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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25928/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELE PANNONE (c.f. ), in virtù di procura in atti, C.F._2
-opponente-
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t. e, per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale sua mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
CLAUDIO ORABONA (c.f. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
-opposta-
Conclusioni per parte opponente:
-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, previa fissazione di udienza per la discussione in camera di consiglio sulla predetta istanza;
-accertare e dichiarare la inammissibilità ex art. 481 cpc o comunque la nullità totale o parziale dell'atto di precetto impugnato per i motivi come sopra esposti;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.
Conclusioni per parte opposta:
NEL MERITO
-per il totale rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
-per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo;
- per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite con ogni maggiorazione prevista dall'art. 96 c.p.c. oltre spese generali IVA e CPA. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. notificava il 13.10.2021 ad atto di precetto Controparte_1 Parte_1
intimante il pagamento di euro 43.312,12 in virtù di titolo esecutivo, notificato in data 13.06.2003, costituito da decreto ingiuntivo n. 164/2003 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli, non opposto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.11.2021, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., deducendo che le somme ivi indicate erano state indicate in modo generico, erano maggiori e diverse rispetto al titolo esecutivo, con conseguente nullità del medesimo (totale o parziale). Deduceva, inoltre, la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e che non erano dovuti alla opposta gli importi a titolo di Iva sulle spese legali in quanto portate in detrazione dalla precettante;
instava per la sospensione dell'efficacia del titolo.
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'inammissibilità della opposizione poiché di contenuto analogo a quella proposta, sempre ex art. 615, 1° comma, c.p.c. (avverso l'atto di precetto notificato il 15/9/2020 sulla base dello stesso titolo esecutivo) da nel giudizio dinanzi al Parte_1
medesimo Tribunale, rubricato con r.g.n. 20081/2020; si opponeva alle ulteriori avverse domande e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza dell'08/03/2022, il giudice rigettava la richiesta di sospensione del titolo esecutivo.
Esaurita la fase di trattazione la causa veniva assegnata a conclusioni e, poi, riservata in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente solo in comparsa conclusionale, relativa al difetto di legittimazione attiva del creditore intimante il precetto
[...]
per non aver provato la cessione del credito azionato. CP_1
In proposito va evidenziato che il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dalla tempestività o meno dell'eccezione sollevata da parte opponente nel presente giudizio.
Rientra, dunque, nei poteri di ufficio del giudice dell'opposizione verificare la fondatezza o meno di detta eccezione.
Ciò premesso, va evidenziato in proposito che l'art. 58 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260
e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2 La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n.
15884/2019).Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che
“va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
3 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre
2020 - Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 16.04.2021, ha affermato che “La dichiarazione del cedente (…), al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado
d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, la cessione dei crediti da a è stata documentata Parte_2 Controparte_1 mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2017.
Nella G.U. si legge che sono stati ceduti a tutti i crediti individuali in blocco Controparte_1 vantati da “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Parte_2
erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di
[...]
tra cui “i crediti di cui la è divenuta titolare per averli Parte_3 Parte_3
precedentemente acquistati da in virtù di un contratto Controparte_3
di cessione datato 20 novembre 2014, tra e Parte_3 Controparte_4
sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del
[...]
30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte
II n. 139, del 25 novembre 2014”.
La sola descrizione riportata in G.U. non consente di ricondurre il credito posto a base del precetto alla categoria dei crediti ceduti cui si riferisce la G.U., anche in considerazione del fatto che il link riportato in GU, che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti ceduti, non è consultabile. Non si possono, poi, trarre elementi utili neanche dal progetto di distribuzione approvato nella procedura esecutiva n. 928/2004 RGE e richiamato dal convenuto.
4 Nel progetto di distribuzione della procedura esecutiva n. 928/2004 rge Tribunale di Napoli, il credito del creditore procedente è così individuato: “Unicredit Banca spa ha ottenuto in data
13.06.2003 decreto ingiuntivo n. 164/03 emesso dal Tribunale di Napoli in danno della società “
[...]
” e di munito di formula esecutiva Parte_4 Parte_1
del 5.12.2013 in danno di , , , e Parte_5 CP_5 CP_6 Controparte_7
per la somma di euro 41.903,73 (omissis) (nuova Parte_6 Parte_7 Pt_3 denominazione)”.
Dalla lettura del progetto di distribuzione del 15.03.2018 si riesce solo ad evincere che il credito azionato con il precetto opposto è lo stesso azionato nella procedura esecutiva n. 928/2004 RGE.
Va, però, evidenziato che nel progetto di distribuzione non vi è alcun riferimento all'epoca in cui abbia acquistato il credito da o al contratto di cessione tra e Parte_3 CP_3 CP_3
, dati cui, invece, fa riferimento la GU del 2017 nel descrivere i crediti ceduti da Parte_2 Pt_2
a .
[...] CP_1
Pertanto, neanche la descrizione del credito contenuta nel progetto di distribuzione consente di ricondurre lo stesso alla categoria dei crediti ceduti da alla di cui alla G.U. Parte_3 CP_1
sopra citata.
Inoltre nella GU è precisato che “Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del
3 luglio 2017, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì (salvo ove diversamente previsto) uno o più delle caratteristiche specificate in G.U.. Vi è poi il rinvio in G.U. ad un link, che in realtà non è consultabile, per individuare i creditori esclusi. Da ciò consegue che, ove pure il credito azionato con il precetto fosse riconducibile in astratto alla categoria dei crediti ceduti, non si potrebbe escludere che lo stesso rientri nella categoria dei crediti esclusi dalla cessione del 2017.
Né può essere d'ausilio la produzione in sede di conclusioni di ulteriore documentazione da parte dell'opposta (cfr. dep. del 31/10/2024) che non può essere utilizzata ai fini della decisione in quanto tardiva, essendo stata depositata in violazione delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Né a tal riguardo giova il richiamo fatto dalla opposta alla ordinanza della Cassazione (Sez. 3 civ., n. 10200 del 16.4.2021) secondo cui la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e, pertanto, è producibile anche in appello al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa ove venga ritenuto necessario ai fini della decisione. Infatti, l'assunto di
[...]
tralascia di considerare che la giurisprudenza richiamata nella sentenza Cass Controparte_1
10200/2021 si riferisce all'ammissibilità in appello di produzione documentale in base alla vecchia
5 formulazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 ratione temporis applicabile alla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte.
Il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione in vigore dopo la novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, non è infatti superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione (nella fattispecie in esame in comparsa conclusionale), atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. 29506/2023).
Pertanto vi è motivo di ritenere che la documentazione prodotta tardivamente in primo grado non potrà essere ammessa neanche in appello.
In disparte ciò, non può non rilevarsi che anche il contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato tra la (cedente) e Parte_3 Controparte_1
(cessionaria), rinvenibile nella citata produzione documentale, è privo dell'elenco dei crediti oggetti di cessione e, quindi, insufficiente a provare che la pretesa azionata sia stata trasferita alla cessionaria.
Alla luce, dunque, di tutti questi elementi deve ritenersi non provata la cessione del credito da Pt_2
a e, quindi, va ritenuta fondata l'eccezione sul difetto di legittimazione
[...] Controparte_1
attiva della . Ogni altra questione è assorbita. CP_1
3.Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, dovendosi tener conto del comportamento processuale di parte opponente che ha sollevato la questione del difetto di legittimazione attiva di parte opposta solo in comparsa conclusionale, ben sapendo delle preclusioni istruttorie in questa fase e dell'impossibilità per la convenuta di produrre ulteriori documenti attestanti la titolarità del credito. A ciò si aggiungono i mutamenti giurisprudenziali in tema di prova in caso di cessione dei crediti in blocco di cui si è detto prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 2.02.2025
Il Giudice
6 7
dott.ssa Maria Luisa Buono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25928/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFAELE PANNONE (c.f. ), in virtù di procura in atti, C.F._2
-opponente-
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t. e, per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale sua mandataria, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
CLAUDIO ORABONA (c.f. ), in virtù di procura in atti. C.F._3
-opposta-
Conclusioni per parte opponente:
-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, previa fissazione di udienza per la discussione in camera di consiglio sulla predetta istanza;
-accertare e dichiarare la inammissibilità ex art. 481 cpc o comunque la nullità totale o parziale dell'atto di precetto impugnato per i motivi come sopra esposti;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.
Conclusioni per parte opposta:
NEL MERITO
-per il totale rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto;
-per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo;
- per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite con ogni maggiorazione prevista dall'art. 96 c.p.c. oltre spese generali IVA e CPA. 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. notificava il 13.10.2021 ad atto di precetto Controparte_1 Parte_1
intimante il pagamento di euro 43.312,12 in virtù di titolo esecutivo, notificato in data 13.06.2003, costituito da decreto ingiuntivo n. 164/2003 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli, non opposto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.11.2021, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto ex art. 615, 1° comma, c.p.c., deducendo che le somme ivi indicate erano state indicate in modo generico, erano maggiori e diverse rispetto al titolo esecutivo, con conseguente nullità del medesimo (totale o parziale). Deduceva, inoltre, la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e che non erano dovuti alla opposta gli importi a titolo di Iva sulle spese legali in quanto portate in detrazione dalla precettante;
instava per la sospensione dell'efficacia del titolo.
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'inammissibilità della opposizione poiché di contenuto analogo a quella proposta, sempre ex art. 615, 1° comma, c.p.c. (avverso l'atto di precetto notificato il 15/9/2020 sulla base dello stesso titolo esecutivo) da nel giudizio dinanzi al Parte_1
medesimo Tribunale, rubricato con r.g.n. 20081/2020; si opponeva alle ulteriori avverse domande e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza dell'08/03/2022, il giudice rigettava la richiesta di sospensione del titolo esecutivo.
Esaurita la fase di trattazione la causa veniva assegnata a conclusioni e, poi, riservata in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione, sollevata dall'opponente solo in comparsa conclusionale, relativa al difetto di legittimazione attiva del creditore intimante il precetto
[...]
per non aver provato la cessione del credito azionato. CP_1
In proposito va evidenziato che il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dalla tempestività o meno dell'eccezione sollevata da parte opponente nel presente giudizio.
Rientra, dunque, nei poteri di ufficio del giudice dell'opposizione verificare la fondatezza o meno di detta eccezione.
Ciò premesso, va evidenziato in proposito che l'art. 58 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260
e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2 La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n.
15884/2019).Con una recentissima sentenza la Cassazione (sent. n. 12007/2024) ha affermato che
“va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
3 22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre
2020 - Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 16.04.2021, ha affermato che “La dichiarazione del cedente (…), al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado
d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa”.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati deve rilevarsi, in primo luogo, che, nella fattispecie in esame, la cessione dei crediti da a è stata documentata Parte_2 Controparte_1 mediante il deposito di copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8.08.2017.
Nella G.U. si legge che sono stati ceduti a tutti i crediti individuali in blocco Controparte_1 vantati da “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti Parte_2
erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di
[...]
tra cui “i crediti di cui la è divenuta titolare per averli Parte_3 Parte_3
precedentemente acquistati da in virtù di un contratto Controparte_3
di cessione datato 20 novembre 2014, tra e Parte_3 Controparte_4
sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del
[...]
30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte
II n. 139, del 25 novembre 2014”.
La sola descrizione riportata in G.U. non consente di ricondurre il credito posto a base del precetto alla categoria dei crediti ceduti cui si riferisce la G.U., anche in considerazione del fatto che il link riportato in GU, che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti ceduti, non è consultabile. Non si possono, poi, trarre elementi utili neanche dal progetto di distribuzione approvato nella procedura esecutiva n. 928/2004 RGE e richiamato dal convenuto.
4 Nel progetto di distribuzione della procedura esecutiva n. 928/2004 rge Tribunale di Napoli, il credito del creditore procedente è così individuato: “Unicredit Banca spa ha ottenuto in data
13.06.2003 decreto ingiuntivo n. 164/03 emesso dal Tribunale di Napoli in danno della società “
[...]
” e di munito di formula esecutiva Parte_4 Parte_1
del 5.12.2013 in danno di , , , e Parte_5 CP_5 CP_6 Controparte_7
per la somma di euro 41.903,73 (omissis) (nuova Parte_6 Parte_7 Pt_3 denominazione)”.
Dalla lettura del progetto di distribuzione del 15.03.2018 si riesce solo ad evincere che il credito azionato con il precetto opposto è lo stesso azionato nella procedura esecutiva n. 928/2004 RGE.
Va, però, evidenziato che nel progetto di distribuzione non vi è alcun riferimento all'epoca in cui abbia acquistato il credito da o al contratto di cessione tra e Parte_3 CP_3 CP_3
, dati cui, invece, fa riferimento la GU del 2017 nel descrivere i crediti ceduti da Parte_2 Pt_2
a .
[...] CP_1
Pertanto, neanche la descrizione del credito contenuta nel progetto di distribuzione consente di ricondurre lo stesso alla categoria dei crediti ceduti da alla di cui alla G.U. Parte_3 CP_1
sopra citata.
Inoltre nella GU è precisato che “Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del
3 luglio 2017, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì (salvo ove diversamente previsto) uno o più delle caratteristiche specificate in G.U.. Vi è poi il rinvio in G.U. ad un link, che in realtà non è consultabile, per individuare i creditori esclusi. Da ciò consegue che, ove pure il credito azionato con il precetto fosse riconducibile in astratto alla categoria dei crediti ceduti, non si potrebbe escludere che lo stesso rientri nella categoria dei crediti esclusi dalla cessione del 2017.
Né può essere d'ausilio la produzione in sede di conclusioni di ulteriore documentazione da parte dell'opposta (cfr. dep. del 31/10/2024) che non può essere utilizzata ai fini della decisione in quanto tardiva, essendo stata depositata in violazione delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Né a tal riguardo giova il richiamo fatto dalla opposta alla ordinanza della Cassazione (Sez. 3 civ., n. 10200 del 16.4.2021) secondo cui la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e, pertanto, è producibile anche in appello al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa ove venga ritenuto necessario ai fini della decisione. Infatti, l'assunto di
[...]
tralascia di considerare che la giurisprudenza richiamata nella sentenza Cass Controparte_1
10200/2021 si riferisce all'ammissibilità in appello di produzione documentale in base alla vecchia
5 formulazione dell'art. 345 c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 ratione temporis applicabile alla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte.
Il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione in vigore dopo la novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, non è infatti superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione (nella fattispecie in esame in comparsa conclusionale), atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. 29506/2023).
Pertanto vi è motivo di ritenere che la documentazione prodotta tardivamente in primo grado non potrà essere ammessa neanche in appello.
In disparte ciò, non può non rilevarsi che anche il contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco, stipulato tra la (cedente) e Parte_3 Controparte_1
(cessionaria), rinvenibile nella citata produzione documentale, è privo dell'elenco dei crediti oggetti di cessione e, quindi, insufficiente a provare che la pretesa azionata sia stata trasferita alla cessionaria.
Alla luce, dunque, di tutti questi elementi deve ritenersi non provata la cessione del credito da Pt_2
a e, quindi, va ritenuta fondata l'eccezione sul difetto di legittimazione
[...] Controparte_1
attiva della . Ogni altra questione è assorbita. CP_1
3.Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, dovendosi tener conto del comportamento processuale di parte opponente che ha sollevato la questione del difetto di legittimazione attiva di parte opposta solo in comparsa conclusionale, ben sapendo delle preclusioni istruttorie in questa fase e dell'impossibilità per la convenuta di produrre ulteriori documenti attestanti la titolarità del credito. A ciò si aggiungono i mutamenti giurisprudenziali in tema di prova in caso di cessione dei crediti in blocco di cui si è detto prima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la carenza di legittimazione ad agire di
[...]
Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 2.02.2025
Il Giudice
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dott.ssa Maria Luisa Buono