Articolo 11 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 aprile 1987
Art. 11. 1. In conformita' a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonche' della tredicesima mensilita'.
2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
Entrata in vigore il 14 aprile 1987