TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 175
TAR
Decreto cautelare 18 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Irragionevolezza e illegittimità dell'indizione di una nuova gara

    Il Tribunale ritiene fondata la censura. La procedura impugnata si sovrappone a una precedente procedura indetta da So.Re.Sa. L'autorizzazione rilasciata da So.Re.Sa. per l'indizione di una procedura autonoma specificava che dovesse essere per 'il tempo e le quantità strettamente necessarie', collegandola a un'esigenza transitoria. L'indizione di una gara quinquennale da parte dell'SL EN contrasta con tale limitazione e con la ratio dell'autorizzazione, risultando irragionevole coprire un periodo di cinque anni quando l'esigenza era definita come transitoria.

  • Altro
    Clausole immediatamente escludenti della disciplina di gara

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo all'illegittimità dell'indizione della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 175
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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