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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2670/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA e c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegata all'atto di appello, dall'avv. MATTIA PALUMBO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n. 127;
APPELLANTE
E
(P.IVA e c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
LUCIANO DEL GIUDICE (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Napoli, al Centro Direzionale – Isola G7;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 29.5.2024, la società proponeva tempestivo appello Parte_1
1 avverso la sentenza n. 4863/2023, pubblicata il 4.12.2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal revocava Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 329/2021, emesso in favore dell'odierna appellante in data 23.1.2021
(notificato al il 26.1.2021) per l'importo di € 98.260,40, oltre interessi dalla scadenza delle CP_1 singole fatture al soddisfo, e dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla sorte capitale, condannava il a pagare alla società opposta gli interessi legali al tasso previsto ex CP_1 art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 sull'importo di € 50.593,20 e di € 47.667,20 con decorrenza dai trenta giorni dopo la data di trasmissione di ciascuna fattura. Compensava per metà le spese di lite e condannava, invece, la società opposta al pagamento della restante metà, liquidandole in € 2.540,00, oltre accessori di legge.
La pretesa monitoria aveva ad oggetto il mancato pagamento da parte del Controparte_1
nonostante la regolare trasmissione delle fatture relative agli anni 2018 e 2019, della
[...] propria quota di compartecipazione per il ricovero dei pazienti inseriti nella struttura gestita dalla Parte
secondo quanto stabilito nei verbali UVI (Unità di Valutazione Integrata) sottoscritti dall'
[...]
e dall' . Parte_2 Controparte_2
In sede di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, il eccepiva il pagamento CP_1 integrale della sorte capitale di € 98.260,40, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e che la società fosse condannata al rimborso delle spese di lite. Nello specifico, il Comune opponente evidenziava che € 50.593,20 erano stati versati in favore della società opposta in data 11.9.2019 (a seguito di pignoramento a lui notificato quale terzo debitor Parte debitoris) ed erano imputabili a saldo delle fatture relative alle prestazioni rese dalla nell'anno
2018; mentre per i restanti € 47.667,20, relativi alle prestazioni riferite all'anno 2019 era stato emesso il mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021. Parte Costituendosi nel corso dell'opposizione, la contestava ogni avversa pretesa, deducendo che i pagamenti effettuati dal non le erano stati comunicati e che, comunque, il versamento CP_1 del saldo di cui all'eccepito mandato di pagamento del 25.1.2021 era avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo (26.1.2021).
Il Tribunale di Napoli Nord, ritenuto pacifico che al momento dell'adozione del decreto ingiuntivo (23.1.2021) il credito azionato dalla non era più esistente, rilevando che il Parte_1 pagamento era stato disposto con determina comunale n. 1082 del 28.10.2020, a cui era seguito l'effettivo pagamento mediante bonifico bancario in esecuzione del mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021 (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11), dichiarava la cessazione della materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo. Condannava, tuttavia, l'opponente al CP_1 pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi per il ritardo con il quale aveva estinto il suo debito, con decorrenza dai 30 giorni dopo la data di trasmissione di ogni fattura, fino alla data
2 del loro pagamento. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, infine, il primo giudice disponeva la compensazione nella misura del 50% e condannava al pagamento della Parte_1 restante metà in favore del , liquidandole nell'importo di € 2.540,00 oltre Controparte_1 accessori, “poiché da un lato il pagamento posto in essere dal è stato, comunque, tardivo CP_1 rispetto alla scadenza del termine di pagamento, costringendo la controparte a presentare il ricorso per decreto ingiuntivo e, dall'altro lato, la condotta processuale tenuta dall'opposta,
(notifica del decreto ingiuntivo nonostante l'intervenuto pagamento al fine di recuperare interessi e spese legali sostenute) ha costretto l'opponente a proporre il presente giudizio onde evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo” (pag. 14 sentenza).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la società chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese a cui era stata condannata nonostante fosse risultata vittoriosa, invocando la condanna del appellato al CP_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ovvero, al massimo, una loro compensazione integrale.
Regolarmente citato in giudizio, si è costituito il Controparte_1 contestando le deduzioni svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Dopo aver tentato la conciliazione della lite, il giudice istruttore, all'udienza del 22.1.2025 dava atto dell'indisponibilità totale del a trovare un'intesa transattiva e rinviava la causa per la CP_1 discussione dinanzi a sé ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per le memorie ivi previste;
di talché, all'udienza del 9.7.2025, alla presenza del solo procuratore della parte appellante, la causa è stata riservata per la decisione al collegio e da questo decisa con la presente sentenza. Parte Con l'appello in esame la ha chiesto di “a) accertare e dichiarare che il pagamento della sorte capitale relativa all'anno 2019 è avvenuta solo dopo la notifica del d.i. opposto e, per
l'effetto, revocare la condanna della società al pagamento di metà delle spese Parte_1 processuali;
b) accertare e dichiarare la società vincitore parziale della domanda e per Pt_1
l'effetto condannare il al pagamento in tutto o in parte delle spese di lite del giudizio di CP_1 opposizione o in via subordinata alla loro integrale compensazione”. In particolare, seppure formalmente con due distinti motivi (“
1. Errata compensazione nella misura del 50% con il restante 50% posta a carico della società 2. Errata condanna alle spese del vincitore Parte_1 parziale”), l'appellante ha censurato l'errata condanna al 50% delle spese di lite, pronunciata nei suoi confronti dal primo giudice senza tenere conto del parziale accoglimento della domanda, stante la condanna del al pagamento degli interessi moratori;
dell'avvenuto pagamento della sorte CP_1 capitale oggetto del decreto ingiuntivo solo successivamente alla sua notifica, dovendosi ritenere
3 irrilevante la data di emissione del mandato di pagamento, costituente un mero atto interno all'Amministrazione non conoscibile dalla società creditrice;
e, infine, dell'impossibilità di condannare al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa, seppure solo parzialmente.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito brevemente illustrate.
E' pacifico tra le parti ed è stato accertato anche dal Tribunale che rispetto alla somma ingiunta Parte di € 98.260,40, € 50.593,20 (imputati a saldo delle prestazioni rese dalla nell'anno 2018) erano già stati versati dal in favore della società appellante in data 11.9.2019 (a seguito di CP_1 pignoramento presso terzi), ossia in data di molto anteriore rispetto alla richiesta monitoria
(avvenuta il 14.12.2020). Parte Risulta, poi, dagli atti che la restante somma di € 47.667,20 è stata accreditata alla solo in data 1.2.2021, a seguito di bonifico bancario disposto in virtù della determina comunale n. 1082, adottata in data 28.10.2020 e del successivo mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021.
Il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento per cui è causa, notificato al in data CP_1
26.1.2021, aveva, tuttavia, ad oggetto non solo il pagamento della sorte capitale, ma anche quello dei relativi interessi moratori maturati per i ritardati pagamenti, tanto che il Tribunale, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere e revocando il decreto ingiuntivo opposto,
“in parziale accoglimento della domanda”, condannava il al pagamento degli interessi CP_1 moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle due fatture azionate.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
"solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che, sebbene il pagamento del residuo dovuto fosse stato già disposto con atti interni all'ente prima della notifica del decreto ingiuntivo (compresa l'emissione del mandato di pagamento il giorno prima della notifica stessa), il materiale pagamento
4 sia avvenuto successivamente alla data di notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta pacificamente il
26.1.2021). Né risulta agli atti che il avesse comunicato alla società appellante l'emissione CP_1 del mandato di pagamento in data antecedente alla notifica del provvedimento monitorio. In ogni caso, come già rilevato, il provvedimento monitorio opposto disponeva anche l'ingiunzione per il pagamento degli interessi moratori.
Ritiene, quindi, questa Corte che correttamente il Tribunale abbia compensato per metà le spese di lite del giudizio di opposizione e ciò tenuto conto sia dell'avvenuto pagamento di parte della sorte capitale (€ 50.593,20) oltre un anno prima del deposito del ricorso monitorio, sia del pagamento della restante sorte capitale (€ 47.667,20) pochi giorni dopo la notifica stessa (avvenuta il 26.1.2021 a fronte di un pagamento accreditato con bonifico bancario il 1.2.2021).
La sentenza, invece, deve essere riformata nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, nella parte in cui ha posto il restante 50% delle spese di lite del procedimento di Parte opposizione a carico della società nonostante fosse parzialmente vittoriosa quanto meno con riferimento agli interessi moratori ancora dovuti dal per i ritardati pagamenti. CP_1
Giova in merito richiamare l'ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, per cui la parte vittoriosa, seppure solo in parte, non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte soccombente.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., S.U. n. 32061/2022; in senso analogo
Cass., 13212/2023, secondo la quale: “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
La Suprema Corte ha anche precisato, in tema di liquidazione delle spese nel procedimento per ingiunzione, che: “In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione
5 ex articolo 645 del cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass., 26922/2022).
Nel caso di specie, quindi, vista la condanna del al pagamento degli interessi moratori CP_1 maturati dal 30° giorno successivo alla trasmissione delle fatture, con esplicito riconoscimento dell'accoglimento parziale della domanda, la società opposta non poteva essere condannata, neppure in parte, a pagare le spese di lite.
Valutando il giudizio monitorio secondo il criterio di globalità e vista la soccombenza reciproca, le spese di lite della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione in primo grado vanno compensate nella misura del 50%, atteso il pagamento di oltre la metà della sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo prima della notifica del decreto e il pagamento della restante parte a distanza di soli 4 giorni dalla notifica stessa.
Il restante 50% delle spese di lite della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione in primo grado, segue, invece, la soccombenza e va posto, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/2022, in base Controparte_1 al valore della domanda originaria, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della somma accertata, con rimborso delle spese sostenute e documentate, da Parte distrarsi in favore del procuratore costituito della avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza, con condanna del al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda in appello (limitata alla condanna al pagamento del 50% delle spese di lite per €
2.540,00, oltre accessori), secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta, con rimborso delle spese sostenute e documentate e con distrazione in favore del procuratore Parte costituito della avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord Pt_1
n. 4863/2023, pubblicata il 4.12.2023, così provvede:
1) compensa per metà le spese di lite tra le parti relative alla fase monitoria e al successivo giudizio di opposizione in primo grado e condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della del restante 50%, che si liquidano in € 560,00 per il giudizio Parte_1 monitorio ed € 1.270,00 per il primo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
2) condanna il al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese ed € Pt_1
1.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2670/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA e c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegata all'atto di appello, dall'avv. MATTIA PALUMBO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Calvizzano (NA), al Viale della Resistenza n. 127;
APPELLANTE
E
(P.IVA e c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
LUCIANO DEL GIUDICE (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Napoli, al Centro Direzionale – Isola G7;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 29.5.2024, la società proponeva tempestivo appello Parte_1
1 avverso la sentenza n. 4863/2023, pubblicata il 4.12.2023, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal revocava Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 329/2021, emesso in favore dell'odierna appellante in data 23.1.2021
(notificato al il 26.1.2021) per l'importo di € 98.260,40, oltre interessi dalla scadenza delle CP_1 singole fatture al soddisfo, e dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alla sorte capitale, condannava il a pagare alla società opposta gli interessi legali al tasso previsto ex CP_1 art. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 sull'importo di € 50.593,20 e di € 47.667,20 con decorrenza dai trenta giorni dopo la data di trasmissione di ciascuna fattura. Compensava per metà le spese di lite e condannava, invece, la società opposta al pagamento della restante metà, liquidandole in € 2.540,00, oltre accessori di legge.
La pretesa monitoria aveva ad oggetto il mancato pagamento da parte del Controparte_1
nonostante la regolare trasmissione delle fatture relative agli anni 2018 e 2019, della
[...] propria quota di compartecipazione per il ricovero dei pazienti inseriti nella struttura gestita dalla Parte
secondo quanto stabilito nei verbali UVI (Unità di Valutazione Integrata) sottoscritti dall'
[...]
e dall' . Parte_2 Controparte_2
In sede di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, il eccepiva il pagamento CP_1 integrale della sorte capitale di € 98.260,40, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e che la società fosse condannata al rimborso delle spese di lite. Nello specifico, il Comune opponente evidenziava che € 50.593,20 erano stati versati in favore della società opposta in data 11.9.2019 (a seguito di pignoramento a lui notificato quale terzo debitor Parte debitoris) ed erano imputabili a saldo delle fatture relative alle prestazioni rese dalla nell'anno
2018; mentre per i restanti € 47.667,20, relativi alle prestazioni riferite all'anno 2019 era stato emesso il mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021. Parte Costituendosi nel corso dell'opposizione, la contestava ogni avversa pretesa, deducendo che i pagamenti effettuati dal non le erano stati comunicati e che, comunque, il versamento CP_1 del saldo di cui all'eccepito mandato di pagamento del 25.1.2021 era avvenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo (26.1.2021).
