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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9963 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa AD RO, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2358 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Procuratore Speciale, dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dal Prof. Avv. Enrico Parte_2
RA e dall'Avv. Gloria Invernici elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Lupetta n. 2, RICORRENTE E
(C.F.: - P.IVA : ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Venezia (VE), Via Sestiere Santa Croce n. 1357 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare:
1. Nel merito, in via principale: accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1099979 del 23.03.2017, condannare il sig. (C.F.: ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(VE) il 19.06.1975 e residente in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 1357, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cessata, al rilascio immediato a favore di libera da persone e cose dell'unità Parte_1 immobiliare “Nel comune di Imola (BO) Via Pietro Nenni n. 6/I, ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale. Identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47. Il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita”, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione, con l'adozione al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
2. Nel merito, in via subordinata: accertato il grave inadempimento nel versamento dei canoni di leasing, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1099979 del 23.03.2017 ex art. 1453 c.c., e, per l'effetto, condannare il sig. (C.F.: Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 4 L736H), nato a [...] il [...] e residente in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 1357, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cessata, al rilascio immediato a favore di libera da persone e Parte_1 cose dell'unità immobiliare “Nel comune di Imola (BO) Via Pietro Nenni n. 6/I, ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale. Identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47 . Il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita”, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione, con l'adozione al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
3. In ogni caso: con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. la società (d'ora Parte_1 innanzi appellata anche concedente) ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1099979 del 23.03.2017 stipulato con il signor Controparte_1
(d'ora innanzi denominato anche utilizzatore) e, per l'effetto, di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Imola (BO), in via Pietro Nenni n. 6/I, costituito da “ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale” e identificato “al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47” come specificamente descritto in atti.
La ricorrente ha dedotto che:
- in data 23 marzo 2017, con atto di compravendita a rogito Notaio (rep. n. 59940 e Persona_1 racc. n. 38356), la società aveva acquistato l'immobile al fine di concederlo in locazione Parte_1 finanziaria al signor quale titolare dell'omonima impresa individuale (doc. 3); CP_1
- nella medesima data la società aveva stipulato con il signor il contratto di Parte_1 CP_1 locazione finanziaria n. n. 1099979 avente ad oggetto l'immobile in questione che era stato consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 1, 2 e 4);
- a partire dall'1.04.2020 e sino all'1.06.2021, l'utilizzatore aveva beneficiato della moratoria ex lege correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 (doc. n. 5);
- successivamente, l'utilizzatore si era reso inadempiente alle proprie obbligazioni, cessando di corrispondere i canoni mensili convenuti e le spese accessorie;
- la società concedente aveva comunicato, con lettera ricevuta il 16 ottobre 2024, di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e aveva intimato l'immediata restituzione dell'Immobile e il pagamento del credito maturato (doc. 7-8).
- alla data del 16.10.2024, il signor aveva maturato un debito pari ad € 10.776,64, come da CP_1 estratto conto prodotto (doc. n. 6). pagina 2 di 4 La parte resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza di comparizione del 21 ottobre
2025, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata in data 27 giugno 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 17 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi del comma terzo dell'articolo 281 sexies c.p.c..
2. Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del contratto Parte_1 di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2017, avente a oggetto il bene immobile sito nel
Comune di Imola (BO), come sopra descritto, e chiedendo la condanna del resistente alla restituzione del bene nonché della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione.
La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 26 settembre 2024, con cui
è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 7-8).
Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 2).
La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata, tramite ricezione da parte del destinatario, in data 16 ottobre 2024 (doc. 8).
Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, il resistente deve essere condannato all'immediata restituzione, in favore della società Controparte_1 pagina 3 di 4 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione nonché, come previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, pure invocato dalla ricorrente, a consegnare la documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e all'estrema riduzione di attività inerenti alla fase decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna la società al rilascio Controparte_1 immediato, in favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Comune di
Imola (BO), Via Pietro Nenni n. 6/I, costituito da ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale, identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nonché a consegnare la documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida nella somma di euro 786,00 per spese ed euro 4.217,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Milano, 23 dicembre 2025
Il giudice
AD RO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa AD RO, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2358 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Procuratore Speciale, dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dal Prof. Avv. Enrico Parte_2
RA e dall'Avv. Gloria Invernici elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano, Via Lupetta n. 2, RICORRENTE E
(C.F.: - P.IVA : ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Venezia (VE), Via Sestiere Santa Croce n. 1357 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, come di seguito giudicare:
1. Nel merito, in via principale: accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1099979 del 23.03.2017, condannare il sig. (C.F.: ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
(VE) il 19.06.1975 e residente in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 1357, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cessata, al rilascio immediato a favore di libera da persone e cose dell'unità Parte_1 immobiliare “Nel comune di Imola (BO) Via Pietro Nenni n. 6/I, ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale. Identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47. Il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita”, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione, con l'adozione al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
2. Nel merito, in via subordinata: accertato il grave inadempimento nel versamento dei canoni di leasing, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 1099979 del 23.03.2017 ex art. 1453 c.c., e, per l'effetto, condannare il sig. (C.F.: Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 4 L736H), nato a [...] il [...] e residente in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 1357, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale cessata, al rilascio immediato a favore di libera da persone e Parte_1 cose dell'unità immobiliare “Nel comune di Imola (BO) Via Pietro Nenni n. 6/I, ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale. Identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47 . Il tutto come meglio descritto nel relativo atto di compravendita”, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione, con l'adozione al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso.
3. In ogni caso: con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. la società (d'ora Parte_1 innanzi appellata anche concedente) ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 1099979 del 23.03.2017 stipulato con il signor Controparte_1
(d'ora innanzi denominato anche utilizzatore) e, per l'effetto, di condannare il resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Imola (BO), in via Pietro Nenni n. 6/I, costituito da “ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale” e identificato “al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47” come specificamente descritto in atti.
La ricorrente ha dedotto che:
- in data 23 marzo 2017, con atto di compravendita a rogito Notaio (rep. n. 59940 e Persona_1 racc. n. 38356), la società aveva acquistato l'immobile al fine di concederlo in locazione Parte_1 finanziaria al signor quale titolare dell'omonima impresa individuale (doc. 3); CP_1
- nella medesima data la società aveva stipulato con il signor il contratto di Parte_1 CP_1 locazione finanziaria n. n. 1099979 avente ad oggetto l'immobile in questione che era stato consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 1, 2 e 4);
- a partire dall'1.04.2020 e sino all'1.06.2021, l'utilizzatore aveva beneficiato della moratoria ex lege correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 (doc. n. 5);
- successivamente, l'utilizzatore si era reso inadempiente alle proprie obbligazioni, cessando di corrispondere i canoni mensili convenuti e le spese accessorie;
- la società concedente aveva comunicato, con lettera ricevuta il 16 ottobre 2024, di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e aveva intimato l'immediata restituzione dell'Immobile e il pagamento del credito maturato (doc. 7-8).
- alla data del 16.10.2024, il signor aveva maturato un debito pari ad € 10.776,64, come da CP_1 estratto conto prodotto (doc. n. 6). pagina 2 di 4 La parte resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza di comparizione del 21 ottobre
2025, verificata la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionata in data 27 giugno 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 17 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi del comma terzo dell'articolo 281 sexies c.p.c..
2. Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del contratto Parte_1 di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2017, avente a oggetto il bene immobile sito nel
Comune di Imola (BO), come sopra descritto, e chiedendo la condanna del resistente alla restituzione del bene nonché della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione.
La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 26 settembre 2024, con cui
è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 7-8).
Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 2).
La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata, tramite ricezione da parte del destinatario, in data 16 ottobre 2024 (doc. 8).
Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, il resistente deve essere condannato all'immediata restituzione, in favore della società Controparte_1 pagina 3 di 4 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione nonché, come previsto dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, pure invocato dalla ricorrente, a consegnare la documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alla fase istruttoria e all'estrema riduzione di attività inerenti alla fase decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna la società al rilascio Controparte_1 immediato, in favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone e cose, sito nel Comune di
Imola (BO), Via Pietro Nenni n. 6/I, costituito da ufficio con servizi al piano primo parte di un più ampio fabbricato polifunzionale, identificato al NCEU del suddetto al fg. 112 mapp. 1053 sub. 47, completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nonché a consegnare la documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione;
b. condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida nella somma di euro 786,00 per spese ed euro 4.217,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Milano, 23 dicembre 2025
Il giudice
AD RO
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