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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1914/2025VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.2.2025 da
1) Parte_1
Cittadinanza: italiana
nata a: Rho (MI) il 31.03.1975
residente in[...]
Cod. Fisc.: C.F._1
2) CP_1
Cittadinanza: italiana
nato a: Sarconi( PZ) in data 15.09.1972
residente in[...]
Cod. Fisc.: C.F._2
Entrambi con l'avv. Laura Mezzena -CF: con studio in Milano in via CodiceFiscale_3
Lamarmora 33 Pec: per le Comunicazioni e domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Atella (PZ)in data 10.08.1998
(anno 1998 atto n. 8 parte II serie A) In comunione dei beni.
con la seguente figlia: nata a [...] in data [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati., stante l'intollerabilità ormai insanabile della convivenza, hanno depositato in data 15.02.2025 ricorso con cui hanno richiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2. I coniugi dichiarano che la sig.ra vivrà nella casa di sua Parte_1
proprietà con la figlia , mentre il sig. troverà una Persona_1 CP_1
sistemazione autonoma e distinta.
3. I coniugi sono entrambi operai mentre la figlia frequenta Per_1
l'Università Statale di Milano.
4. I coniugi sono d'accordo che il sig. pagherà euro 150,00 mensili CP_1
per il mantenimento della Figlia oltre il 50% delle spese extra.
Le parti, inoltre hanno integrato il ricorso con l'indicazione dei propri redditi .
Hanno dichiarato , altresì, di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ma hanno , comunque, depositato i loro CUD del 2024,2023,2022.
Le part hanno altresì rinunciato all'appello della sentenza , confermando le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che Per_1 le clausole relative alla stessa non sono in contrasto con i suoi interessi , stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Atella (PZ) in data10.08.1998;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Atella perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG