Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Brunella Chiarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sardanelli in Catanzaro, via Burza, 41;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, con cui il Questore di Vibo Valentia ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n.-OMISSIS- rinnovata dalla stessa autorità il-OMISSIS- nonché di ogni atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso tra cui, in particolare, il verbale del -OMISSIS-della Squadra Mobile II Sezione - Questura di Vibo Valentia di ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS del libretto personale per licenza di porto di fucile nr.-OMISSIS-, delle armi e munizioni possedute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Vibo Valentia;
Vista la memoria del 2 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con memoria depositata il 2 ottobre 2025, ha dichiarato la cessata materia del contendere, per avere ottenuto, nelle more del ricorso, nuova licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché la restituzione delle armi e delle munizioni ritirate;
- la dichiarazione, nei termini richiamati, non consente l’accertamento necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- cionondimeno, ai sensi dell’art.84, co.4, c.p.a., dalla riferita memoria appare evidente che la parte ricorrente non abbia più interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto , pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC CI | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.