Versione
19 febbraio 1953
19 febbraio 1953
Art. 7.
L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non puo' superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza restera' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non puo' superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza restera' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/1981, n. 3202Provvedimento: Per i dipendenti di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione, l'aumento di servizio di sette o dieci anni, concesso dall'art 3, secondo comma della legge 24 maggio 1970 n 336 ai dipendenti pubblici ex combattenti o assimilati, opera - conformemente alla lettera ed alla ratio dell'art 4 della legge 9 ottobre 1971 n 824 - per quanto concerne il trattamento pensionistico, non necessariamente per intero, ma solo fino a concorrenza del limite fissato per il raggiungimento degli anni necessari per conseguire il diritto a pensione nonche di quello che non puo essere superato nella liquidazione della pensione stessa e che e pari ai nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo di questa, giusto l'art 7 della legge 28 dicembre 1952 n 4435.*Leggi di più...
- ambito di operativita relativamente al trattamento pensionistico·
- trasporti·
- personale (impiegati ed agenti)·
- pubblici·
- ferrovie in concessione·
- pensione e previdenza·
- aumento di servizio ex art 3, secondo comma, della legge n 336 del 1970