Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1953, n. 103
Articolo 2
Versione
2 aprile 1953
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953, 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la citta' di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 2 aprile 1953