Articolo 7 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 6Articolo 8
Versione
19 febbraio 1953
Art. 7.
L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non puo' superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.
Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 , del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 , e del decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza restera' assegnata ad personam e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953
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