Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4920/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4920/2024, promossa con ricorso depositato il 25/11/2024 da:
1) Parte_1 nata Varese il 02/03/1985
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marina Curzio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 25/07/1975
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. ST Filograna
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 12 settembre 2010
(anno 2010 atto n. 24 parte II serie A)
con i seguenti figli minorenni:
nata in [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1) La figlia minore, sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la casa ex coniugale, sita in Castronno (VA),
Via Rovera 7, di proprietà della madre, che continuerà ad abitarvi con la figlia.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati, dalle ore 19.30 del venerdì, sino a domenica alle ore 21.30;
- resta inteso, che di sabato, anche nel week end di competenza materna, potrà Per_1 trascorrere la giornata con il papà, salvo che il padre non abbia impegni diversi, di cui darà comunicazione alla madre entro il giorno precedente;
in assenza di impegni diversi del padre, dunque, il medesimo potrà andare a prendere nella mattinata del sabato Per_1
e la madre la andrà a riprendere alle ore 18.00;
- nel caso in cui la madre avesse modo di trascorrere la giornata di sabato con nel Per_1 week end di sua pertinenza, ne darà notizia al padre entro il giorno precedente;
- nel caso in cui il genitore, con cui debba trascorrere la giornata, sia Per_1 impossibilitato ad accudirla, l'altro genitore si rende disponibile a tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri pregressi impegni;
- atteso che gli impegni lavorativi del padre si declinano su orari molto variabili e non prevedibili in anticipo, il padre potrà trascorrere del tempo insieme a anche nel
Per_1 corso della settimana, in un qualunque giorno di essa - ad esclusione del giovedì, giorno nel quale deve frequentare il percorso di psicoterapia già avviato - dandone
Per_1 preavviso alla madre nel primo pomeriggio tra le ore 14:00 e le ore 16:00, nel rispetto degli impegni scolastici e delle attività extrascolastiche di;
in tali casi il padre
Per_1 saprà dire alla madre, se intende tenere con sé a cena e in tal caso la riporterà a
Per_1 casa entro le ore 21.00, in caso contrario la riporterà a casa alle ore 19.00;
- in ogni caso, anche in base a proprie esigenze ed iniziative, sarà libera di Per_1 trascorrere il proprio tempo libero con il padre, dandone preavviso alla madre, in un qualunque giorno della settimana - ad esclusione del giovedì, giorno nel quale deve Per_1 frequentare il percorso di psicoterapia già avviato.
3) Le festività Natalizie saranno trascorse da secondo la seguente suddivisione: Per_1 dal 23 dicembre dopo la fine delle lezioni sino al 30 dicembre ad ore 21.15 con uno dei genitori e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro; il periodo che ricomprende il Natale
2024 sarà trascorso da con la madre;
inoltre i coniugi concordemente attueranno Per_1 il principio dell'alternanza di anno in anno per il giorno di Natale con un genitore e Santo ST con l'altro genitore, ferma restando la possibilità di scambiarsi i doni con il giorno di Natale. Per_1
4) Le festività pasquali saranno suddivise in due periodi: dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al mercoledì con l'altro; il periodo comprensivo del giorno di Pasqua 2025 sarà trascorso da con il papà. Per_1
pagina2 di 4 5) Le altre festività e i ponti saranno trascorsi da UC con il genitore, il cui fine settimana successivo alla festività è di spettanza.
6) Durante le vacanze estive trascorrerà due settimane anche consecutive con il Per_1 padre, tra giugno ed agosto;
il padre avrà cura di comunicare i recapiti e di consentire alla figlia di sentire la madre con cadenza quotidiana;
il periodo dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel periodo di vacanza, che trascorrerà con la madre, la madre avrà cura di Per_1 comunicare al padre i recapiti e di consentire alla figlia di sentire il padre con cadenza quotidiana;
il periodo dovrà essere comunicato entro il 31 maggio di ogni anno.
In difetto di accordo sul periodo di ferie da trascorrere con la figlia, negli anni pari prevarranno le esigenze paterne, mentre negli anni dispari le esigenze materne.
7) Il padre corrisponderà alla madre un contributo alimentare per dell'importo Per_1 complessivo di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio del 2026, in cui si rivaluterà l'importo in esame in funzione della rivalutazione Istat o svalutazione Istat dell'anno 2025, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate, secondo i Protocolli vigenti (Linee Guida Corte d'Appello di
Milano del 2021);
7bis) In ogni caso i genitori si impegnano a garantire, che la frequentazione con Per_1 avvenga nel pieno rispetto del superiore interesse della figlia e della sua serenità, individuando congiuntamente e concordemente, ove necessario, soluzioni differenti rispetto a quelle sopra indicate.
8) L'assegno unico, percepito dalla signora , sarà da essa trattenuto al 100%. Parte_1
9) La casa coniugale sita in Castronno (VA) in Via Rovera n. 7, comprensiva degli arredi ivi presenti, di proprietà della signora viene assegnata alla sig.ra Parte_1 Parte_1 stessa, quale genitore prevalentemente collocatario della figlia.
10) Il signor si impegna a lasciare la casa, libera dei propri effetti personali entro Per_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
11) Le parti, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo alimentare e/o per concorso nel reciproco mantenimento.
12) Le parti prestano, con la sottoscrizione del presente atto, reciproco assenso per il rilascio dei documenti e dei passaporti anche per la figlia minore.
13) I coniugi, infine, dichiarano di aver già disciplinato separatamente ogni loro diverso rapporto patrimoniale;
in particolare, per quanto riguarda la vettura tg. GT058DX, di proprietà del signor e che tornerà, con la firma del presente accordo, nella sua Per_1 esclusiva disponibilità, le parti si danno atto di non avere nulla reciprocamente a pretendere in relazione ad eventuali pagamenti effettuati per il godimento/finanziamento della stessa;
pagina3 di 4 14) I coniugi si obbligano a presentare, non appena maturino le condizioni, ricorso divorzile congiunto alle medesime condizioni previste nel presente ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12/09/2010, in Brunello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello (anno 2010, atto n.24, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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