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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.29/2025
@-Rig.AA - Pensione Anticipata Lavoratori Precoci 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025, e vertente tra
(appellante) e l , (appellato), Parte_1 Parte_2 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°393/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 04.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere, sul presupposto di essere titolare di pensione anticipata per lavoratori precoci cat. VO10060243 con decorrenza 01.03.2023, la liquidazione della medesima pensione anticipata a far data dal 01.08.2022 ovvero, in subordine, con CP_ decorrenza dal 01.10.2022, con condanna dell' al pagamento di tutti i ratei maturati dalla data di decorrenza sopra indicata a quella di avvenuto riconoscimento della prestazione (cioè, dal 01.08.2002 al
28.02.2023 ovvero, in subordine, dal 01.08.2002 al 28.02.2023).
A fondamento del gravame l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure: 1) per non aver tenuto conto della peculiare sequenza cronologica che ha contraddistinto la vicenda in esame
1 (avendo l'appellante presentato più domande di certificazione di possesso dei requisiti e di pensione, per CP_ avere confidato sulle informazioni fornite dall' e, quindi, della grave violazione del principio di legittimo affidamento verificatasi;
2) per infondatezza dei motivi posti a sostegno del mancato riconoscimento della prestazione pensionistica con la decorrenza rivendicata, atteso che l'esito positivo di una seconda domanda di certificazione avrebbe dovuto far retroagire i suoi effetti alla data della prima domanda di pensione già correttamente inoltrata ed ancora giacente al momento della seconda domanda di certificazione, per essere stata proposta istanza di riesame avverso il rigetto della prima domanda;
3) CP_ per avere erroneamente interpretato quanto previsto dal Messaggio n.4097 dell'08.11.2019; 4) per violazione dei principi giuridici di tutela della buona fede del cittadino, di conservazione dell'atto e dell'idoneità della prima domanda ad ottenere effetti voluti .
Ha quindi sostanzialmente reiterato le conclusioni formulate in prime cure, di seguito trascritte: “In via principale: accertare e dichiarare che la ricorrente, titolare di pensione anticipata categoria Vo numero 10060243 con decorrenza 1.3.2023, ha diritto alla liquidazione della pensione anticipata a far CP_ data dal 1.8.2022 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per gli effetti, condannare l' al versamento delle somme maturate a tale titolo dal 1.8.2022 al 28.02.2023. In via subordinata: accertare
e dichiarare che la ricorrente, titolare di pensione anticipata categoria VO numero 10060243 con decorrenza 1.3.2023, ha diritto alla liquidazione della pensione anticipata quantomeno a far data dal CP_ 1.10.2022 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per gli effetti, condannare l' al versamento delle somme maturate a tale titolo dal 1.10.2022 al 28.02.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello non è fondato e, conseguentemente, va respinto.
In punto di diritto, occorre prendere le mosse dall'art.1, comma 199, della Legge n.232/2016, che prevede una riduzione del requisito contributivo per i lavoratori c.d. “precoci” (ossia che possano vantare almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età), qualora versino in determinate condizioni soggettive, tra le quali lo “stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”, purchè abbiano “concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi”.
Va sottolineato che prima di presentare domanda di pensione anticipata è necessario che l' CP_1 certifichi il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti previsti dalla legge, per cui il lavoratore
2 sarà tenuto a presentare una domanda di “certificazione” e solo in caso di esito positivo di tale subprocedimento la domanda amministrativa di pensione anticipata potrà essere accolta (v. punto 5 CP_ OL n.99 del 16.06.2017).
In punto di fatto, risulta per tabulas (ed è peraltro incontestato) che:
- in data 13.04.2022 ha presentato una prima domanda di “certificazione” e, Parte_1 contestualmente, la domanda amministrativa di pensione anticipata per lavoratori precoci, entrambe con esito negativo, per mancanza dello stato di disoccupazione da almeno tre mesi (v. provvedimento CP_ del 07.09.2022); ciò in quanto l'appellante aveva percepito i ratei della Indennità Naspi sino al
13 maggio 2022 (v. elenco cedolini anno 2022);
- in data 09.09.2022 l'appellante ha presentato una seconda domanda di “certificazione”, questa volta CP_ con esito positivo a far data dal 30.09.2022 (v. provvedimento 14.12.2022), ma senza presentare una nuova domanda amministrativa di pensione;
- in data 21.12.2022 la ha presentato una istanza di riesame della originaria domanda Parte_1 amministrativa di pensione del 13.04.2022, con esito negativo;
- in data 08.02.2023 l'appellante ha presentato, con esito positivo, una nuova domanda amministrativa CP_ di pensione, che l' ha accolto, ma con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa, e quindi dal 01.03.2023.
***
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata sostenendo di aver fatto legittimo affidamento sul provvedimento di riconoscimento della Naspi, che indicava una durata del trattamento di disoccupazione di n°683 giorni con decorrenza dal 08.04.2020, e quindi di aver confidato su una scadenza fissata ab origine al mese di febbraio 2022.
Il motivo è palesemente infondato, risultando per tabulas che la ha regolarmente percepito Parte_1
l'indennità Naspi sino al mese di maggio 2022, per cui alla data della prima domanda 13.04.2022 la prestazione per la disoccupazione non era ancora integralmente conclusa. Ma anche a voler accedere alla ricostruzione cronologica propugnata dall'appellante (e cioè di aver fatto legittimo affidamento sulla circostanza che la Naspi si sarebbe conclusa il 20.02.2022), le conclusioni non muterebbero, atteso che, partendo dal 20.02.2022, alla data del 13.04.2022 il trattamento di disoccupazione non era integralmente concluso da almeno tre mesi. Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse ipotizzare la sussistenza di una violazione del legittimo affidamento dell'appellante, la conseguenza potrebbe essere al più una tutela di natura risarcitoria, ma non certo il riconoscimento di un trattamento pensionistico in assenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge.
***
3 2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene l'infondatezza dei motivi posti a sostegno del mancato riconoscimento della prestazione pensionistica con la decorrenza rivendicata, atteso che l'esito positivo di una seconda domanda di certificazione avrebbe dovuto far retroagire i suoi effetti alla data della prima domanda di pensione già correttamente inoltrata ed ancora “giacente” al momento della seconda domanda di certificazione, per essere stato proposta istanza di riesame avverso il rigetto della prima domanda.
Il motivo non è fondato.
CP_ Come si è detto, la OL n.99/2017 prevede che “[…], gli assicurati aventi diritto alla CP_ riduzione del requisito per l'accesso al pensionamento anticipato devono presentare all' una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio;
l' attesta la Pt_2 sussistenza delle condizioni […] ”. L'appellata ha presentato una prima domanda di “certificazione” il
13.04.2022 (con esito negativo) ed una seconda domanda il 09.09.2022 (con esito positivo, ma con decorrenza dal 30.09.2022). Solo in occasione della prima delle due domande di certificazione la ha contestualmente presentato anche la domanda amministrativa di pensione anticipata, per Parte_1
CP_ cui dopo il riconoscimento della certificazione l non ha liquidato la prestazione, costringendo l'appellante a presentare una nuova domanda amministrativa di pensione anticipata in data 08.02.2023, con conseguente spostamento della decorrenza della pensione al 01.03.2023.
CP_ La parte appellante sostiene che l' avrebbe invece dovuto riconoscere la pensione con decorrenza dal 01.08.2022 (o, al più, dal 01.10.2022), avendo conservato validità la prima domanda amministrativa di pensione del 13.04.2022, in ordine alla quale il procedimento amministrativo non si sarebbe ancora esaurito, essendo stata presentata domanda di riesame (rectius, ricorso amministrativo) in data
21.12.2022, ancora “giacente” alla data del riconoscimento della certificazione. Secondo il ragionamento di parte appellante, la non era tenuta a presentare una nuova domanda di pensione, atteso che Parte_1 nel provvedimento di riconoscimento della certificazione in data 14.12.2022 era specificato che l'appellante “può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza 1.10.2022 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda”. Ne consegue che l'appellante, avendo già presentato la domanda di pensione in data 13.04.2022, non sarebbe tenuto a presentarne un'altra.
La tesi è palesemente infondata, atteso che sulla domanda amministrativa di pensione del 13.04.2022
CP_ l si era già pronunciato, con esito negativo, per cui la stessa non poteva ritenersi “giacente”
CP_ (secondo la terminologia utilizzata nel Messaggio n.4097 dell'08.11.2019), atteso che con tale
CP_ espressione è evidente che l' abbia intesi riferirsi all'istanza in relazione alla quale non era stato
CP_ ancora emesso alcun provvedimento decisorio, e non a domande sulle quali l' aveva già provveduto, sia pur con provvedimento suscettibile di impugnazione.
4 Ad ogni buon conto, la domanda di riesame del 21.12.2022 deve ritenersi tamquam non esset, sia perché la stessa è stata proposta tardivamente (in data 21.12.2022), dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto per la proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego del
07.09.2022, sia perché la stessa era oggettivamente inaccoglibile, posto che alla data della domanda amministrativa del 13.04.2022, per i motivi già esposti, la non aveva ancora “concluso Parte_1 integralmente la prestazione per la disoccupazione … da almeno tre mesi”.
Il motivo è quindi infondato.
***
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere CP_ erroneamente interpretato quanto previsto dal Messaggio n.4097 dell'08.11.2019.
Il motivo non è fondato, atteso che, alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione CP_ (09.09.2022), l' aveva già respinto sia la prima domanda di certificazione, sia la domanda amministrativa di pensione anticipata (entrambe rigettate il 07.09.2022), per cui, in linea con quanto statuito dal primo giudice, deve ritenersi che nella fattispecie ricorre la fattispecie n.3 prevista dalla predetta OL (“Certificazione e domanda di pensione/ape sociale entrambe rigettate prima della presentazione della seconda domanda di certificazione”). Ritiene quindi il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
***
4.- Va infine respinto l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi CP_ di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., per avere l' fornito informazioni errate e dichiaratamente approssimative.
La circostanza che l' abbia reso inesatte informazioni, ingenerando un legittimo affidamento Pt_2 in capo al pensionato che le informazioni date rispecchino la realtà accertata dall'ente, può al più fondare una tutela di natura risarcitoria, ma non può certo condurre al riconoscimento di un trattamento pensionistico in assenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge.
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5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque disatteso e respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, versando la parte soccombente nelle condizioni di reddito previste dall'art.152 disp att. Cod.Proc.Civ., come modificato dall'art.42 del D.L.30.09.2003
n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, per l'ammissibilità al regime di
5 esenzione dal pagamento delle spese, sicchè la stessa va esente dalla condanna al rimborso nonostante la soccombenza.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
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