Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
02/04/2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 22897 / 2023. R.G. promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
MASTANTUONO FULVIO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dom.to/a come in atti Resistente Contumace CP_1
Oggetto :Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/01/2024 il ricorrente chiedeva condannare l' al CP_1
pagamento in suo favore “ ….2) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante, invalido nella misura compresa tra il 66,6% ed il 99%, ai sensi della legge n.
222, in data 12.06.1984, conformemente al provvedimento reso dalla procedente
Amministrazione e tanto sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
3) condannare , per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente, dei ratei sino CP_1
a tutt'oggi maturati del predetto assegno ordinario d 'inva lidità ex legge 222/1984 con decorrenza dal 01.0 6 .2022 nonché dei ratei successivi maturandi sino alla decisione del presente procedimento , oltre accessori come per legge;
4) condannare l' al CP_1
risarcimento del danno patito dal ricorrente in virtù della dedotta illegittima violazione del termine procedimentale per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c; 5) condannare altresì l' al pagamento delle CP_1
competenze e delle spese nonché rimborso per spese generali nella misura di legge del
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che non si costituiva. CP_1
Nel corso del giudizio l' provvedeva con liquidazione del 28/01/2025 al CP_1
pagamento delle somme dovute dal ricorrente.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 02/04/2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Il ricorrente nelle note depositate ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese.
Motivazione
Il Giudice, preso atto della documentazione agli atti depositata attestante l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass.
11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie le parti hanno concordato sull'esistenza dell'evento che ha inciso sulla situazione preesistente ( avvenuto pagamento) facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia ma avendo parte ricorrente chiarito di avere, comunque, interesse alla condanna alle spese processuali, si deve dichiarare la cessata materia del contendere sulla domanda principale e condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, queste ultime secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda sul principio di causalità, nel senso che la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e deve qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625). Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS UU, 9 luglio 2009, n. 16092).
Ebbene l' non avendo provveduto al legittimo pagamento di quanto richiesto da CP_1 parte ricorrente, provvedendovi, tra l'altro, dopo l'instaurarsi del giudizio e dopo la notifica del ricorso, ha causato l'instaurarsi del processo e, quindi, deve sopportare le spese di giudizio.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
Le spese vengono quindi liquidate considerando lo scaglione, l'effettiva attività svolta ( esclusa fase istruttoria) e le tariffe al minimo in assenza di questioni rilevanti di diritto e di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 3000,00 CP_1
oltre spese generali CPA e IVA, se dovuta , con attribuzione all'avv. Mastantuono
Fulvio -
Napoli, 03/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo