Versione
1 luglio 1931
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8 maggio 1960
8 maggio 1960
Art. 502.
(Serrata e sciopero per fini contrattuali)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire diecimila. ((24a))
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille. ((24a)) --------------- AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 502, primo comma, del Codice penale , in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale .
(Serrata e sciopero per fini contrattuali)
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire diecimila. ((24a))
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille. ((24a)) --------------- AGGIORNAMENTO (24a)
La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 502, primo comma, del Codice penale , in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale .
Commentari • 28
- 1. Il diritto di scioperoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 30 agosto 2022 · 23.944374
[…] Essa, a differenza dello sciopero, non trova alcun riconoscimento all'interno della nostra Costituzione ma, anzi, è considerata illegittima ai sensi dell'art. 502 c.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Frosinone, sentenza 24/09/2024, n. 1597Provvedimento: […] 2 cit. abbia implicitamente abrogato per incompatibilità la regola contenuta nell'art. 76 comma 3 del DPR n. 1827/1935, secondo cui “Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 c.p., il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73”.Leggi di più...
- art. 6 D.Lgs. n. 22/2015·
- decorrenza NASpI·
- abrogazione implicita norma precedente·
- circolari amministrative INPS·
- indennità di disoccupazione NASpI·
- spese di lite·
- diritto alla prestazione·
- disoccupazione involontaria·
- licenziamento per giusta causa