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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2)Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 275\2025 RG, decisa all'udienza del 28\10\2025,
vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Irno n. 11, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, presso lo studio CP_1
dell'avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 490\2025, resa in data 30\1\2025 (pubblicata il
2\2\2025) dal Tribunale di Salerno;
in materia di locazione;
CONCLUSIONI: come da verbale di discussione del 28\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27\2\2025 – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 10\3\2025 - proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
490\2025 del 30\1\2025, pubblicata il 2\2\2025, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal compensando le spese di lite. Pt_1
In effetti, con ricorso e relativo decreto ingiuntivo n. 2798\2018 del 16\10\2018 (notificato in data 17\10\2018), ingiungeva a il pagamento di € CP_1 Parte_1
5.747,08 per aggiornamento ISTAT al 75% dei canoni di locazione dal 1999 al 2017,
originariamente fissati in € 150,00 mensili (pari a già lire 300.000) per l'affitto dell'unità
immobiliare sita in Salerno, alla via Posidonia n. 389 (cfr. contratto di locazione registrato il
28\12\1994 presso l'Ufficio del Registro AA.CC. di Salerno al n. 5970).
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione (notificata in data 11\12\2018)
eccependo la prescrizione quinquennale del richiesto adeguamento, Parte_1
nonché contestando che il tasso FOI riportato nei conteggi non corrispondeva a quello ISTAT.
Comunque, l'opponente provvedeva al pagamento parziale della somma ingiunta, pari ad €
946,36 relativi agli anni 2013-2018, salva ripetizione delle somme versate in eccedenza da accertarsi in corso di causa.
2 Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
dell'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando analiticamente gli assunti avversi.
Quindi, il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza qui appellata, con la quale, rilevata il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il cui onere era posto a carico della parte opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe accolto erroneamente l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione,
senza considerare non solo che il relativo obbligo era ormai posto a carico di parte opposta, ma soprattutto che il tentativo era stato comunque esperito in data 26\1\2023 con esito negativo
(cfr. verbale depositato dall' in data 23\2\2023); CP_1
- nel merito, reiterando le eccezioni già formulate in primo grado, il credito azionato era prescritto ex art. 2948 cc e ss, senza alcuna costituzione in mora;
- il criterio utilizzato per l'adeguamento non era comprensibile e, comunque, basato su indici diversi da quelli ISTAT al 75% contrattualmente previsti;
- il decreto ingiuntivo andava revocato, stante il parziale pagamento per gli anni 2013\2018.
Pertanto, l'appellante così concludeva:
1.Accogliere il gravame proposto, e, per l'effetto, in
totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 490/2025, accogliere la domanda
proposta dall'appellante con ricorso di primo grado n. 10234/2018 R.G., e, segnatamente: A.
accogliere - previa dichiarazione di procedibilità dell'opposizione - l'opposizione e revocare
il decreto ingiuntivo opposto, perché prescritto, nullo, e dichiarare -in ogni caso - che nulla è
dovuto da er le ragioni indicate in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
Parte_1
per l'effetto revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 2798/2018, perché inammissibile, nullo
e/o annullabile e/o infondato, per tutti i motivi su esposti>. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto.
Infine, all'udienza di discussione del 28\10\2025 la causa era decisa, dando pubblica lettura del dispositivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Tentativo obbligatorio di mediazione: procedibilità.
Con il primo motivo di appello, si doleva della decisione del primo Parte_1
giudice, il quale aveva l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, senza considerare che il relativo obbligo era ormai posto a carico di parte opposta e che, comunque, il tentativo era stato comunque esperito in data 26\1\2023 con esito negativo.
Ritiene la Corte che il motivo sia degno di pregio.
Occorre, a tal riguardo, ricordare che a norma dell'art. 5 Dlgs n. 28\2010 (e succ. mod) “Chi
intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate”. Tale tentativo di mediazione, peraltro, è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
E, nel caso di giudizio introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo, la Cassazione a Sezioni
Unite hanno definitivamente stabilito che, una volta instaurato il relativo giudizio di
4 opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19596 del 18/09/2020;
Cass. Ordinanza n. 159 del 08/01/2021).
Pertanto, si palesa del tutto irragionevole la statuizione del primo giudice, il quale nell'erroneo convincimento del mancato esperimento del tentativo di mediazione – risulta, infatti,
formalmente depositato dalla opposta il verbale del 26\1\2023 con esito negativo – ne faceva discendere l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto.
Deve, pertanto, dichiararsi la procedibilità della domanda.
B.Prescrizione.
Con il secondo motivo l'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito preteso dall' , in assenza di valido atto interruttivo per il periodo anteriore al CP_1
2013, tanto da procedere al pagamento dei dedotti adeguamenti solo dal 2013 al 2028.
Il motivo è fondato.
Premesso che al credito del locatore derivante dalla clausola di adeguamento del canone di locazione al costo della vita si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., deve rilevarsi che nel caso che qui ci occupa deve ritenersi prescritto il credito relativo agli anni dal 1999 al 2012 compreso, atteso che l'unico atto interruttivo del proprietario è la lettera del 31\1\2028 allegata in atti.
C.Aggiornamento canoni: indici ISTAT\FOI e calcolo.
L'appellante, infine, affermava che il criterio utilizzato per l'adeguamento non era comprensibile ed era, comunque, basato su indici diversi da quelli ISTAT al 75%
contrattualmente previsti. Inoltre, aveva errato il primo giudice nel non revocare il decreto ingiuntivo, stante il parziale pagamento per gli anni 2013\2018 per la minor somma di € 946,36.
Il motivo non merita seguito.
5 In primo luogo, ritiene la Corte che i tassi di aggiornamento dei canoni di locazione da utilizzare sono quelli ISTAT\FOI, ossia gli
“Indici dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati”, criterio correttamente adoperato dall' . CP_1
Inoltre, va sottolineato l'equivoco in cui è caduto il conduttore, odierno appellante, laddove non ha considerato che l'aggiornamento dei canoni indicato nella lettera di messa in mora, come riportato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, era relativo ad una sola mensilità (per l'anno
2013 il canone mensile rivalutato era di € 189,33, nell'anno 2014 di € 188,27, nell'anno 2015
di € 188,64, nell'anno 2016 di € 189,92, nell'anno 2017, 190,20), finendo così per pagare l'importo di € 946,36, pari alla somma aritmetica di un solo mese rivalutato per gli anni 2013-
2018.
Di contro, il corretto calcolo deve seguire un diverso procedimento: una volta rivalutato secondo gli indici ISTAT\FOI al 75% l'originario canone mensile di € 150,00 dall'1\1\1999 al
31\12\2017, devono essere detratti i canoni pagati – nel 2016\2017 risulta pagato un canone mensile di € 155,00 – nonché sottratto l'importo per gli anni coperti da prescrizione (dal 1999
al 2012 compreso), addivenendo alla cifra totale di € 2.240,00; considerato il pagamento effettuato dal in data 23\112018 per € 946,36, la somma che residua è di € Pt_1
1.293,80.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la procedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo, va condannato al pagamento Parte_1
di € 1.293,80, pari alla differenza tra la somma dovuta di € 2.240,16 a titolo di adeguamento
ISTAT dal 2013 al 2018 dei canoni e quella già pagata di € 946,36.
D. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate in ragione del riconoscimento in misura ridotta del credito e dell'accoglimento delle preliminari eccezioni di parte appellante.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 275\2025 RG, sulla domanda proposta, con appello depositato in data 27\2\2025 da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 490\2025, resa in data 30\1\2025 (pubblicata il 2\2\2025) dal Tribunale di Salerno,
- DICHIARA la procedibilità della domanda;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2798\2018 reo in data 16\10\2018 dal
Tribunale di Salerno;
- ACCERTA in € 2.240,16 la somma dovuta da in favore Parte_1
di a titolo di adeguamento ISTAT dal 2013 al 2018 dei canoni;
CP_1
- CONDANNA al pagamento della minor somma di € Parte_1
1.293,80;
2. COMPENSA integralmente tra le pari le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2)Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 275\2025 RG, decisa all'udienza del 28\10\2025,
vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Irno n. 11, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, presso lo studio CP_1
dell'avv. Simone Labonia, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 490\2025, resa in data 30\1\2025 (pubblicata il
2\2\2025) dal Tribunale di Salerno;
in materia di locazione;
CONCLUSIONI: come da verbale di discussione del 28\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27\2\2025 – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 10\3\2025 - proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
490\2025 del 30\1\2025, pubblicata il 2\2\2025, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal compensando le spese di lite. Pt_1
In effetti, con ricorso e relativo decreto ingiuntivo n. 2798\2018 del 16\10\2018 (notificato in data 17\10\2018), ingiungeva a il pagamento di € CP_1 Parte_1
5.747,08 per aggiornamento ISTAT al 75% dei canoni di locazione dal 1999 al 2017,
originariamente fissati in € 150,00 mensili (pari a già lire 300.000) per l'affitto dell'unità
immobiliare sita in Salerno, alla via Posidonia n. 389 (cfr. contratto di locazione registrato il
28\12\1994 presso l'Ufficio del Registro AA.CC. di Salerno al n. 5970).
Avverso detto decreto ingiuntivo, proponeva opposizione (notificata in data 11\12\2018)
eccependo la prescrizione quinquennale del richiesto adeguamento, Parte_1
nonché contestando che il tasso FOI riportato nei conteggi non corrispondeva a quello ISTAT.
Comunque, l'opponente provvedeva al pagamento parziale della somma ingiunta, pari ad €
946,36 relativi agli anni 2013-2018, salva ripetizione delle somme versate in eccedenza da accertarsi in corso di causa.
2 Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
dell'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando analiticamente gli assunti avversi.
Quindi, il Tribunale di Salerno emetteva la sentenza qui appellata, con la quale, rilevata il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il cui onere era posto a carico della parte opponente, rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite.
Con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe accolto erroneamente l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione,
senza considerare non solo che il relativo obbligo era ormai posto a carico di parte opposta, ma soprattutto che il tentativo era stato comunque esperito in data 26\1\2023 con esito negativo
(cfr. verbale depositato dall' in data 23\2\2023); CP_1
- nel merito, reiterando le eccezioni già formulate in primo grado, il credito azionato era prescritto ex art. 2948 cc e ss, senza alcuna costituzione in mora;
- il criterio utilizzato per l'adeguamento non era comprensibile e, comunque, basato su indici diversi da quelli ISTAT al 75% contrattualmente previsti;
- il decreto ingiuntivo andava revocato, stante il parziale pagamento per gli anni 2013\2018.
Pertanto, l'appellante così concludeva:
1.Accogliere il gravame proposto, e, per l'effetto, in
totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 490/2025, accogliere la domanda
proposta dall'appellante con ricorso di primo grado n. 10234/2018 R.G., e, segnatamente: A.
accogliere - previa dichiarazione di procedibilità dell'opposizione - l'opposizione e revocare
il decreto ingiuntivo opposto, perché prescritto, nullo, e dichiarare -in ogni caso - che nulla è
dovuto da er le ragioni indicate in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
Parte_1
per l'effetto revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 2798/2018, perché inammissibile, nullo
e/o annullabile e/o infondato, per tutti i motivi su esposti>. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva contestando CP_1
analiticamente quanto ex adverso dedotto.
Infine, all'udienza di discussione del 28\10\2025 la causa era decisa, dando pubblica lettura del dispositivo.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Tentativo obbligatorio di mediazione: procedibilità.
Con il primo motivo di appello, si doleva della decisione del primo Parte_1
giudice, il quale aveva l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, senza considerare che il relativo obbligo era ormai posto a carico di parte opposta e che, comunque, il tentativo era stato comunque esperito in data 26\1\2023 con esito negativo.
Ritiene la Corte che il motivo sia degno di pregio.
Occorre, a tal riguardo, ricordare che a norma dell'art. 5 Dlgs n. 28\2010 (e succ. mod) “Chi
intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
per le materie ivi regolate”. Tale tentativo di mediazione, peraltro, è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
E, nel caso di giudizio introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo, la Cassazione a Sezioni
Unite hanno definitivamente stabilito che, una volta instaurato il relativo giudizio di
4 opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19596 del 18/09/2020;
Cass. Ordinanza n. 159 del 08/01/2021).
Pertanto, si palesa del tutto irragionevole la statuizione del primo giudice, il quale nell'erroneo convincimento del mancato esperimento del tentativo di mediazione – risulta, infatti,
formalmente depositato dalla opposta il verbale del 26\1\2023 con esito negativo – ne faceva discendere l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto.
Deve, pertanto, dichiararsi la procedibilità della domanda.
B.Prescrizione.
Con il secondo motivo l'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito preteso dall' , in assenza di valido atto interruttivo per il periodo anteriore al CP_1
2013, tanto da procedere al pagamento dei dedotti adeguamenti solo dal 2013 al 2028.
Il motivo è fondato.
Premesso che al credito del locatore derivante dalla clausola di adeguamento del canone di locazione al costo della vita si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c., deve rilevarsi che nel caso che qui ci occupa deve ritenersi prescritto il credito relativo agli anni dal 1999 al 2012 compreso, atteso che l'unico atto interruttivo del proprietario è la lettera del 31\1\2028 allegata in atti.
C.Aggiornamento canoni: indici ISTAT\FOI e calcolo.
L'appellante, infine, affermava che il criterio utilizzato per l'adeguamento non era comprensibile ed era, comunque, basato su indici diversi da quelli ISTAT al 75%
contrattualmente previsti. Inoltre, aveva errato il primo giudice nel non revocare il decreto ingiuntivo, stante il parziale pagamento per gli anni 2013\2018 per la minor somma di € 946,36.
Il motivo non merita seguito.
5 In primo luogo, ritiene la Corte che i tassi di aggiornamento dei canoni di locazione da utilizzare sono quelli ISTAT\FOI, ossia gli
“Indici dei Prezzi al Consumo per le famiglie di operai e impiegati”, criterio correttamente adoperato dall' . CP_1
Inoltre, va sottolineato l'equivoco in cui è caduto il conduttore, odierno appellante, laddove non ha considerato che l'aggiornamento dei canoni indicato nella lettera di messa in mora, come riportato anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, era relativo ad una sola mensilità (per l'anno
2013 il canone mensile rivalutato era di € 189,33, nell'anno 2014 di € 188,27, nell'anno 2015
di € 188,64, nell'anno 2016 di € 189,92, nell'anno 2017, 190,20), finendo così per pagare l'importo di € 946,36, pari alla somma aritmetica di un solo mese rivalutato per gli anni 2013-
2018.
Di contro, il corretto calcolo deve seguire un diverso procedimento: una volta rivalutato secondo gli indici ISTAT\FOI al 75% l'originario canone mensile di € 150,00 dall'1\1\1999 al
31\12\2017, devono essere detratti i canoni pagati – nel 2016\2017 risulta pagato un canone mensile di € 155,00 – nonché sottratto l'importo per gli anni coperti da prescrizione (dal 1999
al 2012 compreso), addivenendo alla cifra totale di € 2.240,00; considerato il pagamento effettuato dal in data 23\112018 per € 946,36, la somma che residua è di € Pt_1
1.293,80.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarata la procedibilità della domanda e revocato il decreto ingiuntivo, va condannato al pagamento Parte_1
di € 1.293,80, pari alla differenza tra la somma dovuta di € 2.240,16 a titolo di adeguamento
ISTAT dal 2013 al 2018 dei canoni e quella già pagata di € 946,36.
D. Spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate in ragione del riconoscimento in misura ridotta del credito e dell'accoglimento delle preliminari eccezioni di parte appellante.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 275\2025 RG, sulla domanda proposta, con appello depositato in data 27\2\2025 da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 490\2025, resa in data 30\1\2025 (pubblicata il 2\2\2025) dal Tribunale di Salerno,
- DICHIARA la procedibilità della domanda;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2798\2018 reo in data 16\10\2018 dal
Tribunale di Salerno;
- ACCERTA in € 2.240,16 la somma dovuta da in favore Parte_1
di a titolo di adeguamento ISTAT dal 2013 al 2018 dei canoni;
CP_1
- CONDANNA al pagamento della minor somma di € Parte_1
1.293,80;
2. COMPENSA integralmente tra le pari le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
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