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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
OR NI PI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008767062000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento 04720249008767062/000, notificato il 13.8.2024, con il quale gli era stato richiesto di pagare € 3.316,23, di cui € 2.689,51, derivante dalla cartella esattoriale 04720130023380609000, riguardante l'imposta di registro (€ 1.518,00), relativa all'anno d'imposta 2010, oltre interessi (€ 38,71), sanzioni pecuniarie (€ 491,40), interessi di mora (€ 461,78)
e oneri di riscossione. Egli ha eccepito la prescrizione che si sarebbe maturata tra la data del 5.6.2014 di notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, come documentato dall'Agenzia, il termine decennale di prescrizione è stato interrotto dalla regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 0472018900765117200 in data 6.2.2020, relativa anche alla cartella presupposta in questione.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in
€ 350,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
OR NI PI AR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249008767062000 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Le parti insistono sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento 04720249008767062/000, notificato il 13.8.2024, con il quale gli era stato richiesto di pagare € 3.316,23, di cui € 2.689,51, derivante dalla cartella esattoriale 04720130023380609000, riguardante l'imposta di registro (€ 1.518,00), relativa all'anno d'imposta 2010, oltre interessi (€ 38,71), sanzioni pecuniarie (€ 491,40), interessi di mora (€ 461,78)
e oneri di riscossione. Egli ha eccepito la prescrizione che si sarebbe maturata tra la data del 5.6.2014 di notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
L'Agenzia delle entrate ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, come documentato dall'Agenzia, il termine decennale di prescrizione è stato interrotto dalla regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 0472018900765117200 in data 6.2.2020, relativa anche alla cartella presupposta in questione.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in
€ 350,00.