Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24128 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 03/07/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. SCAVELLO PIETRO ANTONIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MASARONE LAURA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 2/9/2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
27/1/2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/07/2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a Milano in data 6/2/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Milano - A. 1993 -N 99 – P II – S A), con dalla cui Controparte_1
unione sono nati e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Persona_1 Persona_2
nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 1/12/2004, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 25/8/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 27/1/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo economico definitivo.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 5/02/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
1/12/2004.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Restanti questioni
Le parti hanno concordato la revoca dell'assegno per la prole, ampiamente autonoma e la previsione di un assegno di divorzio. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e deve essere recepito.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 6/2/1993 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano -
A. 1993 -N 99 – P II – S A) da E Parte_1 Controparte_1
2) REVOCA l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della prole con efficacia dalla data della domanda (luglio 2024);
3) PONE a carico del signor un assegno di divorzio in favore della signora – da Pt_1 CP_1
versare entro il 5 di ogni mese – di euro 200,00 mensili con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025 e rivalutazione annuale Istat;
4) DICHIARA compensate le spese di lite;
5) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato