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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 147/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte (foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione/assegno per il nucleo familiare.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 20 gennaio 2025) conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Brescia;
chiedeva, previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato (dal 20 gennaio 2020 al 30 aprile 2021) e della mancata percezione degli assegni a lui spettanti per il nucleo familiare ( , la condanna della società al pagamento degli stessi per CP_3 la somma complessiva di euro 4.004,12, oltre a oneri di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Più precisamente, deduceva che:
- egli aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 20 gennaio
2020 al 30 aprile 2021, con orario full-time, in qualità di operaio, con la qualifica di elettricista ai sensi del C.C.N.L. Metalmeccanica - Industria
(cfr. docc. 1 e 2 allegati al ricorso);
- durante tutta la durata del citato rapporto lavorativo, non aveva percepito gli assegni al nucleo familiare, che ammontano a euro 258,33 al mese, come riconosciuto nei provvedimenti di accoglimento dell' di cui al CP_4 doc. 3 allegato al ricorso;
- pertanto, era creditore della somma di euro 258,33 mensili, per 15 mesi e di euro 129,17 per gennaio 2020 (euro 9,94 al giorno), per complessivi euro 4.004,12, oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertato il mancato pagamento delle voci di cui alla narrativa che segue e dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 4.004,12 a titolo di assegni nucleo familiare, o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi. (...)
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 19 maggio 2025 la società
ometteva di Controparte_2 costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
Il difensore del ricorrente si riportava alle argomentazioni già svolte e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito del Certificato Storico
Lavorativo (Modello C2), recante l'elencazione dei rapporti di lavoro registrati presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente (nel caso di specie,
Bergamo), di cui al doc. 1 allegato al ricorso, nonché dal certificato UNI-LAV in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che abbia lavorato alle Parte_1 dipendenze di a responsabilità limitata semplificata in liquidazione CP_2 con la qualifica di “elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni”, con applicazione del C.C.N.L. Metalmeccanica - Industria, dal 20 gennaio 2020 al
30 aprile 2021.
4. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti
3 che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta, quale datrice di lavoro della ricorrente, ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
5. Reputa la Giudice sufficientemente provato il diritto del ricorrente alla percezione delle somme di cui all'Assegno per il Nucleo Familiare (A.N.F.), in quanto corroborato dalla produzione del relativo titolo, ossia la documentazione amministrativa dell' attestante la spettanza del beneficio (cfr. doc. 3 CP_4 allegato al ricorso).
Quanto al calcolo avanzato da (euro 9,94 al giorno;
euro 258,33 al mese) - Pt_1 si osserva che è corretto nella prima parte, in quanto è pari a 3.874,95 euro per il periodo di quindici mesi (febbraio 2020/aprile 2021); va ridotto il conteggio per i dieci residui giorni di gennaio 2020, pari a dodici, in quanto la somma è di 119,28 euro (9,94 euro al dì x 12 giorni), ossia in totale 3.994,23 euro.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti gli oneri di legge, la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
6. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
4 Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società
[...]
C
semplificata liquidazione e sono liquidate nella somma Controparte_2 complessiva di euro 657,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato, con prestazione lavorativa full-time, dal 20 gennaio 2020 al 30 aprile 2021;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di assegni al nucleo familiare, maturati nel periodo di cui al punto 1), non versati da
; Controparte_2
3) condanna Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €
3.994,23, oltre a oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna limitata semplificata in liquidazione Controparte_2
a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 657,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 19 maggio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Ponte (foro di Bergamo)
- RICORRENTE contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione/assegno per il nucleo familiare.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 20 gennaio 2025) conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Brescia;
chiedeva, previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato (dal 20 gennaio 2020 al 30 aprile 2021) e della mancata percezione degli assegni a lui spettanti per il nucleo familiare ( , la condanna della società al pagamento degli stessi per CP_3 la somma complessiva di euro 4.004,12, oltre a oneri di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Più precisamente, deduceva che:
- egli aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 20 gennaio
2020 al 30 aprile 2021, con orario full-time, in qualità di operaio, con la qualifica di elettricista ai sensi del C.C.N.L. Metalmeccanica - Industria
(cfr. docc. 1 e 2 allegati al ricorso);
- durante tutta la durata del citato rapporto lavorativo, non aveva percepito gli assegni al nucleo familiare, che ammontano a euro 258,33 al mese, come riconosciuto nei provvedimenti di accoglimento dell' di cui al CP_4 doc. 3 allegato al ricorso;
- pertanto, era creditore della somma di euro 258,33 mensili, per 15 mesi e di euro 129,17 per gennaio 2020 (euro 9,94 al giorno), per complessivi euro 4.004,12, oltre oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Previe tutte le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, accertato il mancato pagamento delle voci di cui alla narrativa che segue e dichiarata l'invalidità ex art. 2113 c.c. di eventuali rinunzie e transazioni intervenute fra le parti, condannare la società convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di euro 4.004,12 a titolo di assegni nucleo familiare, o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di
2 giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi. (...)
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 19 maggio 2025 la società
ometteva di Controparte_2 costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
Il difensore del ricorrente si riportava alle argomentazioni già svolte e insisteva per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito del Certificato Storico
Lavorativo (Modello C2), recante l'elencazione dei rapporti di lavoro registrati presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente (nel caso di specie,
Bergamo), di cui al doc. 1 allegato al ricorso, nonché dal certificato UNI-LAV in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), che abbia lavorato alle Parte_1 dipendenze di a responsabilità limitata semplificata in liquidazione CP_2 con la qualifica di “elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni”, con applicazione del C.C.N.L. Metalmeccanica - Industria, dal 20 gennaio 2020 al
30 aprile 2021.
4. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti
3 che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta, quale datrice di lavoro della ricorrente, ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
5. Reputa la Giudice sufficientemente provato il diritto del ricorrente alla percezione delle somme di cui all'Assegno per il Nucleo Familiare (A.N.F.), in quanto corroborato dalla produzione del relativo titolo, ossia la documentazione amministrativa dell' attestante la spettanza del beneficio (cfr. doc. 3 CP_4 allegato al ricorso).
Quanto al calcolo avanzato da (euro 9,94 al giorno;
euro 258,33 al mese) - Pt_1 si osserva che è corretto nella prima parte, in quanto è pari a 3.874,95 euro per il periodo di quindici mesi (febbraio 2020/aprile 2021); va ridotto il conteggio per i dieci residui giorni di gennaio 2020, pari a dodici, in quanto la somma è di 119,28 euro (9,94 euro al dì x 12 giorni), ossia in totale 3.994,23 euro.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti gli oneri di legge, la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
6. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
4 Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della società
[...]
C
semplificata liquidazione e sono liquidate nella somma Controparte_2 complessiva di euro 657,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato, con prestazione lavorativa full-time, dal 20 gennaio 2020 al 30 aprile 2021;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di assegni al nucleo familiare, maturati nel periodo di cui al punto 1), non versati da
; Controparte_2
3) condanna Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di €
3.994,23, oltre a oneri di legge, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna limitata semplificata in liquidazione Controparte_2
a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 657,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 19 maggio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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