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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9146/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9146/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], rappresentata dalla madre Controparte_1
nata in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato negli Emirati Arabi Uniti il 25.2.2010, rappresentato dal Parte_2 padre , nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...], rappresentata dalla madre Controparte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] l'[...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nata in [...] il [...]; Controparte_14
nata in [...] il [...]; Parte_5 tutti con il patrocinio dell'avv. Sara BRAZZINI;
RICORRENTI contro
; Controparte_15 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO a scioglimento della riserva assunta in data 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 22.7.2024, i ricorrenti Parte_1 Controparte_1
, Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 Parte_4
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, e hanno chiesto l'accertamento della loro
[...] Controparte_13 Controparte_14 cittadinanza italiana iure sanguinis, mentre la ricorrente ha chiesto Parte_5
l'accertamento della sua cittadinanza italiana iuris communicatione, di cui ella ha dedotto l'acquisizione automatica ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. 13 giugno 1912, n. 555, avendo ella sposato un cittadino italiano per nascita e discendenza in data 29.11.1975. Controparte_13
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della loro domanda formulata iure sanguinis, i predetti ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da , nato il [...] a [...], oggi RB (MN), Persona_1 comune entrato a far parte del Regno d'Italia in forza del r.d. 4 novembre 1866, n. 3300, ed esposto quanto segue.
nasceva a Carbonara (MN), oggi RB (MN), il 14.5.1854 (doc. 20). In data Persona_1
28.11.1880, dopo l'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, egli sposava a RM (MN), oggi RM e (doc. 21), con la quale emigrava in Brasile (senza mai Persona_2 Parte_6 naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: v. doc. 67) e generava il 5.3.1898
[...]
(doc. 22). Costui il 21.11.1918 sposava (doc. 23), procreando il 16.2.1920 Per_3 Persona_4 [...]
(doc. 24), l'11.3.1924 (doc. 35), il 15.6.1925 (doc. 49) e Per_5 Controparte_16 CP_6 il 7.2.1942 (doc. 63). il 22.12.1951 sposava Persona_6 Persona_5 Persona_7
(doc. 25), generando il 30.1.1953 (doc. 26) e il 28.7.1961
[...] Controparte_13 CP_6
(doc. 33). il 29.11.1975 sposava (doc. 27), la
[...] Controparte_13 Parte_5 quale passava a chiamarsi Dalla loro unione nascevano il 3.9.1977 Parte_5 [...]
(doc. 29) e il 10.4.1992 (doc. 32). La prima il 18.5.2013 Parte_1 Controparte_12 sposava DA (doc. 30), generando il 14.12.2017 MO DA Persona_8 CP_1
(doc. 31). il 16.2.1944 sposava (doc. 36),
[...] Controparte_16 Persona_9 generando il 3.6.1950 (doc. 37), il 3.5.1958 Parte_7 Controparte_10
(doc. 41), il 18.6.1961 (doc. 42) e il 9.3.1967
[...] Controparte_9
(doc. 46). il 23.2.1974 sposava Controparte_5 Parte_7 Per_10
(doc. 38), generando il 22.12.1977 (doc. 39).
[...] Parte_4 Parte_8 sposava il 20.12.1984 (doc. 44), passando a chiamarsi Persona_11 [...]
e generando il 24.2.1990 (doc. 45). Controparte_9 Controparte_11 il 3.12.1994 sposava (doc. 47), Controparte_5 Persona_12 generando il 19.3.1998 (doc. 48). Dalla relazione tra e Controparte_7 CP_6 [...]
nascevano il 12.6.1953 (doc. 50) e il 20.7.1962 (doc. 58). Persona_13 Persona_14 Parte_9 il 19.2.1972 sposava (doc. 52), passando a chiamarsi Persona_14 Persona_15 [...]
Dalla loro unione nascevano il 1.3.1976 (doc. Parte_10 Controparte_2
53) e il 9.8.1980 (doc. 56). il 23.12.2005 sposava Controparte_3 Controparte_2
(doc. 54), generando il 25.2.2010 (doc. 55). Dall'unione tra Per_16 Pt_2 Parte_2 [...]
e nasceva il 24.4.2022 Controparte_3 Controparte_17 Controparte_4
(doc. 57). il 25.3.1982 sposava (doc. 59), passando a
[...] Parte_9 Persona_17 chiamarsi Dalla loro unione nascevano il 22.7.1982 Parte_11 Parte_3
(doc. 60) e il 10.12.1984 doc. 61). il 10.2.1968 sposava
[...] Controparte_14 Persona_6
(doc. 64), generando l'11.2.1983 (doc. 65). Persona_18 Controparte_8
La ricorrente a sostegno della sua domanda di riconoscimento della Parte_5 cittadinanza iuris communicatione, deduce viceversa l'intervenuto matrimonio con Controparte_13
(che ha contestualmente chiesto, come si è anticipato, l'accertamento del proprio status di cittadino
[...] italiano) in data 29.11.1975.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_15
6.11.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 24.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 7.11.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_12 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− la l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
− l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
e – mediante i documenti prodotti, debitamente Controparte_13 Controparte_14 tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Con riguardo all'avo , è peraltro appena il caso di osservare come lo stesso sia nato Persona_1
a Carbonara (MN) il 14.5.1854. Tale comune è entrato a far parte del Regno italiano solo nell'anno 1866 e pertanto, al momento della sua nascita, non era cittadino italiano. Tuttavia, come Persona_1 sopra già descritto, i cittadini degli Stati preunitari morti dopo l'unità d'Italia sono diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia; così anche per , sposato in Persona_1
Italia in data 28.11.1880 e quindi ancóra in vita successivamente alla data di annessione del comune di Carbonara (MN), oggi RB (MN), al Regno d'Italia.
Dal canto suo, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_15 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, la domanda presentata dai predetti ricorrenti merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Quanto, invece, alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii presentata da coniuge di il ricorso appare improcedibile. Parte_5 Controparte_13
Come si è detto poc'anzi, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a causa della notoria situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni), peraltro allegata e specificamente dimostrata da parte ricorrente nel contesto del presente giudizio.
Tale orientamento, a cui questo Giudice aderisce, ritiene che i tempi di risposta dei siano Pt_13 attualmente irragionevoli e contraddicano il disposto dell'art. 3 d.P.R 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
Il ricorso presentato da è, però, vòlto ad ottenere la cittadinanza italiana non Parte_5 iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto dell'entrata in vigore della l. 123/1983 (le nozze con il cittadino italiano risalgono, infatti, Controparte_13 al 29.11.1975). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la domanda per legge va previamente proposta alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Depone a favore di tale interpretazione, a parere di chi scrive, una lettera sistematica della normativa. Ed infatti, va rilevato che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si aggiunge l'ovvia circostanza che, fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento costitutivo Controparte_13 della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dal ricorrente – non può dirsi definitivamente accertato.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Parte_5 improcedibile (si segnala, in ogni caso, che – in virtù della sopra citata disposizione di cui all'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio celebrato prima dell'entrata in vigore della l. 123/1983 spetterebbe al Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, della sostanziale non opposizione del (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa Controparte_15 alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Consolati sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo) e dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda proposta da Parte_5
, nata in [...] il [...];
[...] in accoglimento del ricorso da loro presentato, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1 MO DA , nata in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; CP_2 Controparte_2
nato negli Emirati Arabi Uniti il 25.2.2010; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Controparte_4
nato in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] l'[...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nata in [...] il [...]; Controparte_10
nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nata in [...] il [...]; Parte_5 CP_12
nato in [...] il [...]; CP_13 CP_13
nata in [...] il [...]; Controparte_14
sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_15 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi