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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 7041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7041 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 29001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 29001/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Principe di Napoli nr° 21, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
Opponente
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla via L. Caldieri n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Zenone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 175858 raccolta nr 11.458, del
01/10/2021,
Opposta
NONCHE'
Controparte_3
Opposta contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. ha citato in giudizio Parte_1
l' e l' di Napoli1, Controparte_4 Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120219002603648000 emessa ai sensi dell'art. 50 co. 2 del
D.P.R. 602/73, notificata il 06/10/2021, relativa al mancato pagamento di spese di giustizia, onde sentire dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120070083010100000 ad essa presupposta, stante il decorso del termine decennale di prescrizione del credito;
la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 29001/2021; si è costituito il concessionario della riscossione eccependo la sospensione della prescrizione ex art. 4 D.L. 41/2021, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi della prescrizione e, comunque, la propria condotta legittima;
l' Controparte_3
, non si è costituita.
[...]
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell , Controparte_5 la quale nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'agente della riscossione circa l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente.
Invero, quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219002603648000 emessa ai sensi dell'art. 50 co. 2 del D.P.R. 602/73 e notificata il
06/10/2021 dall' , che in tal modo ha manifestato la precisa volontà di Controparte_1 riscuotere il credito vantato nei confronti del sig. . Pertanto, l'atto riveste sicura attitudine lesiva, Pt_1 concretando di per sé l'insorgenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente.
Ciò chiarito, nel merito, non può essere accolta l'eccezione di nullità della cartella di pagamento n.
07120070083010100000, presupposta all'intimazione.
Invero, l'opponente sia con l'atto introduttivo che con le note di trattazione scritta formalizzate per le successive udienze, riconosce la regolare notifica della cartella di pagamento, ritualmente provata anche dall' . Ne consegue che esso opponente è ormai decaduto dal proporre Controparte_4 eccezioni relative a vizi della cartella ed a fatti estintivi della pretesa creditoria precedenti alla notifica della stessa. Ciò che, invece, rileva ai fini dell'accoglimento della domanda, è l'eventuale decorso del termine di prescrizione del credito tra la data di notifica della cartella e la notifica dell'atto di intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Al riguardo, si evidenzia che l ha depositato in giudizio un atto di Controparte_4 intimazione n. 07120159090380188000, asseritamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nell'anno 2016.
Tuttavia, dalla lettura dei documenti si evince che la raccomandata informativa necessaria al perfezionamento della notifica del predetto atto è stata restituita al mittente per indirizzo insufficiente.
Ebbene, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di compiuta giacenza per irreperibilità, in cui la conoscenza della raccomandata si presume dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in caso di indirizzo insufficiente la notifica non può dirsi perfezionata, in quanto manca la prova che il destinatario sia stato messo nella condizione di poter ricevere la comunicazione a lui destinata e, quindi, tale intimazione non è idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, in ragione di quanto argomentato, va rilevato che tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120070083010100000 (08/08/2007) e la data della notifica dell'atto di intimazione opposto n.
07120219002603648000 (06/10/2021), risulta irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione, pacificamente decennale stante la natura del credito.
Per quanto sopra, a nulla rileva l'applicazione o meno al caso di specie della sospensiva e dell'annullamento del carico ai sensi dell'art. 4 D.L. 41/2021, in quanto, al momento dell'entrata in vigore del decreto, il
23/03/2021, il credito risultava già prescritto e non azionabile, a partire dall'anno 2017.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n.
07120070083010100000, con conseguente annullamento della predetta cartella;
- b) condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 1.700,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
Così deciso in Napoli l'11 luglio 2024
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 29001/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Principe di Napoli nr° 21, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Todisco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
Opponente
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli alla via L. Caldieri n. 88, presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Zenone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 175858 raccolta nr 11.458, del
01/10/2021,
Opposta
NONCHE'
Controparte_3
Opposta contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., il sig. ha citato in giudizio Parte_1
l' e l' di Napoli1, Controparte_4 Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120219002603648000 emessa ai sensi dell'art. 50 co. 2 del
D.P.R. 602/73, notificata il 06/10/2021, relativa al mancato pagamento di spese di giustizia, onde sentire dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 07120070083010100000 ad essa presupposta, stante il decorso del termine decennale di prescrizione del credito;
la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 29001/2021; si è costituito il concessionario della riscossione eccependo la sospensione della prescrizione ex art. 4 D.L. 41/2021, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, la regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi della prescrizione e, comunque, la propria condotta legittima;
l' Controparte_3
, non si è costituita.
[...]
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell , Controparte_5 la quale nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita.
Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione dell'agente della riscossione circa l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente.
Invero, quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219002603648000 emessa ai sensi dell'art. 50 co. 2 del D.P.R. 602/73 e notificata il
06/10/2021 dall' , che in tal modo ha manifestato la precisa volontà di Controparte_1 riscuotere il credito vantato nei confronti del sig. . Pertanto, l'atto riveste sicura attitudine lesiva, Pt_1 concretando di per sé l'insorgenza dell'interesse ad agire in capo all'opponente.
Ciò chiarito, nel merito, non può essere accolta l'eccezione di nullità della cartella di pagamento n.
07120070083010100000, presupposta all'intimazione.
Invero, l'opponente sia con l'atto introduttivo che con le note di trattazione scritta formalizzate per le successive udienze, riconosce la regolare notifica della cartella di pagamento, ritualmente provata anche dall' . Ne consegue che esso opponente è ormai decaduto dal proporre Controparte_4 eccezioni relative a vizi della cartella ed a fatti estintivi della pretesa creditoria precedenti alla notifica della stessa. Ciò che, invece, rileva ai fini dell'accoglimento della domanda, è l'eventuale decorso del termine di prescrizione del credito tra la data di notifica della cartella e la notifica dell'atto di intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Al riguardo, si evidenzia che l ha depositato in giudizio un atto di Controparte_4 intimazione n. 07120159090380188000, asseritamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nell'anno 2016.
Tuttavia, dalla lettura dei documenti si evince che la raccomandata informativa necessaria al perfezionamento della notifica del predetto atto è stata restituita al mittente per indirizzo insufficiente.
Ebbene, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di compiuta giacenza per irreperibilità, in cui la conoscenza della raccomandata si presume dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in caso di indirizzo insufficiente la notifica non può dirsi perfezionata, in quanto manca la prova che il destinatario sia stato messo nella condizione di poter ricevere la comunicazione a lui destinata e, quindi, tale intimazione non è idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, in ragione di quanto argomentato, va rilevato che tra la data di notifica della cartella di pagamento n. 07120070083010100000 (08/08/2007) e la data della notifica dell'atto di intimazione opposto n.
07120219002603648000 (06/10/2021), risulta irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione, pacificamente decennale stante la natura del credito.
Per quanto sopra, a nulla rileva l'applicazione o meno al caso di specie della sospensiva e dell'annullamento del carico ai sensi dell'art. 4 D.L. 41/2021, in quanto, al momento dell'entrata in vigore del decreto, il
23/03/2021, il credito risultava già prescritto e non azionabile, a partire dall'anno 2017.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n.
07120070083010100000, con conseguente annullamento della predetta cartella;
- b) condanna parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 120,00 per spese ed € 1.700,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario.
Così deciso in Napoli l'11 luglio 2024
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale