Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 494 / 2023 R.G. promossa da
,incorporante rapp. e difesa dall'Avv.to PETRELLI Controparte_1 Controparte_2
RUGGERO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C. rapp. e difesa Controparte_3 dall'avv.to FABIANI FRANCO del foro di Como ed elett. dom. presso lo studio e la persona dell'avv.to Liliana Audino per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, -) in parziale riforma della sentenza n. 874/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Genova, in data 4.04.2023, pubblicata il successivo 7.04.2023, a definizione del giudizio n. 990/2018 R.G., notificata in data 8.05.2023, e in accoglimento del presente appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, e previe le declaratorie tutte del caso, (i) rigettare la domanda di rideterminazione del saldo dei conti correnti nn. 55744/20, 56580/20 e 03 in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
(ii) per l'effetto riformare la statuizione della sentenza gravata anche in punto spese, e (iii) conseguentemente condannare
l'Avv. Franco Fabiani, antistatario, alla restituzione, in favore di delle Controparte_1 somme da questo percepite a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
(iv) Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, di entrambi i gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA
“ Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1
IN OGNI CASO:
Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, nonché del procedimento incardinato dall'appellante per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza nr. Controparte_1
874/2023 del Tribunale di Genova con cui:
“ definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- in accoglimento della domanda attore, dichiara l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi e commissioni, come in parte motiva, e, per l'effetto, ridetermina il saldo totale afferente ai tre rapporti –conto corrente ordinario n. 55774/20; conto anticipi n. 03; conto anticipi n. 56580/20– intrattenuti da Controparte_3 Controparte_4 on alla data del 30/09/2016 nella misura di Euro +57.575,04 a credito
[...] Controparte_2 del correntista;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro
[...]
14.103,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di CP
.
[...]
Deduceva l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto provata la domanda di rideterminazione del saldo dei conti correnti in esame sulla base degli estratti conto scalari prodotti in primo grado e sulla base delle risultanze della CTU ed altresì in ordine alla condanna in punto di spese.
Parte attrice in primo grado Parte_1 attuale parte appellata, aveva convenuto in giudizio ,
[...] Controparte_2 odierna appellata, deducendo di aver acceso, nell'esercizio e a sostegno della propria attività di impresa, presso la agenzia di San Colombiano Certenoli di Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia un rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n.
55744/20 ( DOC. 4 delle produzioni sotto fascicolo di primo grado di parte appellata) all'interno del quale era stata concessa una agevolazione di credito, ossia un fido di cassa.
L'attrice rappresentava inoltre che la banca aveva concesso altresì un ulteriore credito con lo strumento bancario del c.d. “salvo buon fine”, o anticipo fatture, a tal fine accendendo due separati conti corrente accessori, contrassegnati con il n. 56580/20( DOC. 5) delle produzioni sotto Cont fascicolo di primo grado di parte appellata) e conto 03 , all'interno del quale detto credito è stato regolato e gestito.
La parte deduceva:
2 a) l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti in oggetto;
b) l'illegittimità dell'applicazione, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93;
c) l'illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore.
L'attrice in primo grado pertanto aveva adito il Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimo addebito sul conto corrente ordinario della somma di € 84.572,21 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria chiedendo altresì la rettifica del saldo del conto corrente ordinario, alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 84.572,21
o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria.
Si costituiva attuale parte appellante, contestando la pretesa formulata da Controparte_1 controparte, opponendo l'inammissibilità di domanda di condanna formulata su rapporti ancora in essere, l'infondatezza nel merito della pretesa e la carenza di prova, avendo controparte prodotto solo una parte degli estratti scalari.
Nel corso del giudizio era esperita istruttoria documentale e mediante esperimento di CTU contabile.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi e commissioni, come in parte motiva, e, per l'effetto, rideterminava il saldo totale afferente ai tre rapporti di conto corrente nella misura di Euro
+57.575,04 a credito del correntista;
condannava l pagamento in favore Controparte_2 di delle spese di lite Parte_1
e poneva le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di
[...]
[...] quale incorporante di in seguito ad atto di Controparte_6 Controparte_2 fusione per incorporazione, impugnava predetta sentenza deducendo l'erroneità del provvedimento nella parte in cui aveva accolto la domanda di rideterminazione del saldo di
[...] dei conti correnti nn. 55744/20, Parte_1
56580/20 e conto S.B.F. 03 chiedendo altresì la riforma di tale statuizione anche in punto di spese e conseguentemente la condanna di Franco Fabiani, avvocato antistatario di alla restituzione, in Parte_1 favore di delle somme da questo percepite a titolo di spese di lite in Controparte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Parte appellante chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di provvisoria esecutività della sentenza con Ordinanza di rigetto del 5.07.2023 e fissava udienza al 22.01.2025 dove la causa era trattenuta in decisione.
Entrambe le parti depositavano note conclusive tempestivamente.
3 Il CI riferiva della causa al Collegio nella camera di consiglio del 15.05.2025.
1. Sui motivi di appello principale
1.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata accertato come provata la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, in assenza del deposito degli estratti conto e sulla base della sola produzione parziale degli estratti conto scalare.
La parte convenuta in primo grado, attuale appellante, aveva eccepito davanti al Tribunale la carenza probatoria della documentazione allegata dal correntista in quanto costituita da estratti conto scalari non continuativi.
Il Tribunale ha ritenuto ha ritenuto infondata l'eccezione come esposto da pag. 8 a pag. 11 del provvedimento impugnato.
Parte appellante contesta quanto ritenuto dal Tribunale deducendo che: “ Come già opposto in sede di giudizio di primo grado, la sostanziale integralità della giurisprudenza delle Corti di
Appello italiane (ivi compresa l'Ecc.ma Corte di Appello adita) ritengono, correttamente, non raggiunta la prova della domanda di rideterminazione del saldo con la sola produzione degli estratti conto scalari.
La sentenza gravata sul punto non ha argomentato alcunché, liquidando l'eccezione e gli argomenti della Ecc.ma Corte di Appello adita come inconferenti in quanto “concernono casi in cui l'azione proposta era di ripetizione dell'indebito e non di mero accertamento e rettifica del saldo” ( Atto di citazione in appello, pag. 9 e seg.).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte dal 2019, cui la parte appellante non ha fornito idonei elementi per discostarsi, e cui Questa Corte si è attenuta con continuità,:“Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari
a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi
4 partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11543, Rv.
653906 - 01)”.
La CTU in atti si è attenuta a tali criteri e pertanto la doglianza deve essere respinta.
Quanto alla asserita inutilità degli “estratti conto scalari” alla prova dell'accertamento di rileva che l'estratto conto scalare, o riassunto scalare, è un documento bancario che riporta i saldi del conto corrente in base alla data valuta, ossia la data in cui un'operazione ha effettivamente influito sul saldo. Questo documento serve per il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul conto.
L'estratto conto ordinario riporta i movimenti in ordine cronologico, mentre l'estratto conto scalare li raggruppa in base alla data valuta per facilitare il calcolo degli interessi.
L'estratto conto scalare permette di comprendere in modo chiaro come vengono calcolati gli interessi sul conto corrente e di verificare che siano corretti.
La banca nel corso del giudizio di primo grado non ha sollevato alcuna eccezione circa la conformità dei dati rilevabili dagli “scalari” rispetto a quelli risultanti dagli estratti conto.
Peraltro è principio pacifico “Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra;
ma anche: Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n.
29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass.
20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022)” ( Cass.
Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023 in motivazione).
Ne consegue che la tesi della parte appellante è infondata e risulta contraria ai principi di diritto formulati dalla Corte di legittimità, per come sopra esposti, ed applicati da questa Corte.
1.2 sulla mancata applicazione del disposto dell'art. 1194 c.c.e le critiche alla CTU L'appellante lamenta la mancata applicazione nella CTU dei criteri di cui all'art. 1194 c.c.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il quesito formulato dal Tribunale aveva espressamente previsto tale applicazione, ma in conseguenza delle difese della banca, esso è stato modificato con eliminazione di tale criterio di calcolo, tenuto altresì conto che la domanda in esame era di mero accertamento, che il rapporto era in corso, che non era stata formulata alcuna domanda di prescrizione.
Nelle osservazioni del CTP della banca all'elaborato peritale non è stata formulata alcuna censura relativamente alla mancata applicazione del criterio in esame e pertanto le attuali doglianze devono essere dichiarate inammissibili .
5 Peraltro non si rileva, alcun vizio di “logicità” o “tecnicità” nelle conclusioni della consulenza tecnica, che si è attenuta ai principi di calcolo indicati dalla Suprema Corte ( c.d. saldo zero) , da intendersi qui richiamati, secondo l'insegnamento della medesima Suprema Corte sulla motivazione della sentenza “ per relationem” all'elaborato peritale, come già fatto proprio dal
Tribunale.
Le considerazioni della parte appellante sulla CTU consistono in un mero dissenso dalle conclusioni cui è prevenuto il CTU senza specifica indicazione di pretese violazioni di regole tecniche o scientifiche.
Il CTU ha puntualmente e diffusamente replicato alle osservazioni delle parti con motivazione esaustiva ed adeguata cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
I motivi di critica sulle risultanze della CTU sono mossi senza alcuna indicazione di nuovi ed ammissibili profili di rilievo scientifico alle osservazioni già precedentemente esposte dai CTP e dai difensori.
Le censure della parte appellante costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione , ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Il CTU ha esaminato analiticamente e motivatamente valutato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi.
La Suprema Corte ha statuito, inoltre, che “ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012).
1.3 Domanda di restituzione delle somme versate dalla a titolo di spese di lite in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado
L'appellante censura la sentenza impugnata anche in ordine alle spese di lite.
La censura è infondata e deve essere respinta atteso che le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00. valore causa inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia:€ 2.977,00=
2. Fase introduttiva :€ 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00;
4. Fase decisionale: € 5.103,00=totale per compensi avvocato:€ 14.317,00;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
6
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello ;
2) dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio sostenute da Parte_1
e per essa in favore del difensore che si dichiara antistatario che liquida in €
[...]
14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.05.2025
La Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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