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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2024, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1983/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio La Cola, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Maria Ausilia Capobianco, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.08.2023, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004725690000 nonché avverso la cartella di pagamento n.
29120110004213591000 e gli avvisi di addebito n. 59120120000461322000, n.
59120120001852274000 e n. 59120130001758146000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, per mancata notifica degli atti presupposti e, infine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 148 c.p.c. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo variamente Controparte_3
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in CP_2
quanto i ruoli contenenti le somme richieste sono stati azzerati in virtù del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 e del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
__________________________
Si dà atto, sulla scorta della documentazione prodotta dall' , che la cartella di pagamento e gli CP_2 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio contengono ruoli affidati all'agente della riscossione nei periodi previsti dall'art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018 convertito dalla legge n.
136/2018 (“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”) e dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 (“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”), per cui il debito residuo portato dai suddetti atti deve ritenersi automaticamente annullato in forza delle disposizioni sopra indicate.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29120229004725690000 è stata notificata in data successiva (8.08.2023) all'entrata in vigore del d.l. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 e del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 e che, a seguito di tale notifica, la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio.
Dato che la responsabilità per la notifica dell'intimazione di pagamento è ascrivibile esclusivamente ad , vanno disposte la compensazione delle spese di lite tra Controparte_3
parte ricorrente e nonché la condanna di al pagamento, in CP_2 Controparte_3
favore di parte ricorrente, delle spese processuali, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Agrigento, il 25 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1983/2023 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio La Cola, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Maria Ausilia Capobianco, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 24.08.2023, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229004725690000 nonché avverso la cartella di pagamento n.
29120110004213591000 e gli avvisi di addebito n. 59120120000461322000, n.
59120120001852274000 e n. 59120130001758146000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, per mancata notifica degli atti presupposti e, infine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 148 c.p.c. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio deducendo variamente Controparte_3
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in CP_2
quanto i ruoli contenenti le somme richieste sono stati azzerati in virtù del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 e del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
__________________________
Si dà atto, sulla scorta della documentazione prodotta dall' , che la cartella di pagamento e gli CP_2 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio contengono ruoli affidati all'agente della riscossione nei periodi previsti dall'art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018 convertito dalla legge n.
136/2018 (“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”) e dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 (“Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”), per cui il debito residuo portato dai suddetti atti deve ritenersi automaticamente annullato in forza delle disposizioni sopra indicate.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29120229004725690000 è stata notificata in data successiva (8.08.2023) all'entrata in vigore del d.l. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 e del d.l. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021 e che, a seguito di tale notifica, la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio.
Dato che la responsabilità per la notifica dell'intimazione di pagamento è ascrivibile esclusivamente ad , vanno disposte la compensazione delle spese di lite tra Controparte_3
parte ricorrente e nonché la condanna di al pagamento, in CP_2 Controparte_3
favore di parte ricorrente, delle spese processuali, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3
spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese tra parte ricorrente e . CP_2
Così deciso in Agrigento, il 25 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo