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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 6833/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.30 è presente l'avv. TURRISI ALBERTO in sostituzione dell'avv.
GULOTTA ANTONIO WALTER che, in considerazione del fatto che l ha CP_1
emesso il provvedimento in autotutela di annullamento dell'indebito e ha restituito quanto trattenuto a tale titolo, insiste nelle note del 21 marzo 2025 aderendo alla richiesta dell' di cessazione della materia del contendere, tuttavia, con condanna CP_1
alle spese di lite per le ragioni meglio esposte in atti.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che chiede che la CP_1
causa venga decisa con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.40
*********************
Successivamente, alle ore 13.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 6833/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Parte_1
Gulotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: indebito
All'udienza del 2 aprile 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre CP_1
spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter Gulotta, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi 2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 18.03.2024 e di eventuali CP_1
ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi all'indebito contestato di €
6.593,41 al Sig. e, per l'effetto, disapplicarli, dichiarando Parte_1
non ripetibile il suddetto indebito”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva la propria carenza di legittimazione giacché
l'indebito gli era stato contestato n.q. di erede dell'ex coniuge dalla Persona_1
quale aveva divorziato già nel lontano 2012.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'istituto rappresentando che “l'indebito oggetto di causa è stata annullato in autotutela, e che quanto trattenuto a tale titolo è stato restituito con valuta 23.10.2024.”.
La causa, sulla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III,
11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, nel provvedimento in autotutela del 17.10 2024 testualmente si legge
“[..] Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta: Sulla scorta della sentenza di divorzio allegata dal ricorrente in senso all'atto introduttivo del contenzioso, il debito della signora
[...]
[..] non può essere assegnato all'ex coniuge, odierno ricorrente, Per_1 [...]
. Sussiste, infatti, difetto di legittimazione passiva, atteso che Parte_1
l'assegnatario del debito, , non riveste la qualità di erede della Parte_1 dante causa, . Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione Persona_1
procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso.
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto R.I. 13010776, nei riguardi di
”. Parte_1
3 Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico dell' in considerazione della condotta dell'istituto che ha CP_1 provveduto all'annullamento dell'indebito e a restituire quanto nelle more trattenuto dopo la notifica del ricorso, e vengono liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente espletata e con applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 4 comma 4 del DM 55/14 (stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2 aprile 2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
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