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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina GIUSTI all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6553/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine/in calce del ricorso Parte_1 introduttivo dall'avv.D'ANTONIO RAIMONDO con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio come da ricorso Opponente E
in persona del suo Presidente, legale rapp.te pro tempore Controparte_1
,rappresentato e difeso dall'avv. AZZANO STEFANO elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia presso CP la sede Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad Avviso di pagamento Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso del CP 28.03.2024, notificato in data 12.04.2024 ed emesso da di Castellammare di Stabia, per il pagamento della somma complessiva di € 12.126,37 a titolo di contributi previdenziali - gestione separata ex art. 2, co. 26, L. 335/1995, per l' annualità 2017 chiedendone l'annullamento. Eccepiva, nel merito, la infondatezza della pretesa non essendo dovuta la somma richiesta né gli accessori di legge parimenti ingiunti, per erronea applicazione della normativa di riferimento e per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese legali. Radicatasi ritualmente la lite, CP l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Visionata la documentazione prodotta agli atti, sulle conclusioni delle parti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa con la presente sentenza. L'opposizione non è fondata e va rigettata. CP Come emerge dallo stesso ricorso introduttivo, il ricorrente è stato iscritto di ufficio dall' alla gestione separata liberi professionisti, a seguito di reddito da lavoro autonomo per l'anno 2017 di oltre € 40.000, derivante dall'esercizio di arti e professioni , e quindi per lavoro autonomo . Si rileva che la Legge n. 335/95 già evidenziava che da un punto di vista previdenziale i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:
1) professionisti con propria cassa di previdenza di categoria;
2) professionisti privi di una propria cassa di previdenza, obbligati alla iscrizione presso la Controparte_3
come previsto dall'art.21, comma 25 L. n.335/95, qualora “svolgano per professione abituale ancorchè non
[...] esclusiva attività di lavoro autonomo” La corretta lettura dell'art. 2, co 26 L.n,335/95 e la interpretazione autentica fornita dall'art. 18 L.n.111/2011, ci consente di affermare che la nasce come forma previdenziale a carattere Controparte_3 "residuale" che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria. Ora, è incontestato che il ricorrente, titolare di partita IVA, abbia prodotto nella annualità in contestazione (2017) redditi da lavoro autonomo derivanti dallo svolgimento di attività professionale, denunciandoli, ai fini fiscali, nell'annuale modello UNICO 2018, 2
Il ricorrente contesta tale iscrizione avendo versato regolarmente i contributi a . CP4 Va però rilevato che in relazione a tali redditi non ha versato alla Cassa Nazionale di appartenenza alcun contributo “soggettivo” di tipo pensionistico bensì, tutt'al più, solo il cd. contributo integrativo avente natura CP solidaristica. Ne consegue che, in mancanza di versamenti a fini pensionistici, appare corretto l'operato dell' che ha proceduto alla iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2017. Permane, invero, l'obbligo assicurativo verso la “Gestione Separata” se il contributo versato alla Cassa professionale di appartenenza è di tipo “integrativo” o “di solidarietà”. (art. 53 co. 1 del TUIR (dPR n. 281/1996) CP (così Cass. nn. 30344 del 2017 “L'ingegnere libero professionista è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata e a versare alla stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.”e n. 32166 del 2018, seguite da innumerevoli successive conformi;
da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 03/03/2021, n. 5826 “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all' , alla quale versano CP4 esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi CP alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza.). A nulla rileva che il ricorrente abbia corrisposto il contributo cd. Integrativo alla
dal momento che tale contributo ha una finalità solidaristica, ossia è funzionale alla realizzazione degli Pt_2 ulteriori scopi previdenziali previsti dallo Statuto della Cassa professionale di appartenenza, ma non ha natura previdenziale in senso stretto, non trattandosi di contribuzione utile ai fini pensionistici o cui sono correlate altre prestazioni previdenziali.”). Pertanto detto motivo di opposizione non è fondato. Per quanto riguarda la prescrizione essa non è maturata decorendo, secondo l'insegnamento della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, dalla scadenza del pagamento (per tutte Cass: 9270/2019
“ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente CP successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, un maggior reddito". (Cass. n. 19640 del 24/07/2018)). Nel caso di specie, modello Unico per l'anno 2017 è stato presentato i1 12/10/2018, ed essendo stato l'avviso notificato in data 12/04/2024, considerati i 371 giorni di sospensione covid, non si è maturata la prescrizione. Ai fini del corretto calcolo della prescrizione va infatti computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza covid, che ha sospeso il termine di prescrizione per 542 giorni, come correttamente evidenziato dai resistenti. Invero i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono stati sospesi solo dall' art 37 co. 2 dl. 18/20 (che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, dal 23/2/20 al 30/6/20) e dall'art. 11 co. 9 del dl 183/20 (che ha sospeso la prescrizione per 182 giorni dal 31/12/20 al 30/6/21), per un totale di 311 giorni, ma anche dall' art 2 dl 99/21 (che ha sospeso la prescrizione dal 30/6/21 al 31/8/21 per altri 60 giorni), per un totale di 311+ 60= 371 giorni. In conclusione, la opposizone non è fondata e va pertanto rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da nei confronti CP dell' , in persona del legali rapp.ti p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
- rigetta l'opposizione
- pone a carico dell'opponente soccombente le spese di lite che liquida in € 1.000, oltre accessori di legge iva e cpa.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti