irregolare nel settore agricolo, del turismo e dell'industria; in pag. 2/4 seguito, una volta trasferitosi in Trentino e conseguito permesso di soggiorno, in forma regolare (docc. 2 e 3 note 5-1-2024), anche per il tramite di società interinali presso società di Lavis quanto meno sino al settembre 2022(docc. 4 e 5; docc. 1 e
7 note 5-1-2024), da ultimo, a partire da novembre 2024, avendo potuto reperire un'occupazione con carattere di continuità con contratto di lavoro via via prorogato sino al maggio 2025 (docc. note 8-3-2025 e 25-3-2025);
c) una sufficiente padronanza della lingua italiana, come dimostrata nel corso del giudizio (cfr. verbale di udienza del 12-11-2024).
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Alla luce delle superiori emergenze in fatto, ricorrono nel caso di specie elementi idonei e sufficienti onde ritenere onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato pag. 3/4 dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 26/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 4/4