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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2906/2023
Udienza del 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2906/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palma Spina e Rosa Lacava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 le e
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Giampà
E
[...]
[...]
(C.F. Controparte_2 Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: collocamento in cassa integrazione guadagni
- illegittima sospensione dal lavoro - omesso versamento di contributi previdenziali - domanda di condanna al versamento - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/12/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo compreso tra l'11 aprile 2005 ed il 4 maggio 2015, in qualità di “quadro” (livello VII Q);
- che dal 7 maggio 2012 fino al 6 maggio 2013 era stato posto in C.I.G.O.;
- che con decorrenza dal 6 maggio 2013 veniva messo in Cassa
Integrazione Straordinaria (CIGS) fino al 4 maggio 2014;
- che terminato il periodo di CIGS, la Controparte_1 ricorreva nuovamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, nei confronti di numero 16 dipendenti, compreso il ricorrente, a partire dal 5 maggio 2014 e fino al 24 aprile 2015;
- che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro, notificato anche all' , ritenendo CP_2 illegittima la condotta posta in essere dalla Società datrice di lavoro, egli aveva convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 ottenere, tra l'altro, la condanna della stessa alla corresponsione delle differenze tra il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e le retribuzioni che avrebbe percepito qualora avesse svolto regolarmente la propria attività lavorativa;
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
- che con sentenza n. 1011/2017, pubblicata il 6 dicembre 2017, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
538/2021, pubblicata in data 14 maggio 2021 e già passata in giudicato, il giudice adito accoglieva parzialmente le domande da egli proposte e, in particolare, sia la domanda relativa al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze per t.f.r., nonché
l'ulteriore domanda relativa alla sospensione dell'attività lavorativa connessa con la Cassa integrazione guadagni straordinaria per violazione della legge n. 223/1991 e, per l'effetto, condannava la a corrispondere in suo favore le differenze tra Controparte_1 le retribuzioni lorde che avrebbe percepito qualora avesse svolto regolarmente la propria attività lavorativa ed il trattamento economico spettante in virtù della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione dal lavoro;
- di essere stato collocato in pensione con decorrenza dal 1° marzo 2016;
- che il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un vero e proprio diritto soggettivo alla regolarità della posizione contributiva;
un tale diritto può essere qualificato come “diritto alla integrità della posizione contributiva” e trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione e la sua specificazione nell'art. 2116 cod. civ.;
- che, secondo la Suprema Corte di cassazione, ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali;
pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 23 agosto 2005 n.
17136).
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
voglia:
- accertare e dichiarare che la nel periodo Controparte_1 compreso tra 6 maggio 2013 ed il 4 maggio 2014 ha omesso il versamento all' dei contributi previdenziali in suo favore e, CP_2 pertanto, condannarla al versamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali omessi che non risultino prescritti alla data della denunzia di omissione contributiva, in modo da rideterminare la pensione di anzianità dovuta con decorrenza dal 1° marzo 2016;
- in via subordinata, qualora fosse ritenuto prescritto il diritto dell' di riscuotere i contributi omessi per i quali è causa, CP_2 condannare la a risarcire il danno provocato in Controparte_1 conseguenza della riduzione del trattamento pensionistico spettante e, per l'effetto, condannare la predetta Società a risarcire ex art. 2116, comma 2, cod. civ. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende dall' , in misura pari CP_2 complessivamente ad € 30.474,11 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della eventuale maggiore contribuzione dovuta dal datore di lavoro resistente per il periodo dal 6 maggio 2013 ed il 4 maggio 2014, rigettando ogni domanda in punto di regolarizzazione contributiva e/o assicurativa della posizione del ricorrente per il predetto periodo;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta, ove nel giudizio risultino dovute da parte della resistente retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dal ricorrente – accertare i maggiori contributi conseguentemente dovuti secondo le aliquote di legge rispetto a quelli già accreditati, comprensivi della
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
quota a carico del lavoratore, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande e dichiarare obbligata e condannare la resistente al relativo pagamento in proprio favore;
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente nei propri confronti.
3. Si è costituita la che ha concluso Controparte_1 chiedendo che il Tribunale voglia rigettare tutte le avverse domande in quanto generiche, inammissibili, illegittime ed infondate.
4. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
5. Le somme che costituirebbero la c.d. base imponibile (sulla quale calcolare i contributi previdenziali asseritamente omessi) sono state riconosciute dalla sentenza n. 1011/2017 di questo Tribunale a titolo risarcitorio: nel dispositivo si legge testualmente: «condanna la resistente … al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione lorda dovuta ed il trattamento economico spettante in virtù della cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro».
6. La somma effettivamente spettante a tale titolo (non quantificata nella citata sentenza) è stata poi determinata, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., con sentenza n.
14/2023 emessa da questo Tribunale, la quale ha dichiarato «che il credito dovuto da parte opponente a parte opposta è pari ad €
39.025,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.1.2022 e sino al soddisfo».
7. Ciò premesso, il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui “Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali;
pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 12, legge n. 153 del 1969, applicabile “ratione temporis”)”, affermato da
Cass. n. 17136/2005 (e poi ribadito da Cass. n. 25240/2014 e Cass. ord. n. 10516/2018), non è però applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
7.1. Invero, come chiarito proprio da Cass. n. 17136/2005, la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 1, applicabile ratione temporis alla fattispecie al vaglio della S.C., era più ampia rispetto alla nozione civilistica (ex art. 2099 e segg. cod. civ.), di generale applicazione, della retribuzione, in quanto non comprende(va) soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore “riceve” (così testualmente l'art. 12 cit.). È stato poi ulteriormente chiarito che l'espressione “riceve” deve essere intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” (ex multis, si veda
Cass. n. 677/1993) dal datore di lavoro, in danaro o natura, “in dipendenza del rapporto di lavoro”.
7.2. Tale versione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 era applicabile - come detto - alle vicende esaminate dalle decisioni della
Suprema Corte sopra indicate, poiché si trattava di casi di illegittime sospensioni dei lavoratori (in quanto illegittimamente collocati in
CIGS) in periodi antecedenti al 1998 (in particolare: la sentenza n.
17136/2005 riguardava una lavoratrice collocata in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel 1995; la sentenza n.
25240/2014 riguardava l'illegittima collocazione in CIGS di 25 lavoratori nel periodo dal 1992 al 1995; infine, l'ordinanza n.
10516/2018 si è occupata del caso di illegittimo collocamento in CIGS 1 Il quale disponeva testualmente: «Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro». Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
di numerosi lavoratori per il periodo compreso tra il mese di giugno
1992 ed il mese di marzo 1996).
7.3. Come precisa, però, la stessa sentenza n. 17136/2005, l'art. 12 cit. è stato, da ultimo, sostituito dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.
314 del 1997 (rubricato “Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”), in vigore dal 1° gennaio 1998.
7.4. Orbene, l'odierno ricorrente sostiene che la contribuzione sarebbe stata omessa nel periodo di CIGS compreso tra il 6 maggio
2013 ed il 4 maggio 2014.
Si tratta, quindi, di un periodo successivo al 1° gennaio 1998, sicché trova applicazione, ratione temporis, la nuova versione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (ovvero quella sostituita dall'art. 6 del d. lgs. n. 314 del 1997).
Tale nuova versione dell'art. 12 è diversa della precedente e precisa, al quarto comma, che “sono esclusi dalla base imponibile: … c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni”.
In estrema sintesi, le somme che il ricorrente ha percepito (o ha diritto di percepire), in forza della sentenza n. 1011/2017, a titolo di risarcimento del danno (nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione lorda dovuta ed il trattamento economico spettante in virtù della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro) non sono soggette a contribuzione previdenziale, non costituendo le predette somme
“base imponibile”.
8. In definitiva, non si configura alcuna omissione contributiva poiché il presupposto dell'omissione è che esista una base imponibile, mentre le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono espressamente escluse dalla base imponibile dalla normativa applicabile ratione temporis.
9. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria, formulata in via
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
subordinata, non può essere accolta.
9.1. Il risarcimento presuppone, infatti, un comportamento illecito
(ovvero, nel caso di specie, l'omesso versamento dei contributi previdenziali) che, tuttavia, non si configura nella fattispecie atteso che - come detto - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono escluse dalla base imponibile contributiva.
9.2. D'altronde, la domanda risarcitoria subordinata è stata espressamente formulata per l'ipotesi in cui “fosse ritenuto prescritto il diritto dell' di riscuotere i contributi omessi”. CP_2
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e la resistente mentre devono essere compensate nei Controparte_1 rapporti con l' che riveste il ruolo di mero litisconsorte CP_2 processuale, nei cui riguardi parte ricorrente non ha, invero, formulato domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso:
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 3.300,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente . CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza del 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2906/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Palma Spina e Rosa Lacava
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 le e
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Giampà
E
[...]
[...]
(C.F. Controparte_2 Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: collocamento in cassa integrazione guadagni
- illegittima sospensione dal lavoro - omesso versamento di contributi previdenziali - domanda di condanna al versamento - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 28/12/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo compreso tra l'11 aprile 2005 ed il 4 maggio 2015, in qualità di “quadro” (livello VII Q);
- che dal 7 maggio 2012 fino al 6 maggio 2013 era stato posto in C.I.G.O.;
- che con decorrenza dal 6 maggio 2013 veniva messo in Cassa
Integrazione Straordinaria (CIGS) fino al 4 maggio 2014;
- che terminato il periodo di CIGS, la Controparte_1 ricorreva nuovamente alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, nei confronti di numero 16 dipendenti, compreso il ricorrente, a partire dal 5 maggio 2014 e fino al 24 aprile 2015;
- che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro, notificato anche all' , ritenendo CP_2 illegittima la condotta posta in essere dalla Società datrice di lavoro, egli aveva convenuto in giudizio la al fine di Controparte_1 ottenere, tra l'altro, la condanna della stessa alla corresponsione delle differenze tra il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e le retribuzioni che avrebbe percepito qualora avesse svolto regolarmente la propria attività lavorativa;
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
- che con sentenza n. 1011/2017, pubblicata il 6 dicembre 2017, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
538/2021, pubblicata in data 14 maggio 2021 e già passata in giudicato, il giudice adito accoglieva parzialmente le domande da egli proposte e, in particolare, sia la domanda relativa al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze per t.f.r., nonché
l'ulteriore domanda relativa alla sospensione dell'attività lavorativa connessa con la Cassa integrazione guadagni straordinaria per violazione della legge n. 223/1991 e, per l'effetto, condannava la a corrispondere in suo favore le differenze tra Controparte_1 le retribuzioni lorde che avrebbe percepito qualora avesse svolto regolarmente la propria attività lavorativa ed il trattamento economico spettante in virtù della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione dal lavoro;
- di essere stato collocato in pensione con decorrenza dal 1° marzo 2016;
- che il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un vero e proprio diritto soggettivo alla regolarità della posizione contributiva;
un tale diritto può essere qualificato come “diritto alla integrità della posizione contributiva” e trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione e la sua specificazione nell'art. 2116 cod. civ.;
- che, secondo la Suprema Corte di cassazione, ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni, questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali;
pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 23 agosto 2005 n.
17136).
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
voglia:
- accertare e dichiarare che la nel periodo Controparte_1 compreso tra 6 maggio 2013 ed il 4 maggio 2014 ha omesso il versamento all' dei contributi previdenziali in suo favore e, CP_2 pertanto, condannarla al versamento in favore dell' dei contributi CP_2 previdenziali omessi che non risultino prescritti alla data della denunzia di omissione contributiva, in modo da rideterminare la pensione di anzianità dovuta con decorrenza dal 1° marzo 2016;
- in via subordinata, qualora fosse ritenuto prescritto il diritto dell' di riscuotere i contributi omessi per i quali è causa, CP_2 condannare la a risarcire il danno provocato in Controparte_1 conseguenza della riduzione del trattamento pensionistico spettante e, per l'effetto, condannare la predetta Società a risarcire ex art. 2116, comma 2, cod. civ. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende dall' , in misura pari CP_2 complessivamente ad € 30.474,11 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_2 voglia:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della eventuale maggiore contribuzione dovuta dal datore di lavoro resistente per il periodo dal 6 maggio 2013 ed il 4 maggio 2014, rigettando ogni domanda in punto di regolarizzazione contributiva e/o assicurativa della posizione del ricorrente per il predetto periodo;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione proposta, ove nel giudizio risultino dovute da parte della resistente retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad imposizione contributiva previdenziale – in adesione alla domanda formulata dal ricorrente – accertare i maggiori contributi conseguentemente dovuti secondo le aliquote di legge rispetto a quelli già accreditati, comprensivi della
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
quota a carico del lavoratore, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande e dichiarare obbligata e condannare la resistente al relativo pagamento in proprio favore;
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente nei propri confronti.
3. Si è costituita la che ha concluso Controparte_1 chiedendo che il Tribunale voglia rigettare tutte le avverse domande in quanto generiche, inammissibili, illegittime ed infondate.
4. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
5. Le somme che costituirebbero la c.d. base imponibile (sulla quale calcolare i contributi previdenziali asseritamente omessi) sono state riconosciute dalla sentenza n. 1011/2017 di questo Tribunale a titolo risarcitorio: nel dispositivo si legge testualmente: «condanna la resistente … al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione lorda dovuta ed il trattamento economico spettante in virtù della cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro».
