TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5295 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. RITA ALBERTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. CORA PUSCEDDU, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 3/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Settimo S. Pietro il 20.10.2012, e trascritto nei registri degli atti del matrimonio del CP_1
medesimo Comune al numero 17, Parte II.- serie A - anno 2012, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile del medesimo Comune di compiere le necessarie annotazioni;
2) determinare in € 400,00, la misura dell'assegno di mantenimento per i figli che il sig. verserà Pt_1
mensilmente alla sig.ra che verranno accreditati ex art. 156 c.c. direttamente dalla di lui CP_1
datrice di lavoro sull'IBAN intestato alla resistente;
3) stabilire che la sig.ra provvederà da sé al proprio mantenimento e nessun assegno le verrà CP_1
versato a questo titolo dal ricorrente;
4) ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie (solo a titolo di esempio: libri scolastici, spese mediche non ordinarie quali visite specialistiche, dentistiche e così via) nella misura del 50%, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti se non strettamente urgenti e ove non concordate saranno interamente a carico del genitore che ha deciso di sostenerle;
- le parti si impegnano a contenere il più possibile dette spese e segnatamente rivolgendosi per le spese sanitarie, incluse quelle dentistiche, al Servizio Sanitario Nazionale e per le restanti richiedendo ogni tipo di aiuto sociale sia previsto dagli enti preposti (Comuni, Provincia, Regione, Istituti
scolastici e così via) per esempio attraverso la richiesta alla scuola dei libri in comodato d'uso gratuito. Per ciò che concerne le cure specialistiche se i tempi d'attesa del SSN per poter accedere alle cure gratuite fossero troppo lunghi rispetto allo stato di salute dei minori le parti si rivolgeranno a specialisti privati, previo accordo, con l'apporto economico di entrambi i genitori al 50%;
Pagina 2 - in caso di spese indifferibili e urgenti, il genitore che le ha sostenute provvederà a informare l'altro immediatamente della spesa e delle ragioni di urgenza;
- la sig.ra comunicherà mensilmente CP_1
al sig. le spese straordinarie sostenute, incluse quelle concordate. Pt_1
5) ciascuno dei coniugi continuerà a contribuire al versamento della rata di mutuo dell'immobile in
Settimo S. Pietro, via Matteotti, 2A. Il sig. contribuirà con il versamento dell'importo mensile Pt_1
di € 230,00 e la sig.ra contribuirà con il versamento della somma di € 100,00; CP_1
6) il sig. con l'aiuto del genitore si impegna a versare a Intesa San Paolo, istituto Pt_1 Persona_1
di credito che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, la somma integrale dovuta a titolo di arretrato dei ratei di mutuo inclusa la mora;
7) il padre, una volta alla settimana, prenderà i figli dalla casa coniugale in Settimo S. Pietro, via
Matteotti, 2/A, e li terrà con sé per circa due ore, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre,
restando in Settimo San Pietro nel corso dell'incontro, ferma restando la volontà dei figli in tal senso.
La data dell'incontro settimanale sarà la domenica mattina. Salvo non possa svolgersi in detto giorno a causa degli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreativi dei minori le parti concorderanno un'altra data in modo da garantire lo svolgimento dell'incontro settimanale padre/figli;
8) il padre sentirà giornalmente al telefono i minori all'ora di cena chiamando all'utenza mobile della madre, che consentirà il dialogo quotidiano tra padre e figli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in data Parte_1 Controparte_1 Pt_1
22/08/2024, costituita la convenuta in data 29/10/2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 3 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione, di essere legalmente separati e che, dalla comparizione davanti al Presidente in quella procedura (la sentenza parziale di separazione è del 24/11/2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 22/08/2024), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere recepite le condizioni stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SETTIMO SAN PIETRO,
in data 20/10/2012, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di SETTIMO SAN PIETRO, anno 2012, parte II, serie A, atto n. 17,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida i minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori, e dispone che siano collocati in via prevalente nel domicilio materno;
3. il padre, una volta alla settimana, prenderà i figli dalla casa coniugale in Settimo S. Pietro, via
Matteotti, 2/A, e li terrà con sé per circa due ore, allorché li riaccompagnerà a casa dalla madre,
Pagina 4 restando in Settimo San Pietro nel corso dell'incontro, ferma restando la volontà dei figli in tal senso. La data dell'incontro settimanale sarà la domenica mattina. Salvo non possa svolgersi in detto giorno a causa degli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreativi dei minori le parti concorderanno un'altra data in modo da garantire lo svolgimento dell'incontro settimanale padre/figli;
4. il padre sentirà giornalmente al telefono i minori all'ora di cena chiamando all'utenza mobile della madre, che consentirà il dialogo quotidiano tra padre e figli;
5. dispone che corrisponda ogni mese in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 400,00, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, con la modalità del versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato all'IBAN intestato alla resistente;
6. dà atto che ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie (solo a titolo di esempio: libri scolastici, spese mediche non ordinarie quali visite specialistiche, dentistiche e così via) nella misura del 50%, con le seguenti precisazioni:
a. tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti se non strettamente urgenti e ove non concordate saranno interamente a carico del genitore che ha deciso di sostenerle;
b. le parti si impegnano a contenere il più possibile dette spese e segnatamente rivolgendosi per le spese sanitarie, incluse quelle dentistiche, al Servizio Sanitario Nazionale e per le restanti richiedendo ogni tipo di aiuto sociale sia previsto dagli enti preposti (Comuni,
Provincia, Regione, Istituti scolastici e così via) per esempio attraverso la richiesta alla scuola dei libri in comodato d'uso gratuito. Per ciò che concerne le cure specialistiche se i tempi d'attesa del SSN per poter accedere alle cure gratuite fossero troppo lunghi rispetto allo stato di salute dei minori le parti si rivolgeranno a specialisti privati, previo accordo,
con l'apporto economico di entrambi i genitori al 50%;
c. in caso di spese indifferibili e urgenti, il genitore che le ha sostenute provvederà a
Pagina 5 informare l'altro immediatamente della spesa e delle ragioni di urgenza;
- la sig.ra CP_1
comunicherà mensilmente al sig. le spese straordinarie sostenute, incluse quelle Pt_1
concordate;
7. dà atto che le parti hanno pattuito che ciascuna di esse continuerà a pagare la rata del mutuo relativo all'immobile in Settimo S. Pietro, via Matteotti, 2, e in particolare, verserà Parte_1
l'importo mensile di euro 230,00, e verserà l'importo mensile di euro 100,00; Controparte_1
8. dà atto che le parti hanno stabilito che provvederà al proprio mantenimento e Controparte_1
nessun assegno le sarà versato a questo titolo dal Pt_1
9. dà atto che con l'aiuto del genitore si è impegnato a versare a Intesa Parte_1 Persona_1
San Paolo, istituto di credito che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, la somma integrale dovuta a titolo di arretrato dei ratei di mutuo inclusa la mora;
10. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Lucchesi dott. Giorgio Latti
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5295 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. RITA ALBERTI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
, nata il [...] in [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. CORA PUSCEDDU, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
All'udienza del 3/12/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Settimo S. Pietro il 20.10.2012, e trascritto nei registri degli atti del matrimonio del CP_1
medesimo Comune al numero 17, Parte II.- serie A - anno 2012, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile del medesimo Comune di compiere le necessarie annotazioni;
2) determinare in € 400,00, la misura dell'assegno di mantenimento per i figli che il sig. verserà Pt_1
mensilmente alla sig.ra che verranno accreditati ex art. 156 c.c. direttamente dalla di lui CP_1
datrice di lavoro sull'IBAN intestato alla resistente;
3) stabilire che la sig.ra provvederà da sé al proprio mantenimento e nessun assegno le verrà CP_1
versato a questo titolo dal ricorrente;
4) ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie (solo a titolo di esempio: libri scolastici, spese mediche non ordinarie quali visite specialistiche, dentistiche e così via) nella misura del 50%, con le seguenti precisazioni:
- tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti se non strettamente urgenti e ove non concordate saranno interamente a carico del genitore che ha deciso di sostenerle;
- le parti si impegnano a contenere il più possibile dette spese e segnatamente rivolgendosi per le spese sanitarie, incluse quelle dentistiche, al Servizio Sanitario Nazionale e per le restanti richiedendo ogni tipo di aiuto sociale sia previsto dagli enti preposti (Comuni, Provincia, Regione, Istituti
scolastici e così via) per esempio attraverso la richiesta alla scuola dei libri in comodato d'uso gratuito. Per ciò che concerne le cure specialistiche se i tempi d'attesa del SSN per poter accedere alle cure gratuite fossero troppo lunghi rispetto allo stato di salute dei minori le parti si rivolgeranno a specialisti privati, previo accordo, con l'apporto economico di entrambi i genitori al 50%;
Pagina 2 - in caso di spese indifferibili e urgenti, il genitore che le ha sostenute provvederà a informare l'altro immediatamente della spesa e delle ragioni di urgenza;
- la sig.ra comunicherà mensilmente CP_1
al sig. le spese straordinarie sostenute, incluse quelle concordate. Pt_1
5) ciascuno dei coniugi continuerà a contribuire al versamento della rata di mutuo dell'immobile in
Settimo S. Pietro, via Matteotti, 2A. Il sig. contribuirà con il versamento dell'importo mensile Pt_1
di € 230,00 e la sig.ra contribuirà con il versamento della somma di € 100,00; CP_1
6) il sig. con l'aiuto del genitore si impegna a versare a Intesa San Paolo, istituto Pt_1 Persona_1
di credito che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, la somma integrale dovuta a titolo di arretrato dei ratei di mutuo inclusa la mora;
7) il padre, una volta alla settimana, prenderà i figli dalla casa coniugale in Settimo S. Pietro, via
Matteotti, 2/A, e li terrà con sé per circa due ore, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre,
restando in Settimo San Pietro nel corso dell'incontro, ferma restando la volontà dei figli in tal senso.
La data dell'incontro settimanale sarà la domenica mattina. Salvo non possa svolgersi in detto giorno a causa degli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreativi dei minori le parti concorderanno un'altra data in modo da garantire lo svolgimento dell'incontro settimanale padre/figli;
8) il padre sentirà giornalmente al telefono i minori all'ora di cena chiamando all'utenza mobile della madre, che consentirà il dialogo quotidiano tra padre e figli”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e , con ricorso depositato dal in data Parte_1 Controparte_1 Pt_1
22/08/2024, costituita la convenuta in data 29/10/2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Pagina 3 I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione degli atti del procedimento di separazione, di essere legalmente separati e che, dalla comparizione davanti al Presidente in quella procedura (la sentenza parziale di separazione è del 24/11/2020) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 22/08/2024), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere recepite le condizioni stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SETTIMO SAN PIETRO,
in data 20/10/2012, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di SETTIMO SAN PIETRO, anno 2012, parte II, serie A, atto n. 17,
ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida i minori (nato il [...]) e (nato il [...]) a Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori, e dispone che siano collocati in via prevalente nel domicilio materno;
3. il padre, una volta alla settimana, prenderà i figli dalla casa coniugale in Settimo S. Pietro, via
Matteotti, 2/A, e li terrà con sé per circa due ore, allorché li riaccompagnerà a casa dalla madre,
Pagina 4 restando in Settimo San Pietro nel corso dell'incontro, ferma restando la volontà dei figli in tal senso. La data dell'incontro settimanale sarà la domenica mattina. Salvo non possa svolgersi in detto giorno a causa degli impegni lavorativi del padre e scolastici, sportivi e ricreativi dei minori le parti concorderanno un'altra data in modo da garantire lo svolgimento dell'incontro settimanale padre/figli;
4. il padre sentirà giornalmente al telefono i minori all'ora di cena chiamando all'utenza mobile della madre, che consentirà il dialogo quotidiano tra padre e figli;
5. dispone che corrisponda ogni mese in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
euro 400,00, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, con la modalità del versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato all'IBAN intestato alla resistente;
6. dà atto che ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie (solo a titolo di esempio: libri scolastici, spese mediche non ordinarie quali visite specialistiche, dentistiche e così via) nella misura del 50%, con le seguenti precisazioni:
a. tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra le parti se non strettamente urgenti e ove non concordate saranno interamente a carico del genitore che ha deciso di sostenerle;
b. le parti si impegnano a contenere il più possibile dette spese e segnatamente rivolgendosi per le spese sanitarie, incluse quelle dentistiche, al Servizio Sanitario Nazionale e per le restanti richiedendo ogni tipo di aiuto sociale sia previsto dagli enti preposti (Comuni,
Provincia, Regione, Istituti scolastici e così via) per esempio attraverso la richiesta alla scuola dei libri in comodato d'uso gratuito. Per ciò che concerne le cure specialistiche se i tempi d'attesa del SSN per poter accedere alle cure gratuite fossero troppo lunghi rispetto allo stato di salute dei minori le parti si rivolgeranno a specialisti privati, previo accordo,
con l'apporto economico di entrambi i genitori al 50%;
c. in caso di spese indifferibili e urgenti, il genitore che le ha sostenute provvederà a
Pagina 5 informare l'altro immediatamente della spesa e delle ragioni di urgenza;
- la sig.ra CP_1
comunicherà mensilmente al sig. le spese straordinarie sostenute, incluse quelle Pt_1
concordate;
7. dà atto che le parti hanno pattuito che ciascuna di esse continuerà a pagare la rata del mutuo relativo all'immobile in Settimo S. Pietro, via Matteotti, 2, e in particolare, verserà Parte_1
l'importo mensile di euro 230,00, e verserà l'importo mensile di euro 100,00; Controparte_1
8. dà atto che le parti hanno stabilito che provvederà al proprio mantenimento e Controparte_1
nessun assegno le sarà versato a questo titolo dal Pt_1
9. dà atto che con l'aiuto del genitore si è impegnato a versare a Intesa Parte_1 Persona_1
San Paolo, istituto di credito che aveva concesso il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, la somma integrale dovuta a titolo di arretrato dei ratei di mutuo inclusa la mora;
10. dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
11/03/2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Francesca Lucchesi dott. Giorgio Latti
Pagina 6