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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/10/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 951 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 951 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 24/10/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci insiste nell'accoglimento della domanda, riportandosi al contenuto del ricorso.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 24.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 951 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebito oggettivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' propone ricorso nei confronti di chiedendo l'accertamento e la Pt_1 Controparte_1 dichiarazione dell'indebita percezione da parte della convenuta della somma di euro 11.750,95 oltre agli interessi maturati al pagamento del saldo, per effetto della riscossione indebita delle pensioni della madre, , per il periodo 1.5.2019- 31.3.2021. Rappresenta che la sig.ra Persona_1
, titolare della pensione di invalidità civile n. 07035699 corrisposta dall tramite Persona_1 Pt_1
Pag. 2 di 4 libretto ABI 07601 CAB 0004036 IBAN-[...], è deceduta in Prato in data 8.4.2019 ma che la figlia non ha informato l'Istituto dell'avvenuto decesso (che, peraltro, neppure risultava negli archivi anagrafici), circostanza che veniva tuttavia confermata per via telefonica dalla stessa. Espone che, pertanto, la sig.ra continuava ad usufruire indebitamente della pensione CP_1 della madre, essendo abilitata ad agire sul libretto sopra indicato, per un importo totale di euro
11.750,95, di cui chiede, nella presente sede, la restituzione.
2. La sig.ra , sebbene regolarmente notificata, resta contumace nel presente Controparte_1 giudizio.
3. La causa viene decisa tramite la documentazione offerta dalla sola parte comparsa, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
4. Il caso di specie rappresenta un tipico caso di indebito oggettivo, il quale è regolato dall'art. 2033
c.c., che prevede: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso di specie è evidente come quanto erogato dall'istituto previdenziale risulti indebito, alla luce della morte della beneficiaria della pensione d'invalidità civile in data 8.4.2019 (si veda certificato di morte, all. 4 del ricorso;
e documentazione interna all'istituto che dimostra l'avvenuto pagamento il libretto postale in cui risulta la delega a riscuotere della ricorrente). La presenza di un indebito oggettivo
è, dunque, documentale e non necessita di ulteriori approfondimenti.
In punto di domanda circa la debenza di frutti ed interessi dal giorno del pagamento, occorre verificare la presenza o meno della mala fede della figlia della beneficiaria della pensione. In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 40 per il titolare della prestazione previdenziale (dunque la , in quanto erede della deceduta sig.ra CP_1
) di denunciare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia comportante la Per_2 cessazione o la variazione delle prestazioni. Inoltre, in punto di elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che il concetto di dolo presuppone un comportamento fraudolento, posto in essere mediante qualsiasi condotta tenuta, o dichiarazione resa scientemente contro la verità, al fine di indurre l'istituto assicuratore a corrispondere una prestazione previdenziale illegittima (si vada, sul punto, Cass. 12097 del 2013).
Il comportamento posto in essere da , mediante l'assenza di dichiarazione Controparte_1 della morte della madre risulta fraudolento e sorretto dal dolus malus di indurre l'ente previdenziale ad erogare una prestazione indebita ed illegittima, a suo esclusivo beneficio.
Pag. 3 di 4 Pertanto, accertata la sussistenza dell'indebito pagamento da parte di della somma di euro Pt_1
11.750,95 (si veda, sul punto, all. 3 ricorso) ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della mala fede per come rappresentata, il ricorso di è certamente suscettibile di accoglimento. Pt_1
5. Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara l'indebita percezione della somma di euro 11.750,95 da parte di Parte_2
;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di della somma di euro 11.750,95, Parte_2 Pt_1 oltre ad interessi maturati dal pagamento del saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_2 Pt_1
€. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 951 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 24/10/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
L'avv. Nannucci insiste nell'accoglimento della domanda, riportandosi al contenuto del ricorso.
Il giudice, autorizzata la parte ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 24.10.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 951 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
, contumace; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: indebito oggettivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' propone ricorso nei confronti di chiedendo l'accertamento e la Pt_1 Controparte_1 dichiarazione dell'indebita percezione da parte della convenuta della somma di euro 11.750,95 oltre agli interessi maturati al pagamento del saldo, per effetto della riscossione indebita delle pensioni della madre, , per il periodo 1.5.2019- 31.3.2021. Rappresenta che la sig.ra Persona_1
, titolare della pensione di invalidità civile n. 07035699 corrisposta dall tramite Persona_1 Pt_1
Pag. 2 di 4 libretto ABI 07601 CAB 0004036 IBAN-[...], è deceduta in Prato in data 8.4.2019 ma che la figlia non ha informato l'Istituto dell'avvenuto decesso (che, peraltro, neppure risultava negli archivi anagrafici), circostanza che veniva tuttavia confermata per via telefonica dalla stessa. Espone che, pertanto, la sig.ra continuava ad usufruire indebitamente della pensione CP_1 della madre, essendo abilitata ad agire sul libretto sopra indicato, per un importo totale di euro
11.750,95, di cui chiede, nella presente sede, la restituzione.
2. La sig.ra , sebbene regolarmente notificata, resta contumace nel presente Controparte_1 giudizio.
3. La causa viene decisa tramite la documentazione offerta dalla sola parte comparsa, non essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
4. Il caso di specie rappresenta un tipico caso di indebito oggettivo, il quale è regolato dall'art. 2033
c.c., che prevede: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso di specie è evidente come quanto erogato dall'istituto previdenziale risulti indebito, alla luce della morte della beneficiaria della pensione d'invalidità civile in data 8.4.2019 (si veda certificato di morte, all. 4 del ricorso;
e documentazione interna all'istituto che dimostra l'avvenuto pagamento il libretto postale in cui risulta la delega a riscuotere della ricorrente). La presenza di un indebito oggettivo
è, dunque, documentale e non necessita di ulteriori approfondimenti.
In punto di domanda circa la debenza di frutti ed interessi dal giorno del pagamento, occorre verificare la presenza o meno della mala fede della figlia della beneficiaria della pensione. In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 40 per il titolare della prestazione previdenziale (dunque la , in quanto erede della deceduta sig.ra CP_1
) di denunciare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di famiglia comportante la Per_2 cessazione o la variazione delle prestazioni. Inoltre, in punto di elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che il concetto di dolo presuppone un comportamento fraudolento, posto in essere mediante qualsiasi condotta tenuta, o dichiarazione resa scientemente contro la verità, al fine di indurre l'istituto assicuratore a corrispondere una prestazione previdenziale illegittima (si vada, sul punto, Cass. 12097 del 2013).
Il comportamento posto in essere da , mediante l'assenza di dichiarazione Controparte_1 della morte della madre risulta fraudolento e sorretto dal dolus malus di indurre l'ente previdenziale ad erogare una prestazione indebita ed illegittima, a suo esclusivo beneficio.
Pag. 3 di 4 Pertanto, accertata la sussistenza dell'indebito pagamento da parte di della somma di euro Pt_1
11.750,95 (si veda, sul punto, all. 3 ricorso) ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della mala fede per come rappresentata, il ricorso di è certamente suscettibile di accoglimento. Pt_1
5. Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara l'indebita percezione della somma di euro 11.750,95 da parte di Parte_2
;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di della somma di euro 11.750,95, Parte_2 Pt_1 oltre ad interessi maturati dal pagamento del saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in Parte_2 Pt_1
€. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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