TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2021/2021
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2021/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Livorno, n. 144, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco ANDRETTA, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito;
- attore/opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Napoli (NA), alla Via Santa Brigida n. 39, c.f.:
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante p.t., con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio n. 63, c.f.:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione e risposta, dall'avv. Michele GALLO, c.f.: , presso C.F._3
il cui studio è elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro, n. 52;
- convenuta/opposta -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_3
1 legale in Milano (MI), al Viale Brenta n. 18/B, P.Iva: , rappresentata dalla P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona (VR), CP_4 al Viale dell'Agricoltura, n. 7, P.Iva: rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_4 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI,
c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Venosa C.F._4
(PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, P.Iva: P.IVA_5
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: , Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata da Controparte_7
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8
P.Iva: ; P.IVA_7
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_9 P.IVA_8
- convenuta contumace -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO
Con contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR (Rep. 22498 e Racc. PE
3132), concedeva alla sig.ra Controparte_10
la somma di Lire 130.000.000; contestualmente, veniva prestata Parte_2
fideiussione a garanzia del credito da parte della sig.ra e del Parte_3
sig. e, inoltre, veniva concessa da parte di quest'ultimo ipoteca Parte_1
volontaria sui propri beni immobili.
A seguito del mancato pagamento delle rate del piano di ammortamento, veniva attivata dalla Banca RI (adesso la procedura esecutiva immobiliare n. CP_1
2 20/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza nei confronti del sig. in Parte_1
quanto terzo datore di ipoteca e fideiussore.
Nella medesima procedura si inserivano anche per il presunto credito Controparte_11 di € 50.516,82 fondato su contratto di apertura di credito in conto corrente (atto per notaio del 4.10.1995, rep. 22497, racc. 3131), ed altri creditori (tra cui PE [...]
. Controparte_3
Premesso ciò, il sig. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al fine di ottenere, Pt_1
in via preliminare, la sospensione del giudizio di espropriazione immobiliare e per accertare l'applicazione di interessi di mora usurari con riferimento al contratto di mutuo ipotecario in questione.
Con ordinanza del 29.04.2021, il G.E. ha accolto solo in parte l'istanza di sospensione, limitatamente alla posizione creditoria relativa al contratto di conto corrente fatta valere da rigettandola per la restante parte. Controparte_11
In seguito, il sig. ha provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito. Pt_1
Ha rilevato la presenza di interessi usurari rispetto a quanto stabilito nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995, tenuto conto della previsione degli interessi di mora nella misura del 3% da aggiungere al tasso nominale annuo del 13%.
L'applicazione del tasso di interesse con un minimo del 16% annuo in caso di morosità porterebbe al superamento della soglia di usura vigente nel corso del periodo previsto per il pagamento delle rate del piano di ammortamento.
Di conseguenza, sarebbe illegittima l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Lire 165.781.430 da parte della Controparte_10
attraverso la notifica dell'atto di precetto del 22.10.2017 (con
[...]
indicazione della quota capitale pari a Lire 160.949.630 - rispetto alla somma mutuata concessa di Lire 130.000.000 - e degli interessi di mora di Lire 4.751.800 alla data del
29.08.1997).
Secondo la difesa dell'opponente, oltre alla mancata descrizione analitica della voce
“quota capitale”, l'applicazione del tasso di mora in misura superiore a quella prevista dai decreti ministeriali (per giunta, il tasso effettivo sarebbe anche maggiore rispetto a quello pattuito), causerebbe l'inefficacia ex nunc delle clausole del contratto di mutuo relative agli interessi.
Il sig. inoltre, ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento nella Parte_1
procedura esecutiva da parte di basato sul titolo derivante dal contratto Controparte_11
di apertura di conto credito con concessione di fido pari a Lire 70.000.000.
3 Ha contestato, altresì, la sproporzione delle garanzie prestate e la presenza di più procedure esecutive atteso che, oltre alle fideiussioni concesse, il valore degli immobili sottoposti ad ipoteca sarebbe superiore rispetto al titolo esecutivo di ben sei volte.
Infine, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte al momento della stipula del contratto di mutuo a causa della nullità di alcune clausole in esso inserite e rientranti nello schema ABI dell'11.07.2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 in quanto espressione di intese raggiunte in violazione della normativa antitrust.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.09.2021, tramite la procuratrice si è costituita in giudizio la società Controparte_2 [...]
(cessionaria dei crediti di Controparte_12 Parte_4
compresi i crediti precedentemente ceduti da e tenuto
[...] Controparte_11 conto che quest'ultima aveva assorbito la Controparte_10
.
[...]
Ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione atteso che i tassi di interesse contestati dall'opponente sarebbero stati pattuiti prima dell'entrata in vigore della Legge n.
108/1996 e, quindi, se anche si fosse verificato un superamento delle soglie di usura, si tratterebbe di usura sopravvenuta e non originaria.
Ad ogni modo, ha precisato che anche una eventuale rideterminazione degli importi dovuti a titolo di interessi non potrebbe giustificare la sospensione della procedura esecutiva visto che l'opponente non ha contestato la pretesa creditoria in relazione al capitale ed ha confermato il mancato versamento delle rate del piano di ammortamento del mutuo.
In merito all'intervento spiegato nella procedura esecutiva da parte di Controparte_11
fondato sul contratto di apertura di credito in conto corrente, la ha CP_1
evidenziato di non aver formulato alcuna richiesta rispetto al relativo credito e, quindi, di non avere legittimazione processuale sulla questione.
Quanto all'eccezione sulla sproporzione delle garanzie prestate e sul presunto abuso di azioni esecutive, ha chiarito che nessun abuso è stato perpetuato, che il valore dei beni sottoposti ad ipoteca non tiene conto delle difficoltà di vendita all'asta e degli eventuali ribassi delle relative offerte e che nella procedura esecutiva n. 20/1998 R.E. sono intervenuti altri creditori.
Infine, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. e dalla Sig.ra in quanto introdotta soltanto Parte_1 Parte_3
4 in sede di giudizio di merito e non anche con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto integrale dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione e, in subordine, di accertare e dichiarare il diritto di proseguire l'esecuzione in corso anche nel caso di eventuale necessità di rideterminazione dell'importo del credito.
Ha insistito per la dichiarazione di difetto di legittimazione della ispetto CP_1 all'eccezione proposta dall'opponente in merito all'inammissibilità dell'intervento nella procedura esecutiva da parte di basato sul contratto di apertura di conto Controparte_11
corrente (atto del 4.10.1995 per AR , rep. 22497, racc. 3131). PE
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2021, si è costituta in giudizio la società
tramite la mandataria precisando la propria Controparte_3 CP_4
attuale posizione di RI nei confronti del sig. in virtù del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16/1998 emesso in favore della la cui posizione Controparte_13
creditoria è stata oggetto di successive operazioni di cessione di crediti tra vari istituti bancari e per la quale è stato proposto intervento nella procedura esecutiva n. 20/1998
R.G.E.
Ha rilevato l'assenza di contestazioni da parte dell'attore rispetto al proprio credito e, quindi, la possibilità che la procedura esecutiva possa proseguire a prescindere dalle sorti della posizione del creditore procedente fermo restando che neanche il CP_1 titolo esecutivo di quest'ultima è stato messo in discussione, ma solo l'applicazione illegittima degli interessi moratori.
All'udienza del 20.01.2022, su richiesta delle parti costituite in giudizio, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Il sig. ha precisato che le doglianze esposte nell'atto introduttivo di Parte_1
lite non si riferiscono solo agli interessi ma anche al capitale, secondo quanto riportato da ell'atto di precetto, ed ha ribadito l'applicazione di un tasso di interesse CP_1
effettivo superiore a quello indicato nel contratto, come riportato anche nella perizia del consulente di parte.
Al fine di accertare quanto contestato, ha chiesto la nomina di CTU per determinare il tasso effettivamente applicato e per verificarne il carattere usurario.
La si è riportata a tutte le eccezioni formulate nella comparsa di CP_1
costituzione e si è opposta alla richiesta di ammissione di CTU, ritenuta irrilevante rispetto alla domanda attorea, ferma restando la legittimità degli interessi pattuiti nel
5 contratto di mutuo ed escludendo la sussistenza di interessi di mora usurari al momento della stipula.
Ha nuovamente precisato di non essere subentrata nell'azione proposta da CP_11
sulla base del contratto di apertura di credito in conto corrente.
[...]
La società si è riportata alle proprie difese ed ha chiesto il rinvio Controparte_3
della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.06.2022, non è stata ammessa la richiesta di nomina di CTU e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.2024, la difesa del sig. ha Pt_1
reiterato la richiesta di nomina di CTU ed ha eccepito anche la carenza di legittimazione ad agire della er non aver fornito prova documentale della cessione del CP_1
credito derivante dal contratto di mutuo in questione.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente, oltre ad insistere per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da fondato sul contratto di apertura di conto corrente e per la sussistenza Controparte_11
di tassi di interessi usurari, ha contestato anche la vessatorietà della clausola presente nel contratto di mutuo riguardante la deroga all'art. 1957 c.c. ed ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire di er assenza di prova delle cessioni di credito. CP_1
Inoltre, rispetto alla posizione della società ha aggiunto che Controparte_3
è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 a seguito di ordinanza resa in data 17.04.2023 nel giudizio di opposizione iscritto al n. 4015/2023 R.G. e, quindi, il credito risulterebbe sprovvisto di titolo esecutivo ai fini dell'intervento proposto nella procedura esecutiva n. 20/1998 R.G.E.
La tramite la procuratrice ha chiesto di rigettare CP_1 Controparte_2
integralmente l'opposizione e di dichiarare inammissibili le eccezioni proposte dall'attore per la prima volta nel corso del presente giudizio di merito e non anche nella fase cautelare, segnatamente con riferimento alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa Anti Trust ed alla asserita carenza di legittimazione sostanziale e ad agire per mancata prova delle cessioni dei crediti.
Infine, la ha eccepito il tardivo deposito nel presente giudizio Controparte_3 dell'ordinanza con cui è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 in
6 quanto non avvenuto nella prima difesa utile, segnatamente all'udienza del 17.04.2024, con la conseguente inammissibilità del motivo proposto.
Ha sottolineato, ad ogni modo, la temporaneità della sospensione tenuto conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulta ancora pendente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
1 - Innanzitutto, va rilevato che l'opponente nel presente giudizio di merito ha proposto ulteriori motivi di contestazione rispetto all'opposizione che ha segnato la fase sommaria conclusasi con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29.04.2021.
Come ben noto, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste
a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione,
Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Non vi è dubbio che il sig. abbia introdotto nuovi motivi di Parte_1
opposizione nella fase di merito, non prospettati nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, così da ampliare i termini della controversia.
Le differenze sono evidenti mettendo a confronto le conclusioni formulate nella fase sommaria rispetto a quelle del giudizio di merito.
Nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono state rassegnate dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione le conclusioni di seguito riportate:
“in via preliminare: sospendere il processo esecutivo ex art. 615 e 624 c.p.c., così da scongiurare il pericolo che l'Istituto di credito possa proseguire in un'esecuzione illegittima e/o manifestamente infondata;
- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR
Rep.22498 e Racc. 3132 sono stati applicati interessi di mora usurari;
PE
7 - condannare altresì la opposta al pagamento delle spese e degli onorari del CP_11
presente giudizio, da riconoscere in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario.”.
Nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, invece, il sig.
[...]
ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare: sospendere il processo esecutivo sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora pendente presso il Tribunale di Potenza RGE
20/98 così da scongiurare il pericolo che l'Istituto di credito possa proseguire in un'esecuzione illegittima e/o manifestamente infondata;
- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR
Rep.22498 e Racc. 3132 sono stati applicati interessi usurari;
PE
- accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione rilasciata dal sig. Parte_1 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, accertato che nulla sia dovuto ad
[...] CP_1
da parte del fideiussore;
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di del 14.1.2005 fondato su CP_14
contratto di apertura di credito in conto corrente (atto per Notaio del 4.10.1995 PE
rep.22497 racc.3131) poiché non annoverabile tra i titoli esecutivi ex art.474 cpc;
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
- condannare altresì la opposta e al pagamento CP_1 Controparte_3
delle spese e dei compensi del presente giudizio, da riconoscere in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario.”.
Ebbene, senza dubbio rappresentano nuovi motivi di opposizione sia l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dal sig. (motivata dalla presenza di clausole Parte_1 rientranti nello schema ABI dell'11.07.2003, censurato dalla Banca d'Italia in quanto posto in violazione della normativa Antitrust), sia la conseguente richiesta di liberazione del fideiussore rispetto alla pretesa creditoria di CP_1
Parimenti, restando nell'ambito della contestazione riguardante la fideiussione, è inammissibile, in quanto nuovo motivo, la richiesta di accertamento della vessatorietà della clausola di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c., inserita nell'art. 10 del contratto di mutuo, su cui la difesa del sig. si è soffermata soltanto in Pt_1
comparsa conclusionale.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire di CP_1
per non aver fornito prova documentale della cessione del credito derivante dal contratto di mutuo (sollevata soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.10.2024)
8 non è stata proposta in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Sul punto, anzi, non è stata formulata alcuna contestazione nel procedimento esecutivo, fermo restando che il creditore procedente ha provveduto al deposito dei vari atti di cessione dei crediti deteriorati.
Dunque, le argomentazioni difensive esposte dal sig. per la prima volta nel presente Pt_1
giudizio di merito sono inammissibili per cui non risulta necessaria alcuna attività valutativa e di accertamento ai fini della decisione.
Vanno valutate, invece, le altre motivazioni dell'opposizione.
2 - Quanto all'inammissibilità dell'intervento di basato su atto Controparte_11
pubblico costituito dal contratto di apertura di conto corrente, innanzitutto va evidenziato che con l'ordinanza del 29.04.2021, a chiusura della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, il G.E. ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione soltanto limitatamente al predetto presunto credito.
Ha considerato, infatti, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato in data 14.01.2005 da “trattandosi di intervento fondato su contratto di Controparte_11
apertura di credito in conto corrente, (atto per notaio del 4/10/1995 rep. 22497 PE racc. 3131), atto questo che non appare annoverabile tra quelli contemplati dall'art. 474
c.p.c., perché non si evince dall'atto medesimo un credito certo, liquido ed esigibile nel suo esatto ammontare”.
La motivazione espressa dal Giudice dell'Esecuzione è condivisibile.
Tuttavia, è pur vero che già nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, la
(all'epoca tramite la mandataria aveva segnalato in CP_1 CP_15 comparsa di costituzione (prodotta anche nel presente giudizio) che l'intervento di nella procedura esecutiva era stato proposto nel 2003 quando in Controparte_11 giurisprudenza si riteneva pacificamente che l'atto notarile relativo al contratto di apertura di conto corrente garantito da ipoteca fosse a tutti gli effetti titolo esecutivo.
Ad ogni modo, aveva anche precisato che l'intervento proposto dalla società
[...]
nella procedura esecutiva medesima (sempre tramite la procuratrice CP_1 CP_15
poggiasse soltanto sul credito portato dal contratto di mutuo e non anche sul
[...]
credito derivante dal contratto di apertura di conto corrente.
Ebbene, anche nel presente giudizio di merito la ha manifestato già a CP_1
partire dalla comparsa di costituzione in giudizio la volontà di non dare seguito
9 all'intervento di basato sul credito portato dal contratto di conto Controparte_11
corrente.
Tale scelta è stata espressa chiaramente in tutti gli scritti difensivi, anche al momento della formulazione delle conclusioni, per cui si ritiene superato il motivo di opposizione sul punto.
3 - In merito all'eccezione di nullità delle clausole sugli interessi applicati al contratto di mutuo ipotecario per la presenza di tassi usurari, l'opponente ha sostenuto che il tasso di mora pattuito supererebbe la soglia stabilita dai decreti ministeriali dovendo tener conto del periodo di scadenza delle singole rate del piano di ammortamento e che, inoltre, il tasso effettivamente applicato sarebbe più alto rispetto a quanto pattuito con la
[...]
. Controparte_10
Ha chiesto, quindi, di accertare la presenza di tassi di mora usurari nel contratto di mutuo al fine di dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali disciplinanti il calcolo degli interessi e, comunque, l'inefficacia ex nunc delle stesse (tenuto conto che si tratterebbe anche di eccezione rilevabile d'ufficio).
Si ricorda, per inciso, che l'ordinanza del G.E. del 29.04.2021 non ha accolto l'istanza di sospensione perché non ha ritenuto possibile neanche un sommario accertamento sulla presenza di interessi usurari vista la mancata produzione in giudizio di documentazione utile a supportare tali argomentazioni difensive.
Ad ogni modo, pur avendo provveduto ad allegare in fase di merito alcuni decreti ministeriali riguardanti le soglie di interessi applicabili, restano comunque non condivisibili i motivi di opposizione proposti sulla questione da parte del sig. Pt_1
Innanzitutto, è opportuno precisare, come sostenuto anche dal creditore procedente, che il sig. non ha contestato l'importo del capitale e, inoltre, non ha fornito alcuna prova Pt_1
riguardante parziali pagamenti delle rate del piano di ammortamento effettuati dal mutuatario.
Tutto ciò esclude a prescindere la possibilità di accogliere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, scelta che viene rafforzata dalla circostanza che nella stessa procedura si è avuto l'intervento di altri creditori.
Rispetto alle doglianze formulate dall'opponente sui tassi di interesse del contratto di mutuo, si ritiene di doverne escludere l'usurarietà non trovando applicazione per la vicenda in questione la disciplina prevista dalla Legge n. 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali.
10 In sostanza, va esclusa la presenza di interessi usurari al momento della pattuizione delle condizioni contrattuali in mancanza di una norma in base alla quale accertare tale illegittimità.
Al più si è al cospetto di interessi usurari sopravvenuti spostando l'attenzione alla fase di esecuzione del contratto e, quindi, alla scadenza delle singole rate del piano di ammortamento.
Su questo specifico argomento, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali emersi, è intervenuta la Cassazione per fare chiarezza sull'applicabilità dei criteri designati dalla Legge n. 108 del 1996, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
Dopo l'emanazione della suindicata legge, infatti, il dibattito era sorto sul tema dell'applicabilità delle soglie stabilite dal legislatore ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa normativa e, quindi, con riferimento alle ipotesi di “usura sopravvenuta” nel corso del rapporto contrattuale.
Siccome in un primo momento la giurisprudenza di legittimità si era orientata in senso favorevole all'applicabilità della Legge n. 108/1996 anche ai contratti pendenti alla sua entrata in vigore con riferimento alle ricadute successive sul rapporto contrattuale, intervenne il legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
1, d.l. n. 394 del 2000, con il chiarimento di seguito riportato: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Tale norma, poi, superava il vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29/2002, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 1, comma 1, della legge 24/2001 (legge di conversione del d.l. n. 394/2000) “nella parte in cui con norma di effettiva interpretazione autentica che non supera le possibilità semantiche delle disposizioni interpretate, esclude la natura usuraria degli interessi originariamente non usurari che, per effetto della caduta del tasso medio, successivamente superino il limite di legge”.
Nonostante ciò, negli anni successivi il contrasto di orientamenti giurisprudenziali si è comunque delineato tra chi, da una parte, ha attribuito rilevanza al momento della pattuizione dei tassi di interesse al fine di valutare la presenza di usura e, dall'altra, chi ha sostenuto che l'interpretazione autentica non eliminerebbe l'illiceità dei tassi di
11 interesse sopra la soglia di usura e si limiterebbe soltanto ad escludere l'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, così da permettere comunque la sostituzione automatica del tasso di interesse pattuito con il tasso legale o, comunque, sottosoglia di usura.
Sono intervenute, quindi, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24675/2017 per confermare l'orientamento che esclude la configurabilità dell'usura sopravvenuta essendo il giudice vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., secondo comma, come modificati dalla Legge n. 108/1996, imposta dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000.
La Cassazione ha precisato che non è condivisibile “la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso
d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge.
Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della
L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”)”.
Questo per dire che la Legge n. 108/1996 definisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma è la norma penale di cui all'art. 644 c.p. che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi usurari. Stesso discorso vale anche per la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, che pure presuppone la norma penale dell'art. 644 c.p.; ed infatti, “Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; “ai fini dell'applicazione” del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare “il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento” … omissis … “Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
12 della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.10.2017, n. 24675).
Di recente, la Cassazione ha confermato il predetto principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite ribadendo che non è nulla o inefficace la clausola contrattuale sugli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della Legge 108/1996 laddove, in un momento successivo, il tasso di interesse superi le soglie dell'usura (Cassazione, Sez. III, ordinanza del 17.08.2023, n. 24743).
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, non possono trovare accoglimento i motivi di opposizione proposti dal sig. sulla presunta usurarietà degli interessi stabiliti con il Pt_1
contratto di mutuo.
4 – Vanno rigettate anche le doglianze sull'asserita sproporzione delle garanzie prestate rispetto al mutuo e sul presunto abuso di azioni esecutive.
Basta già sottolineare come, rispetto ad una pretesa creditoria scaturente dal contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 concesso da CP_10 CP_10 Controparte_10
ad oggi nessuna somma è stata recuperata dal creditore procedente e
[...]
nemmeno vi è garanzia che dai beni immobili sottoposti alla procedura di esecuzione si possano ricavare importi tali da soddisfare le ragioni di credito della cessionaria
[...]
e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva. CP_1
5 - Infine, rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
soltanto al momento del deposito della comparsa conclusionale il sig. ha
[...] Pt_1
messo in rilievo che è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 (vale a dire il titolo esecutivo a base dell'intervento nella procedura esecutiva n. 20/1998
R.G.E.), a seguito dell'emissione dell'ordinanza resa in data 17.04.2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 4015/2023 R.G.
Per l'opponente, quindi, la non avrebbe più un titolo esecutivo Controparte_3
per sorreggere la propria posizione nel procedimento espropriativo.
Dal canto suo, la ha eccepito il tardivo deposito dell'ordinanza Controparte_3 con cui è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto non avvenuto nella
13 prima difesa utile (vale a dire all'udienza del 17.04.2024), per cui l'eccezione dell'opponente sarebbe tardiva ed inammissibile.
Va chiarito, prima di tutto, che la decisione sull'eccezione appena richiamata comunque non può portare alla sospensione della procedura esecutiva vista la presenza di altri creditori.
Ad ogni modo, anche il predetto motivo di opposizione è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel giudizio di merito e non nella fase sommaria dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione.
È ovvio che, trattandosi di un fatto emerso successivamente alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione (sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 17.04.2023), il sig. non ha potuto formulare l'eccezione in Pt_1
precedenza, ma questo non significa che la stessa contestazione possa ritenersi ammissibile nella presente fase di merito.
Si concretizzerebbe una palese violazione dei diritti processuali della
[...]
per giunta basata su un provvedimento provvisorio di sospensione Controparte_3 dell'esecutività del titolo esecutivo.
Del resto, al sig. non è preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni su Pt_1
questa nuova circostanza nelle sedi appropriate con gli strumenti processuali previsti dalla legge.
6 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
tramite la mandataria Controparte_12 Controparte_2
di tramite la mandataria di
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
, di rappresentata da di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e di ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_16 CP_17
disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di , di Controparte_5 Controparte_16
di e di tramite la mandataria
[...] CP_17 Controparte_6 Controparte_7
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
14 - Condanna l'opponente al pagamento in favore di Controparte_12
tramite la mandataria delle spese di giudizio
[...] Controparte_2 liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore di Controparte_3
tramite la mandataria delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00 per CP_4
compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
15
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2021/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Livorno, n. 144, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco ANDRETTA, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito;
- attore/opponente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Napoli (NA), alla Via Santa Brigida n. 39, c.f.:
, e per essa in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante p.t., con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio n. 63, c.f.:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di P.IVA_2 costituzione e risposta, dall'avv. Michele GALLO, c.f.: , presso C.F._3
il cui studio è elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro, n. 52;
- convenuta/opposta -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_3
1 legale in Milano (MI), al Viale Brenta n. 18/B, P.Iva: , rappresentata dalla P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona (VR), CP_4 al Viale dell'Agricoltura, n. 7, P.Iva: rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_4 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI,
c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Venosa C.F._4
(PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, P.Iva: P.IVA_5
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: , Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata da Controparte_7
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8
P.Iva: ; P.IVA_7
- convenuta contumace -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_9 P.IVA_8
- convenuta contumace -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO
Con contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR (Rep. 22498 e Racc. PE
3132), concedeva alla sig.ra Controparte_10
la somma di Lire 130.000.000; contestualmente, veniva prestata Parte_2
fideiussione a garanzia del credito da parte della sig.ra e del Parte_3
sig. e, inoltre, veniva concessa da parte di quest'ultimo ipoteca Parte_1
volontaria sui propri beni immobili.
A seguito del mancato pagamento delle rate del piano di ammortamento, veniva attivata dalla Banca RI (adesso la procedura esecutiva immobiliare n. CP_1
2 20/1998 R.G.E. del Tribunale di Potenza nei confronti del sig. in Parte_1
quanto terzo datore di ipoteca e fideiussore.
Nella medesima procedura si inserivano anche per il presunto credito Controparte_11 di € 50.516,82 fondato su contratto di apertura di credito in conto corrente (atto per notaio del 4.10.1995, rep. 22497, racc. 3131), ed altri creditori (tra cui PE [...]
. Controparte_3
Premesso ciò, il sig. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al fine di ottenere, Pt_1
in via preliminare, la sospensione del giudizio di espropriazione immobiliare e per accertare l'applicazione di interessi di mora usurari con riferimento al contratto di mutuo ipotecario in questione.
Con ordinanza del 29.04.2021, il G.E. ha accolto solo in parte l'istanza di sospensione, limitatamente alla posizione creditoria relativa al contratto di conto corrente fatta valere da rigettandola per la restante parte. Controparte_11
In seguito, il sig. ha provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito. Pt_1
Ha rilevato la presenza di interessi usurari rispetto a quanto stabilito nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995, tenuto conto della previsione degli interessi di mora nella misura del 3% da aggiungere al tasso nominale annuo del 13%.
L'applicazione del tasso di interesse con un minimo del 16% annuo in caso di morosità porterebbe al superamento della soglia di usura vigente nel corso del periodo previsto per il pagamento delle rate del piano di ammortamento.
Di conseguenza, sarebbe illegittima l'intimazione di pagamento della somma complessiva di Lire 165.781.430 da parte della Controparte_10
attraverso la notifica dell'atto di precetto del 22.10.2017 (con
[...]
indicazione della quota capitale pari a Lire 160.949.630 - rispetto alla somma mutuata concessa di Lire 130.000.000 - e degli interessi di mora di Lire 4.751.800 alla data del
29.08.1997).
Secondo la difesa dell'opponente, oltre alla mancata descrizione analitica della voce
“quota capitale”, l'applicazione del tasso di mora in misura superiore a quella prevista dai decreti ministeriali (per giunta, il tasso effettivo sarebbe anche maggiore rispetto a quello pattuito), causerebbe l'inefficacia ex nunc delle clausole del contratto di mutuo relative agli interessi.
Il sig. inoltre, ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento nella Parte_1
procedura esecutiva da parte di basato sul titolo derivante dal contratto Controparte_11
di apertura di conto credito con concessione di fido pari a Lire 70.000.000.
3 Ha contestato, altresì, la sproporzione delle garanzie prestate e la presenza di più procedure esecutive atteso che, oltre alle fideiussioni concesse, il valore degli immobili sottoposti ad ipoteca sarebbe superiore rispetto al titolo esecutivo di ben sei volte.
Infine, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte al momento della stipula del contratto di mutuo a causa della nullità di alcune clausole in esso inserite e rientranti nello schema ABI dell'11.07.2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005 in quanto espressione di intese raggiunte in violazione della normativa antitrust.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.09.2021, tramite la procuratrice si è costituita in giudizio la società Controparte_2 [...]
(cessionaria dei crediti di Controparte_12 Parte_4
compresi i crediti precedentemente ceduti da e tenuto
[...] Controparte_11 conto che quest'ultima aveva assorbito la Controparte_10
.
[...]
Ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione atteso che i tassi di interesse contestati dall'opponente sarebbero stati pattuiti prima dell'entrata in vigore della Legge n.
108/1996 e, quindi, se anche si fosse verificato un superamento delle soglie di usura, si tratterebbe di usura sopravvenuta e non originaria.
Ad ogni modo, ha precisato che anche una eventuale rideterminazione degli importi dovuti a titolo di interessi non potrebbe giustificare la sospensione della procedura esecutiva visto che l'opponente non ha contestato la pretesa creditoria in relazione al capitale ed ha confermato il mancato versamento delle rate del piano di ammortamento del mutuo.
In merito all'intervento spiegato nella procedura esecutiva da parte di Controparte_11
fondato sul contratto di apertura di credito in conto corrente, la ha CP_1
evidenziato di non aver formulato alcuna richiesta rispetto al relativo credito e, quindi, di non avere legittimazione processuale sulla questione.
Quanto all'eccezione sulla sproporzione delle garanzie prestate e sul presunto abuso di azioni esecutive, ha chiarito che nessun abuso è stato perpetuato, che il valore dei beni sottoposti ad ipoteca non tiene conto delle difficoltà di vendita all'asta e degli eventuali ribassi delle relative offerte e che nella procedura esecutiva n. 20/1998 R.E. sono intervenuti altri creditori.
Infine, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. e dalla Sig.ra in quanto introdotta soltanto Parte_1 Parte_3
4 in sede di giudizio di merito e non anche con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto integrale dell'opposizione all'esecuzione e dell'istanza di sospensione e, in subordine, di accertare e dichiarare il diritto di proseguire l'esecuzione in corso anche nel caso di eventuale necessità di rideterminazione dell'importo del credito.
Ha insistito per la dichiarazione di difetto di legittimazione della ispetto CP_1 all'eccezione proposta dall'opponente in merito all'inammissibilità dell'intervento nella procedura esecutiva da parte di basato sul contratto di apertura di conto Controparte_11
corrente (atto del 4.10.1995 per AR , rep. 22497, racc. 3131). PE
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2021, si è costituta in giudizio la società
tramite la mandataria precisando la propria Controparte_3 CP_4
attuale posizione di RI nei confronti del sig. in virtù del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 16/1998 emesso in favore della la cui posizione Controparte_13
creditoria è stata oggetto di successive operazioni di cessione di crediti tra vari istituti bancari e per la quale è stato proposto intervento nella procedura esecutiva n. 20/1998
R.G.E.
Ha rilevato l'assenza di contestazioni da parte dell'attore rispetto al proprio credito e, quindi, la possibilità che la procedura esecutiva possa proseguire a prescindere dalle sorti della posizione del creditore procedente fermo restando che neanche il CP_1 titolo esecutivo di quest'ultima è stato messo in discussione, ma solo l'applicazione illegittima degli interessi moratori.
All'udienza del 20.01.2022, su richiesta delle parti costituite in giudizio, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Il sig. ha precisato che le doglianze esposte nell'atto introduttivo di Parte_1
lite non si riferiscono solo agli interessi ma anche al capitale, secondo quanto riportato da ell'atto di precetto, ed ha ribadito l'applicazione di un tasso di interesse CP_1
effettivo superiore a quello indicato nel contratto, come riportato anche nella perizia del consulente di parte.
Al fine di accertare quanto contestato, ha chiesto la nomina di CTU per determinare il tasso effettivamente applicato e per verificarne il carattere usurario.
La si è riportata a tutte le eccezioni formulate nella comparsa di CP_1
costituzione e si è opposta alla richiesta di ammissione di CTU, ritenuta irrilevante rispetto alla domanda attorea, ferma restando la legittimità degli interessi pattuiti nel
5 contratto di mutuo ed escludendo la sussistenza di interessi di mora usurari al momento della stipula.
Ha nuovamente precisato di non essere subentrata nell'azione proposta da CP_11
sulla base del contratto di apertura di credito in conto corrente.
[...]
La società si è riportata alle proprie difese ed ha chiesto il rinvio Controparte_3
della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.06.2022, non è stata ammessa la richiesta di nomina di CTU e la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.2024, la difesa del sig. ha Pt_1
reiterato la richiesta di nomina di CTU ed ha eccepito anche la carenza di legittimazione ad agire della er non aver fornito prova documentale della cessione del CP_1
credito derivante dal contratto di mutuo in questione.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente, oltre ad insistere per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da fondato sul contratto di apertura di conto corrente e per la sussistenza Controparte_11
di tassi di interessi usurari, ha contestato anche la vessatorietà della clausola presente nel contratto di mutuo riguardante la deroga all'art. 1957 c.c. ed ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire di er assenza di prova delle cessioni di credito. CP_1
Inoltre, rispetto alla posizione della società ha aggiunto che Controparte_3
è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 a seguito di ordinanza resa in data 17.04.2023 nel giudizio di opposizione iscritto al n. 4015/2023 R.G. e, quindi, il credito risulterebbe sprovvisto di titolo esecutivo ai fini dell'intervento proposto nella procedura esecutiva n. 20/1998 R.G.E.
La tramite la procuratrice ha chiesto di rigettare CP_1 Controparte_2
integralmente l'opposizione e di dichiarare inammissibili le eccezioni proposte dall'attore per la prima volta nel corso del presente giudizio di merito e non anche nella fase cautelare, segnatamente con riferimento alla nullità della fideiussione per contrasto con la normativa Anti Trust ed alla asserita carenza di legittimazione sostanziale e ad agire per mancata prova delle cessioni dei crediti.
Infine, la ha eccepito il tardivo deposito nel presente giudizio Controparte_3 dell'ordinanza con cui è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 in
6 quanto non avvenuto nella prima difesa utile, segnatamente all'udienza del 17.04.2024, con la conseguente inammissibilità del motivo proposto.
Ha sottolineato, ad ogni modo, la temporaneità della sospensione tenuto conto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulta ancora pendente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal sig. è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
1 - Innanzitutto, va rilevato che l'opponente nel presente giudizio di merito ha proposto ulteriori motivi di contestazione rispetto all'opposizione che ha segnato la fase sommaria conclusasi con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29.04.2021.
Come ben noto, “per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste
a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione,
Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n.
12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541)” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7163 del 10.03.2023).
Non vi è dubbio che il sig. abbia introdotto nuovi motivi di Parte_1
opposizione nella fase di merito, non prospettati nella fase sommaria dinanzi al Giudice dell'Esecuzione, così da ampliare i termini della controversia.
Le differenze sono evidenti mettendo a confronto le conclusioni formulate nella fase sommaria rispetto a quelle del giudizio di merito.
Nel ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono state rassegnate dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione le conclusioni di seguito riportate:
“in via preliminare: sospendere il processo esecutivo ex art. 615 e 624 c.p.c., così da scongiurare il pericolo che l'Istituto di credito possa proseguire in un'esecuzione illegittima e/o manifestamente infondata;
- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR
Rep.22498 e Racc. 3132 sono stati applicati interessi di mora usurari;
PE
7 - condannare altresì la opposta al pagamento delle spese e degli onorari del CP_11
presente giudizio, da riconoscere in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario.”.
Nella comparsa conclusionale depositata nel presente giudizio, invece, il sig.
[...]
ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare: sospendere il processo esecutivo sussistendone i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora pendente presso il Tribunale di Potenza RGE
20/98 così da scongiurare il pericolo che l'Istituto di credito possa proseguire in un'esecuzione illegittima e/o manifestamente infondata;
- accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 per AR
Rep.22498 e Racc. 3132 sono stati applicati interessi usurari;
PE
- accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione rilasciata dal sig. Parte_1 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, accertato che nulla sia dovuto ad
[...] CP_1
da parte del fideiussore;
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di del 14.1.2005 fondato su CP_14
contratto di apertura di credito in conto corrente (atto per Notaio del 4.10.1995 PE
rep.22497 racc.3131) poiché non annoverabile tra i titoli esecutivi ex art.474 cpc;
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
- condannare altresì la opposta e al pagamento CP_1 Controparte_3
delle spese e dei compensi del presente giudizio, da riconoscere in favore del sottoscritto avvocato, che se ne dichiara antistatario.”.
Ebbene, senza dubbio rappresentano nuovi motivi di opposizione sia l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata dal sig. (motivata dalla presenza di clausole Parte_1 rientranti nello schema ABI dell'11.07.2003, censurato dalla Banca d'Italia in quanto posto in violazione della normativa Antitrust), sia la conseguente richiesta di liberazione del fideiussore rispetto alla pretesa creditoria di CP_1
Parimenti, restando nell'ambito della contestazione riguardante la fideiussione, è inammissibile, in quanto nuovo motivo, la richiesta di accertamento della vessatorietà della clausola di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c., inserita nell'art. 10 del contratto di mutuo, su cui la difesa del sig. si è soffermata soltanto in Pt_1
comparsa conclusionale.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale e ad agire di CP_1
per non aver fornito prova documentale della cessione del credito derivante dal contratto di mutuo (sollevata soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.10.2024)
8 non è stata proposta in sede di ricorso in opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione.
Sul punto, anzi, non è stata formulata alcuna contestazione nel procedimento esecutivo, fermo restando che il creditore procedente ha provveduto al deposito dei vari atti di cessione dei crediti deteriorati.
Dunque, le argomentazioni difensive esposte dal sig. per la prima volta nel presente Pt_1
giudizio di merito sono inammissibili per cui non risulta necessaria alcuna attività valutativa e di accertamento ai fini della decisione.
Vanno valutate, invece, le altre motivazioni dell'opposizione.
2 - Quanto all'inammissibilità dell'intervento di basato su atto Controparte_11
pubblico costituito dal contratto di apertura di conto corrente, innanzitutto va evidenziato che con l'ordinanza del 29.04.2021, a chiusura della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, il G.E. ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione soltanto limitatamente al predetto presunto credito.
Ha considerato, infatti, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato in data 14.01.2005 da “trattandosi di intervento fondato su contratto di Controparte_11
apertura di credito in conto corrente, (atto per notaio del 4/10/1995 rep. 22497 PE racc. 3131), atto questo che non appare annoverabile tra quelli contemplati dall'art. 474
c.p.c., perché non si evince dall'atto medesimo un credito certo, liquido ed esigibile nel suo esatto ammontare”.
La motivazione espressa dal Giudice dell'Esecuzione è condivisibile.
Tuttavia, è pur vero che già nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, la
(all'epoca tramite la mandataria aveva segnalato in CP_1 CP_15 comparsa di costituzione (prodotta anche nel presente giudizio) che l'intervento di nella procedura esecutiva era stato proposto nel 2003 quando in Controparte_11 giurisprudenza si riteneva pacificamente che l'atto notarile relativo al contratto di apertura di conto corrente garantito da ipoteca fosse a tutti gli effetti titolo esecutivo.
Ad ogni modo, aveva anche precisato che l'intervento proposto dalla società
[...]
nella procedura esecutiva medesima (sempre tramite la procuratrice CP_1 CP_15
poggiasse soltanto sul credito portato dal contratto di mutuo e non anche sul
[...]
credito derivante dal contratto di apertura di conto corrente.
Ebbene, anche nel presente giudizio di merito la ha manifestato già a CP_1
partire dalla comparsa di costituzione in giudizio la volontà di non dare seguito
9 all'intervento di basato sul credito portato dal contratto di conto Controparte_11
corrente.
Tale scelta è stata espressa chiaramente in tutti gli scritti difensivi, anche al momento della formulazione delle conclusioni, per cui si ritiene superato il motivo di opposizione sul punto.
3 - In merito all'eccezione di nullità delle clausole sugli interessi applicati al contratto di mutuo ipotecario per la presenza di tassi usurari, l'opponente ha sostenuto che il tasso di mora pattuito supererebbe la soglia stabilita dai decreti ministeriali dovendo tener conto del periodo di scadenza delle singole rate del piano di ammortamento e che, inoltre, il tasso effettivamente applicato sarebbe più alto rispetto a quanto pattuito con la
[...]
. Controparte_10
Ha chiesto, quindi, di accertare la presenza di tassi di mora usurari nel contratto di mutuo al fine di dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali disciplinanti il calcolo degli interessi e, comunque, l'inefficacia ex nunc delle stesse (tenuto conto che si tratterebbe anche di eccezione rilevabile d'ufficio).
Si ricorda, per inciso, che l'ordinanza del G.E. del 29.04.2021 non ha accolto l'istanza di sospensione perché non ha ritenuto possibile neanche un sommario accertamento sulla presenza di interessi usurari vista la mancata produzione in giudizio di documentazione utile a supportare tali argomentazioni difensive.
Ad ogni modo, pur avendo provveduto ad allegare in fase di merito alcuni decreti ministeriali riguardanti le soglie di interessi applicabili, restano comunque non condivisibili i motivi di opposizione proposti sulla questione da parte del sig. Pt_1
Innanzitutto, è opportuno precisare, come sostenuto anche dal creditore procedente, che il sig. non ha contestato l'importo del capitale e, inoltre, non ha fornito alcuna prova Pt_1
riguardante parziali pagamenti delle rate del piano di ammortamento effettuati dal mutuatario.
Tutto ciò esclude a prescindere la possibilità di accogliere l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, scelta che viene rafforzata dalla circostanza che nella stessa procedura si è avuto l'intervento di altri creditori.
Rispetto alle doglianze formulate dall'opponente sui tassi di interesse del contratto di mutuo, si ritiene di doverne escludere l'usurarietà non trovando applicazione per la vicenda in questione la disciplina prevista dalla Legge n. 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali.
10 In sostanza, va esclusa la presenza di interessi usurari al momento della pattuizione delle condizioni contrattuali in mancanza di una norma in base alla quale accertare tale illegittimità.
Al più si è al cospetto di interessi usurari sopravvenuti spostando l'attenzione alla fase di esecuzione del contratto e, quindi, alla scadenza delle singole rate del piano di ammortamento.
Su questo specifico argomento, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali emersi, è intervenuta la Cassazione per fare chiarezza sull'applicabilità dei criteri designati dalla Legge n. 108 del 1996, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
Dopo l'emanazione della suindicata legge, infatti, il dibattito era sorto sul tema dell'applicabilità delle soglie stabilite dal legislatore ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa normativa e, quindi, con riferimento alle ipotesi di “usura sopravvenuta” nel corso del rapporto contrattuale.
Siccome in un primo momento la giurisprudenza di legittimità si era orientata in senso favorevole all'applicabilità della Legge n. 108/1996 anche ai contratti pendenti alla sua entrata in vigore con riferimento alle ricadute successive sul rapporto contrattuale, intervenne il legislatore con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma
1, d.l. n. 394 del 2000, con il chiarimento di seguito riportato: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Tale norma, poi, superava il vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29/2002, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 1, comma 1, della legge 24/2001 (legge di conversione del d.l. n. 394/2000) “nella parte in cui con norma di effettiva interpretazione autentica che non supera le possibilità semantiche delle disposizioni interpretate, esclude la natura usuraria degli interessi originariamente non usurari che, per effetto della caduta del tasso medio, successivamente superino il limite di legge”.
Nonostante ciò, negli anni successivi il contrasto di orientamenti giurisprudenziali si è comunque delineato tra chi, da una parte, ha attribuito rilevanza al momento della pattuizione dei tassi di interesse al fine di valutare la presenza di usura e, dall'altra, chi ha sostenuto che l'interpretazione autentica non eliminerebbe l'illiceità dei tassi di
11 interesse sopra la soglia di usura e si limiterebbe soltanto ad escludere l'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, così da permettere comunque la sostituzione automatica del tasso di interesse pattuito con il tasso legale o, comunque, sottosoglia di usura.
Sono intervenute, quindi, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24675/2017 per confermare l'orientamento che esclude la configurabilità dell'usura sopravvenuta essendo il giudice vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., secondo comma, come modificati dalla Legge n. 108/1996, imposta dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000.
La Cassazione ha precisato che non è condivisibile “la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso
d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge.
Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della
L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”)”.
Questo per dire che la Legge n. 108/1996 definisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma è la norma penale di cui all'art. 644 c.p. che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi usurari. Stesso discorso vale anche per la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., comma 2, che pure presuppone la norma penale dell'art. 644 c.p.; ed infatti, “Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; “ai fini dell'applicazione” del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare “il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento” … omissis … “Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia
12 della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19.10.2017, n. 24675).
Di recente, la Cassazione ha confermato il predetto principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite ribadendo che non è nulla o inefficace la clausola contrattuale sugli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della Legge 108/1996 laddove, in un momento successivo, il tasso di interesse superi le soglie dell'usura (Cassazione, Sez. III, ordinanza del 17.08.2023, n. 24743).
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, non possono trovare accoglimento i motivi di opposizione proposti dal sig. sulla presunta usurarietà degli interessi stabiliti con il Pt_1
contratto di mutuo.
4 – Vanno rigettate anche le doglianze sull'asserita sproporzione delle garanzie prestate rispetto al mutuo e sul presunto abuso di azioni esecutive.
Basta già sottolineare come, rispetto ad una pretesa creditoria scaturente dal contratto di mutuo ipotecario del 4.10.1995 concesso da CP_10 CP_10 Controparte_10
ad oggi nessuna somma è stata recuperata dal creditore procedente e
[...]
nemmeno vi è garanzia che dai beni immobili sottoposti alla procedura di esecuzione si possano ricavare importi tali da soddisfare le ragioni di credito della cessionaria
[...]
e degli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva. CP_1
5 - Infine, rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'intervento di Controparte_3
soltanto al momento del deposito della comparsa conclusionale il sig. ha
[...] Pt_1
messo in rilievo che è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 16/1998 (vale a dire il titolo esecutivo a base dell'intervento nella procedura esecutiva n. 20/1998
R.G.E.), a seguito dell'emissione dell'ordinanza resa in data 17.04.2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 4015/2023 R.G.
Per l'opponente, quindi, la non avrebbe più un titolo esecutivo Controparte_3
per sorreggere la propria posizione nel procedimento espropriativo.
Dal canto suo, la ha eccepito il tardivo deposito dell'ordinanza Controparte_3 con cui è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, in quanto non avvenuto nella
13 prima difesa utile (vale a dire all'udienza del 17.04.2024), per cui l'eccezione dell'opponente sarebbe tardiva ed inammissibile.
Va chiarito, prima di tutto, che la decisione sull'eccezione appena richiamata comunque non può portare alla sospensione della procedura esecutiva vista la presenza di altri creditori.
Ad ogni modo, anche il predetto motivo di opposizione è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel giudizio di merito e non nella fase sommaria dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione.
È ovvio che, trattandosi di un fatto emerso successivamente alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione (sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 17.04.2023), il sig. non ha potuto formulare l'eccezione in Pt_1
precedenza, ma questo non significa che la stessa contestazione possa ritenersi ammissibile nella presente fase di merito.
Si concretizzerebbe una palese violazione dei diritti processuali della
[...]
per giunta basata su un provvedimento provvisorio di sospensione Controparte_3 dell'esecutività del titolo esecutivo.
Del resto, al sig. non è preclusa la possibilità di far valere le proprie ragioni su Pt_1
questa nuova circostanza nelle sedi appropriate con gli strumenti processuali previsti dalla legge.
6 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. nei confronti di Parte_1
tramite la mandataria Controparte_12 Controparte_2
di tramite la mandataria di
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
, di rappresentata da di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e di ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_16 CP_17
disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di , di Controparte_5 Controparte_16
di e di tramite la mandataria
[...] CP_17 Controparte_6 Controparte_7
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
14 - Condanna l'opponente al pagamento in favore di Controparte_12
tramite la mandataria delle spese di giudizio
[...] Controparte_2 liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Condanna, altresì, l'opponente al pagamento in favore di Controparte_3
tramite la mandataria delle spese di giudizio liquidate in € 7.052,00 per CP_4
compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
15