(Serrata e sciopero per fini contrattuali)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire diecimila. ((24a))
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille. ((24a)) --------------- AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 502, primo comma, del Codice penale , in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale .