TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSANIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI GILBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Trieste, via di Mercato Vecchio n. 3;
CONVENUTA
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. CELENZA CARMINE CP_2 P.IVA_2
PIO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del difensore, indicato anche come domicilio digitale, Email_2
TERZA INTERVENUTA
avente ad oggetto: istanza di verificazione proposta in via principale
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC depositato in data 19.5.2025
“Nel merito: accertare e dichiarare che le sottoscrizioni riportate sul contratto preliminare di compravendita del 1°settembre 2023 avente ad oggetto l'immobile corrispondente al c.t. 1° della P.T. 2827 del C.C. di
Trieste, p.c. n. 552, sono state apposte dal sig. , promissario acquirente, e dal sig. Parte_1
, in qualità di procuratore della società promittente venditrice, Controparte_3 Controparte_1 sicché trattasi, per l'effetto, di sottoscrizioni autentiche.
In via istruttoria:
…..(omissis)……
In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'Ing. dei compensi e delle spese di lite, oltre al contributo unificato e al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, nella misura di legge.”
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC depositato in data 19.5.2025
“In via principale e preliminare di rito:
- dare atto che il documento rubricato sub 24, prodotto in allegato alle presenti note scritte, è di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie e, previa rimessione in termini ex art.
153 c.p.c., ove necessario, disporne l'acquisizione al materiale istruttorio del processo in epigrafe;
- dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di verificazione ex adverso dispiegata in citazione per difetto d'interesse, anche sopravvenuto, ad agire e, conseguentemente, condannare l'attore alla rifusione dei compensi e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, nella misura massima.
In via subordinata di merito:
- dare atto che le sottoscrizioni apposte sul preliminare di compravendita del 1° settembre
2023, avente ad oggetto esclusivamente gli enti subalterni oggi contraddistinti dai numeri 1, 701 usque
715, 26, 36 e 37, giusto piano tavolare e catastale archiviato in atti tavolari sub G.N. 316/2025, e censiti nel c.t. 1° delle neoformate 4186, 4209, 4201, 4210, 4200, 4211, 4198, 4212, 4196, C.F._2
4213, 4190, 4191, 4205, 4197, 4206, 4188, 4208, 4204, 4207 del C.C. di Trieste, sono riferibili al sig.
, il quale, in qualità di legale rappresentante pro tempore della convenuta, ne ha Controparte_3 operato espresso riconoscimento e, conseguentemente,
pagina 2 di 10 - condannare l'attore alla rifusione dei compensi in misura massima, e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, ai sensi dell'art. 216 c. 2 ultima parte c.p.c.”
PER IL TERZO INTERVENUTO: come da comparsa d'intervento ex art. 111 cpc depositata in data 19.5.2025
“Nel merito: accertare e dichiarare che le sottoscrizioni riportate sul contratto preliminare di compravendita datato 1° settembre 2023 sono state apposte dal signor e dal signor Parte_1 CP_3
quest'ultimo, in qualità di procuratore di e che, dunque, le predette
[...] Controparte_1 sottoscrizioni sono autentiche.
In via istruttoria:
…. (omissis)….
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
L'ing. ha citato in giudizio (d'ora in avanti – ) Parte_1 Controparte_1 CP_4 allegando che:
1. era proprietaria dell'immobile corrispondente alla P.T. 2827 del C.C. di Trieste, c.t. CP_4
1°, p.c.n. 552, costituito da una palazzina “cielo-terra” situato a Trieste in via Ghiberti n. 6;
2. in data 1.9.2023 e l'ing. stipulavano un contratto preliminare di compravendita CP_4 Pt_1 relativamente ai subalterni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 e 26 della p.c.n. 552, in P.T. 2877 di Trieste,
c.t. 1°, oltre a una porzione della corte e un passaggio corridoio, alle condizioni CP_5 che venivano ivi concordate;
3. le sottoscrizioni apposte sul preliminare non venivano autenticate da pubblico ufficiale, risultando pertanto il contratto inidoneo ad essere annotato secondo il regime del libro tavolare;
4. successivamente tra le parti insorgeva una controversia – confinata in ambito stragiudiziale - in merito, tra le altre cose, all'ammontare del prezzo pattuito per la compravendita;
ciò fondava nell'attore il timore che la società promittente venditrice potesse disporre dell'immobile oggetto del preliminare in violazione degli impegni assunti;
5. sussisteva, dunque, uno specifico interesse a vedere accertato giudizialmente che il contratto preliminare in oggetto fosse stato sottoscritto dall'ing. , quale promissario acquirente, e Pt_1 pagina 3 di 10 da – quale promittente venditrice – e ciò ai fini dell'annotazione tavolare, cosa che - ai CP_4 sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 52 della Legge Tavolare - può avvenire solo in forza di atto pubblico o di scrittura privata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da un notaio oppure, appunto, accertate giudizialmente.
*** si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_6
6. riconoscendo espressamente la sottoscrizione del contratto preliminare come apposta dal sig.
, in qualità di legale rappresentante della società, precisando che, tra le Controparte_3 parti in causa non era mai insorta controversia sul punto né la società aveva mai inteso sottrarsi agli obblighi derivanti dal preliminare di compravendita, bensì si erano verificati alcuni contrasti riguardanti altri aspetti;
7. riteneva, altresì, che i fatti intercorsi tra la sottoscrizione del preliminare di compravendita e l'instaurazione del giudizio non fossero tali da giustificare l'assunzione dell'iniziativa giudiziale;
8. chiedeva, quindi, la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di verificazione per difetto d'interesse ad agire e conseguente condanna alle spese dell'attore; in subordine l'accoglimento della domanda con l'addebito delle spese di lite, sempre a carico di parte attrice, stante l'intervenuto riconoscimento della firma, ai sensi dell'art. 216, comma 2, cpc.
***
Con provvedimento d.d. 17.9.2024 questo Giudice assegnava i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Nella prima memoria 171 ter cpc rappresentava, tra le altre cose, che l'ing. aveva CP_4 Pt_1 richiesto l'annotazione della pendenza della presente lite con riferimento all'intero c.t. 1° della P.T.
2827 del C.C. di Trieste, in cui era censito l'edificio civ. 6 di via Ghiberti, nonostante il contratto preliminare per cui è causa interessasse solamente alcuni degli enti subalterni ubicati all'interno del fabbricato, e ciò a seguito dell'intervenuto frazionamento, nelle more, dell'immobile; rilevava che siffatta circostanza rischiava di arrecarle grave pregiudizio in quanto la pubblicitaria conseguita avrebbe ostacolato la vendita a terzi della proprietà degli alloggi estranei al contratto preliminare siglato dalle parti. Per tale ragione la convenuta proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, finalizzato a conseguire, in via d'urgenza, la cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite dagli enti subalterni censiti all'Ufficio Tavolare di Trieste. Medesima domanda veniva, peraltro, proposta da
Riabilita, in via subordinata, nella prima memoria ex art. 171 ter cpc.
L'attore ne eccepiva l'inammissibilità, ritenendo si trattasse di domanda nuova totalmente estranea al thema decidendum e chiedeva disporsi una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto pagina 4 di 10 l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'ing. e dal signor Pt_1 CP_3
per conto di , del contratto preliminare di compravendita;
chiedeva altresì, ove fosse
[...] CP_4 stata ritenuta ammissibile e non tardiva la domanda formulata dalla convenuta in merito alla cancellazione parziale della domanda giudiziale, disporsi consulenza tecnica d'ufficio per verificare la correttezza del piano di frazionamento predisposto.
Riabilita rappresentava la superfluità delle istanze istruttorie formulate dall'attore, essendo stata espressamente riconosciuta la paternità delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della
Società ed essendo il piano di frazionamento già stato oggetto di verifica, controllo e validazione da parte di due organi – l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Tavolare.
All'udienza del 14.5.2025 parte attrice insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie e l'accoglimento delle eccezioni svolte, mentre parte convenuta si opponeva all'ammissione delle stesse chiedendo la remissione in decisione della causa.
Questo Giudice, sciogliendo la riserva, fissava udienza per la discussione orale della causa ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni.
Nelle more interveniva nel processo rappresentando di essere stata nominata (e di aver CP_2 accettato la nomina), in data 3 dicembre 2024, promissaria acquirente dall'ing. , in sua Pt_1 sostituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1404 c.c.
Essendo dunque succeduta a titolo particolare nel diritto azionato dall'ing. nel presente Pt_1 giudizio, faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, domande e conclusioni già CP_2 formulate dall'attore.
All'udienza di discussione del 23.5.2025,
9. per quanto concerne il giudizio cautelare introdotto da , quest'ultima non insisteva per CP_4
l'accoglimento della domanda, ritenendo cessata la materia del contendere per effetto del
Decreto Tavolare adottato all'esito del procedimento iscritto sub GN 4323/2025, con il quale veniva disposta la parziale cancellazione dell'annotazione di pendenza di lite iscritta sub GN
5790/24. Diversamente l' ing. e consideravano rinunciata la sopra detta Pt_1 CP_2 domanda, in considerazione del contenuto delle conclusioni rassegnate con la memoria dd
19.5.2025 e, pertanto, insistevano per la condanna alle spese.
10. per quanto concerne il merito, l'ing. e eccepivano l'inammissibilità della Pt_1 CP_2 domanda formulata da in via subordinata di merito nella memoria di data 19.5.2025 ed CP_4 insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
l'avv. Tommasini contestava che si trattasse di domanda nuova ed insisteva per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di verificazione ex adverso dispiegata in citazione per difetto d'interesse, anche sopravvenuto, ad pagina 5 di 10 agire e, conseguentemente, condannare l'attore alla rifusione dei compensi e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, nella misura massima.
***
Decisione della causa
A) PER QUANTO CONCERNE LA QUESTIONE CAUTELARE
Come rappresentato, il procedimento cautelare traeva origine dall'annotazione della pendenza lite operata dall'ing. sulla totalità dei subalterni formanti l'edificio di via Ghiberti n. 6, oggetto del Pt_1 contratto preliminare di compravendita. Secondo la ricostruzione operata da Riabilita detta annotazione avrebbe interessato anche alcuni subalterni “estranei”, con conseguente danno per la Società, impossibilitata a disporre degli stessi liberamente. Stante il mancato consenso del a procedere Pt_1 alla cancellazione parziale sulla base di un piano di frazionamento successivo, chiedeva a CP_1 questo Giudice di provvedere in tal senso. Successivamente veniva altresì adito da Riabilita il Giudice
Tavolare, il quale, all'esito del procedimento rg 4323/25 adottava il sopra menzionato decreto tavolare, con il quale disponeva la parziale cancellazione della pendenza di lite dai subalterni che non sono oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti.
Rileva, quindi, questo Giudice che indiscutibilmente è cessata la materia del contendere, per essere stato soddisfatto l'interesse della parte istante altrove.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese, deve essere richiamato il costante orientamento della Suprema Corte: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex multis, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022
n.24714).
Nel caso di specie, parte soccombente deve ritenersi l'ing. . Parte_1
Si premette che si ritiene di aderire alla tesi mediana condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria per cui può essere domandata con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione o annotazione della pendenza di lite prima della definizione della causa, quando la pubblicità è avvenuta fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ovvero in modo abusivo (Cass. civ. Sez. Unite,
pagina 6 di 10 23.3.2011, n. 6597)1. Con riferimento all'annotazione della pendenza di lite richiesta dal , lo Pt_1
stesso Giudice Tavolare ha avuto modo di osservare – nel decreto GN 4323/2025 del 28.04.2025, che ha cancellato la pendenza di lite sub GN 5790/2024, trasportata sub GN 3461/2025 - che
“l'annotazione di pendenza di lite non può arrecare ingiustificato pregiudizio all'iscritto proprietario,
e più precisamente, la relativa domanda avrebbe dovuto in fattispecie individuare compiutamente
l'immobile o la porzione di esso – anche eventualmente mediante sua rappresentazione grafica – oggetto di controversia, così da non potersi potenzialmente tradurre in una arbitraria limitazione del potere di disporre liberamente del proprio patrimonio immobiliare”. L'annotazione della pendenza di lite richiesta e ottenuta dal si è concretizzata in un abuso del diritto, di fatto paralizzando le Pt_1 vendite degli enti non compresi nel contratto preliminare.
Le spese di lite per la fase cautelare, quindi, devono essere poste a carico dell'ing. . Sono Pt_1 liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile).
B) PER QUANTO CONCERNE IL MERITO
Il presente procedimento trae origine da una domanda di verificazione avanzata dall' ing.
nei confronti della volta ad ottenere una pronuncia giudiziale di autenticità delle Pt_1 Controparte_6 firme apposte su un contratto preliminare di vendita intervenuto tra le parti (redatto nella forma della scrittura privata non autenticata), al fine della iscrizione dello stesso nel libro tavolare.
Come noto, l'istanza di verificazione è disciplinata dall'art. 216 cpc il quale, al secondo comma, dispone che detta istanza può proporsi anche con atto di citazione, mediante autonomo giudizio, qualora la parte dimostri di avere un interesse.
La convenuta, pur riconoscendo che la firma apposta in calce al contratto in oggetto pagina 7 di 10 apparteneva al rappresentante legale della Società, ha chiesto, in via principale di merito, una pronuncia di inammissibilità della domanda, per carenza di interesse.
L'eccezione non è fondata.
Invero, come desumibile dallo stesso articolo 216 c.p.c., in forza del quale se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente anche se controparte non contesta l'autenticità del documento.
Nel caso di specie l'interesse dell'attore è quello di poter procedere all'annotazione di un contratto preliminare di compravendita redatto in forma scritta non autenticata.
La normativa sulla pubblicità nel libro tavolare (che richiama la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ.) prevede, infatti, che l'annotazione non si possa eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Pertanto, quando l'atto soggetto a iscrizione o annotazione sia redatto solo con nella forma della semplice scrittura privata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire l'annotazione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 2033/1996; Cass.
Sez. 3, 05/09/2022, n. 26136, Rv. 665446 - 01). L'interesse dell'attore, in definitiva, sussiste.
Infondata è l'eccezione sull'inammissibilità della domanda nuova concernente la cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite.
Il Giudice, infatti, può disporre anche d'ufficio la cancellazione della trascrizione della pendenza di lite nella stessa sentenza di rigetto (Cass. 20269/2017), perciò a maggior ragione la domanda può essere esplicitata dalla parte interessata nel corso del giudizio. Sarebbe contraria ai principi di economicità del processo richiedere la proposizione di un'autonoma e separata domanda giudiziale.
Venendo ora alla decisione della domanda di verificazione, deve ritenersi senza dubbio che la sottoscrizione apposta sul contratto preliminare intervenuta tra le parti è del sig. , Controparte_3 pacificamente legale rappresentante di . Infatti, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2 la scrittura CP_1 privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione;
nel caso di specie la convenuta non solo non ha disconosciuto la firma, ma ha espressamente affermato di riconoscerla.
- Regolamentazione delle spese processuali -
Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese del giudizio di verificazione sono poste a carico dell'attore quando il convenuto riconosce la sottoscrizione della scrittura privata. Tale previsione si giustifica in ragione del fatto che il giudizio di verificazione, promosso in via principale, può rendersi necessario per esigenze probatorie o, come nel caso di specie, per finalità di pubblicità, senza che vi sia pagina 8 di 10 un comportamento imputabile al convenuto.
Tuttavia, un'ingiustificata opposizione alla verificazione da parte del convenuto elide la ratio della norma e legittima una diversa regolazione delle spese. Nella fattispecie, da un lato rileva che l'interesse alla verificazione fosse integralmente dell'attore e che la convenuta abbia riconosciuto la sottoscrizione;
dall'altro, va considerato che l'eccezione di inammissibilità è risultata infondata. Tali elementi giustificano una compensazione delle spese nella misura di due terzi, con attribuzione del residuo terzo a carico della parte attrice, . Vengono applicati valori inferiori ai medi in CP_1 considerazione della bassa complessità della controversia.
C) LA POSIZIONE DI N MERITO ALLE SPESE PROCESSUALI CP_2
Fase cautelare e meritale
Come rappresentato in parte narrativa, è intervenuta nel presente giudizio ex art. 111 cpc CP_2 in quanto subentrata all'ing. , sostanzialmente, nei diritti dallo stesso vantati in forza del Pt_1 contratto preliminare di compravendita ed ha fatto proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dall'attore. La sua posizione è stata completamente adesiva rispetto a quella dell'attore; perciò, le valutazioni svolte sulle spese processuali sono replicabili rispetto alla sua posizione processuale. La conseguenza è che anche rispetto a questa parte andrà operata una compensazione parziale con spese a carico di nella sola misura di un terzo. Poiché l'intervento CP_1
è stato svolto in limine litis verranno computate le sole fasi di studio e decisoria del giudizio di merito.
Lo scaglione di causa considerato è quello indeterminabile, con applicazione dei valori inferiori ai minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni implicate dall'intervento.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare proposta da
Controparte_1
2. accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. , promissario Parte_1 acquirente, e dal sig. , in qualità di procuratore della società Controparte_3 Controparte_1 promittente venditrice, così come riportate sul contratto preliminare di compravendita dd
1.9.2023, avente ad oggetto l'immobile corrispondente al c.t. 1° della P.T. 2827 del C.C. di
Trieste, p.c.n. 552;
3. compensa in parte le spese processuali tra e , ponendo un terzo Controparte_1 Parte_1 di esse a carico di liquidate in euro 2.300,00, oltre a spese generali, IVA e Controparte_1
pagina 9 di 10 CNAP come per legge;
4. compensa in parte le spese processuali tra e ponendo un terzo di Controparte_1 CP_2 esse a carico di liquidate in euro 1.187,33, oltre a spese generali, IVA e CNAP Controparte_1 come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 21.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
Si dà atto che la presente sentenza è stata estesa con la collaborazione della dott. Ornella Stradaioli, magistrato in tirocinio.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla questione riguardante la possibilità, per la parte che si ritenga lesa da una trascrizione o annotazione di una pendenza di lite di chiedere la cancellazione in via d'urgenza, senza dover attendere una sentenza definitiva, si registrano tre diversi orientamenti: secondo la tesi negativa la cancellazione può essere ordinata solo con una sentenza passata in giudicato, come espressamente previsto dall'art. 2668 c.c. Di conseguenza, un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che ha natura provvisoria e termina con un'ordinanza, non sarebbe idoneo a disporre tale cancellazione, in quanto mancherebbero i requisiti di definitività richiesti dalla legge;
la tesi positiva, invece, valorizza esigenze di tutela effettiva e sostiene che, in presenza di una trascrizione manifestamente infondata o abusiva, il giudice possa intervenire anche in via d'urgenza. In questa prospettiva, l'art. 2668 c.c. andrebbe interpretato in senso più flessibile, consentendo, almeno nei confronti della parte trascrivente e non del conservatore, di ordinare la cancellazione tramite provvedimento cautelare;
la tesi mediana distingue tra trascrizioni legittime e trascrizioni abusive. Nel primo caso, si ritiene necessaria la sentenza definitiva;
nel secondo, ossia quando la trascrizione avvenga in assenza di un titolo giuridico o su beni estranei alla domanda, è ammissibile un intervento urgente del giudice ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per impedire che la parte subisca un pregiudizio ingiusto in attesa della decisione di merito. Questa lettura cerca di bilanciare il dato normativo con la tutela effettiva del diritto di difesa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2704/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSANIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI GILBERTO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Trieste, via di Mercato Vecchio n. 3;
CONVENUTA
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. CELENZA CARMINE CP_2 P.IVA_2
PIO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del difensore, indicato anche come domicilio digitale, Email_2
TERZA INTERVENUTA
avente ad oggetto: istanza di verificazione proposta in via principale
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC depositato in data 19.5.2025
“Nel merito: accertare e dichiarare che le sottoscrizioni riportate sul contratto preliminare di compravendita del 1°settembre 2023 avente ad oggetto l'immobile corrispondente al c.t. 1° della P.T. 2827 del C.C. di
Trieste, p.c. n. 552, sono state apposte dal sig. , promissario acquirente, e dal sig. Parte_1
, in qualità di procuratore della società promittente venditrice, Controparte_3 Controparte_1 sicché trattasi, per l'effetto, di sottoscrizioni autentiche.
In via istruttoria:
…..(omissis)……
In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'Ing. dei compensi e delle spese di lite, oltre al contributo unificato e al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, nella misura di legge.”
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC depositato in data 19.5.2025
“In via principale e preliminare di rito:
- dare atto che il documento rubricato sub 24, prodotto in allegato alle presenti note scritte, è di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie e, previa rimessione in termini ex art.
153 c.p.c., ove necessario, disporne l'acquisizione al materiale istruttorio del processo in epigrafe;
- dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di verificazione ex adverso dispiegata in citazione per difetto d'interesse, anche sopravvenuto, ad agire e, conseguentemente, condannare l'attore alla rifusione dei compensi e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, nella misura massima.
In via subordinata di merito:
- dare atto che le sottoscrizioni apposte sul preliminare di compravendita del 1° settembre
2023, avente ad oggetto esclusivamente gli enti subalterni oggi contraddistinti dai numeri 1, 701 usque
715, 26, 36 e 37, giusto piano tavolare e catastale archiviato in atti tavolari sub G.N. 316/2025, e censiti nel c.t. 1° delle neoformate 4186, 4209, 4201, 4210, 4200, 4211, 4198, 4212, 4196, C.F._2
4213, 4190, 4191, 4205, 4197, 4206, 4188, 4208, 4204, 4207 del C.C. di Trieste, sono riferibili al sig.
, il quale, in qualità di legale rappresentante pro tempore della convenuta, ne ha Controparte_3 operato espresso riconoscimento e, conseguentemente,
pagina 2 di 10 - condannare l'attore alla rifusione dei compensi in misura massima, e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, ai sensi dell'art. 216 c. 2 ultima parte c.p.c.”
PER IL TERZO INTERVENUTO: come da comparsa d'intervento ex art. 111 cpc depositata in data 19.5.2025
“Nel merito: accertare e dichiarare che le sottoscrizioni riportate sul contratto preliminare di compravendita datato 1° settembre 2023 sono state apposte dal signor e dal signor Parte_1 CP_3
quest'ultimo, in qualità di procuratore di e che, dunque, le predette
[...] Controparte_1 sottoscrizioni sono autentiche.
In via istruttoria:
…. (omissis)….
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
L'ing. ha citato in giudizio (d'ora in avanti – ) Parte_1 Controparte_1 CP_4 allegando che:
1. era proprietaria dell'immobile corrispondente alla P.T. 2827 del C.C. di Trieste, c.t. CP_4
1°, p.c.n. 552, costituito da una palazzina “cielo-terra” situato a Trieste in via Ghiberti n. 6;
2. in data 1.9.2023 e l'ing. stipulavano un contratto preliminare di compravendita CP_4 Pt_1 relativamente ai subalterni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 e 26 della p.c.n. 552, in P.T. 2877 di Trieste,
c.t. 1°, oltre a una porzione della corte e un passaggio corridoio, alle condizioni CP_5 che venivano ivi concordate;
3. le sottoscrizioni apposte sul preliminare non venivano autenticate da pubblico ufficiale, risultando pertanto il contratto inidoneo ad essere annotato secondo il regime del libro tavolare;
4. successivamente tra le parti insorgeva una controversia – confinata in ambito stragiudiziale - in merito, tra le altre cose, all'ammontare del prezzo pattuito per la compravendita;
ciò fondava nell'attore il timore che la società promittente venditrice potesse disporre dell'immobile oggetto del preliminare in violazione degli impegni assunti;
5. sussisteva, dunque, uno specifico interesse a vedere accertato giudizialmente che il contratto preliminare in oggetto fosse stato sottoscritto dall'ing. , quale promissario acquirente, e Pt_1 pagina 3 di 10 da – quale promittente venditrice – e ciò ai fini dell'annotazione tavolare, cosa che - ai CP_4 sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 52 della Legge Tavolare - può avvenire solo in forza di atto pubblico o di scrittura privata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da un notaio oppure, appunto, accertate giudizialmente.
*** si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_6
6. riconoscendo espressamente la sottoscrizione del contratto preliminare come apposta dal sig.
, in qualità di legale rappresentante della società, precisando che, tra le Controparte_3 parti in causa non era mai insorta controversia sul punto né la società aveva mai inteso sottrarsi agli obblighi derivanti dal preliminare di compravendita, bensì si erano verificati alcuni contrasti riguardanti altri aspetti;
7. riteneva, altresì, che i fatti intercorsi tra la sottoscrizione del preliminare di compravendita e l'instaurazione del giudizio non fossero tali da giustificare l'assunzione dell'iniziativa giudiziale;
8. chiedeva, quindi, la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di verificazione per difetto d'interesse ad agire e conseguente condanna alle spese dell'attore; in subordine l'accoglimento della domanda con l'addebito delle spese di lite, sempre a carico di parte attrice, stante l'intervenuto riconoscimento della firma, ai sensi dell'art. 216, comma 2, cpc.
***
Con provvedimento d.d. 17.9.2024 questo Giudice assegnava i termini ex art. 171 ter c.p.c.
Nella prima memoria 171 ter cpc rappresentava, tra le altre cose, che l'ing. aveva CP_4 Pt_1 richiesto l'annotazione della pendenza della presente lite con riferimento all'intero c.t. 1° della P.T.
2827 del C.C. di Trieste, in cui era censito l'edificio civ. 6 di via Ghiberti, nonostante il contratto preliminare per cui è causa interessasse solamente alcuni degli enti subalterni ubicati all'interno del fabbricato, e ciò a seguito dell'intervenuto frazionamento, nelle more, dell'immobile; rilevava che siffatta circostanza rischiava di arrecarle grave pregiudizio in quanto la pubblicitaria conseguita avrebbe ostacolato la vendita a terzi della proprietà degli alloggi estranei al contratto preliminare siglato dalle parti. Per tale ragione la convenuta proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, finalizzato a conseguire, in via d'urgenza, la cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite dagli enti subalterni censiti all'Ufficio Tavolare di Trieste. Medesima domanda veniva, peraltro, proposta da
Riabilita, in via subordinata, nella prima memoria ex art. 171 ter cpc.
L'attore ne eccepiva l'inammissibilità, ritenendo si trattasse di domanda nuova totalmente estranea al thema decidendum e chiedeva disporsi una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto pagina 4 di 10 l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'ing. e dal signor Pt_1 CP_3
per conto di , del contratto preliminare di compravendita;
chiedeva altresì, ove fosse
[...] CP_4 stata ritenuta ammissibile e non tardiva la domanda formulata dalla convenuta in merito alla cancellazione parziale della domanda giudiziale, disporsi consulenza tecnica d'ufficio per verificare la correttezza del piano di frazionamento predisposto.
Riabilita rappresentava la superfluità delle istanze istruttorie formulate dall'attore, essendo stata espressamente riconosciuta la paternità delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante della
Società ed essendo il piano di frazionamento già stato oggetto di verifica, controllo e validazione da parte di due organi – l'Agenzia delle Entrate e l'Ufficio Tavolare.
All'udienza del 14.5.2025 parte attrice insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie e l'accoglimento delle eccezioni svolte, mentre parte convenuta si opponeva all'ammissione delle stesse chiedendo la remissione in decisione della causa.
Questo Giudice, sciogliendo la riserva, fissava udienza per la discussione orale della causa ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni.
Nelle more interveniva nel processo rappresentando di essere stata nominata (e di aver CP_2 accettato la nomina), in data 3 dicembre 2024, promissaria acquirente dall'ing. , in sua Pt_1 sostituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1404 c.c.
Essendo dunque succeduta a titolo particolare nel diritto azionato dall'ing. nel presente Pt_1 giudizio, faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, domande e conclusioni già CP_2 formulate dall'attore.
All'udienza di discussione del 23.5.2025,
9. per quanto concerne il giudizio cautelare introdotto da , quest'ultima non insisteva per CP_4
l'accoglimento della domanda, ritenendo cessata la materia del contendere per effetto del
Decreto Tavolare adottato all'esito del procedimento iscritto sub GN 4323/2025, con il quale veniva disposta la parziale cancellazione dell'annotazione di pendenza di lite iscritta sub GN
5790/24. Diversamente l' ing. e consideravano rinunciata la sopra detta Pt_1 CP_2 domanda, in considerazione del contenuto delle conclusioni rassegnate con la memoria dd
19.5.2025 e, pertanto, insistevano per la condanna alle spese.
10. per quanto concerne il merito, l'ing. e eccepivano l'inammissibilità della Pt_1 CP_2 domanda formulata da in via subordinata di merito nella memoria di data 19.5.2025 ed CP_4 insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
l'avv. Tommasini contestava che si trattasse di domanda nuova ed insisteva per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di verificazione ex adverso dispiegata in citazione per difetto d'interesse, anche sopravvenuto, ad pagina 5 di 10 agire e, conseguentemente, condannare l'attore alla rifusione dei compensi e delle spese, oltre a spese generali, CNPA ed IVA come per legge, nella misura massima.
***
Decisione della causa
A) PER QUANTO CONCERNE LA QUESTIONE CAUTELARE
Come rappresentato, il procedimento cautelare traeva origine dall'annotazione della pendenza lite operata dall'ing. sulla totalità dei subalterni formanti l'edificio di via Ghiberti n. 6, oggetto del Pt_1 contratto preliminare di compravendita. Secondo la ricostruzione operata da Riabilita detta annotazione avrebbe interessato anche alcuni subalterni “estranei”, con conseguente danno per la Società, impossibilitata a disporre degli stessi liberamente. Stante il mancato consenso del a procedere Pt_1 alla cancellazione parziale sulla base di un piano di frazionamento successivo, chiedeva a CP_1 questo Giudice di provvedere in tal senso. Successivamente veniva altresì adito da Riabilita il Giudice
Tavolare, il quale, all'esito del procedimento rg 4323/25 adottava il sopra menzionato decreto tavolare, con il quale disponeva la parziale cancellazione della pendenza di lite dai subalterni che non sono oggetto del contratto preliminare intercorso tra le parti.
Rileva, quindi, questo Giudice che indiscutibilmente è cessata la materia del contendere, per essere stato soddisfatto l'interesse della parte istante altrove.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese, deve essere richiamato il costante orientamento della Suprema Corte: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (ex multis, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022
n.24714).
Nel caso di specie, parte soccombente deve ritenersi l'ing. . Parte_1
Si premette che si ritiene di aderire alla tesi mediana condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria per cui può essere domandata con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione o annotazione della pendenza di lite prima della definizione della causa, quando la pubblicità è avvenuta fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ovvero in modo abusivo (Cass. civ. Sez. Unite,
pagina 6 di 10 23.3.2011, n. 6597)1. Con riferimento all'annotazione della pendenza di lite richiesta dal , lo Pt_1
stesso Giudice Tavolare ha avuto modo di osservare – nel decreto GN 4323/2025 del 28.04.2025, che ha cancellato la pendenza di lite sub GN 5790/2024, trasportata sub GN 3461/2025 - che
“l'annotazione di pendenza di lite non può arrecare ingiustificato pregiudizio all'iscritto proprietario,
e più precisamente, la relativa domanda avrebbe dovuto in fattispecie individuare compiutamente
l'immobile o la porzione di esso – anche eventualmente mediante sua rappresentazione grafica – oggetto di controversia, così da non potersi potenzialmente tradurre in una arbitraria limitazione del potere di disporre liberamente del proprio patrimonio immobiliare”. L'annotazione della pendenza di lite richiesta e ottenuta dal si è concretizzata in un abuso del diritto, di fatto paralizzando le Pt_1 vendite degli enti non compresi nel contratto preliminare.
Le spese di lite per la fase cautelare, quindi, devono essere poste a carico dell'ing. . Sono Pt_1 liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile).
B) PER QUANTO CONCERNE IL MERITO
Il presente procedimento trae origine da una domanda di verificazione avanzata dall' ing.
nei confronti della volta ad ottenere una pronuncia giudiziale di autenticità delle Pt_1 Controparte_6 firme apposte su un contratto preliminare di vendita intervenuto tra le parti (redatto nella forma della scrittura privata non autenticata), al fine della iscrizione dello stesso nel libro tavolare.
Come noto, l'istanza di verificazione è disciplinata dall'art. 216 cpc il quale, al secondo comma, dispone che detta istanza può proporsi anche con atto di citazione, mediante autonomo giudizio, qualora la parte dimostri di avere un interesse.
La convenuta, pur riconoscendo che la firma apposta in calce al contratto in oggetto pagina 7 di 10 apparteneva al rappresentante legale della Società, ha chiesto, in via principale di merito, una pronuncia di inammissibilità della domanda, per carenza di interesse.
L'eccezione non è fondata.
Invero, come desumibile dallo stesso articolo 216 c.p.c., in forza del quale se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente anche se controparte non contesta l'autenticità del documento.
Nel caso di specie l'interesse dell'attore è quello di poter procedere all'annotazione di un contratto preliminare di compravendita redatto in forma scritta non autenticata.
La normativa sulla pubblicità nel libro tavolare (che richiama la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ.) prevede, infatti, che l'annotazione non si possa eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Pertanto, quando l'atto soggetto a iscrizione o annotazione sia redatto solo con nella forma della semplice scrittura privata, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire l'annotazione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 2033/1996; Cass.
Sez. 3, 05/09/2022, n. 26136, Rv. 665446 - 01). L'interesse dell'attore, in definitiva, sussiste.
Infondata è l'eccezione sull'inammissibilità della domanda nuova concernente la cancellazione dell'annotazione della pendenza di lite.
Il Giudice, infatti, può disporre anche d'ufficio la cancellazione della trascrizione della pendenza di lite nella stessa sentenza di rigetto (Cass. 20269/2017), perciò a maggior ragione la domanda può essere esplicitata dalla parte interessata nel corso del giudizio. Sarebbe contraria ai principi di economicità del processo richiedere la proposizione di un'autonoma e separata domanda giudiziale.
Venendo ora alla decisione della domanda di verificazione, deve ritenersi senza dubbio che la sottoscrizione apposta sul contratto preliminare intervenuta tra le parti è del sig. , Controparte_3 pacificamente legale rappresentante di . Infatti, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2 la scrittura CP_1 privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione;
nel caso di specie la convenuta non solo non ha disconosciuto la firma, ma ha espressamente affermato di riconoscerla.
- Regolamentazione delle spese processuali -
Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese del giudizio di verificazione sono poste a carico dell'attore quando il convenuto riconosce la sottoscrizione della scrittura privata. Tale previsione si giustifica in ragione del fatto che il giudizio di verificazione, promosso in via principale, può rendersi necessario per esigenze probatorie o, come nel caso di specie, per finalità di pubblicità, senza che vi sia pagina 8 di 10 un comportamento imputabile al convenuto.
Tuttavia, un'ingiustificata opposizione alla verificazione da parte del convenuto elide la ratio della norma e legittima una diversa regolazione delle spese. Nella fattispecie, da un lato rileva che l'interesse alla verificazione fosse integralmente dell'attore e che la convenuta abbia riconosciuto la sottoscrizione;
dall'altro, va considerato che l'eccezione di inammissibilità è risultata infondata. Tali elementi giustificano una compensazione delle spese nella misura di due terzi, con attribuzione del residuo terzo a carico della parte attrice, . Vengono applicati valori inferiori ai medi in CP_1 considerazione della bassa complessità della controversia.
C) LA POSIZIONE DI N MERITO ALLE SPESE PROCESSUALI CP_2
Fase cautelare e meritale
Come rappresentato in parte narrativa, è intervenuta nel presente giudizio ex art. 111 cpc CP_2 in quanto subentrata all'ing. , sostanzialmente, nei diritti dallo stesso vantati in forza del Pt_1 contratto preliminare di compravendita ed ha fatto proprie tutte le istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dall'attore. La sua posizione è stata completamente adesiva rispetto a quella dell'attore; perciò, le valutazioni svolte sulle spese processuali sono replicabili rispetto alla sua posizione processuale. La conseguenza è che anche rispetto a questa parte andrà operata una compensazione parziale con spese a carico di nella sola misura di un terzo. Poiché l'intervento CP_1
è stato svolto in limine litis verranno computate le sole fasi di studio e decisoria del giudizio di merito.
Lo scaglione di causa considerato è quello indeterminabile, con applicazione dei valori inferiori ai minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni implicate dall'intervento.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di
Trieste così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare proposta da
Controparte_1
2. accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. , promissario Parte_1 acquirente, e dal sig. , in qualità di procuratore della società Controparte_3 Controparte_1 promittente venditrice, così come riportate sul contratto preliminare di compravendita dd
1.9.2023, avente ad oggetto l'immobile corrispondente al c.t. 1° della P.T. 2827 del C.C. di
Trieste, p.c.n. 552;
3. compensa in parte le spese processuali tra e , ponendo un terzo Controparte_1 Parte_1 di esse a carico di liquidate in euro 2.300,00, oltre a spese generali, IVA e Controparte_1
pagina 9 di 10 CNAP come per legge;
4. compensa in parte le spese processuali tra e ponendo un terzo di Controparte_1 CP_2 esse a carico di liquidate in euro 1.187,33, oltre a spese generali, IVA e CNAP Controparte_1 come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 21.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
Si dà atto che la presente sentenza è stata estesa con la collaborazione della dott. Ornella Stradaioli, magistrato in tirocinio.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla questione riguardante la possibilità, per la parte che si ritenga lesa da una trascrizione o annotazione di una pendenza di lite di chiedere la cancellazione in via d'urgenza, senza dover attendere una sentenza definitiva, si registrano tre diversi orientamenti: secondo la tesi negativa la cancellazione può essere ordinata solo con una sentenza passata in giudicato, come espressamente previsto dall'art. 2668 c.c. Di conseguenza, un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che ha natura provvisoria e termina con un'ordinanza, non sarebbe idoneo a disporre tale cancellazione, in quanto mancherebbero i requisiti di definitività richiesti dalla legge;
la tesi positiva, invece, valorizza esigenze di tutela effettiva e sostiene che, in presenza di una trascrizione manifestamente infondata o abusiva, il giudice possa intervenire anche in via d'urgenza. In questa prospettiva, l'art. 2668 c.c. andrebbe interpretato in senso più flessibile, consentendo, almeno nei confronti della parte trascrivente e non del conservatore, di ordinare la cancellazione tramite provvedimento cautelare;
la tesi mediana distingue tra trascrizioni legittime e trascrizioni abusive. Nel primo caso, si ritiene necessaria la sentenza definitiva;
nel secondo, ossia quando la trascrizione avvenga in assenza di un titolo giuridico o su beni estranei alla domanda, è ammissibile un intervento urgente del giudice ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per impedire che la parte subisca un pregiudizio ingiusto in attesa della decisione di merito. Questa lettura cerca di bilanciare il dato normativo con la tutela effettiva del diritto di difesa.