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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7523/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7523/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREBLO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CORONEO 21, TRIESTE, presso il difensore avv. GREBLO
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CALABRO' ALESSIO CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO' ALESSIO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CALABRO' ALESSIO
INTERVENUTO
(già ), CF , e per essa Controparte_3 CP_3 P.IVA_3 [...]
CF , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele G. Discepolo e Controparte_4 P.IVA_4
Gabriele Pravettoni Farinelli del Foro di Milano, congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro, con studio in – 20123 - Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata.
INTERVENUTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, finanziamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte sostitutive di udienza depositate in data
22.1.2025 e 28.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Per TITI RAFIRA:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari tutti pagina 1 di 10 in via principale
- dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 del 4/10/2021 emesso sub R.G. n. 5935/2021 dal tribunale di Modena, per le ragioni dedotte in narrativa;
nel merito in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza accertando il dare- avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare, la violazione degli art. 116, 117 TUB, 125Bis TUB dell'art. 9 della delibera
CICR del 4/3/03 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso 117
TUB/125Bis TUB, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 116, 117 TUB, 125Bis TUB, dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/03 e di conseguenza accertando il dare- avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via istruttoria
- disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti, chiedendo al
CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
pagina 2 di 10 a) provveda il CTU a verificare se il finanziamento oggetto di causa sia costruito in capitalizzazione composta degli interessi;
b) provveda il CTU a verificare se il regime composto degli interessi risulta essere esplicito nel contratto ovvero risulti essere occulto;
c) nel caso in cui il CTU rilevi che il contratto di finanziamento sia costruito in regime composto degli interessi provveda a ricalcolare il rapporto in regime semplice degli interessi;
d) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse in contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento;
e) nel caso in cui si verifichi la presenza del regime composto e sia possibile ricalcolare 2 o più piani di ammortamento ricalcoli il CTU il rapporto in regime semplice degli interessi ed al tasso legale;
f) verifichi il CTU se il TAEG contrattuale risulti difforme rispetto a quello pattuito e ove risultasse difforme ridetermini il rapporto al solo tasso 125 bis del TUB, calcolando il dare avere tra le parti alla data della risoluzione contrattuale. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2612/2021 del Tribunale di Modena. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per : Controparte_3
“CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2612/2021 del Tribunale di Modena.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Per : CP_2
“La difesa di quale successore e avente causa di richiama CP_2 Controparte_1 integralmente le deduzioni ed eccezioni svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente trascritte;
impugna e contesta anche quanto ex adverso dedotto, eccepito
e domandato nelle ulteriori memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. e insiste per la conferma in ogni sua parte dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. n. 2612/2021 del Tribunale di Modena”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2021, otteneva dal Tribunale di Modena Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_1
pagina 3 di 10 di € 13.838,33, oltre interessi e spese del procedimento, in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto il 26/11/2013 con Unicredit S.p.A. e successivamente ceduto alla ricorrente. Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 2/12/2021, contestando: Parte_1
- il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del Controparte_1
credito;
- la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse per applicazione occulta del regime composto in violazione degli artt. 821 c.c., 1283 c.c. e 120 TUB;
- la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse in violazione degli artt. 1418, 1284,
1283 c.c., 120 TUB e 1346 c.c.;
- la difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione dell'art. 125-bis TUB.
Si costituiva ritualmente contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 8 marzo 2023 interveniva nel giudizio quale successore e avente causa di CP_2
a seguito di scissione parziale ex art. 2506 c.c., avendo acquisito dal Controparte_1
Cont 31/12/2022 tutti i diritti e obblighi relativi al ramo della società scissa, ivi incluso il credito oggetto di causa.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022, il giudice disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 3 maggio 2023, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto del 8.1.2025 interveniva in giudizio dando atto di essere Controparte_3
subentrata a in forza di atto di fusione per incorporazione in CP_2 Controparte_3
la quale è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutto il patrimonio attivo e
[...]
passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, ivi inclusa la totalità dei crediti di titolarità della incorporata.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
pagina 4 di 10 1. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento denominato “Credit Express Compact”, sottoscritto dall'opponente, Sig. con Unicredit Parte_1
S.p.A. in data 26 novembre 2013.
Come indicato nel fascicolo monitorio, il contratto prevedeva un importo finanziato pari a € 23.672,92, da rimborsare attraverso 84 rate mensili del valore di € 393,06 ciascuna (TAN 10,00%; TAEG
10,56%). Non vi è contestazione in merito all'effettiva erogazione del finanziamento, circostanza comprovata dalla documentazione allegata, inclusi il piano di ammortamento e l'estratto conto analitico prodotti.
2. Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dall'opponente. in qualità di successore dell'originario creditore, Controparte_5
ha fornito adeguata prova documentale della propria legittimazione. In particolare, in materia di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che specifichi per categorie i crediti oggetto di cessione, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di elencare singolarmente i crediti trasferiti, purché gli elementi indicati permettano di individuare senza ambiguità i rapporti ceduti (cfr. Cass. 29/12/2017, n. 31188).
Nel caso in esame, è pacifico che il credito derivi da un prestito personale e che il rapporto identificato con il numero ndg 84903496, intestato al Sig. non rientri tra quelli esclusi dall'avviso di Parte_1
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 44 del 13/04/2019 (doc. 1 del fascicolo monitorio). Tale documento risulta pertanto idoneo a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
In aggiunta, la convenuta opposta ha depositato estratto del contratto di cessione dei crediti tra e Unicredit S.p.A., unitamente all'allegato che identifica espressamente il Controparte_1
rapporto intestato al Sig. Parte_1
La cessione del credito, per sua natura consensuale, si perfeziona con il consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la titolarità esclusiva del credito e la conseguente legittimazione a richiedere la prestazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, "l'art. 1264 c.c., che dispone che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore solo dopo la sua accettazione o notifica, mira a tutelare l'interesse del debitore stesso, consentendo di stabilire la validità del pagamento effettuato al cedente anziché al cessionario. Tuttavia, ciò non influisce sull'efficacia della cessione, che opera il trasferimento del credito al cessionario dal momento dell'accordo con il cedente, attribuendogli la legittimazione esclusiva a esigere la prestazione" (cfr. Cass. 30/04/2021, n. 11436).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. ha determinato, ai sensi dell'art. 1264 c.c., gli effetti di notificazione legale nei confronti dei debitori ceduti. Da tale pubblicazione decorrono gli effetti giuridici propri della cessione, rendendo irrilevante l'accettazione o notificazione individuale, in quanto la cessione si intende notificata a tutti i debitori.
3. Nel merito, si ritiene infondata l'eccezione relativa alla presunta illegittimità del regime di capitalizzazione composta sottostante al piano di ammortamento alla francese applicato nella fattispecie per contrasto con gli artt. 821 c.c. e 1283 c.c., né con gli artt. 120 TUB e 6 della delibera
C.I.C.R.
Il piano di rimborso associato al contratto di mutuo segue il modello di ammortamento alla francese, che prevede il pagamento di rate costanti posticipate per tutta la durata dell'ammortamento. Questo sistema garantisce al mutuatario la certezza di estinguere il debito sia per la quota capitale sia per quella relativa agli interessi entro il termine previsto, mantenendo costante l'importo delle rate. Ciò consente al mutuatario di pianificare meglio l'incidenza delle rate sulla propria situazione economica.
Una caratteristica peculiare di questo metodo è la struttura della rata, composta da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente nel tempo. I passaggi principali per determinare il piano di ammortamento includono: calcolo iniziale degli interessi sul capitale residuo per determinare la quota interessi della prima rata;
determinazione della quota capitale della stessa rata sottraendo la quota interessi dal totale;
aggiornamento del debito residuo sottraendo la quota capitale versata e ricalcolo degli interessi per la rata successiva.
Con tale schema, la quota interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo, senza che gli interessi già corrisposti siano inclusi nel calcolo degli interessi futuri.
Di conseguenza, il regime di capitalizzazione composta previsto dal piano di ammortamento alla francese non viola l'art. 821, comma 3 c.c., né determina effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. come chiarito dalle Sezioni Unite (S.U. 15130/2024) e dalla recente giurisprudenza (Cass. Civ.
27823/2023, Cass. Civ. 26772/2023).
L'art. 821, comma 3 c.c. sancisce unicamente che i frutti civili si maturano progressivamente giorno per giorno, senza specificare che tale progressione debba avvenire secondo un regime di interesse semplice piuttosto che composto.
L'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., poi, vieta la produzione di interessi su interessi scaduti e pertanto riguarda la fase c.d. patologica del rapporto e quindi la pattuizione della produzione di interessi su interessi scaduti.
pagina 6 di 10 L'interesse composto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., richiede che gli interessi maturati su un debito in un determinato periodo vengano sommati al capitale, diventando così parte integrante della base di calcolo per la generazione di nuovi interessi nei periodi successivi.
Il piano di ammortamento alla francese, invece, determina gli interessi sull'intero capitale erogato inizialmente e, successivamente, sul capitale residuo, senza che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi.
Pertanto, non si configura una capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo una distribuzione dell'obbligo di restituzione nel tempo. Di conseguenza, non trova applicazione né l'art. 6 della delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 né l'art. 120 TUB.
In definitiva, si deve escludere che il metodo di ammortamento alla francese generi un effetto anatocistico, il quale non deriva nemmeno dal sistema di capitalizzazione composta. Quest'ultimo rappresenta semplicemente un criterio di calcolo della somma dovuta ed è uno dei regimi finanziari più diffusi, poiché consente di stabilire l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in momenti diversi, conformemente al principio di equità finanziaria, che richiede di uniformare grandezze o valori eterogenei riferiti a tempi differenti, neutralizzando l'incidenza del fattore temporale (cfr. S.U.
15130/2024).
4. Parimenti, risulta priva di fondamento l'eccezione di nullità per indeterminatezza delle clausole riguardanti l'indicazione del tasso di interesse.
Il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti riporta infatti non solo il tasso di interesse nominale (TAN)
e il TAEG, ma anche il tipo di ammortamento adottato (francese, con rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi).
Le contestazioni mosse dall'opponente, secondo cui il contratto non specificherebbe il regime finanziario applicato e non consentirebbe al mutuatario di predeterminare l'importo della rata e degli interessi accessori, appaiono pertanto non pertinenti al caso in esame.
Consegue, altresì, il rigetto dell'eccezione relativa all'erronea imputazione degli interessi, fondata sull'asserzione che la banca avrebbe agito con dolo o "sorpresa" a danno del mutuatario, omettendo di fornire le informazioni necessarie affinché quest'ultimo potesse determinare, al momento della sottoscrizione, l'esatto ammontare del proprio debito.
Come già evidenziato, il contratto in questione specifica in modo dettagliato tutte le condizioni utili a calcolare l'importo della rata e il costo totale del credito. Sono chiaramente indicati il TAN, il TAEG, il regime finanziario applicato, la periodicità e il numero delle rate: l'importo finanziato ammonta a €
pagina 7 di 10 23.672,92, da rimborsare mediante 84 rate mensili consecutive di € 393,06 ciascuna (TAN 10,00% -
TAEG 10,56%) (doc. 2 del fascicolo monitorio).
5. Priva di fondamento è anche l'eccezione di nullità della clausola relativa alla determinazione del
TAEG per violazione dell'art. 125-bis, comma 6, TUB. Parte opponente ha contestato la difformità tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento (10,56%) e quello effettivamente applicato (13,21%), come emerso includendo i costi relativi alle polizze assicurative abbinate al contratto.
L'art. 121 del TUB stabilisce che il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua sull'importo totale del finanziamento. Questo costo totale include “gli interessi e ogni altro costo, comprese commissioni, imposte e spese accessorie, con l'eccezione delle spese notarili, che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto di credito e che il finanziatore conosce” (art. 121, lett. e, TUB). Inoltre, il secondo comma dell'art. 121 TUB specifica che tra i costi inclusi nel totale del credito rientrano anche quelli relativi a servizi accessori, inclusi i premi assicurativi, qualora la stipula di tali contratti sia necessaria per ottenere il credito o accedere alle condizioni offerte.
La questione relativa alla rilevanza dei costi delle polizze assicurative collegate a un contratto di finanziamento per la corretta determinazione del TAEG è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo specializzato nella risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, istituito ai sensi dell'art. 128-bis TUB. In particolare, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con la decisione n. 10617 del 12/09/2017, ha chiarito che il cliente può provare l'obbligatorietà della polizza assicurativa attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, dedotte, ad esempio, dalla funzione di copertura del credito, dalla connessione temporale e funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, e dalla parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo.
Nel caso in esame, non emergono elementi sufficienti per sostenere che la polizza assicurativa fosse obbligatoria. Al contrario, il contratto di prestito indica chiaramente la facoltatività della polizza definita “opzionale”, precisando che la sua sottoscrizione non era un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Coerentemente, il contratto esclude dal calcolo del TAEG il costo della polizza assicurativa, pari a € 1.663,89.
Inoltre, l'opponente non ha prodotto le condizioni generali della polizza né documentazione idonea a dimostrare che la sua durata coincidesse con quella del prestito o che l'indennizzo fosse effettivamente parametrato al debito residuo. La sola contestualità della sottoscrizione della polizza con il contratto di pagina 8 di 10 finanziamento non è di per sé sufficiente a dimostrarne il carattere obbligatorio, in assenza di ulteriori elementi concordanti e inequivoci, che nella specie non sono stati forniti.
Era onere dell'attore provare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che la polizza assicurativa, pur definita facoltativa, fosse di fatto obbligatoria e rappresentasse un requisito indispensabile per accedere al credito alle condizioni offerte. Poiché tale onere non è stato assolto, l'esclusione dei costi assicurativi dal calcolo del TAEG risulta corretta, e non sono stati forniti elementi idonei a confutare la facoltatività della polizza.
6. Infine, con particolare riguardo all'atto di intervento di del 15.03.2023, la CP_2
quale ha documentato la scissione parziale di con conferimento nella nuova Controparte_1
Cont società del solo ramo d'azienda e di (già CP_2 Controparte_3 CP_3
) che, a sua volta, ha documentato la fusione per incorporazione di va chiarito che
[...] CP_2
trattasi di successione a titolo particolare nel diritto controverso che ricade nel trasferimento, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo a in qualità di sostituto processuale del Controparte_1
cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n.
22424/2009).
La sentenza è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della società originaria.
7. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente e si liquidano come indicato in dispositivo. Deve invece disporsi la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra opponente e le altre parti intervenute (trattandosi di interventi conseguenti a successioni a titolo particolare nel rapporto controverso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 7523/2021 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2612/2021;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 9 di 10 3. Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo Parte_1 giudizio di opposizione, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
4. Spese compensate nei rapporti tra opponente ed intervenienti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7523/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREBLO FRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CORONEO 21, TRIESTE, presso il difensore avv. GREBLO
FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' Controparte_1 P.IVA_1
ALESSIO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CALABRO' ALESSIO CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO' ALESSIO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA, 1 BOLOGNA presso il difensore avv. CALABRO' ALESSIO
INTERVENUTO
(già ), CF , e per essa Controparte_3 CP_3 P.IVA_3 [...]
CF , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele G. Discepolo e Controparte_4 P.IVA_4
Gabriele Pravettoni Farinelli del Foro di Milano, congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro, con studio in – 20123 - Milano (MI), Via Venti Settembre n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata.
INTERVENUTO
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somme, finanziamento.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte sostitutive di udienza depositate in data
22.1.2025 e 28.1.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Per TITI RAFIRA:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rifiutato fin d'ora qualsiasi allargamento del contraddittorio, previo ogni opportuno o necessario accertamento, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari tutti pagina 1 di 10 in via principale
- dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 del 4/10/2021 emesso sub R.G. n. 5935/2021 dal tribunale di Modena, per le ragioni dedotte in narrativa;
nel merito in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via subordinata
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c. e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza accertando il dare- avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare, la violazione degli art. 116, 117 TUB, 125Bis TUB dell'art. 9 della delibera
CICR del 4/3/03 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso 117
TUB/125Bis TUB, accertando il dare-avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 116, 117 TUB, 125Bis TUB, dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/03 e di conseguenza accertando il dare- avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
in via istruttoria
- disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti, chiedendo al
CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
pagina 2 di 10 a) provveda il CTU a verificare se il finanziamento oggetto di causa sia costruito in capitalizzazione composta degli interessi;
b) provveda il CTU a verificare se il regime composto degli interessi risulta essere esplicito nel contratto ovvero risulti essere occulto;
c) nel caso in cui il CTU rilevi che il contratto di finanziamento sia costruito in regime composto degli interessi provveda a ricalcolare il rapporto in regime semplice degli interessi;
d) verifichi il CTU se le condizioni economiche espresse in contratto (compreso il regime finanziario) consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento;
e) nel caso in cui si verifichi la presenza del regime composto e sia possibile ricalcolare 2 o più piani di ammortamento ricalcoli il CTU il rapporto in regime semplice degli interessi ed al tasso legale;
f) verifichi il CTU se il TAEG contrattuale risulti difforme rispetto a quello pattuito e ove risultasse difforme ridetermini il rapporto al solo tasso 125 bis del TUB, calcolando il dare avere tra le parti alla data della risoluzione contrattuale. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2612/2021 del Tribunale di Modena. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per : Controparte_3
“CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge:
– rigettare l'opposizione e le domande tutte ex adverso svolte siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 2612/2021 del Tribunale di Modena.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Per : CP_2
“La difesa di quale successore e avente causa di richiama CP_2 Controparte_1 integralmente le deduzioni ed eccezioni svolte nella propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente trascritte;
impugna e contesta anche quanto ex adverso dedotto, eccepito
e domandato nelle ulteriori memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 e n. 2 c.p.c. e insiste per la conferma in ogni sua parte dell'opposto decreto ingiuntivo telematico n. n. 2612/2021 del Tribunale di Modena”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2021, otteneva dal Tribunale di Modena Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma Parte_1
pagina 3 di 10 di € 13.838,33, oltre interessi e spese del procedimento, in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto il 26/11/2013 con Unicredit S.p.A. e successivamente ceduto alla ricorrente. Avverso tale decreto proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 2/12/2021, contestando: Parte_1
- il difetto di legittimazione attiva di per mancata prova della cessione del Controparte_1
credito;
- la nullità della clausola di pattuizione del tasso di interesse per applicazione occulta del regime composto in violazione degli artt. 821 c.c., 1283 c.c. e 120 TUB;
- la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse in violazione degli artt. 1418, 1284,
1283 c.c., 120 TUB e 1346 c.c.;
- la difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente applicazione dell'art. 125-bis TUB.
Si costituiva ritualmente contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 8 marzo 2023 interveniva nel giudizio quale successore e avente causa di CP_2
a seguito di scissione parziale ex art. 2506 c.c., avendo acquisito dal Controparte_1
Cont 31/12/2022 tutti i diritti e obblighi relativi al ramo della società scissa, ivi incluso il credito oggetto di causa.
Con ordinanza del 2 dicembre 2022, il giudice disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
All'udienza del 3 maggio 2023, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto del 8.1.2025 interveniva in giudizio dando atto di essere Controparte_3
subentrata a in forza di atto di fusione per incorporazione in CP_2 Controparte_3
la quale è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutto il patrimonio attivo e
[...]
passivo della società incorporata ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, ivi inclusa la totalità dei crediti di titolarità della incorporata.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
§§§
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
pagina 4 di 10 1. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base del contratto di finanziamento denominato “Credit Express Compact”, sottoscritto dall'opponente, Sig. con Unicredit Parte_1
S.p.A. in data 26 novembre 2013.
Come indicato nel fascicolo monitorio, il contratto prevedeva un importo finanziato pari a € 23.672,92, da rimborsare attraverso 84 rate mensili del valore di € 393,06 ciascuna (TAN 10,00%; TAEG
10,56%). Non vi è contestazione in merito all'effettiva erogazione del finanziamento, circostanza comprovata dalla documentazione allegata, inclusi il piano di ammortamento e l'estratto conto analitico prodotti.
2. Preliminarmente, si deve rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dall'opponente. in qualità di successore dell'originario creditore, Controparte_5
ha fornito adeguata prova documentale della propria legittimazione. In particolare, in materia di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che specifichi per categorie i crediti oggetto di cessione, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza necessità di elencare singolarmente i crediti trasferiti, purché gli elementi indicati permettano di individuare senza ambiguità i rapporti ceduti (cfr. Cass. 29/12/2017, n. 31188).
Nel caso in esame, è pacifico che il credito derivi da un prestito personale e che il rapporto identificato con il numero ndg 84903496, intestato al Sig. non rientri tra quelli esclusi dall'avviso di Parte_1
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 44 del 13/04/2019 (doc. 1 del fascicolo monitorio). Tale documento risulta pertanto idoneo a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
In aggiunta, la convenuta opposta ha depositato estratto del contratto di cessione dei crediti tra e Unicredit S.p.A., unitamente all'allegato che identifica espressamente il Controparte_1
rapporto intestato al Sig. Parte_1
La cessione del credito, per sua natura consensuale, si perfeziona con il consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la titolarità esclusiva del credito e la conseguente legittimazione a richiedere la prestazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, "l'art. 1264 c.c., che dispone che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore solo dopo la sua accettazione o notifica, mira a tutelare l'interesse del debitore stesso, consentendo di stabilire la validità del pagamento effettuato al cedente anziché al cessionario. Tuttavia, ciò non influisce sull'efficacia della cessione, che opera il trasferimento del credito al cessionario dal momento dell'accordo con il cedente, attribuendogli la legittimazione esclusiva a esigere la prestazione" (cfr. Cass. 30/04/2021, n. 11436).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. ha determinato, ai sensi dell'art. 1264 c.c., gli effetti di notificazione legale nei confronti dei debitori ceduti. Da tale pubblicazione decorrono gli effetti giuridici propri della cessione, rendendo irrilevante l'accettazione o notificazione individuale, in quanto la cessione si intende notificata a tutti i debitori.
3. Nel merito, si ritiene infondata l'eccezione relativa alla presunta illegittimità del regime di capitalizzazione composta sottostante al piano di ammortamento alla francese applicato nella fattispecie per contrasto con gli artt. 821 c.c. e 1283 c.c., né con gli artt. 120 TUB e 6 della delibera
C.I.C.R.
Il piano di rimborso associato al contratto di mutuo segue il modello di ammortamento alla francese, che prevede il pagamento di rate costanti posticipate per tutta la durata dell'ammortamento. Questo sistema garantisce al mutuatario la certezza di estinguere il debito sia per la quota capitale sia per quella relativa agli interessi entro il termine previsto, mantenendo costante l'importo delle rate. Ciò consente al mutuatario di pianificare meglio l'incidenza delle rate sulla propria situazione economica.
Una caratteristica peculiare di questo metodo è la struttura della rata, composta da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente nel tempo. I passaggi principali per determinare il piano di ammortamento includono: calcolo iniziale degli interessi sul capitale residuo per determinare la quota interessi della prima rata;
determinazione della quota capitale della stessa rata sottraendo la quota interessi dal totale;
aggiornamento del debito residuo sottraendo la quota capitale versata e ricalcolo degli interessi per la rata successiva.
Con tale schema, la quota interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo, senza che gli interessi già corrisposti siano inclusi nel calcolo degli interessi futuri.
Di conseguenza, il regime di capitalizzazione composta previsto dal piano di ammortamento alla francese non viola l'art. 821, comma 3 c.c., né determina effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. come chiarito dalle Sezioni Unite (S.U. 15130/2024) e dalla recente giurisprudenza (Cass. Civ.
27823/2023, Cass. Civ. 26772/2023).
L'art. 821, comma 3 c.c. sancisce unicamente che i frutti civili si maturano progressivamente giorno per giorno, senza specificare che tale progressione debba avvenire secondo un regime di interesse semplice piuttosto che composto.
L'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., poi, vieta la produzione di interessi su interessi scaduti e pertanto riguarda la fase c.d. patologica del rapporto e quindi la pattuizione della produzione di interessi su interessi scaduti.
pagina 6 di 10 L'interesse composto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., richiede che gli interessi maturati su un debito in un determinato periodo vengano sommati al capitale, diventando così parte integrante della base di calcolo per la generazione di nuovi interessi nei periodi successivi.
Il piano di ammortamento alla francese, invece, determina gli interessi sull'intero capitale erogato inizialmente e, successivamente, sul capitale residuo, senza che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi.
Pertanto, non si configura una capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo una distribuzione dell'obbligo di restituzione nel tempo. Di conseguenza, non trova applicazione né l'art. 6 della delibera
C.I.C.R. del 09.02.2000 né l'art. 120 TUB.
In definitiva, si deve escludere che il metodo di ammortamento alla francese generi un effetto anatocistico, il quale non deriva nemmeno dal sistema di capitalizzazione composta. Quest'ultimo rappresenta semplicemente un criterio di calcolo della somma dovuta ed è uno dei regimi finanziari più diffusi, poiché consente di stabilire l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in momenti diversi, conformemente al principio di equità finanziaria, che richiede di uniformare grandezze o valori eterogenei riferiti a tempi differenti, neutralizzando l'incidenza del fattore temporale (cfr. S.U.
15130/2024).
4. Parimenti, risulta priva di fondamento l'eccezione di nullità per indeterminatezza delle clausole riguardanti l'indicazione del tasso di interesse.
Il contratto di mutuo sottoscritto tra le parti riporta infatti non solo il tasso di interesse nominale (TAN)
e il TAEG, ma anche il tipo di ammortamento adottato (francese, con rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi).
Le contestazioni mosse dall'opponente, secondo cui il contratto non specificherebbe il regime finanziario applicato e non consentirebbe al mutuatario di predeterminare l'importo della rata e degli interessi accessori, appaiono pertanto non pertinenti al caso in esame.
Consegue, altresì, il rigetto dell'eccezione relativa all'erronea imputazione degli interessi, fondata sull'asserzione che la banca avrebbe agito con dolo o "sorpresa" a danno del mutuatario, omettendo di fornire le informazioni necessarie affinché quest'ultimo potesse determinare, al momento della sottoscrizione, l'esatto ammontare del proprio debito.
Come già evidenziato, il contratto in questione specifica in modo dettagliato tutte le condizioni utili a calcolare l'importo della rata e il costo totale del credito. Sono chiaramente indicati il TAN, il TAEG, il regime finanziario applicato, la periodicità e il numero delle rate: l'importo finanziato ammonta a €
pagina 7 di 10 23.672,92, da rimborsare mediante 84 rate mensili consecutive di € 393,06 ciascuna (TAN 10,00% -
TAEG 10,56%) (doc. 2 del fascicolo monitorio).
5. Priva di fondamento è anche l'eccezione di nullità della clausola relativa alla determinazione del
TAEG per violazione dell'art. 125-bis, comma 6, TUB. Parte opponente ha contestato la difformità tra il TAEG indicato nel contratto di finanziamento (10,56%) e quello effettivamente applicato (13,21%), come emerso includendo i costi relativi alle polizze assicurative abbinate al contratto.
L'art. 121 del TUB stabilisce che il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua sull'importo totale del finanziamento. Questo costo totale include “gli interessi e ogni altro costo, comprese commissioni, imposte e spese accessorie, con l'eccezione delle spese notarili, che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto di credito e che il finanziatore conosce” (art. 121, lett. e, TUB). Inoltre, il secondo comma dell'art. 121 TUB specifica che tra i costi inclusi nel totale del credito rientrano anche quelli relativi a servizi accessori, inclusi i premi assicurativi, qualora la stipula di tali contratti sia necessaria per ottenere il credito o accedere alle condizioni offerte.
La questione relativa alla rilevanza dei costi delle polizze assicurative collegate a un contratto di finanziamento per la corretta determinazione del TAEG è stata oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo specializzato nella risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, istituito ai sensi dell'art. 128-bis TUB. In particolare, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con la decisione n. 10617 del 12/09/2017, ha chiarito che il cliente può provare l'obbligatorietà della polizza assicurativa attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, dedotte, ad esempio, dalla funzione di copertura del credito, dalla connessione temporale e funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, e dalla parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo.
Nel caso in esame, non emergono elementi sufficienti per sostenere che la polizza assicurativa fosse obbligatoria. Al contrario, il contratto di prestito indica chiaramente la facoltatività della polizza definita “opzionale”, precisando che la sua sottoscrizione non era un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Coerentemente, il contratto esclude dal calcolo del TAEG il costo della polizza assicurativa, pari a € 1.663,89.
Inoltre, l'opponente non ha prodotto le condizioni generali della polizza né documentazione idonea a dimostrare che la sua durata coincidesse con quella del prestito o che l'indennizzo fosse effettivamente parametrato al debito residuo. La sola contestualità della sottoscrizione della polizza con il contratto di pagina 8 di 10 finanziamento non è di per sé sufficiente a dimostrarne il carattere obbligatorio, in assenza di ulteriori elementi concordanti e inequivoci, che nella specie non sono stati forniti.
Era onere dell'attore provare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che la polizza assicurativa, pur definita facoltativa, fosse di fatto obbligatoria e rappresentasse un requisito indispensabile per accedere al credito alle condizioni offerte. Poiché tale onere non è stato assolto, l'esclusione dei costi assicurativi dal calcolo del TAEG risulta corretta, e non sono stati forniti elementi idonei a confutare la facoltatività della polizza.
6. Infine, con particolare riguardo all'atto di intervento di del 15.03.2023, la CP_2
quale ha documentato la scissione parziale di con conferimento nella nuova Controparte_1
Cont società del solo ramo d'azienda e di (già CP_2 Controparte_3 CP_3
) che, a sua volta, ha documentato la fusione per incorporazione di va chiarito che
[...] CP_2
trattasi di successione a titolo particolare nel diritto controverso che ricade nel trasferimento, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo a in qualità di sostituto processuale del Controparte_1
cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n.
22424/2009).
La sentenza è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della società originaria.
7. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente e si liquidano come indicato in dispositivo. Deve invece disporsi la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra opponente e le altre parti intervenute (trattandosi di interventi conseguenti a successioni a titolo particolare nel rapporto controverso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 7523/2021 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2612/2021;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2612/2021 in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 9 di 10 3. Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo Parte_1 giudizio di opposizione, che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
4. Spese compensate nei rapporti tra opponente ed intervenienti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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