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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4160/2024 V.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Filomena Loredana Carrassi;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Paolo Armenise;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto a ruolo il 12/08/2024 e Controparte_1 Parte_1
, premesso che:
[...]
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 23/04/2015), riconosciuta Per_1 da entrambi;
- la loro convivenza era cessata dopo circa dieci anni;
- la casa coniugale, da maggio 2023, era di proprietà esclusiva della;
CP_1
- lui era operaio presso la “Magna” con un reddito annuo di € 29.000,00 mentre lei era dipendente presso l'azienda privata “Trentadue S.r.l.” con un reddito annuo di € 19.000,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al
Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 28/08/2024 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto. 1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore , da loro generata fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il i obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia, da Pt_1 aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. e l'obbligo della CP_1 stessa di pagare il mutuo relativo alla casa familiare da gennaio 2024……... Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 12/08/2024 da e così provvede: Controparte_1 Parte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia , da loro Per_1 generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 26.07.2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo di volontaria giurisdizione al n. 4160/2024 V.G. T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Filomena Loredana Carrassi;
Parte_1
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Paolo Armenise;
Controparte_1
- RICORRENTI -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto a ruolo il 12/08/2024 e Controparte_1 Parte_1
, premesso che:
[...]
- dalla loro relazione sentimentale more uxorio era nata una figlia, (il 23/04/2015), riconosciuta Per_1 da entrambi;
- la loro convivenza era cessata dopo circa dieci anni;
- la casa coniugale, da maggio 2023, era di proprietà esclusiva della;
CP_1
- lui era operaio presso la “Magna” con un reddito annuo di € 29.000,00 mentre lei era dipendente presso l'azienda privata “Trentadue S.r.l.” con un reddito annuo di € 19.000,00;
- si erano accordati per regolamentare l'affidamento della minore, il regime degli incontri ed il relativo mantenimento;
chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi.
Fissata la loro comparizione personale, con apposita dichiarazione ex art. 127 ter c.p.c. le parti chiedevano al
Tribunale di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. con nota del 28/08/2024 chiedeva accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso congiunto è fondato e va accolto. 1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra loro concordata sia in ordine all'affido della figlia minore , da loro generata fuori dal matrimonio, che alla regolamentazione Per_1 del diritto di visita paterno, oltre che alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia, può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
• hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare;
• hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il proseguimento tra padre e figlia di un significativo rapporto affettivo, tenendo conto anche delle esigenze di vita, ludiche e relazionali della minore;
• hanno stabilito che il i obbliga a versare un contributo al mantenimento della figlia, da Pt_1 aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, in misura congrua rispetto sia alle esigenze di spesa della figlia della coppia sia alla capacità contributiva paterna;
• hanno altresì concordato il diritto della a percepire integralmente l'A.U.U. e l'obbligo della CP_1 stessa di pagare il mutuo relativo alla casa familiare da gennaio 2024……... Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e, pertanto, possono essere recepiti in sentenza.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo il 12/08/2024 da e così provvede: Controparte_1 Parte_1
- prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia , da loro Per_1 generata fuori dal matrimonio, saranno regolati secondo quanto concordato tra le parti nel ricorso congiunto datato 26.07.2024;
- nulla per le spese;
- dichiara la presente sentenza esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera