Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere consigliere est. dr. Carolina Elia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 772 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
tra con sede in Dublino (c.f. P.IVA 1 ), in persona del Parte 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Castioni, Giovanni
Bisazza, Tiziano Criserà, Massimo Magrì, come da mandato in atti.
APPELLANTE
e con sede in Milano (p.i. Controparte_1
P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Gianluca DE, come da mandato in atti.
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 6.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
"Con atto di citazione ritualmente notificato, CP 1 ha convenuto in giudizio
Pt 1 per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza di un inadempimento contrattuale. Ha riferito che il 20 ottobre 2010 CP 1
[...] socio accomandatario della società attrice, operante nel commercio del pesce surgelato, ha acquistato un volo aereo per la tratta Bari-Milano (Bergamo) per il giorno 5 novembre 2010, con partenza prevista dall'aeroporto di Bari per le ore 6:30 ed arrivo a
Bergamo-Orio al Serio per le 8:00, al costo di 72,38 euro;
il biglietto aereo sarebbe stato acquistato in favore di PEsona 1 socio accomandante, il quale in pari data avrebbe dovuto concludere un contratto di fornitura di pesce surgelato con la società XI
s.a.s. di Ha dichiarato che il CP 1 avrebbe effettuato il check-in alle ore CP 2
5:35 e alle ore 5:50 si sarebbe recato al gate per imbarcarsi;
alle 5:52, tuttavia, il personale di terra di Pt 1 avrebbe rifiutato al CP_1 e ad altri passeggeri rimasti a terra l'imbarco, ritenendo che si fossero presentati in ritardo quando i cancelli erano già chiusi. A seguito di tale equivoco, il CP_1 sarebbe stato costretto ad acquistare un altro biglietto aereo di Air One, per il costo di 91,68 euro, destinato all'aeroporto di Milano
Malpensa, dove avrebbe dovuto prendere un taxi (sostenendo ulteriori spese pari a 175,00 euro) per giungere all'aeroporto di Bergamo, in cui lo attendeva l'autista della XI che lo avrebbe dovuto condurre alla sede legale della società per stipulare il contratto di fornitura. Giunto all'aeroporto di Malpensa, in ritardo rispetto agli originari accordi, sarebbe venuto a conoscenza di una nota inviata alla CP 1 dalla XI, in cui quest'ultima rinunciava alla fornitura a causa del fato che nessun rappresentante della società attrice sarebbe presentato all'orario pattuito. A causa dell'inadempimento delle condizioni generali di contratto da parte di Pt 1 la avrebbe subito CP 1
perdite di utile pari a 13.270,00 euro per la mancata conclusione del contratto, un danno all'immagine imprenditoriale di 1.029,00 euro (quantificato nel 2% dell'importo di vendita) e perdite per ulteriori 340,06 euro per gli acquisti dei biglietti e il taxi. Ha chiesto, dunque, di accertare l'inadempimento di Pt 1 e di condannare la compagnia convenuta al pagamento di 14.638,06 euro, oltre interessi legali fino al soddisfo e vittoria di spese. La società Pt 1 costituendosi in giudizio con atto depositato il 20 marzo 2012, ha contestato le dichiarazioni della società attrice. Preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito e la carenza di legittimazione attiva della CP 1 dal momento che il contratto sarebbe stato stipulato tra Pt 1 e l'avv. DE, che avrebbe fornito la carta di credito per il pagamento, ritenendo che la società sarebbe estranea e terza rispetto al contratto in questione. PE ciò che attiene il merito, la convenuta ha chiarito che i passeggeri sono tenuti a presentarsi alla porta di imbarco 30 minuti prima dell'orario di partenza del volo e che il gate chiude tassativamente 20 minuti prima del decollo;
che, dunque, sarebbe impossibile che nel caso di specie si sia verificata una chiusura anticipata dei cancelli;
ha riferito, inoltre, che la società attrice non avrebbe dimostrato in alcun modo di aver rispettato gli orari imposti dalla compagnia di trasporto aereo. In ordine al quantum del risarcimento, ha riferito che, con riguardo al mancato guadagno, la società attrice non avrebbe dimostrato che il viaggio era finalizzato ad un incontro di lavoro con un delegato della XI e che la documentazione depositata sarebbe in copia fotostatica. PE ciò che attiene il danno all'immagine, infine, trattandosi di danno non patrimoniale, ha evidenziato che dello stesso avrebbe dovuto essere fornita la prova dell'an, la sussistenza di un comportamento colposo e il nesso causale tra il comportamento e l'evento dannoso.
Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare il difetto di competenza del tribunale adito e di accertare il difetto di legittimazione attiva della CP 1 ; nel merito, di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese."
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 231/2021 ha accolto parzialmente la domanda attorea ed ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di € 10.339,06 a titolo di risarcimento del danno e delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue: ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale adito perché tardiva;
CP 1ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della affermando che in materia di trasporto aereo, il passeggero è il soggetto contrattualmente rilevante, indipendentemente da chi abbia acquistato il biglietto o effettuato il pagamento. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il passeggero può agire contro il vettore anche se il contratto è concluso da un terzo. Inoltre, l'art. 19 della Convenzione di Montreal conferma che la senza richiedere responsabilità del vettore riguarda il passeggero, coincidenza con il contraente formale;
ha accertato la responsabilità contrattuale di Pt 1 per inadempimento, ritenendo raggiunta la prova della chiusura anticipata del gate d'imbarco e la conseguente perdita di un contratto commerciale che la società ittica avrebbe dovuto stipulare, se non le fosse stato inibito l'accesso al velivolo;
ha, pertanto, condannato Pt 1 al pagamento della somma di € 10.000,00, per ristorare la suddetta perdita di chance;
ha invece negato il risarcimento per danno all'immagine, non essendo stata provata la lesione meramente denunciata dall'attrice.
§2
Ha proposto appello Pt 1 ed ha chiesto che - in riforma della sentenza impugnata - fosse rigettata la domanda proposta dalla società attrice in primo grado, con vittoria di spese.
Controparte_1 e ha chiesto il rigetto Si è costituita in giudizio del gravame.
In data 3.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per note conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in quattro motivi.
§3.1
ha dedotto che il giudice di primo gradoCon il primo motivo d'impugnazione, Pt 1 avrebbe errato a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, confondendo i ruoli dei diversi soggetti coinvolti;
ha osservato, in particolare, che nessun rapporto contrattuale era sorto tra Controparte 1 e Pt 1 atteso che il biglietto aereo
PEsona 1 (socio accomandante) era stato acquistatocon cui aveva viaggiato dall'avv. DE.
Il motivo è infondato.
Correttamente il tribunale ha ritenuto la legittimazione attiva di Controparte_1 ad agire per essere risarcita del danno patrimoniale da perdita di chance;
ed invero, dovendosi escludere che, per sua natura, la persona giuridica potesse viaggiare (se non a mezzo di un suo rappresentante), è evidente che l'acquisto del biglietto aereo - eseguito materialmente dall'avv. DE, nominativamente emesso in favore di PE 1
[...] (socio accomandante, munito di delega a contrattare con XI s.a.s. per una fornitura di pesce surgelato) - fosse soggettivamente imputabile alla società, e che, pertanto, alla stessa spetti la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni lamentati in citazione in esito alla chiusura anticipata del gate.
Trattasi di legittimazione concorrente con quella pure spettante alla persona fisica che - rivestendo la qualifica di "passeggero" - ha subìto in via diretta alcuni dei disservizi del trasporto aereo in esame, e dunque delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento di Pt 1 L'individuazione dei soggetti cui attribuire la qualifica di parti del rapporto sinallagmatico prescinde dalla circostanza (irrilevante nella specie) che il prezzo del biglietto sia stato materialmente pagato da un soggetto diverso.
§ 3.2
Con il secondo motivo di appello, Pt 1 ha denunciato la erronea applicazione delle regole ermeneutiche, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe accertato l'inadempimento delle condizioni contrattuali, a carico della società appellante, basandosi su una valutazione parziale e fuorviante delle prove;
in particolare, avrebbe dato pieno credito ai testi di parte attrice, senza considerare adeguatamente le testimonianze e i documenti prodotti dalla compagnia aerea;
avrebbe inoltre, ingiustamente escluso la rilevanza della lettera del Direttore Generale di Controparte_3 che attestava la regolarità delle operazioni di imbarco;
avrebbe infine negato spazio all'ipotesi che PE_1
[...] potesse essere arrivato in ritardo al gate e che, per tale motivo, non fosse stato fatto salire a bordo.
Il motivo è infondato.
Il materiale istruttorio risulta correttamente valutato, mediante comparazione dei diversi apporti forniti dall'attrice e dalla convenuta, esitati nel giudizio di prevalenza dei riscontri offerti dai testimoni oculari ( Testimone_1 e Testimone 2 che la corte condivide;
sul punto, per brevità, si fa espresso rinvio alla compiuta motivazione espressa nella sentenza impugnata.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'appello, Pt 1 ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli art. 1218, 1256, 1678, 1225 e 1227 c.c.: il tribunale, al fine di valutare la perdita di chance denunciata in citazione, avrebbe omesso di considerare che PEsona 1 socio accomandante della Controparte 1 fosse sfornito di poteri gestori e dunque nessun contratto avrebbe potuto essere dallo stesso stipulato presso l'azienda XI s.a.s.; ad avviso dell'appellante, il risarcimento preteso da Controparte_4 avendo ad oggetto un danno imprevedibile, non avrebbe potuto essere ragionevolmente imputato alla compagnia aerea;
inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra il mancato imbarco e la presunta perdita economica, trascurando di valutare che, ove anche vi fosse stato spazio per ricollegare causalmente il danno alla condotta colposa imputata alla compagnia aerea, l'imprudente tempistica seguita dall'attrice per raggiungere (in giornata)
Milano/Bergamo partendo da Brindisi, avrebbe interrotto il nesso causale.
Il motivo è infondato.
L'attrice ha documentato l'esistenza di una specifica delega conferita a PE 1
[...] allo scopo specifico di rappresentare l'azienda, di cui era socio accomandante, nella contrattazione in corso con XI s.a.s. (cfr. produzione allegata alle note istruttorie di parte attrice); ha anche dimostrato che vi erano trattative in corso e che l'accordo non fu raggiunto a causa del ritardo accumulato da Persona 1 rispetto all'appuntamento fissato (cfr. dichiarazioni testimoniali di Testimone 3 e nota scritta di revoca dell'ordine di acquisto di XI s.a.s. in atti).
In mancanza di prova in ordine alla natura colposa dell'inadempimento, non si applica l'art. 1225 c.c..
E' suggestiva ma irrilevante l'argomentazione secondo cui, se il viaggio fosse stato programmato per il giorno prima rispetto a quello fissato per la stipula del contratto, nessun danno avrebbe subito la Controparte_1
§ 3.4
Pt 1Con il quarto motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a liquidare in via equitativa il danno da perdita di chance;
la sopravvenuta impossibilità di contrattare con XI s.a.s. (per recesso di quest'ultima dalle trattative) non avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a dimostrare il danno, in mancanza di prova circa la impossibilità di collocazione alternativa sul mercato della merce rimasta invenduta, dunque della effettiva perdita economica subita dall'attrice.
Il motivo è infondato.
La corte ritiene correttamente eseguita dal primo giudice sia l'attività di accertamento dell'an DE (come già evidenziato al precedente § 3.2), che l'operazione di liquidazione del danno in via equitativa, eseguita sulla scorta del valore delle merci indicato nelle fatture stornate, e delle prospettive future che la sottoscrizione del contratto avrebbe potuto garantire alla Controparte_1
§ 3.5
Con la quinta censura, Pt 1 ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'attrice, senza considerare che il mancato imbarco è dipeso esclusivamente dal ritardo con cui Persona_1 si presentò al gate e non da un inadempimento della compagnia aerea.
Il motivo è infondato.
La circostanza del ritardo imputabile al passeggero è rimasta sfornita di prova, ed anzi, come detto, è stata raggiunta la prova della chiusura anticipata del gate.
Anche le spese di viaggio (volo base, volo sostitutivo e taxi), puntualmente documentate da sono state correttamente inserite dal tribunale nellaControparte 4 quantificazione del danno da risarcire.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte,
rigetta l'appello;
Parte 1 al pagamento in favore di condanna Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge e di tariffa;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele RE PU BLICA ITALIANA