Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3591 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPICCHIO MARCELLO c/o il cui studio in VIA A. COSTA, 21 87042
ALTOMONTE, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in PIAZZA LORETO 22/A, COSENZA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione e/o l'assegno ex L. 118/71 e non per come accertato dal ctu nella pregressa fase processuale dott. Persona_1
che aveva riconosciuto un grado di invalidità pari al 68%; richiedeva, conseguentemente, la nomina
[...]
CP_ Spiegava costituzione in giudizio l' , in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase processuale e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la CP_ rinnovazione della ctu;
l' non ha inteso depositare note.
1. Va previamente rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 29.07.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 19.08.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 27.08.2024.
CP_ Risulta parimenti osservato il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione del verbale atteso che la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata il 23.02.2023 e che il ricorso per
ATP risulta essere stato iscritto il 04.08.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 2894/23, riconoscersi i benefici di cui alla L. 118/71 (pensione e/o assegno).
Orbene parte ricorrente ritiene che, a cagione delle diverse patologie che l'affliggono, debba essergli riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data.
A tal riguardo preme evidenziare come il lavoro svolto dal Consulente nella fase di Accertamento Tecnico
Preventivo, dott. non è minimamente scalfito dalle più che generiche contestazioni mosse Per_1 all'elaborato dalla ricorrente che, a sostegno della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'invalidità civile totale e/o parziale, dopo aver indicato e fornito l'elencazione delle patologie affliggenti la periziata concentrandosi sul disturbo depressivo e le problematiche afferenti all'insonnia aggiunge che il Consulente non ha risposto alle osservazioni proposte.
Il riferire che la consulenza è manchevole, contraddittoria ed in contrasto con quanto risultante dalla documentazione versata agli atti costituisce, senza ulteriore specificazione al riguardo, doglianza più che generica.
Quanto, poi, alla mancata risposta alle osservazioni mette conto evidenziare come l'Ausiliare del Giudice - diversamente da quanto riferito dalla Parte in ricorso - ha risposto in modo convincente e condivisibile alle medesime tendenti ad ottenere, per talune patologie, una tabellazione diversa e ben superiore rispetto a quella fornita dal dott. . Per_1
In effetti avuto riguardo alla patologia psichiatrica il consulente ha chiarito – ripetesi in sede di risposta alle osservazioni - come trattasi di depressione maggiore ricorrente di grado medio tabellata al 50% “attesa l'assenza di certificazione psichiatrica, attestante una grave entità mentre il disturbo ossessivo compulsivo. . .
. risulta essere una patologia psichiatrica concorrente con la depressione maggiore già valutata con il valore massimo” (v. risposta alle osservazioni a pag. 5 dell'elaborato definitivo); analogamente è a dirsi per le altre patologie mentre il ctu, correttamente, non ha valutato i pregressi interventi chirurgici di ernia epigastrica e ombelicale in quanto “senza esiti invalidanti” (v. risposta alle osservazioni a pag. 6 dell'elaborato citato).
Non solo: la Parte ha lamentato, erroneamente, la mancata risposta alle osservazioni dallo stesso proposte ma, nella presente fase processuale, nessun accenno alle doglianze a suo tempo sollevate viene operato.
La domanda deve quindi respingersi in quanto le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in uno cn la risposta alle proposte osservazioni, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e dagli accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che, ripetesi, non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Né la Parte ha dedotto e, soprattutto, documentato un peggioramento nelle sue condizioni di salute suscettibile di consigliare una integrazione peritale.
3. Il ricorso, va, pertanto rigettato.
5. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 2894/23) e sulla domanda da questa proposta nei confronti Pt_1
CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso accertando e dichiarando la insussistenza in capo alla ricorrente del presupposto di natura sanitaria afferente alla pensione/assegno ex L. 118/71 essendo stata accertata una percentuale di invalidità pari al 68%;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 3 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo