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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8025/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IN
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Cristiano Cazzoletti
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte attrice. Il dott. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare la a pagare l'importo di € 175.043,08 Controparte_2 oltre oneri contributivi e interessi di mora, preteso a titolo di pagamento del compenso dovuto per l'attività di veterinario svolta tra il 1999 e il 2009.
1.1. Più in particolare, il ricorrente ha chiesto il pagamento dei seguenti importi: anno compenso
1999 22.711,70
2000 21.758,80
2001 18.683,30
2002 18.022,00
2003 17.918,00
2004 16.846,00
2005 16.786,00
2006 16.207,00
2007 11.095,00
2008 11.131,00
2009 10.349,00 totale 181.507,80 acconti 6.464,72- totale 175.043,08 contributo integrativo 3.500,86 Totale imponibile 178.543,94 iva 22% 39.279,67 217.823,61 spese anticipate - ritenuta 20% 35.008,62
182.814,99
1.2. I suddetti importi, deduce il ricorrente, derivano dalle molteplici prestazioni veterinarie effettuate dal 1999 al 2009, elencate nel documento n. 2 (Attestazione di Opinamento rilasciata al dott. Pt_1 dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo in data 29 aprile 2021) da pag. 5 a pag.
27, riconducibili prevalentemente a visite ginecologiche, cura del bestiame, gestione dell'inseminazione, assistenza ai parti, ingessatura, visite dei tori, detorsione uteri, oltre al rilascio di ricette mediche e certificati.
1.3. In ordine al tempo trascorso prima di far valere la propria pretesa creditoria, il ricorrente ha dedotto di esser stato legato ai signori da un rapporto di amicizia in ragione della quale CP_1 ha a lungo pazientato a fronte delle lamentate difficoltà economiche e crisi di liquidità.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Dichiarata contumace nell'udienza dell'11 aprile
2024, il 2 ottobre 2025 - allorquando la causa era stata già ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di discussione della causa - si è costituita la Controparte_2
e pertanto con provvedimento dell'11 ottobre 2025 è stata revocata la dichiarazione di
[...] contumacia.
2.1. In via preliminare, la società convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini per non aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. Tale mancata ricezione della notifica, deduce la convenuta,
è da imputarsi a problematiche legate alla comunicazione della PEC alla Camera di Commercio e, più in particolare, al fatto che la non ha ricevuto la notifica della PEC effettivamente CP_3 utilizzata dalla società F.LI EL RR (vale a dire la pec . Tale Email_1 circostanza, deduce ulteriormente la convenuta, è peraltro coincisa con un periodo di grave turbamento familiare, dovuto alle condizioni di salute della socia e del padre Parte_2
. Persona_1
2.2. Nel merito, parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea perché infondata per i motivi che si sintetizzano di seguito:
a) il dott. ha svolto solo attività saltuaria ed eccezionale per la società convenuta che è Pt_1 sempre stata regolarmente retribuita in contanti, su richiesta dello stesso dott. Pt_1
b) le prestazioni rese dal dott. sono state integralmente saldate, come da assegni prodotti Pt_1 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
c) il valore delle prestazioni per cui il ricorrente chiede il pagamento è stato ingigantito a dismisura, sia nel numero che negli importi;
d) la collaborazione professionale con il dott. divenuta sporadica col trascorrere degli Pt_1 anni, si è definitivamente interrotta con l'inizio del rapporto professionale con il veterinario dott. come da documentazione prodotta;
Persona_2
e) non è stata prodotta alcuna fattura, neppure in relazione ai pagamenti ricevuti e qualificati dal ricorrente come acconti;
f) il ricorrente non ha offerto alcuna prova in ordine all'acquisto di farmaci e al relativo utilizzo in favore della impresa convenuta;
g) il parere dell'Ordine dei Veterinari non ha valore probatorio, trattandosi di dichiarazione unilaterale, basata esclusivamente sulle affermazioni del professionista, priva di efficacia vincolante per il giudice;
h) le attività del dott. non risultano dai registri aziendali relativi ai trattamenti effettuati Pt_1
e alla gestione dei farmaci;
pertanto, se le prestazioni fossero state effettivamente rese, il ricorrente avrebbe omesso gli obblighi documentali previsti per l'attività veterinaria.
3. Rigetto dell'istanza di rimessione in termini. La convenuta, costituitasi in giudizio il 2 ottobre
2025 (allorquando, come già chiarito, era stata già fissata l'udienza per la discussione della causa), ha chiesto di essere rimessa in termini. A supporto di tale istanza la società convenuta ha dedotto che per un evento fortuito la comunicazione con cui aveva comunicato alla la propria pec non è CP_3 pervenuta alla destinataria e pertanto la ha assegnato d'ufficio alla società una PEC CP_3
(00268090164@impresa.italia.it), senza che la stessa fosse a conoscenza del procedimento di assegnazione. Tale circostanza peraltro, precisa parte convenuta, ha coinciso con un periodo di grave turbamento familiare, dovuto alle condizioni di salute della socia e del padre Parte_2 , la prima affetta da Les e dall'asportazione di un rene ed il secondo invalido al Persona_1
100% con esigenze di assistenza continua, deceduto il 22 novembre 2023.
3.1. Come già deciso con ordinanza dell'11 ottobre 2025, l'istanza formulata da parte convenuta di essere rimessa in termini deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 153, II comma c.p.c. e dell'art. 294 c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini e, più in particolare, il contumace che si costituisce può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nuLItà della citazione o della sua stessa notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
La convenuta ha affermato che l'invio della comunicazione alla della propria pec non è CP_3 pervenuta “per un evento fortuito”, senza però né allegare né provare le circostanze da cui poter inferire la sussistenza del lamentato caso fortuito.
Vale rilevare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009 e ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012; tale indirizzo, come più volte ribadito dalla
Corte di cassazione (ex multis, Cass. n. 28916/2020), costituisce l'indirizzo “pubblico informatico” che gli imprenditori hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese. Allorquando un imprenditore omette di comunicare il proprio indirizzo la Camera di Commercio assegna d'ufficio un domicilio digitale, in conformità alla procedura prevista dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, e tale domicilio digitale assegnato d'ufficio e indicato nel Registro delle Imprese è assimilabile alla sede legale della società.
Precisato che la convenuta non ha contestato la conformità a legge del procedimento di assegnazione del domicilio digitale, la stessa essendosi limitata ad affermare di non essere venuta a conoscenza dello stesso senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi non provata la sussistenza di una causa non imputabile alla società medesima in ragione della quale questa non è venuta a conoscenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
4. Nota sulla costituzione tardiva di parte convenuta. Sia pure in via di estrema sintesi, vale precisare che costituendosi tardivamente il convenuto, ai sensi degli artt. 167 e 293 c.p.c., può prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda svolgendo delle mere difese, vale a dire sviluppando argomentazioni difensive volte a contrastare le difese svolte dal ricorrente e che non si traducano nella deduzione di fatti nuovi, dunque di nuovi temi. In sintesi, il convenuto contumace che si costituisce nel corso del processo non può formulare eccezioni in senso tecnico – che devono essere introdotte nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte – e non può offrire prove qualora, come nella presente vicenda processuale, la costituzione sia intervenuta dopo lo spirare dei termini preclusivi posti per l'attività assertiva e per la formulazione di istanze probatorie.
5. Rigetto della domanda attorea. Vale premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (termini mutuati da Cass. n. 21522/2019).
Il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico in ordine alla prova dell'effettivo espletamento dell'incarico e in ordine all'entità delle prestazioni svolte e pertanto la domanda formulata deve essere rigettata.
5.1. Il ricorrente per provare le prestazioni effettuate ha prodotto sub doc. 2 l'Attestazione di
Opinamento rilasciata dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo in data 29 aprile
2021. Tale attestazione riguarda però solo la congruità degli onorari richiesti “con riferimento al valore degli onorari indicati nello studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario divulgato dalla e che è stato adottato come parametro per le tariffe CP_4 applicabili”, ma non attesta, né è suo scopo attestare, che quelle prestazioni siano state effettivamente prestate in favore della convenuta, in quelle date e con le modalità indicate.
Il dott. non ha prodotto alcuna fattura, neanche in relazione ai pagamenti a titolo di acconto Pt_1 che pure sostiene di aver ricevuto. Così come non ha prodotto alcun altro documento da cui poter inferire l'attività veterinaria prestata e relativa al bestiame da lui visitato e curato.
Vale rilevare che non è stata prodotta la proforma del 9 aprile 2021, pur richiamata nella diffida ad adempiere del 4 giugno 2021 (doc. 4), così come non sono state prodotte le schede contabili pur richiamate nella diffida ad adempiere dell'11 marzo 2021 (doc. 4).
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto di essere in grado di presentare proprie agende con indicate le date e le prestazioni erogate, ma quand'anche tale documentazione fosse stata prodotta
(tanto non è avvenuto) si sarebbe comunque trattato di documentazione di formazione unilaterale.
5.2. La prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico e dell'entità delle prestazioni (nella misura, modo e tempi indicati da pagina n. 5 a pagina n. 27 del documento n. 2) non emerge in modo sufficientemente adeguato neanche dall'istruttoria orale.
Nessuna inferenza può essere tratta dalle dichiarazioni rese dalla testimone sentita Tes_1 nell'udienza dell'11 marzo 2025 (la testimone ha frequentato l'azienda agricola convenuta in quanto fidanzata di uno dei soci dal 2000 al 2002) che ha dichiarato di aver visto il dottore lavorare in azienda, ma non sapeva di cosa si occupasse. Altrettanto deve dirsi degli esami testimoniali resi da e Testimone_2 Tes_3 rispettivamente coniuge da cui ha divorziato e figlia del dott. Entrambe le testimoni hanno Pt_1 confermato che il dott. si recava presso la società agricola convenuta per svolgere l'attività Pt_1 veterinaria;
entrambe hanno dichiarato che tanto accadeva anche nei fine settimana così come di notte.
Dalle dichiarazioni rese non è però dato inferire con ragionevole certezza che tutte le prestazioni indicate nel già più volte citato documento n. 2 (per un compenso complessivo di € 175.043,08) siano state rese.
Anche le dichiarazioni rese dai testimoni e rispettivamente Testimone_4 Testimone_5 mungitore e collaboratore tuttofare della società convenuta (il primo per 15 anni e fino al 2009, il secondo dal 1995 al 2007) se da un lato confermano che il dott. ha svolto l'incarico Pt_1 conferitogli, dall'altro non sono di portata tale da risultare idonee a provare l'entità delle prestazioni rese.
5.3. Per i motivi fin qui esposti e in conformità all'orientamento di legittimità richiamato nell'incipit del § 5, la domanda deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum) e della non elevata complessità delle questioni trattate, applicati pertanto i valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva (vale a dire di costituzione del convenuto) e decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.217,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate da parte ricorrente.
2. Condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre 15%
[...] per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8025/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RT IN
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Cristiano Cazzoletti
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte attrice. Il dott. ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di condannare la a pagare l'importo di € 175.043,08 Controparte_2 oltre oneri contributivi e interessi di mora, preteso a titolo di pagamento del compenso dovuto per l'attività di veterinario svolta tra il 1999 e il 2009.
1.1. Più in particolare, il ricorrente ha chiesto il pagamento dei seguenti importi: anno compenso
1999 22.711,70
2000 21.758,80
2001 18.683,30
2002 18.022,00
2003 17.918,00
2004 16.846,00
2005 16.786,00
2006 16.207,00
2007 11.095,00
2008 11.131,00
2009 10.349,00 totale 181.507,80 acconti 6.464,72- totale 175.043,08 contributo integrativo 3.500,86 Totale imponibile 178.543,94 iva 22% 39.279,67 217.823,61 spese anticipate - ritenuta 20% 35.008,62
182.814,99
1.2. I suddetti importi, deduce il ricorrente, derivano dalle molteplici prestazioni veterinarie effettuate dal 1999 al 2009, elencate nel documento n. 2 (Attestazione di Opinamento rilasciata al dott. Pt_1 dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo in data 29 aprile 2021) da pag. 5 a pag.
27, riconducibili prevalentemente a visite ginecologiche, cura del bestiame, gestione dell'inseminazione, assistenza ai parti, ingessatura, visite dei tori, detorsione uteri, oltre al rilascio di ricette mediche e certificati.
1.3. In ordine al tempo trascorso prima di far valere la propria pretesa creditoria, il ricorrente ha dedotto di esser stato legato ai signori da un rapporto di amicizia in ragione della quale CP_1 ha a lungo pazientato a fronte delle lamentate difficoltà economiche e crisi di liquidità.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Dichiarata contumace nell'udienza dell'11 aprile
2024, il 2 ottobre 2025 - allorquando la causa era stata già ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di discussione della causa - si è costituita la Controparte_2
e pertanto con provvedimento dell'11 ottobre 2025 è stata revocata la dichiarazione di
[...] contumacia.
2.1. In via preliminare, la società convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini per non aver ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. Tale mancata ricezione della notifica, deduce la convenuta,
è da imputarsi a problematiche legate alla comunicazione della PEC alla Camera di Commercio e, più in particolare, al fatto che la non ha ricevuto la notifica della PEC effettivamente CP_3 utilizzata dalla società F.LI EL RR (vale a dire la pec . Tale Email_1 circostanza, deduce ulteriormente la convenuta, è peraltro coincisa con un periodo di grave turbamento familiare, dovuto alle condizioni di salute della socia e del padre Parte_2
. Persona_1
2.2. Nel merito, parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea perché infondata per i motivi che si sintetizzano di seguito:
a) il dott. ha svolto solo attività saltuaria ed eccezionale per la società convenuta che è Pt_1 sempre stata regolarmente retribuita in contanti, su richiesta dello stesso dott. Pt_1
b) le prestazioni rese dal dott. sono state integralmente saldate, come da assegni prodotti Pt_1 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
c) il valore delle prestazioni per cui il ricorrente chiede il pagamento è stato ingigantito a dismisura, sia nel numero che negli importi;
d) la collaborazione professionale con il dott. divenuta sporadica col trascorrere degli Pt_1 anni, si è definitivamente interrotta con l'inizio del rapporto professionale con il veterinario dott. come da documentazione prodotta;
Persona_2
e) non è stata prodotta alcuna fattura, neppure in relazione ai pagamenti ricevuti e qualificati dal ricorrente come acconti;
f) il ricorrente non ha offerto alcuna prova in ordine all'acquisto di farmaci e al relativo utilizzo in favore della impresa convenuta;
g) il parere dell'Ordine dei Veterinari non ha valore probatorio, trattandosi di dichiarazione unilaterale, basata esclusivamente sulle affermazioni del professionista, priva di efficacia vincolante per il giudice;
h) le attività del dott. non risultano dai registri aziendali relativi ai trattamenti effettuati Pt_1
e alla gestione dei farmaci;
pertanto, se le prestazioni fossero state effettivamente rese, il ricorrente avrebbe omesso gli obblighi documentali previsti per l'attività veterinaria.
3. Rigetto dell'istanza di rimessione in termini. La convenuta, costituitasi in giudizio il 2 ottobre
2025 (allorquando, come già chiarito, era stata già fissata l'udienza per la discussione della causa), ha chiesto di essere rimessa in termini. A supporto di tale istanza la società convenuta ha dedotto che per un evento fortuito la comunicazione con cui aveva comunicato alla la propria pec non è CP_3 pervenuta alla destinataria e pertanto la ha assegnato d'ufficio alla società una PEC CP_3
(00268090164@impresa.italia.it), senza che la stessa fosse a conoscenza del procedimento di assegnazione. Tale circostanza peraltro, precisa parte convenuta, ha coinciso con un periodo di grave turbamento familiare, dovuto alle condizioni di salute della socia e del padre Parte_2 , la prima affetta da Les e dall'asportazione di un rene ed il secondo invalido al Persona_1
100% con esigenze di assistenza continua, deceduto il 22 novembre 2023.
3.1. Come già deciso con ordinanza dell'11 ottobre 2025, l'istanza formulata da parte convenuta di essere rimessa in termini deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 153, II comma c.p.c. e dell'art. 294 c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini e, più in particolare, il contumace che si costituisce può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nuLItà della citazione o della sua stessa notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
La convenuta ha affermato che l'invio della comunicazione alla della propria pec non è CP_3 pervenuta “per un evento fortuito”, senza però né allegare né provare le circostanze da cui poter inferire la sussistenza del lamentato caso fortuito.
Vale rilevare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009 e ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012; tale indirizzo, come più volte ribadito dalla
Corte di cassazione (ex multis, Cass. n. 28916/2020), costituisce l'indirizzo “pubblico informatico” che gli imprenditori hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese. Allorquando un imprenditore omette di comunicare il proprio indirizzo la Camera di Commercio assegna d'ufficio un domicilio digitale, in conformità alla procedura prevista dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, e tale domicilio digitale assegnato d'ufficio e indicato nel Registro delle Imprese è assimilabile alla sede legale della società.
Precisato che la convenuta non ha contestato la conformità a legge del procedimento di assegnazione del domicilio digitale, la stessa essendosi limitata ad affermare di non essere venuta a conoscenza dello stesso senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi non provata la sussistenza di una causa non imputabile alla società medesima in ragione della quale questa non è venuta a conoscenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
4. Nota sulla costituzione tardiva di parte convenuta. Sia pure in via di estrema sintesi, vale precisare che costituendosi tardivamente il convenuto, ai sensi degli artt. 167 e 293 c.p.c., può prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda svolgendo delle mere difese, vale a dire sviluppando argomentazioni difensive volte a contrastare le difese svolte dal ricorrente e che non si traducano nella deduzione di fatti nuovi, dunque di nuovi temi. In sintesi, il convenuto contumace che si costituisce nel corso del processo non può formulare eccezioni in senso tecnico – che devono essere introdotte nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte – e non può offrire prove qualora, come nella presente vicenda processuale, la costituzione sia intervenuta dopo lo spirare dei termini preclusivi posti per l'attività assertiva e per la formulazione di istanze probatorie.
5. Rigetto della domanda attorea. Vale premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (termini mutuati da Cass. n. 21522/2019).
Il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico in ordine alla prova dell'effettivo espletamento dell'incarico e in ordine all'entità delle prestazioni svolte e pertanto la domanda formulata deve essere rigettata.
5.1. Il ricorrente per provare le prestazioni effettuate ha prodotto sub doc. 2 l'Attestazione di
Opinamento rilasciata dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo in data 29 aprile
2021. Tale attestazione riguarda però solo la congruità degli onorari richiesti “con riferimento al valore degli onorari indicati nello studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario divulgato dalla e che è stato adottato come parametro per le tariffe CP_4 applicabili”, ma non attesta, né è suo scopo attestare, che quelle prestazioni siano state effettivamente prestate in favore della convenuta, in quelle date e con le modalità indicate.
Il dott. non ha prodotto alcuna fattura, neanche in relazione ai pagamenti a titolo di acconto Pt_1 che pure sostiene di aver ricevuto. Così come non ha prodotto alcun altro documento da cui poter inferire l'attività veterinaria prestata e relativa al bestiame da lui visitato e curato.
Vale rilevare che non è stata prodotta la proforma del 9 aprile 2021, pur richiamata nella diffida ad adempiere del 4 giugno 2021 (doc. 4), così come non sono state prodotte le schede contabili pur richiamate nella diffida ad adempiere dell'11 marzo 2021 (doc. 4).
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto di essere in grado di presentare proprie agende con indicate le date e le prestazioni erogate, ma quand'anche tale documentazione fosse stata prodotta
(tanto non è avvenuto) si sarebbe comunque trattato di documentazione di formazione unilaterale.
5.2. La prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico e dell'entità delle prestazioni (nella misura, modo e tempi indicati da pagina n. 5 a pagina n. 27 del documento n. 2) non emerge in modo sufficientemente adeguato neanche dall'istruttoria orale.
Nessuna inferenza può essere tratta dalle dichiarazioni rese dalla testimone sentita Tes_1 nell'udienza dell'11 marzo 2025 (la testimone ha frequentato l'azienda agricola convenuta in quanto fidanzata di uno dei soci dal 2000 al 2002) che ha dichiarato di aver visto il dottore lavorare in azienda, ma non sapeva di cosa si occupasse. Altrettanto deve dirsi degli esami testimoniali resi da e Testimone_2 Tes_3 rispettivamente coniuge da cui ha divorziato e figlia del dott. Entrambe le testimoni hanno Pt_1 confermato che il dott. si recava presso la società agricola convenuta per svolgere l'attività Pt_1 veterinaria;
entrambe hanno dichiarato che tanto accadeva anche nei fine settimana così come di notte.
Dalle dichiarazioni rese non è però dato inferire con ragionevole certezza che tutte le prestazioni indicate nel già più volte citato documento n. 2 (per un compenso complessivo di € 175.043,08) siano state rese.
Anche le dichiarazioni rese dai testimoni e rispettivamente Testimone_4 Testimone_5 mungitore e collaboratore tuttofare della società convenuta (il primo per 15 anni e fino al 2009, il secondo dal 1995 al 2007) se da un lato confermano che il dott. ha svolto l'incarico Pt_1 conferitogli, dall'altro non sono di portata tale da risultare idonee a provare l'entità delle prestazioni rese.
5.3. Per i motivi fin qui esposti e in conformità all'orientamento di legittimità richiamato nell'incipit del § 5, la domanda deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum) e della non elevata complessità delle questioni trattate, applicati pertanto i valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva (vale a dire di costituzione del convenuto) e decisionale, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 4.217,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande formulate da parte ricorrente.
2. Condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre 15%
[...] per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo