Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1988/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente rel./est.;
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice;
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 1988/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20 marzo 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9 giugno 2025,
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi residente, alla Via Plebiscito, Is. 5, elettivamente domiciliato in Napoli
alla Via Vittorio Veneto, n. 288/A, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore
Della Corte (c.f.: ), (c.f.: CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
) e (c.f.: ) dai quali è C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù di procura allegato all'atto di citazione.
- ATTORE
E
c.f.: , nato a [...] l'[...] CP_1 CodiceFiscale_5
e c.f.: , nata a [...] il CP_2 CodiceFiscale_6
Pag. 1
elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Leone Marsicano, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppola (c.f.: ) dal quale CodiceFiscale_7
sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTI
Oggetto: impugnazione testamento.
Conclusioni: nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 20 marzo 2025
le parti hanno concluso nei termini che seguono:
per parte attrice, i suoi procuratori “concludono riportandosi integralmente alle proprie difese ed impugnando, ancora una volta, gli esiti dell'espletata CTU, che ha escluso che “il de cuius al momento della redazione del testamento del 25.3.2011 presentasse problemi neurologici e neuropsichiatrici di entità tale da compromettere significativamente la capacità di intendere e di volere in modo permanente e stabile, per cui….
era da ritenersi a quell'epoca persona in grado di Controparte_3
provvedere alla cura dei propri interessi”... chiedono assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Per i convenuti, il loro procuratore “si riporta a tutti gli atti del giudizio e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e pertanto per il rigetto di tutte le domande perché infondate, con condanna alle spese e onorari di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
Chiede rinviarsi la causa ex art. 281 sexies c.p.c. o in subordine assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.01.2021 Pt_1
ha convenuto in giudizio i fratelli ed per l'udienza del
[...] CP_1 CP_2
3 maggio 2021 esponendo:
- che il 20.09.2012 in Napoli, nel suo ultimo domicilio alla Via del
Plebiscito a Piscinola n. 25, decedeva il padre , lasciando Controparte_3
quali eredi superstiti esso attore e i suoi due fratelli convenuti;
- che il successivo 22.02.2013 il convenuto registrava CP_1
il testamento pubblico del de cuius, ricevuto dal notaio in Persona_1
Napoli il 25.03.2011 ed ivi registrato l'11.03.2013 al rep. n. 21729 - racc. n.
8053;
- che con tale testamento il defunto aveva nominato eredi universali i tre predetti figli, lasciando ai convenuti ed oltre al diritto di CP_1 CP_2
legittima, anche l'intera quota disponibile del proprio patrimonio, mentre a esso istante la sola quota di legittima, con la precisazione che nella quota da assegnare a e ad dovessero essere attribuiti tutti gli immobili CP_1 CP_2
siti in Napoli alla Via del Plebiscito a Piscinola n. 25 - costituenti in buona sostanza l'intero asse ereditario - cedendo a carico dei medesimi due gli oneri connessi alle pratiche di condono in essere;
- che esso istante apprendeva solo successivamente dell'esistenza del cennato testamento e della sua pubblicazione e che con lettere raccomandate a.r. datate 31.1.2017 aveva tempestivamente contestato le dette disposizioni testamentarie, comunicando ai suoi coeredi la volontà di chiederne l'annullamento in ragione dell'acclarata incapacità naturale del de cuius,
notoriamente affetto da gravi patologie inficianti la sua capacità cognitiva;
- che, in particolare, tale incapacità era stata accertata nel
Pag. 3 procedimento giudiziario promosso in data 23.07.2010 e definito con sentenza n. 15239 emessa e resa pubblica il 23.5.2011 dalla Sez. Lavoro di questo
Tribunale, in forza di apposita istruttoria medica che aveva riconosciuto, a far data dall'1.09.2008, lo stato di invalidità del de cuius, incapace di attendere alle proprie esigenze e agli atti della vita, compresi quelli afferenti alla sfera cognitiva con particolare riferimento al profilo economico, non essendo capace neppure del mero maneggio del danaro;
- che, in mancanza di concreto riscontro da parte dei propri germani,
esperiva tentativo di conciliazione conclusosi infruttuosamente in data
12.09.2018;
- che, a seguito di sopravvenute interlocuzioni con i coeredi, al fine di evitare la proposizione del presente giudizio e le lungaggini connesse agli inevitabili tempi processuali, si era individuata una soluzione transattiva della vertenza trasfusa nella scrittura privata del 14.06.2019, con la quale i germani ed si erano impegnati a versare, in suo favore, l'importo di € CP_1 CP_2
62.000,00 a titolo di liquidazione della propria quota ereditaria e per la propria acquiescenza al testamento;
- che, nonostante l'ampio lasso di tempo di oltre sei mesi concesso ai propri germani per ottemperare alle obbligazioni assunte, questi non davano esecuzione al detto accordo lasciando inutilmente spirare il termine ultimo fissato al 31.12.2019;
- che l'elaborato peritale di cui al menzionato giudizio innanzi alla
Sez. Lavoro, aveva evidenziato che “…le infermità obiettivate nel…
[...]
non sono riducibili con opportuno trattamento riabilitativo e sono CP_3
produttive di un grado di invalidità nella misura del 100% … e necessitano
Pag. 4 dell'indennità di accompagnamento in quanto il ricorrente non è in grado di compiere, autonomamente, gli atti quotidiani della vita (vestirsi, preparare i pasti, maneggiare i soldi, di prendere farmaci da solo, spostarsi da solo, usare il telefono)... giudizio invalidante.. da far retrodatare al mese di Settembre
2008”;
- che, con ulteriori note raccomandate a.r. datate 7.07.2020,
contestando l'atteggiamento omissivo dei propri germani, aveva loro preannunciato l'attivazione del presente giudizio a mente dell'espressa previsione di cui all'art. 6 della predetta scrittura privata, con cui si era stabilito che in caso di inadempimento dei propri germani Parte_4
avrà diritto di agire per l'impugnazione del testamento pubblico e per
[...]
la corresponsione dei corrispettivi per la detenzione degli immobili in comunione, a tutt'oggi nell'esclusiva disponibilità dei germani CP_1
ed .
[...] CP_2
L'attore, , ha concluso in citazione chiedendo: Parte_1
- di accertarsi e dichiararsi l'incapacità naturale del de cuius CP_3
al momento della disposizione testamentaria e, per l'effetto, di
[...]
annullare il testamento pubblico redatto in Napoli in data 25.03.2011 per atto del notaio nonché di dichiarare l'apertura della successione ab PE2
intestato del medesimo;
- in via meramente gradata, di dichiararsi la nullità delle disposizioni testamentarie - in contrasto con la volontà manifestata dal de cuius di nominare essi figli , e eredi universali - e segnatamente Pt_1 CP_1 CP_2
quelle relative all'assegnazione del fabbricato sito in Napoli, alla Via del
Plebiscito a Piscinola n. 25 in favore dei soli fratelli ed nonché CP_1 CP_2
Pag. 5 la nullità degli assunti contenuti nel detto testamento, perché inconferenti,
irrilevanti e non rispondenti al vero. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 29
aprile 2021 si sono costituiti in giudizio e i quali CP_1 CP_2
hanno impugnato e contestato le domande attoree.
In relazione all'annullabilità del testamento del comune padre per sua incapacità naturale, hanno eccepito che la predetta sentenza emessa dal Sez.
Lavoro di questo Tribunale aveva riconosciuto l'indennità di accompagnamento in favore del de cuius per la sua impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza offrire alcuno spunto e statuizione in ordine alla privazione della coscienza dei suoi atti o alla sua capacità di autodeterminarsi.
Quanto, invece, alla domanda di nullità delle disposizioni testamentarie per l'incongruità delle medesime, hanno addotto che essa non rifletteva la corretta lettura della volontà testamentaria: invero quella disposizione andava letta tenendo conto che il testatore aveva inteso lasciare ad essi due convenuti la intera quota disponibile e la quota legittima a ciascuno dei tre coeredi e, inoltre, che, ferma la collazione di quanto ricevuto in vita dall'istante, andava verificato se la legittima riconosciutagli non avesse leso la loro, in ogni caso oggetto di altro procedimento giudiziale da essi ad instaurare.
e e hanno, quindi, concluso per il CP_1 CP_2
rigetto di tutte le domande poiché infondate, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e depositate le relative
Pag. 6 memorie nn. 1 e 2 dall'attore e nn. 2 e 3 dai convenuti, all'udienza del 5
ottobre 2023 la causa veniva assegnata una prima volta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, depositate poi da entrambe le parti.
Dopodiché, il Tribunale in composizione Collegiale “esaminata la documentazione prodotta dall'attore al fine di provare l'effettiva esistenza di uno stato di incapacità di intendere e volere del de cuius al momento della redazione del testamento” e ravvisata la necessità di “avvalersi di una CTU
medico legale al fine di verificare, alla luce della documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, della CTU redatta nel processo innanzi al
Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro (nella quale si descrivono le diverse patologie che il de cuius presentava, tra cui sindrome “depressiva reattiva di marcata entità con disorientamento temporo-spaziale”, “vasculopatia cerebrale cronica multinfartuale”, “ipertensione arteriosa essenziale”,
“ateromasia carotidea”, “esiti infartuali emisferi cerebellari e nucleo -
capsulari bilaterali”), se il de cuius al momento della redazione del testamento del 25.3.2011 presentasse problemi neurologici e neuropsichiatrici di entità tale da compromettere significativamente la capacità di intendere e di volere in modo permanente e stabile”, con ordinanza emessa e depositata in cancelleria il 22 gennaio 2024 rimetteva la causa sul ruolo nominando quale CTU il dott. specialista in Persona_3
Neurologia e in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Depositato l'elaborato peritale in data 9 settembre 2024, all'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il
Tribunale in persona del Giudice Relatore, ha nuovamente introitato la causa
Pag. 7 a sentenza assegnando loro novelli termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e, cioè,
il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
19.05.2025) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 9.06.2025).
La domanda di impugnazione del testamento per incapacità naturale del testatore è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento, ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3, c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia (cfr. in tal senso Cass. sez. II, 24 ottobre 1998 n. 10571; Cass. sez. II,
6 dicembre 2001 n. 15840; Cass. sez. II, 18 aprile 2005 n. 8079; Cass. sez. II,
15 aprile 2010 n. 9081).
La parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve,
pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta successivamente una malattia degenerativa che lo abbia del tutto privato del senno.
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova idonea a dimostrare l'incapacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento.
Il CTU, dott. psichiatra, nominato, dopo aver esaminato Persona_3
Pag. 8 le note dei consulenti di parte alla bozza a loro inviata ed aver premesso che la sua indagine non può che essere di natura documentale, ha scritto quanto si riporta interamente per una più chiara comprensione del percorso argomentativo:
“Tanto premesso, si rileva che il primo ed unico documento clinico esibito in atti, dal quale si può desumere la sussistenza di qualche problema neurologico, è la relazione di consulenza tecnica medico-legale d'Ufficio del
Dott. dell'11 maggio 2011 con diagnosi “Artrosi del rachide Persona_4
con medio impegno funzionale, sindrome depressiva marcata, vasculopatia cerebrale, cardiopatia ipertensiva, BPCO, pregresso ictus cerebrale, deficit deambulatorio”. Nella suddetta diagnosi sono riportati un dato anamnestico
(pregresso ictus cerebrale) senza indicazione degli esiti, un dato meramente funzionale (deficit deambulatorio) senza indicazione della causa, tre malattie ininfluenti sulla capacità di intendere e di volere (un processo patologico osteoarticolare, l'artrosi, una malattia cardiovascolare, la cardiopatia ipertensiva, una patologia respiratoria, la broncopneumopatia cronica ostruttiva) e sole due affezioni (vasculopatia cerebrale e sindrome depressiva marcata) in grado potenzialmente di influire sullo stato psichico di una persona ed eventualmente sulle capacità cognitive.
In merito si deve, innanzitutto, precisare che il termine di vasculopatia cerebrale è piuttosto generico, per cui è necessario specificare il reale interessamento delle varie aree cerebrali ed i conseguenti riverberi funzionali per comprenderne l'entità e, soprattutto, la ricaduta sulle funzioni psichiche superiori del danno vascolare. Infatti, anche l'essere andato incontro ad un ictus cerebrale non permette in alcun modo di affermare che, in seguito a ciò,
Pag. 9 il paziente possa essere divenuto demente. In altri termini presentare un handicap motorio e/o sensoriale in seguito ad un danno ischemico od emorragico encefalico non implica di per sé la sussistenza di una compromissione cognitiva. A completamento del discorso, si ricorda l'accenno ad una tomografia computerizzata del cranio contenuta in una relazione di vista neurologica del 2 settembre 2008 (“ateromasia carotidea,
esiti infartuali emisferici cerebellari e nucleo-capsulati bilaterali”), da cui sarebbe emerso un dato patologico, la presenza di segni indiretti di vasculopatia cerebrale cronica con interessamento della sostanza bianca cerebrale e cerebellare e dei nuclei grigi sottocorticali. Tanto premesso, in merito al valore diagnostico delle indagini di neuroimmagine in campo di patologia degenerativa o vascolare dell'encefalo di tipo demenziale, si riporta letteralmente quanto affermato da nella sua opera Le CP_4
demenze (3° edizione, UTET, Torino, 2002) “Le tecniche di neuroimmagine morfologica (tomografia computerizzata - TC, e risonanza magnetica - RM),
sono solitamente considerate indagini fondamentali nel percorso diagnostico del paziente con disturbo di memoria o con demenza. Questa posizione si scontra tuttavia con la scarsità di evidenza di un reale valore aggiunto delle indagini di neuroimmagine morfologica. In altri termini, non è noto in che misura l'orientamento diagnostico (e di conseguenza terapeutico) già
formulabile sulla base dei reperti anamnestici, neuropsicologici e dell'esame obiettivo, sia modificato dai reperti di TC o RM. Persino nei rari casi in cui queste indagini consentono di evidenziare una condizione trattabile
(idrocefalo normoteso, tumore cerebrale, ecc.), la diagnosi viene spesso sospettata su base clinica, e TC e RM non fanno che fornire una conferma
Pag. 10 diagnostica. La ragione dell'incertezza risiede in parte nel fatto che, almeno fino a pochi anni fa, non sapevamo come trarre dalle indagini di neuroimmagine morfologica segni patognomonici o, almeno,
significativamente specifici delle malattie più frequentemente causa di demenza. Nella malattia di Alzheimer, ad esempio, la valutazione tradizionale delle lastre di TC o RM non consente che dì evidenziare un'aspecífica perdita di tessuto cerebrale, evidente come dilatazione dei solchi corticali o dei ventricoli laterali, di entità spesso sovrapponibile a quella di anziani non dementi di pari età. Anche tentativi quantitativi volti a misurare l'atrofia globale cerebrale in termini di superficie o volume dei ventricoli laterali, o di profondità dei solchi corticali, non hanno sortito esiti meno deludenti. Anche
nella demenza vascolare, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, le indagini di neuroimmagine morfologica non forniscono di solito informazioni illuminanti che in una minoranza di casi. Se è ben vero che in pazienti con la sindrome della demenza multi-infartuale (ripetuti ictus o attacchi ischemici transitori che conducono a demenza) la TC mostra quasi invariabilmente multiple lesioni ipodense cortico-sottocorticali, la maggior parte dei casi con demenza vascolare non è purtroppo rappresentato dalla demenza multi-
infartuale, ma dall'encefalopatia vascolare sottocorticale. Mentre quella riconosce patogeneticamente un danno alle grosse e medie arterie cerebrali
(macroangiopatia), questa è cagionata da gradi più o meno severi di microangiopatia che colpisce elettivamente la sostanza bianca periventricolare e dei centri semiovali e i nuclei della base. Inoltre, mentre la demenza multi-infartuale è generalmente molto chiara clinicamente, e TC e
RM non fanno che confermare un forte sospetto diagnostico, i pazienti con
Pag. 11 encefalo-patia vascolare sottocorticale mostrano segni e sintomi che richiamano spesso quelli della malattia di Alzheimer, ovvero deficit cognitivo a esordio subdolo e decorso progressivo”. In altri termini i dati di neuroimmagine servono in genere a confermare una diagnosi di demenza che
è posta sulla base dei dati anamnestici, neuropsicologici e clinici specie neurologici;
in ogni caso non sono strettamente proporzionali all'entità della patologia. Solo negli ultimi anni, grazie all'introduzione di nuove metodiche,
quali la TC-RM VBM (Voxel Based Morphometry) e lo studio PET/SPECT
con radioligandi specifici per la beta-amiloide e la proteina tau, è migliorato l'ausilio diagnostico da parte delle tecniche di neuroimmagine, senza però
ancora raggiungere un elevato grado di specificità (cioè permettendo di diagnosticare una demenza ma non una specifica forma di questo gruppo di malattie). Pertanto, nel caso specifico, il reperto strumentale, ottenuto solo mediante tomografia computerizzata del cranio (le nuove metodiche di immagine all'epoca non erano ancora disponibili), pur deponendo per la sussistenza già nel 2008 di una sofferenza su base vascolare ipossica dell'encefalo, non permette da solo di porre diagnosi di demenza vascolare o mista e neppure di declino cognitivo, seppure sotto la forma del Mild
Cognitive Impairment (MCI). Per una tale diagnosi è indispensabile che la storia clinica e l'esame obiettivo, nonché la valutazione psicodiagnostica neuropsicologica, depongano in tal senso.
Inoltre, il Dott. , CTU nel procedimento civile per il Persona_4
riconoscimento del diritto del sig. a percepire l'indennità di Controparte_3
accompagnamento e CTP del sig. nella presente causa, ha Parte_1
diagnosticato, come precisato nelle note di lumi inviate, una “sindrome
Pag. 12 ansioso-depressiva endoreattiva di grado marcato” (cioè una depressione non endogena o maggiore, ma una situazione depressiva di tipo, per così dire,
nevrotico). A tal proposito si ricorda brevemente che nelle nevrosi, secondo il
DSM III (Masson, Milano, 1980) “il disturbo predominante è un sintomo o un gruppo di sintomi che conducono ad una perturbazione per l'individuo e vengono riconosciuti da lui come inaccettabili ed alieni (ego-distonici); il giudizio di realtà viene mantenuto sostanzialmente intatto;
il comportamento non viola attivamente le principali norme sociali (sebbene il funzionamento sociale possa essere gravemente alterato); il disturbo è relativamente duraturo o si ripresenta senza il trattamento, e non si limita ad una reazione transitoria ad eventi stressanti;
non esiste una eziologia o un fattore patogenetico organico dimostrabile”. In altri termini una nevrosi induce delle difficoltà soggettive nelle relazioni con le persone e con l'ambiente circostante, ma il soggetto affetto mantiene un comportamento sostanzialmente rispondente alle esigenze, riesce a ricoprire il suo ruolo sociale o familiare nei limiti del proprio assetto di personalità, e le sue capacità cognitive e prestazionali rimangono fondamentalmente integre,
senza riduzione delle preesistenti abilità. In particolare il disturbo distimico è
così definito nel DSM 5 (Raffaele Cortina Editore, Milano, 2014, pag. 196 e seguenti): “La caratteristica essenziale del Disturbo depressivo persistente
(distimia) è un umore depresso presente per la maggior parte del giorno,
quasi tutti i giorni, per almeno 2 anni, o almeno 1 anno nei bambini o negli adolescenti (Criterio A). Questo disturbo rappresenta l'unione del disturbo depressivo maggiore cronico e del disturbo distimico definito dal DSM-IV. La
depressione maggiore può precedere il disturbo depressivo persistente ed
Pag. 13 episodi depressivi maggiori possono verificarsi durante il disturbo depressivo persistente. Individui i cui sintomi soddisfano i criteri per il disturbo depressivo maggiore per 2 anni dovrebbero ricevere la diagnosi di disturbo depressivo persistente così come la diagnosi di disturbo depressivo maggiore.
Gli individui con il disturbo depressivo persistente descrivono il loro umore come triste o “giù di corda”. Durante i periodi di umore depresso sono presenti almeno due dei sei sintomi di cui al Criterio B”. Omissis. Durante il periodo di 2 anni (1 anno per i bambini o gli adolescenti), gli intervalli liberi da sintomi non durano più di 2 mesi (Criterio C)”. I sintomi elencati nel
Criterio B sono i seguenti: scarso appetito o iperfagia, insonnia o ipersonnia,
scarsa energia o astenia, bassa autostima, difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni, sentimenti di disperazione”.
Tanto premesso, si può affermare con tranquillità che le due condizioni patologiche or ora considerate (la vasculopatia cerebrale cronica e la marcata sindrome depressiva endoreattiva) non possono in alcun modo,
solo perché diagnosticate, far ritenere come accertata una condizione di importante declino cognitivo, ovverossia non sono patognomoniche di un disturbo neurocognitivo maggiore o demenza. In merito, si ricorda che le caratteristiche del disturbo neurocognitivo maggiore (o demenza) sono così
descritte nel DSM-5 (Raffaele Cortina Editore, Milano, 2014, pag. 699 e seguenti): “Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o più domini cognitivi (attenzione complessa,
funzione esecutiva, apprendimento e memoria, linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su: preoccupazione dell'individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un
Pag. 14 significativo declino delle funzioni cognitive;
e una significativa compromissione della perfomance cognitiva, preferibilmente documentata, da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un'altra valutazione clinica quantificata. I deficit cognitivi interferiscono con l'indipendenza nelle attività quotidiane (per esempio, come minimo,
necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, come pagare le bollette o gestire i farmaci)”. Secondo A. IT
PE (Neurologia di e , S.E.U., Roma, 2019, pag. 1107) con il termine PE5
di demenza si indica “un disturbo mentale acquisito ed irreversibile delle funzioni cognitive”, di natura organica, caratterizzato da compromissione della memoria a breve e a lungo termine del pensiero astratto, della capacità
critica, del linguaggio, dell'orientamento topografico, con significativa interferenza nell'attività lavorativa e nelle relazioni interpersonali.
Nel caso specifico non risulta mai essere stata posta diagnosi di demenza di qualsivoglia natura e non risulta essere stato effettuato alcun esame psicodiagnostico di tipo neuropsicologico con adeguati reattivi mentali (o test mentali che dir si voglia;
si ribadisce, non è stato neppure somministrato lo
MMSE o Mini Mental State Examination, che rappresenta un test utilizzato in tutto il mondo per lo screening dello stato cognitivo di un paziente al fine di evidenziare se un soggetto presenti o meno dei problemi di deterioramento cognitivo su base organica, la cui forma clinica (o sottotipo) va poi appurata mediante altri test psicodiagnostici di tipo neuropsicologo). Nulla di tutto ciò
risulta essere stato effettuato nel caso in oggetto ai fini della valutazione della vasculopatia cerebrale cronica e dei suoi riverberi cognitivi. Tanto premesso,
si ribadisce che un ictus cerebrale non è da solo in grado di determinare una
Pag. 15 menomazione della capacità di intendere e di volere, in quanto non compromette di per sé le funzioni psichiche superiori, ad eccezione della fase iniziale dell'episodio vascolare acuto cerebrale. Ne consegue che la diagnosi di deterioramento cognitivo non poggia su alcun elemento oggettivo di diagnostica strumentale o di diagnostica neuropsicologica ma è solo un affermato da specialista comunque non del settore specifico. In ogni caso, per porre una diagnosi così impegnativa sia quoad functionem ma anche quoad vitam, ci si sarebbe atteso che fossero effettuate opportune indagini anche neuropsicologiche per valutare, se esistente, il tipo di declino cognitivo e tentare un adeguato approccio terapeutico, ciò di cui non vi è alcun cenno nella documentazione clinica in atti. Ne consegue che “alla luce della documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, della CTU redatta nel processo innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro” non emerge alcun dato che permetta di affermare che “il de cuius al momento della redazione del testamento del 25.3.2011 presentasse problemi neurologici e neuropsichiatrici di entità tale da compromettere significativamente la capacità di intendere e di volere in modo permanente e stabile”, per cui il sig.
era da ritenersi a quell'epoca persona in grado di Controparte_3
provvedere alla cura dei propri interessi”.
La documentazione medica prodotta, pertanto, non accerta, con rigore e attendibilità, una condizione patologica psichica invalidante o comunque idonea a compromettere la libera formazione della volontà testamentaria.
Inoltre, la forma del testamento pubblico costituisce ulteriore garanzia della capacità di intendere e volere del de cuius;
infatti, la redazione del testamento pubblico implica la presenza di un pubblico ufficiale che, ai sensi
Pag. 16 dell'art. 603 c.c., ha l'obbligo di accertare l'identità del testatore e la sua capacità di esprimere liberamente le proprie disposizioni, trascrivendole fedelmente secondo le sue dichiarazioni.
Alcun pregio hanno poi le asserite incongruenze delle disposizioni testamentarie laddove si evidenzia, al fine di avvalorare l'incapacità del testatore, che l'attore, che pur è espressamente istituito erede anche se solo nella legittima, non è destinatario delle disposizioni aventi ad oggetto l'unico bene che si assume presente nel relictum, andato invece ai due fratelli, e ciò
perché nel testamento si fa riferimento a più riprese agli atti di liberalità
effettuati in vita dal de cuius in favore dell'attore e da imputare proprio alla legittima.
Pertanto, non vi è prova di alcuna invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, con conseguente validità e legittimità
dell'atto testamentario.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attore di annullamento del testamento per incapacità naturale del de cuius deve essere rigettata.
Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo in base ai parametri ministeriali di cui al DM n. 55/2014, aggiornati al DM n. 147/2022,
per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale con valore indeterminabile,
applicando aumento per la difesa di due parti, complessità media, ai minimi tariffari avuto riguardo all'attività svolta – seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dei convenuti.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 19 giugno
Pag. 17 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del soccombente attore, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dal predetto attore le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] CP_1 CP_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento nei confronti dei convenuti Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 13.032,00 per compensi oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore
Coppola;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente est.
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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2025 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n.