Il Tribunale di Napoli Nord, ritenuto pacifico che al momento dell'adozione del decreto ingiuntivo (23.1.2021) il credito azionato dalla non era più esistente, rilevando che il Parte_1 pagamento era stato disposto con determina comunale n. 1082 del 28.10.2020, a cui era seguito l'effettivo pagamento mediante bonifico bancario in esecuzione del mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021 (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11), dichiarava la cessazione della materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo. Condannava, tuttavia, l'opponente al CP_1 pagamento, in favore della parte opposta, degli interessi per il ritardo con il quale aveva estinto il suo debito, con decorrenza dai 30 giorni dopo la data di trasmissione di ogni fattura, fino alla data
2 del loro pagamento. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, infine, il primo giudice disponeva la compensazione nella misura del 50% e condannava al pagamento della Parte_1 restante metà in favore del , liquidandole nell'importo di € 2.540,00 oltre Controparte_1 accessori, “poiché da un lato il pagamento posto in essere dal è stato, comunque, tardivo CP_1 rispetto alla scadenza del termine di pagamento, costringendo la controparte a presentare il ricorso per decreto ingiuntivo e, dall'altro lato, la condotta processuale tenuta dall'opposta,
(notifica del decreto ingiuntivo nonostante l'intervenuto pagamento al fine di recuperare interessi e spese legali sostenute) ha costretto l'opponente a proporre il presente giudizio onde evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo” (pag. 14 sentenza).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la società chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese a cui era stata condannata nonostante fosse risultata vittoriosa, invocando la condanna del appellato al CP_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio ovvero, al massimo, una loro compensazione integrale.
Regolarmente citato in giudizio, si è costituito il Controparte_1 contestando le deduzioni svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Dopo aver tentato la conciliazione della lite, il giudice istruttore, all'udienza del 22.1.2025 dava atto dell'indisponibilità totale del a trovare un'intesa transattiva e rinviava la causa per la CP_1 discussione dinanzi a sé ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per le memorie ivi previste;
di talché, all'udienza del 9.7.2025, alla presenza del solo procuratore della parte appellante, la causa è stata riservata per la decisione al collegio e da questo decisa con la presente sentenza. Parte Con l'appello in esame la ha chiesto di “a) accertare e dichiarare che il pagamento della sorte capitale relativa all'anno 2019 è avvenuta solo dopo la notifica del d.i. opposto e, per
l'effetto, revocare la condanna della società al pagamento di metà delle spese Parte_1 processuali;
b) accertare e dichiarare la società vincitore parziale della domanda e per Pt_1
l'effetto condannare il al pagamento in tutto o in parte delle spese di lite del giudizio di CP_1 opposizione o in via subordinata alla loro integrale compensazione”. In particolare, seppure formalmente con due distinti motivi (“
1. Errata compensazione nella misura del 50% con il restante 50% posta a carico della società 2. Errata condanna alle spese del vincitore Parte_1 parziale”), l'appellante ha censurato l'errata condanna al 50% delle spese di lite, pronunciata nei suoi confronti dal primo giudice senza tenere conto del parziale accoglimento della domanda, stante la condanna del al pagamento degli interessi moratori;
dell'avvenuto pagamento della sorte CP_1 capitale oggetto del decreto ingiuntivo solo successivamente alla sua notifica, dovendosi ritenere
3 irrilevante la data di emissione del mandato di pagamento, costituente un mero atto interno all'Amministrazione non conoscibile dalla società creditrice;
e, infine, dell'impossibilità di condannare al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa, seppure solo parzialmente.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito brevemente illustrate.
E' pacifico tra le parti ed è stato accertato anche dal Tribunale che rispetto alla somma ingiunta Parte di € 98.260,40, € 50.593,20 (imputati a saldo delle prestazioni rese dalla nell'anno 2018) erano già stati versati dal in favore della società appellante in data 11.9.2019 (a seguito di CP_1 pignoramento presso terzi), ossia in data di molto anteriore rispetto alla richiesta monitoria
(avvenuta il 14.12.2020). Parte Risulta, poi, dagli atti che la restante somma di € 47.667,20 è stata accreditata alla solo in data 1.2.2021, a seguito di bonifico bancario disposto in virtù della determina comunale n. 1082, adottata in data 28.10.2020 e del successivo mandato di pagamento n. 1235 del 25.1.2021.
Il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento per cui è causa, notificato al in data CP_1
26.1.2021, aveva, tuttavia, ad oggetto non solo il pagamento della sorte capitale, ma anche quello dei relativi interessi moratori maturati per i ritardati pagamenti, tanto che il Tribunale, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere e revocando il decreto ingiuntivo opposto,
“in parziale accoglimento della domanda”, condannava il al pagamento degli interessi CP_1 moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle due fatture azionate.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1182 c.c. “il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass., n. 149/2003; in senso conforme, più di recente, Cass., 8046/2023, secondo cui: “La semplice disposizione di bonifico impartita dal
"solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme”).
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che, sebbene il pagamento del residuo dovuto fosse stato già disposto con atti interni all'ente prima della notifica del decreto ingiuntivo (compresa l'emissione del mandato di pagamento il giorno prima della notifica stessa), il materiale pagamento
4 sia avvenuto successivamente alla data di notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta pacificamente il
26.1.2021). Né risulta agli atti che il avesse comunicato alla società appellante l'emissione CP_1 del mandato di pagamento in data antecedente alla notifica del provvedimento monitorio. In ogni caso, come già rilevato, il provvedimento monitorio opposto disponeva anche l'ingiunzione per il pagamento degli interessi moratori.
Ritiene, quindi, questa Corte che correttamente il Tribunale abbia compensato per metà le spese di lite del giudizio di opposizione e ciò tenuto conto sia dell'avvenuto pagamento di parte della sorte capitale (€ 50.593,20) oltre un anno prima del deposito del ricorso monitorio, sia del pagamento della restante sorte capitale (€ 47.667,20) pochi giorni dopo la notifica stessa (avvenuta il 26.1.2021 a fronte di un pagamento accreditato con bonifico bancario il 1.2.2021).
La sentenza, invece, deve essere riformata nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, nella parte in cui ha posto il restante 50% delle spese di lite del procedimento di Parte opposizione a carico della società nonostante fosse parzialmente vittoriosa quanto meno con riferimento agli interessi moratori ancora dovuti dal per i ritardati pagamenti. CP_1
Giova in merito richiamare l'ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, per cui la parte vittoriosa, seppure solo in parte, non può mai essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte soccombente.
La Suprema Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., S.U. n. 32061/2022; in senso analogo
Cass., 13212/2023, secondo la quale: “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
La Suprema Corte ha anche precisato, in tema di liquidazione delle spese nel procedimento per ingiunzione, che: “In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione
5 ex articolo 645 del cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (Cass., 26922/2022).
Nel caso di specie, quindi, vista la condanna del al pagamento degli interessi moratori CP_1 maturati dal 30° giorno successivo alla trasmissione delle fatture, con esplicito riconoscimento dell'accoglimento parziale della domanda, la società opposta non poteva essere condannata, neppure in parte, a pagare le spese di lite.
Valutando il giudizio monitorio secondo il criterio di globalità e vista la soccombenza reciproca, le spese di lite della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione in primo grado vanno compensate nella misura del 50%, atteso il pagamento di oltre la metà della sorte capitale oggetto del decreto ingiuntivo prima della notifica del decreto e il pagamento della restante parte a distanza di soli 4 giorni dalla notifica stessa.
Il restante 50% delle spese di lite della fase monitoria e del successivo giudizio di opposizione in primo grado, segue, invece, la soccombenza e va posto, nella misura liquidata in dispositivo, a carico del sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/2022, in base Controparte_1 al valore della domanda originaria, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della somma accertata, con rimborso delle spese sostenute e documentate, da Parte distrarsi in favore del procuratore costituito della avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza, con condanna del al pagamento, in favore della società Controparte_1 Parte_1 nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in base al valore della domanda in appello (limitata alla condanna al pagamento del 50% delle spese di lite per €
2.540,00, oltre accessori), secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta, con rimborso delle spese sostenute e documentate e con distrazione in favore del procuratore Parte costituito della avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
6 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord Pt_1
n. 4863/2023, pubblicata il 4.12.2023, così provvede:
1) compensa per metà le spese di lite tra le parti relative alla fase monitoria e al successivo giudizio di opposizione in primo grado e condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore della del restante 50%, che si liquidano in € 560,00 per il giudizio Parte_1 monitorio ed € 1.270,00 per il primo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo;
2) condanna il al pagamento, in favore della società Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per spese ed € Pt_1
1.200,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Mattia Palumbo, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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