6. La somma effettivamente spettante a tale titolo (non quantificata nella citata sentenza) è stata poi determinata, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., con sentenza n.
14/2023 emessa da questo Tribunale, la quale ha dichiarato «che il credito dovuto da parte opponente a parte opposta è pari ad €
39.025,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.1.2022 e sino al soddisfo».
7. Ciò premesso, il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente, secondo cui “Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali;
pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 12, legge n. 153 del 1969, applicabile “ratione temporis”)”, affermato da
Cass. n. 17136/2005 (e poi ribadito da Cass. n. 25240/2014 e Cass. ord. n. 10516/2018), non è però applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
7.1. Invero, come chiarito proprio da Cass. n. 17136/2005, la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 1, applicabile ratione temporis alla fattispecie al vaglio della S.C., era più ampia rispetto alla nozione civilistica (ex art. 2099 e segg. cod. civ.), di generale applicazione, della retribuzione, in quanto non comprende(va) soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore “riceve” (così testualmente l'art. 12 cit.). È stato poi ulteriormente chiarito che l'espressione “riceve” deve essere intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” (ex multis, si veda
Cass. n. 677/1993) dal datore di lavoro, in danaro o natura, “in dipendenza del rapporto di lavoro”.
7.2. Tale versione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 era applicabile - come detto - alle vicende esaminate dalle decisioni della
Suprema Corte sopra indicate, poiché si trattava di casi di illegittime sospensioni dei lavoratori (in quanto illegittimamente collocati in
CIGS) in periodi antecedenti al 1998 (in particolare: la sentenza n.
17136/2005 riguardava una lavoratrice collocata in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel 1995; la sentenza n.
25240/2014 riguardava l'illegittima collocazione in CIGS di 25 lavoratori nel periodo dal 1992 al 1995; infine, l'ordinanza n.
10516/2018 si è occupata del caso di illegittimo collocamento in CIGS 1 Il quale disponeva testualmente: «Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro». Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
di numerosi lavoratori per il periodo compreso tra il mese di giugno
1992 ed il mese di marzo 1996).
7.3. Come precisa, però, la stessa sentenza n. 17136/2005, l'art. 12 cit. è stato, da ultimo, sostituito dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.
314 del 1997 (rubricato “Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi”), in vigore dal 1° gennaio 1998.
7.4. Orbene, l'odierno ricorrente sostiene che la contribuzione sarebbe stata omessa nel periodo di CIGS compreso tra il 6 maggio
2013 ed il 4 maggio 2014.
Si tratta, quindi, di un periodo successivo al 1° gennaio 1998, sicché trova applicazione, ratione temporis, la nuova versione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (ovvero quella sostituita dall'art. 6 del d. lgs. n. 314 del 1997).
Tale nuova versione dell'art. 12 è diversa della precedente e precisa, al quarto comma, che “sono esclusi dalla base imponibile: … c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni”.
In estrema sintesi, le somme che il ricorrente ha percepito (o ha diritto di percepire), in forza della sentenza n. 1011/2017, a titolo di risarcimento del danno (nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione lorda dovuta ed il trattamento economico spettante in virtù della Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione del rapporto di lavoro) non sono soggette a contribuzione previdenziale, non costituendo le predette somme
“base imponibile”.
8. In definitiva, non si configura alcuna omissione contributiva poiché il presupposto dell'omissione è che esista una base imponibile, mentre le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono espressamente escluse dalla base imponibile dalla normativa applicabile ratione temporis.
9. Ne consegue che anche la domanda risarcitoria, formulata in via
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 2906/2023
subordinata, non può essere accolta.
9.1. Il risarcimento presuppone, infatti, un comportamento illecito
(ovvero, nel caso di specie, l'omesso versamento dei contributi previdenziali) che, tuttavia, non si configura nella fattispecie atteso che - come detto - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono escluse dalla base imponibile contributiva.
9.2. D'altronde, la domanda risarcitoria subordinata è stata espressamente formulata per l'ipotesi in cui “fosse ritenuto prescritto il diritto dell' di riscuotere i contributi omessi”. CP_2
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e la resistente mentre devono essere compensate nei Controparte_1 rapporti con l' che riveste il ruolo di mero litisconsorte CP_2 processuale, nei cui riguardi parte ricorrente non ha, invero, formulato domanda alcuna.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso:
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 3.300,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2
d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il resistente . CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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