Decreto cautelare 18 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Re.Sa. S.p.A., non costituita in giudizio;
Asl 103 - EN 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Conchiglia, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Ernesto Papponetti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta n. 142;
per l'annullamento
previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato dell'SL EN n. 396 del 4 settembre 2025, con oggetto "PROVV.058_2025 " GARA FORNITURE PER L"UOC. LABORATORIO di ANALISI dell’SL BN - procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 71 e 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk", con cui è stata indetta, ai sensi dell'art 71 del d.lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia suddivisa in 6 lotti per l'affidamento della fornitura di reagenti per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk da destinare all'U.O.C. Laboratorio Analisi dell'SL di EN per le sedi di Sant'Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo per la durata di cinque anni;
- di tutta la documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 396/2025 e, in particolare, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
- dell'autorizzazione di So.Re.Sa. per l'espletamento in autonomia della procedura di gara, ove
medio tempore
rilasciata;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente e con riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBOTT S.R.L. il 4\10\2025:
- della nota So.Re.Sa. prot. n. 0102188/e del 29 settembre 2025 con cui ha autorizzato l’SL EN all’espletamento in autonomia della procedura di gara;
nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo
- della Deliberazione dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato dell’SL EN n. 396 del 4 settembre 2025, con oggetto “PROVV.058_2025 " GARA FORNITURE PER L"UOC. LABORATORIO di ANALISI dell’SL BN - procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 71 e 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk”, con cui è stata indetta, ai sensi dell’art 71 del d.lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia suddivisa in 6 lotti per l’affidamento della fornitura di reagenti per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk da destinare all’U.O.C. Laboratorio Analisi dell’SL di EN per le sedi di Sant’Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo per la durata di cinque anni;
- di tutta la documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 396/2025 e, in particolare, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
- dell’autorizzazione di So.Re.Sa. per l’espletamento in autonomia della procedura di gara, ove medio tempore rilasciata;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roche Diagnostics S.p.A. e dell’Asl 103 - EN 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso principale, regolarmente notificato e depositato, OT S.r.l. ha impugnato il Bando di gara con cui l’SL OL 1 Centro ha indetto la procedura “per la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk” pubblicato in data 4 aprile 2025, - da destinare all’U.O.C. Laboratorio Analisi dell’SL di EN per le sedi di Sant’Agata dei Goti e San Bartolomeo in Galdo per la durata di cinque anni; la procedura è suddivisa in 6 lotti, prevede una durata massima di cinque anni e il valore stimato è di complessivi 6.106.527,00 Euro.
Con la predetta impugnazione si è censurata l’opportunità dell’emanazione del bando medesimo, a seguito della sospensione degli atti, in accoglimento dell’istanza cautelare, relativi alla precedente procedura pubblica di identico contenuto e aggiudicazione, pendente innanzi a questo Tar con n. R.G. 8/2024.
La ricorrente espone in fatto che:
- con Determinazione del D.G. n. 257 del 14.11.2023, SO.RE.SA ha indetto la “Procedura Aperta per l’affidamento della “Fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica e immunometria destinati alle AA.SS. della Regione Campania– Aggiudicazione (ID GARA: 8918411)” , dal valore complessivo di € 90.513.205,95, suddivisa in sette lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il Disciplinare di gara, all’art. 4, prevede che “ le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato Tecnico e di tutto quanto necessario per l’espletamento della fornitura secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla ditta concorrente” .
- con Determinazione n. 257 del 14 novembre 2023, il D.G. di So.Re.Sa. ha determinato di aggiudicare il Lotto 1 a Roche, subordinando l’efficacia del provvedimento all’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
La predetta aggiudicazione è stata impugnata dalla ricorrente (seconda classificata) con ricorso iscritto al n. R.G. 8/2024, accolto con sentenza n. 5212/2025.
La ricorrente espone, altresì, che la stazione appaltante, invece di attendere gli esiti del giudizio e, al più, indire una gara - ponte fino alla definizione del medesimo, avrebbe, invece, bandito a una nuova procedura analoga a quella di cui alla delibera del 14.11.2023, ancora sub iudice al momento della presentazione dell’odierno ricorso.
Avverso gli atti impugnati, dunque, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Sulla irragionevolezza e illegittimità della decisione dell’SL EN di indire una nuova gara. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità, per difetto di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e forniture e conseguente incompetenza dell’SL ad indire la gara, essendo So.Re.Sa. titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Aziende Sanitarie locali e per le Aziende Ospedaliere della Regione Campania ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L.R. 24 dicembre 2003, n. 11. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e ss. del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di razionalizzazione della spesa pubblica, efficienza ed economicità.
Parte ricorrente contesta in radice la stessa indizione della gara, in quanto la scelta dell’SL EN non sarebbe stata funzionale all’interesse pubblico, già garantito dalla analoga procedura di gara di So.Re.Sa di cui alla delibera del 14.11.2023, in relazione alla quale era pendente un giudizio per accertare la illegittimità della mancata esclusione della Roche s.p.a.,( definito, successivamente, con sentenza che ha accolto il ricorso) poi risultata aggiudicataria della stessa. Le due gare, infatti, avrebbero lo stesso oggetto, ovvero la fornitura, con formula di noleggio omnicomprensivo della manutenzione, di sistemi analitici per dosaggi di chimica clinica (incluso ISE) ed immunometria, corredati di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento nonché la fornitura di reagenti, calibratori, controlli e quanto necessario per l’effettuazione degli esami previsti per la durata di 36 mesi.
Con il ricorso in oggetto, dunque, la ricorrente mira a conservare la favorevole posizione nell’ambito della precedente gara indetta da So.Re.Sa, quanto al Lotto 1 e di cui la stessa ricorrente potrebbe risultare aggiudicataria in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione disposta, in accoglimento del ricorso con sentenza n. 5212/2025 nel giudizio n. R.G. 8/2024.
L’SL EN, a parere della ricorrente, non avrebbe comunque potuto indire la procedura di gara in quanto So.Re.Sa. sarebbe titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Aziende Sanitarie locali e per le Aziende Ospedaliere della Regione Campania.
2. Con decreto presidenziale n. 2108/2025, riconosciuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza, di cui all’art. 56, comma 1, c.p.a., è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati.
3. L’Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi, con memoria del 3.10.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. La controinteressata Roche s.r.l., ritualmente costituitasi, con memoria del 3.10.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per mancanza di interesse, in quanto la ricorrente paventerebbe il pericolo di subire una lesione futura ed eventuale, in termini di mancata possibile utilità derivante dall’eventuale aggiudicazione in proprio favore del Lotto 5 della gara So.Re.Sa. La pubblicazione della determinazione dell’SL EN n. 396/2025, inoltre, non sarebbe idonea ad arrecare una lesione diretta ed immediata all’interesse di OT, non essendo stata fatta valere la presunta capacità escludente di una qualche specifica clausola o previsione della lex specialis e differendo, l’oggetto della procedura de qua , rispetto a quello della gara indetta da So.Re.Sa (segnatamente del Lotto 5).
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4.10.2025, la ricorrete ha impugnato la nota So.Re.Sa. prot. n. 0102188/e del 29 settembre 2025 con cui l’SL EN era stata autorizzata all’espletamento in autonomia della procedura di gara, nonché il bando di gara medesimo limitatamente ad alcune clausole dal contenuto asseritamene escludente per la ricorrente.
Questi i motivi di diritto articolati:
I. Sulla illegittimità della gara indetta dall’SL EN: eccesso di potere per sviamento ed illogicità, per difetto di ragionevolezza. Violazione dell’art. 6, comma 15, della L.R. 24 dicembre 2003, n. 11 sulla centralizzazione degli acquisti di beni, servizi e forniture e conseguente incompetenza dell’SL ad indire la gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e ss. del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di razionalizzazione della spesa pubblica, efficienza ed economicità. Inosservanza delle prescrizioni di cui all’autorizzazione So.Re.Sa.
La procedura indetta dall’SL EN prevede la durata quinquennale della fornitura, laddove invece So.Re.Sa. ha autorizzato l’SL resistente all’espletamento di una procedura autonoma “per il tempo strettamente necessario”. Appare dunque chiaro, secondo parte ricorrente, come So.Re.Sa. abbia autorizzato l’indizione di una c.d. “gara ponte” per garantire la fornitura nell’attesa degli esiti dei giudizi pendenti in Consiglio di Stato, e non l’avvio di una vera e propria procedura aperta per l’affidamento di un contratto di durata quinquennale.
2. Sulle clausole immediatamente escludenti della disciplina di gara: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis della L. n. 241/1990, degli artt. 13, 48, 12, 71, 79 e 108 del d.lgs. 36/2023 e del principio di massima partecipazione alle gare. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento ed illogicità, violazione della par condicio dei concorrenti.
La ricorrente contesta poi alcune previsioni della lex specialis che risultano illegittime in quanto del tutto irragionevolmente rendono impossibile una effettiva partecipazione concorrenziale dell’odierna ricorrente alla gara.
6. Con ordinanza n. 2516/2025 è stata accolta la richiesta cautelare al fine del mantenimento della res adhuc integra , in attesa della definizione del merito.
7. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente contesta, innanzitutto, l’indizione della gara, assumendo che la stessa avrebbe dovuto essere, al più, bandita mediante la cd. gara- ponte, e non mediante procedura autonoma di valenza triennale, considerato che avrebbe medesimo oggetto e durata di quella già bandita con delibera del 13.11.2023, aggiudicata alla Roche s.p.a., impugnata dalla ricorrente medesima (2° classificata) per mancata esclusione della predetta Roche s.p.a. dalla gara per mancanza dei requisiti tecnici del prodotto offerto (ricorso, peraltro, accolto con sentenza n. 5212/2025, successivamente impugnata davanti al Consiglio di Stato).
La censura deve trovare positiva valutazione.
2.1. Il ricorso alla procedura negoziata senza bando già disciplinata dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016, ed oggi dalla identica norma dell'art. 76 d.lgs. n. 36\2023, consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte, in alternativa alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della gara sub iudice , con scelta tra le possibili soluzioni alternative rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).
Come evidenziato in fatto, la procedura impugnata si sovrappone, per il Lotto 5, alla procedura aperta indetta da So.Re.Sa. - quale Centrale di Committenza Regionale - con determinazione n. 25 del 13 febbraio 2023 per l’affidamento della fornitura - per la durata di 36 mesi - di sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria da destinare - inter alia - alla stessa SL EN.
La suddetta procedura (determinazione n. 25/2023), infatti, parimenti che quella attualmente impugnata, ha ad oggetto - secondo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato Tecnico - la fornitura in noleggio di sistemi per l’esecuzione di test da laboratorio comprensivi di tutti i reattivi occorrenti e relativi materiali di consumo. La gara indetta dall’SL EN (delibera del 4.09.2025) ha ad oggetto la fornitura quinquennale di reattivi per la determinazione di indagini/esami relativi ai settori di tossicologia, batteriologia, chimica clinica ed immunometria, VES, POCT e provette e relativo noleggio apparecchiature in service full risk
Considerato che per la procedura di cui alla determinazione n. 25/2023 è risultata aggiudicataria la Roche s.p.a, ma la predetta aggiudicazione è stata annullata con sentenza n. 5212/2025 è sorta la necessità di garantire il reperimento dei prodotti oggetto di gara, nelle more della definizione del giudizio.
Al tal riguardo, l’SL EN ha deciso di ricorrere ad una procedura di gara aperta, avente medesimo oggetto di quella sospesa e sub iudice , per la durata quinquennale.
Il ricorso a tale specifica modalità, tuttavia, è illegittimo, avuto riguardo alla propedeutica autorizzazione rilasciata, peraltro in data successiva al bando, da So.Re.Sa.
In esito alla richiesta di autorizzazione dell’indizione della procedura, nella nota di So.Re.Sa. del 29.09.2025 si legge: “ […] si autorizza per il tempo e le quantità strettamente necessarie al regolare svolgimento delle attività assistenziali e con l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola risolutiva espressa […] ”.
Il tenore della predetta autorizzazione appare chiaro: collega l’indizione della procedura autonoma autorizzata ad un’esigenza transeunte (derivante dalla momentanea sospensione giudiziale della precedente fornitura).
Nelle more di tale autorizzazione, l’SL EN ha indetto una procedura autonoma di fornitura per la durata di cinque anni.
E tuttavia, nella misura in cui la procedura autorizzata fa fronte ad una circostanza transeunte e in via di definizione, è irragionevole ritenere che l’autorizzazione possa estendersi a coprire una fornitura prevista per un tempo di cinque anni, che non può ritenersi “strettamente necessario”. Ciò, tra l’altro, recherebbe in sé situazioni di incertezza in quanto implicherebbe che, nel presentare l’offerta, gli operatori economici dovrebbero rappresentarsi che, a fronte dei previsti cinque anni di fornitura, il contratto, con estrema probabilità, potrebbe concludersi in un tempo assai più ristretto, stante l’esigenza della gara di sopperire momentaneamente alla pregressa fornitura già aggiudicata e solo temporaneamente sospesa.
Il bando, dunque, così come previsto nella delibera del 4.09.2025, è illegittimo, in quanto in contrasto con i limiti e la ratio di cui all’ autorizzazione – peraltro rilasciata successivamente - dalla So.Re.Sa. con nota del 29.09.2025.
3. Per le esposte ragioni, il ricorso, integrato da motivi aggiunti, assorbiti gli altri motivi, deve essere accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO RE Di OL, Presidente
AN CO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | MO RE Di OL |
IL SEGRETARIO