Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6554 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06554/2025REG.PROV.COLL.
N. 04337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4337 del 2024, proposto da
RE NE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GS s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III-ter, 3 aprile 2024, n. 6462, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Giuseppe Carlomagno, in delega dell’avv. Andrea Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, con conseguente rideterminazione dei conguagli e individuazione dell’importo esigibile a carico della società appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante RE NE è titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare n. 1000387 di potenza pari a 984,96 kW, sito nel Comune di Orte (VT);
b) a seguito dell’ammissione al regime incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”), l’appellante ha stipulato con il GS la convenzione n. G04L362786007, che prevedeva il riconoscimento di una TFO pari ad € 0,1350/kWh, per un periodo di vent’anni;
c) per effetto dell’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, (c.d. “spalma-incentivi”), la tariffa incentivante è stata assoggettata ad una rimodulazione, secondo le condizioni di cui alla lettera di addendum prot. P20160011059, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
d) alcuni anni dopo, con nota del 20 ottobre 2022, il GS ha segnalato alla società un’anomalia nell’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata – ossia la mancata previsione di un “tetto” massimo al valore del prezzo zonale (PZm) – che aveva portato, in presenza di prezzi dell’energia particolarmente elevati, al riconoscimento di importi superiori alla tariffa prefissata. Il Gestore ha quindi preannunciato l’implementazione delle necessarie correzioni e ha disposto, nelle more, la sospensione dei pagamenti in acconto;
e) pertanto, con nota del 30 gennaio 2023, il GS ha comunicato alla società l’avvio del procedimento per « l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata », giustificato dall’anomalo incremento dei prezzi dell’energia registrato nelle annualità 2021 e 2022;
f) infine, con provvedimento notificato il 1° marzo 2023, il GS ha disposto l’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata e ha ricalcolato, in base ad esso, le competenze dovute per le annualità 2021 e 2022, quantificando un debito della società appellante pari a complessivi € 150.078,06 (dei quali € 22.721,27 riferiti al 2021, € 127.356,79 riferiti al 2022).
3. La società ha impugnato i predetti provvedimenti del GS davanti al T.a.r. Lazio, chiedendo altresì al Tribunale di accertare il proprio diritto a percepire, a decorrere dal mese di settembre 2022, gli importi che sarebbero spettati in base all’algoritmo di calcolo fino a quel momento applicato, con conseguente condanna del GS a corrispondere le relative somme.
3.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite, rilevando in particolare che:
a) la ratio della TFO va individuata nella finalità di sottrarre i piccoli operatori alle fluttuazioni del mercato, attraverso la previsione di un corrispettivo fisso valevole per l’intera durata del rapporto;
b) il carattere unitario della TFO non è venuto meno per effetto del decreto c.d. “spalma-incentivi”, che ha inciso unicamente sulla componente incentivante, lasciando invariata la natura della tariffa come corrispettivo onnicomprensivo;
c) l’adeguamento dell’algoritmo per il calcolo della TFO, disposto dal GS, costituisce una mera rettifica tecnica, volta a riallineare la formula al quadro normativo di riferimento e non richiede l’adozione di provvedimenti in autotutela;
d) non sussiste una lesione dell’affidamento, non essendo questo tutelabile rispetto a situazioni soggette a modifiche normative, né si ravvisa contrasto con l’art. 7 del Regolamento UE 2022/1854, che consente agli Stati membri di esentare gli impianti di potenza inferiore a 1 MW dal tetto ai ricavi;
e) nemmeno si rileva una disparità di trattamento tra gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW e quelli di potenza superiore, poiché le due categorie sono soggette, anche dopo il decreto “spalma-incentivi”, a regimi incentivanti diversi;
e) il GS dispone del potere generale di sospendere in via cautelare l’erogazione degli incentivi ai sensi dell’art. 21- quater della legge n. 241/1990, anche in assenza di una espressa previsione settoriale. Nel caso di specie, la sospensione è giustificata dall’esigenza di evitare l’erogazione di importi indebiti, in attesa della rettifica dell’algoritmo;
f) è infondata anche la domanda subordinata di annullamento dei d.m. 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, non risultando in contrasto con la normativa primaria – in particolare con il d.lgs. n. 28/2011 – la previsione di un meccanismo che tenga conto del prezzo di mercato dell’energia, purché entro il limite rappresentato dal valore della TFO;
g) infine, non possono essere accolte le domande, articolate in ulteriore subordine, dirette a sollevare questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 28/2011, ovvero a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il d.lgs. n. 28/2011 consente, infatti, di tenere conto del prezzo di mercato dell’energia ai fini del calcolo dell’incentivo, ma solo come facoltà e non come criterio di indicizzazione obbligatoria, che risulterebbe incompatibile con la natura stabile e predeterminata della TFO.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « Error in procedendo. Omessa Pronuncia. Sulla riforma della sentenza nella parte in cui non ha esaminato il motivo n. 1. sul difetto di motivazione e sul difetto di istruttoria. Sull’annullamento/riforma della Sentenza in relazione al § 3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2018/2001/UE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione dell’art. 11 TFUE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti» ;
II) « Sull’annullamento/riforma dei § 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.3 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione al mancato accoglimento del motivo n. 3. Sulla disciplina prevista dallo Spalmaincentivi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.l. 91/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. 4/2022. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sul contrasto con l’art. 26 del d.l. 91/2014».
III) « Sull’annullamento/riforma dei § 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla ratio della TFO (motivo n. 4). Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Travisamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.l. 91/2014. Violazione e falsa applicazione ei DM 5 luglio 2012 e 5 maggio 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. 4/2022. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sul contrasto con la ratio dei DM 7 maggio 2011 e 5 luglio 2012».
IV) «Sull’annullamento/riforma del § 3.5 e 3.6 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla disciplina prevista dalla Delibera RE n. 343/2012 (Motivo n. 5) e alla disciplina prevista nella Convenzione (Motivo n. 6). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.l. 91/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. 4/2022. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa».
V) «Sull’annullamento/riforma del § 3.3 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla illegittima estensione della normativa sugli extraprofitti (motivo n. 7). Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. 4/2022. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.l. 91/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa».
VI) « Sull’annullamento/riforma del § 3.7 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla violazione della normativa comunitaria e del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 (motivo n. 8). Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa».
VII) « Sull’annullamento/riforma del capo § 3.8 della Sentenza. Error in iudicando e omessa pronuncia. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla illegittima disparità di trattamento (motivo n. 9). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa».
VIII) « Sull’annullamento/riforma dei § 3.2, 3.9 della Sentenza. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla violazione dei principi sull’autotutela (motivo n. 10). Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti. Sulla violazione dei principi in materia di autotutela».
IX) « Sull’annullamento/riforma del § 3.10 della Sentenza. Error in iudicando e omessa pronuncia. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione alla illegittimità delle modalità di recupero (motivo n. 11). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione della convenzione stipulata con il GS. Sulla illegittimità delle modalità di recupero ».
X) « Sull’annullamento/riforma del capo § 3.12 della Sentenza. Error in iudicando e omessa pronuncia. In subordine, sulla impugnazione dei D.M. del 7 maggio 2011 e del 5 luglio 2012 (tredicesimo motivo). Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.l. 91/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 bis del d.l. 4/2022. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 1854/2022. Violazione e falsa applicazione della convenzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del TUE e degli artt. 101 e ss. del TFUE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché del principio del legittimo affidamento, tutelato sin dalle direttive 2001/77 e 2009/28 e ultimo, anche con la più recente Direttiva 2018/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 28/2011 Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ».
4.1. L’appellante ripropone, inoltre, la domanda di accertamento e condanna formulata in primo grado.
5. Il GS, con memoria depositata il 6 giugno 2025, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
6. Si sono, altresì, costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’economia e finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. L’appellante ha replicato alle argomentazioni del GS con memoria depositata il 16 giugno 2025.
8. All’udienza dell’8 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
9. - In via preliminare, il Collegio osserva che l’appellante non ha espressamente impugnato il capo 6 con cui il T.a.r. ha respinto il quarto motivo del ricorso principale, volto a contestare il generale potere del GS di sospensione dell’erogazione della tariffa. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato.
9.1. Si osserva, ancora, che le questioni relative alla legittimità dell’intervento modificativo dell’algoritmo di calcolo della TFO, operato dal GS con i provvedimenti impugnati, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Sezione, nelle sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829 e 2830 del 2 aprile 2025; n. 3814 del 5 maggio 2025; nn. 5026 e 5027 dell’11 giugno 2025; nn. 5206, 5207 e 5208 del 13 giugno 2025, i cui principi il Collegio condivide e intende qui ribadire.
10. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
11. Con il primo motivo di appello, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, per non aver esaminato le censure, formulate con il primo motivo, relative ai gravissimi deficit istruttori e motivazionali che avrebbero condotto all’adozione del nuovo algoritmo di calcolo, incorrendo in un vizio di omessa pronuncia.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Sia nella comunicazione del 20 ottobre 2022 che nel provvedimento dell’8 marzo 2023 il GS ha esplicitato le ragioni dell’implementazione della formula algoritmica (ossia l’anomalo e imprevedibile aumento dei prezzi, il conseguente riconoscimento ai beneficiari della TFO di un incentivo superiore a quello spettante e la necessità di adeguare l’algoritmo al decreto “spalma-incentivi”).
11.3. Tali profili sono stati evidenziati in più punti della sentenza impugnata (cfr. in particolare i capi 2.8, 2.9, 3.1) sicché non è ravvisabile alcun vizio di omessa pronuncia.
11.4. Del pari infondata è la censura di difetto di istruttoria per mancata acquisizione di un chiarimento da parte di RE poiché la rettifica della formula algoritmica inerisce ad un profilo schiettamente tecnico-applicativo di competenza del Gestore e non dell’autorità di regolazione. Né, d’altra parte, l’appellante indica la disposizione di legge che imporrebbe l’acquisizione di un chiarimento di tal genere in relazione alle formule di calcolo elaborate dal GS (sulla competenza di quest’ultimo ad adottare le regole applicative per il calcolo della tariffa, cfr. art. 10, comma 5, del d.m. 5 luglio 2012; con specifico riguardo all’algoritmo di calcolo dello “spalma-incentivi”, cfr. art. 26, comma 2, ultimo periodo d.l. 91 del 2014).
12. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, l’appellante censura i capi della sentenza con cui sono stati respinti i motivi nn. 3, 4, 5 e 6.
12.1. Deduce, in particolare, che:
a) l’art. 26 comma 2 d.l. 91/2014 ha unificato la disciplina di calcolo della TFO, senza più distinguere tra impianti di potenza superiore o inferiore ad 1 MW, con una riduzione che si applica esclusivamente alla quota incentivante della tariffa omnicomprensiva. Per effetto della nuova disciplina, se il coefficiente di rimodulazione della tariffa è pari a 0 (perché al soggetto interessato non viene riconosciuto incentivo) il prezzo da riconoscere al produttore si ottiene moltiplicando la quantità di energia immessa in rete per il prezzo zonale orario. Va disattesa, pertanto, la tesi del T.a.r., secondo cui con il decreto “spalma-incentivi” il legislatore avrebbe inciso sulla sola componente incentivante della TFO (stabilendone la sua riduzione) e non sull’intero valore della TFO (che resterebbe invece immutato);
b) la modifica dell’algoritmo di calcolo della TFO è distonica rispetto alla ratio di cui al d.m. del 5 luglio 2012 e d.m. 7 maggio 2011 che è quella di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 28/2011 e non porre un freno ai potenziali ricavi dei produttori. Un meccanismo di remunerazione dell’energia fisso ed immutabile così come descritto nella sentenza appellata, sarebbe, inoltre, contrario all’art. 23 comma 2 d.lgs. 28/2011 in quanto si appaleserebbe come non flessibile e del tutto avulso dai meccanismi di mercato;
c) l’esistenza di due canali diversi di remunerazione dell’energia prodotta da impianti assoggettati a TFO (uno legato alla componente incentivante, uno legato al prezzo zonale di mercato) non è smentita dalla delibera Arera n. 343/2010 citata dal T.a.r. (comunque superata dall’art. 26 comma 2 d.l. 91/2014) e trova conferma nella convenzione sottoscritta inter partes , che ripropone il contenuto degli artt. 5.1 e 5.2. della delibera n. 343/2012, prevedendo espressamente, all’art. 4, che l’energia incentivata e l’energia non incentivata siano retribuite dal GS secondo criteri tra loro diversi.
12.2. I motivi sono infondati.
12.3. La tesi dell’appellante, secondo cui per gli impianti soggetti a TFO esisterebbero due autonomi canali di remunerazione dell’energia prodotta – la tariffa incentivante e il prezzo zonale – non è conforme né alla lettera né alla ratio della disciplina di settore.
12.4. Al riguardo si richiamano:
a) l’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 che prevede:
a1) per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW una tariffa onnicomprensiva (TFO), determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente, per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli allegati 5, 6 e 7;
a2) per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante che è pari alla differenza fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale (TFO-PZ), con la precisazione che tale differenza non può mai essere superiore alla TFO. L’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore;
b) la delibera RE n. 343/2012/R/efr allegato A (recante “ Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GS, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive. Definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti interministeriali ”) che, con riguardo agli impianti soggetti a TFO, sancisce che:
b1) il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva comporta l’obbligo di cessione al GS dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, anche qualora l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete (art. 2.5);
b2) per l’energia elettrica incentivata (ossia la produzione netta immessa in rete) il GS riconosce le tariffe previste dal quarto e quinto conto energia, mentre per l’energia non incentivata (ossia l’eventuale differenza, qualora positiva, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete e l’energia elettrica incentivata) applica le condizioni economiche di mercato (art. 5 rubricato “ Ricavi derivanti dal ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva” ).
12.5. Dal quadro normativo sopra richiamato emerge che:
a) la TFO è una tariffa fissa rapportata alla quota di produzione netta immessa in rete che non riconosce ulteriori compensi per l’energia prodotta, in quanto tutta l’energia è ceduta al GS e non rimane nella disponibilità dei produttori. Gli operatori economici che aderiscono alla TFO non sono esposti alle fluttuazioni del mercato relativamente al prezzo dell’energia, essendo a questi assicurato per tutto il periodo di incentivazione un importo fisso e onnicomprensivo, commisurato all’energia netta immessa in rete;
b) proprio perché onnicomprensiva, la TFO include una remunerazione anche a titolo di valorizzazione economica dell’energia elettrica ritirata, senza possibilità di valorizzare altrimenti e/o ulteriormente l’energia prodotta attraverso la vendita nel mercato, il ritiro dedicato o lo scambio sul posto;
c) il fatto che una delle componenti della TFO sia data dalla cd. “componente non incentivante”, rappresentata dal prezzo medio zonale, non inficia la natura unitaria della tariffa, in quanto rileva solo ai fini della sua determinazione. La variazione del prezzo zonale è quindi “interna” alla struttura della tariffa per cui la componente incentivante, calcolata come differenza tra la tariffa e il prezzo zonale medio, aumenta al diminuire del prezzo zonale, mentre la componente non incentivante, data dal prezzo zonale, trova quale limite al suo aumento il valore della tariffa onnicomprensiva;
d) la tariffa incentivante aggiuntiva, prevista per gli impianti superiori a 1 MW, non remunera, invece, l’energia prodotta che viene venduta ai prezzi di mercato (e rimane quindi esposta alle oscillazioni del medesimo), ma serve a ristorare ex ante gli operatori economici, consentendo ad essi di rientrare, almeno in parte, degli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti anche in caso di fluttuazioni negative. Essa copre l’energia incentivata (quota di produzione netta immessa in rete) non potendo comunque mai superare la TFO.
12.6. Sulla disciplina sopra delineata è intervenuto l’art. 26 d.l. 91/2014 (c.d. “spalma-incentivi”) che ha rimodulato in diminuzione gli incentivi per gli impianti fotovoltaici sancendo, per quanto riguarda le TFO erogate ai sensi del quarto e quinto conto energia, che tale rimodulazione si applica non all’intera tariffa, bensì solo alla “ componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012 ”, ossia secondo le modalità di calcolo della tariffa aggiuntiva per gli impianti superiori a 1 MW (differenza tra tariffa onnicomprensiva e prezzo zonale, fermo il limite del non superamento della TFO: cfr. art. 26, comma 4 ,d.l. 91/2014).
12.7. La citata disposizione non ha modificato la natura e la struttura della TFO, trasformandola da tariffa fissa a variabile dipendente dai prezzi di mercato, ma ha rimodulato in pejus la sola componente incentivante (data dalla differenza tra la tariffa e la valorizzazione economica dell’energia immessa in rete: TFO-PZm).
12.8. Ciò allo scopo di evitare che con la rimodulazione estesa all’intera tariffa (e, quindi, anche alla componente di remunerazione dell’energia venduta) si determinasse una disparità di trattamento tra i produttori aderenti alla TFO e quelli che beneficiano della tariffa incentivante aggiuntiva per i quali la rimodulazione non riguarda l’energia venduta a prezzi di mercato.
12.9. In attuazione dell’art. 26 citato, il GS ha adottato le “ Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ” ed implementato l’algoritmo di calcolo per la determinazione della TFO rimodulata, così stabilendo: Energia netta immessa in rete * [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm], riservandosi peraltro un aggiornamento “anche sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi ” (Cfr. istruzioni operative, pag. 4).
12.10. L’algoritmo è stato in origine elaborato, come puntualizzato dal gestore nella comunicazione di conclusione del procedimento del 3 marzo 2023, prendendo a riferimento le normali condizioni di mercato, nelle quali il prezzo dell’energia è costantemente inferiore all’importo delle tariffe onnicomprensive: nella fisiologia di mercato è escluso il superamento dell’importo massimo della TFO normativamente previsto.
12.11. A causa dell’anomalo e imprevedibile aumento dei prezzi energetici negli anni 2021 e 2022, il differenziale oggetto di rimodulazione ha assunto però valori negativi, quindi pari a zero, da ciò derivando l’erogazione di una tariffa pari al prezzo zonale, addirittura superiore a quella stabilita dai conti energia [ Corrispettivo TFOm [€] = Energia netta immessa in retem * [coefficiente di rimodulazione * (0) + PZm ] = Energia netta immessa in retem * PZm.] .
12.12. Siffatto risultato si pone in contrasto:
a) con la finalità del decreto “spalma-incentivi” che è quella di rimodulare in diminuzione la TFO, attuando un equo bilanciamento tra il sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile e la sostenibilità dei correlativi costi a carico degli utenti finali (cfr. Corte cost. sent. n. 16/2017 § 8.2);
b) con limite imposto dallo stesso art. 5, comma 1, secondo periodo, d.m. 5 luglio 2012, richiamato dall’art. 26, comma 4 d.l. 91/2014, per cui “ tale differenza [tra la TFO e il PZm, n.d.r.] non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati ”;
c) con l’art. 24, comma 2, lett. a) d.lgs. 28/2011 secondo cui l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, evitando l’effetto di sovraincentivazione determinato dalla corresponsione di un incentivo superiore a quello stabilito dai vari conti energia;
d) con la natura e la finalità della TFO che viene completamente snaturata, trasformandosi da strumento di sostegno per la produzione di “energia pulita” (garanzia di remunerazione fissa e onnicomprensiva) in uno “scudo” per alcuni produttori dalle fluttuazioni negative di mercato (garanzia di prezzo minimo in caso di discesa del prezzo di mercato).
12.13. Di qui l’esigenza di un adeguamento della formula algoritmica, al fine di renderla compatibile con la lettera e la ratio della normativa sopra richiamata, mediante la previsione di valore del PZm non superiore a quello della TFO non rimodulata [ TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione * (TFO – PZm) + min (PZm; TFO)] con: (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)].
12.14. Il quadro normativo e provvedimentale sopra richiamato evidenzia l’infondatezza dell’assunto dell’appellante secondo cui la TFO assolverebbe – quanto meno dall’entrata in vigore del decreto “spalma-incentivi” – ad una mera funzione integrativa del prezzo di mercato, irragionevolmente riservata ad un’unica categoria di produttori.
12.15. Sul punto giova osservare che:
- la disciplina di settore non contempla due canali di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti fino a 1 MW-ossia la tariffa e il prezzo zonale-ma un unico canale costituito dalla tariffa fissa e onnicomprensiva che viene influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale, ai fini della quantificazione delle due componenti, incentivante e non incentivante; la componente incentivante è tanto maggiore quanto minore è il prezzo zonale mentre la componente non incentivante, costituita dal prezzo zonale, trova un limite nella tariffa;
- la tariffa perderebbe i caratteri di stabilità e di onnicomprensività- intrinseci alla struttura e natura del sistema di incentivazione mediante TFO - qualora il prezzo zonale venisse considerato non un fattore di determinazione delle due componenti della tariffa, ma un criterio di indicizzazione della tariffa nel suo complesso. La presenza della componente incentivante, sensibile alla variazione del prezzo zonale, consente di conformare il meccanismo della TFO a quelle esigenze di sostenibilità dell’iniziativa economica evidenziate dall’appellante;
- in caso di differenziale negativo, il produttore non riceve il prezzo di mercato, in sostituzione della tariffa (“uscendo” temporaneamente dalla TFO nei momenti in cui non è conveniente aderirvi), ma riceve una tariffa superiore a quella prevista dal conto energia e pari al prezzo di mercato;
- non è ravvisabile alcuna penalizzazione degli operatori i quali, aderendo alla TFO, ottengono una tariffa fissa per l’intera durata del rapporto di incentivazione, sottraendosi al rischio di mercato. Per contro, il riconoscimento ad essi di compensi ulteriori rispetto alla tariffa introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori che quel rischio hanno invece assunto;
- non sussiste alcun trattenimento di una quota di energia da parte del GS finalizzato alla vendita sul mercato a discapito del produttore poiché, ai sensi dell’art. 9 della delibera RE sopra citata, “ la differenza, positiva o negativa, tra i costi sostenuti dal GS per il ritiro commerciale dell’energia elettrica e i ricavi derivanti al GS dalla vendita della medesima energia elettrica è posta in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto ” (cfr. comunicazione conclusione del procedimento del 3 marzo 2023);
- il carattere flessibile dei regimi di sostegno e l’esigenza di tener conto dei meccanismi di mercato, entrambi sanciti dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 28/2011, non impongono una tariffa indicizzata al prezzo di mercato, ma consentono la previsione di un criterio di flessibilità che opera all’interno tariffa, che viene “costruita” tenendo conto anche del prezzo di mercato;
- non è pertinente il richiamo all’ordinanza di questa sezione n. 7673/2023 (relativa al d.m. 23 giugno 2016, cfr., anche, ord. 926 del 2024 con riguardo al d.m. 4 luglio 2019) per la diversità della fattispecie ivi esaminata, relativa al meccanismo di incentivazione “a due vie” e all’incentivo negativo posto a carico di operatori che vendono l’energia sul libero mercato. Come evidenziato dalla citata ordinanza, infatti, “ l’incentivo negativo non è una contropartita della garanzia di una tariffa costante, poiché l’impresa vende l’energia sul mercato, che ha le sue dinamiche e i suoi rischi ”. Con la TFO, invece, l’energia viene ceduta a GS e non venduta sul mercato;
- inconferente è il richiamo all’art. 4.2 lett. b) della convenzione sottoscritta tra le parti, in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente a quegli impianti in parte incentivati e in parte no, applicandosi a quella potenza aggiuntiva dell’impianto non ammessa a meccanismi di incentivazione, ma che fruisce, ad esempio, del c.d. “ritiro dedicato”, cedendo l’energia aggiuntiva direttamente al GS, in conformità a quanto previsto dall’art. 5.2 lett b) della delibera Arera n. 343/2012.
12.16. In ultimo, giova ricordare che la tesi dell’equiparazione, per effetto dello “spalma-incentivi”, delle modalità di calcolo della tariffa per tutti gli impianti (siano essi di potenza superiore o inferiore a 1MW) è stata di recente disattesa da questa sezione in fattispecie analoghe a quelle per cui è causa. E’ stato, in particolare, osservato che il rinvio all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 ,disposto dall’art. 26 d.l. 91/2014, “ riguarda esclusivamente il meccanismo di calcolo, a nulla rilevando il riferimento agli impianti di potenza superiore a 1 MW contenuto nel testo, poiché, come detto, il perimetro applicativo della disposizione è stabilito a monte dalla norma spalma incentivi e il richiamo al d.m. 5 luglio 2012 è finalizzato solo a mutuare il metodo quantitativo per la determinazione della componente incentivante della tariffa ” (sent. nn. 2824, 2825, 2826, 2827,2828, 2829 e 2830 del 2025).
12.17. Per tali ragioni, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello devono essere respinti.
13. Con il quinto motivo di appello, l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 7, volto a dedurre il contrasto tra gli atti impugnati e l’art. 15- bis del d.l. 4/2022 relativo al prelievo sui c.d. “extraprofitti”. Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., sussistono molteplici elementi di affinità tra il prelievo ex art. 15- bis del d.l. 4/2022 e la rettifica dell’algoritmo di calcolo della TFO, affinità che sono state del tutto obliterate dalla sentenza.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Come sopra osservato, la revisione dell’algoritmo, lungi dall’introdurre un tetto massimo al prezzo dell’energia ceduta, si è limitata ad emendare un errore in cui il GS è incorso nel tradurre in formula di calcolo le disposizioni introdotte dalla “spalma-incentivi”, errore che è emerso a seguito dell’impennata dei prezzi dell’energia nel periodo 2021 e 2022: per effetto di tale incremento la componente non incentivante della tariffa ha superato la tariffa stessa in contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 5 comma 1 d.m. 7 luglio 2012 e dell’art. 26 comma 4 d.l. 91/2014.
13.3. La previsione di un limite all’incremento della componente PZm dell’algoritmo di tariffa non è assimilabile all’introduzione di un price cap al prezzo dell’energia, poiché l’impianto non cede energia a prezzo di mercato, ed è funzionale a ricondurre il quantum erogato entro il valore massimo stabilito dal conto energia.
13.4. L’asserita sovrapponibilità di disciplina poggia sul duplice errore di fondo da cui muovono tutte le difese della ricorrente, ossia la scomposizione dell’unica tariffa in due canali di remunerazione e l’assegnazione ad essa della mera funzione di garanzia di un prezzo minimo a fronte di fluttuazioni negative di mercato.
13.5. Anche il quinto motivo deve, quindi, essere respinto.
14. Con il sesto motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 8, relativo alla violazione del legittimo affidamento, essendo la modifica dell’algoritmo di calcolo della tariffa avvenuta dopo ben otto anni dalla sua adozione, e alla violazione Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 che ha fissato un tetto ai ricavi di mercato, pari ad euro 180 per MWh di energia elettrica prodotta (somma superiore a quella individuata in termini di TFO dalla convenzione sottoscritta dall’appellante).
14.1. Anche tale censura non coglie nel segno.
14.1. L’appellante ha aderito al meccanismo della TFO che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012, contempla l’erogazione di una tariffa fissa e onnicomprensiva indipendente nel suo complesso dai prezzi di mercato.
14.2. A seguito dell’introduzione dell’art. 26, comma 4, d.l. 91/2014, il GS ha adeguato l’algoritmo di calcolo al fine di rimodulare in diminuzione la componente incentivante. Nelle istruzioni operative del 3 novembre 2014 ha, peraltro, precisato che il gestore “si riserva di aggiornare le presenti Istruzioni a seguito di eventuali evoluzioni normative, anche sulla base dell’esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi, fornendo, se necessario, ulteriori indicazioni in merito ”.
14.3. L’incremento eccezionale dei prezzi energetici verificatosi nel 2021 e nel 2022 ha reso evidente, come sopra osservato, l’errore logico della formula algoritmica, essendo stata riconosciuta ai produttori una tariffa concreta pari al prezzo zonale e, quindi, superiore alla TFO a cui avevano a suo tempo aderito sottoscrivendo la relativa convenzione.
14.4. Come osservato dal T.a.r., l’operatore ammesso alla TFO ha potuto valutare ex ante , al momento dell’accesso al regime di riferimento, la sostenibilità dell’iniziativa economica, scegliendo di porsi al riparo dalle oscillazioni del mercato. Non può, pertanto, pretendere (ora) in proprio favore l’applicazione delle regole di mercato al quale egli è estraneo, avendo piuttosto ottenuto, indebitamente, somme superiori a quanto normativamente stabilito e spettante in base al meccanismo fisso e omnicomprensivo a cui ha avuto accesso.
14.5. Le circostanze sopra richiamate non solo escludono un legittimo affidamento nella corresponsione di un importo superiore alla TFO, alla luce modello di operatore “prudente e accorto” di matrice unionale richiamato dal giudice di primo grado, ma evidenziano anche la doverosità dell’adeguamento dell’algoritmo e l’obbligatorietà del recupero dell’importo non spettante, secondo le regole dell’indebito oggettivo.
14.6. Quanto al regolamento UE n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 richiamato dall’appellante, esso introduce un tetto obbligatorio ai ricavi di mercato dei produttori di energia rinnovabile (art. 6) a seguito dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia registrati da settembre 2021: tale normativa è estranea alla fattispecie per cui è causa in cui non si controverte dell’apposizione di un price cap all’energia ceduta sul mercato, bensì della corretta determinazione della TFO, secondo il meccanismo a cui la società ha aderito con la sottoscrizione della convenzione del 2013.
14.7. Sul punto, il collegio si limita ancora ad osservare che il regolamento in esame individua i casi in cui il legislatore nazionale può escludere l’operatività del tetto di euro 180 per MWh, menzionando anche gli impianti di generazione che hanno una capacità installata massima di 1 MW (art. 7, commi 3-6): ergo per tali impianti è rimesso al libero apprezzamento degli Stati membri la non applicabilità del tetto indicato dalla direttiva o anche l’applicabilità di un tetto inferiore.
14.8. Anche il sesto motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
15. Con il settimo motivo di appello l’appellante deduce che la sentenza impugnata non ha preso posizione sulla illegittima e immotivata disparità di trattamento, censurata con il motivo n. 9, tra gli impianti con potenza superiore ad 1 MW che vendono l’energia sul mercato ai prezzi zonali di riferimento (senza ricevere dal GS la componente incentivante) e gli impianti – come quello in esame – che pur non ricevendo alcunché a titolo di incentivo (la componente incentivante è pari a 0), sarebbero “costretti” a vendere al GS l’energia ad un prezzo calmierato e fisso negli anni.
15.1. L’infondatezza del motivo in esame discende da quanto più sopra osservato in ordine alla diversa funzione della tariffa che per gli impianti aderenti alla TFO remunera, oltre alla componente incentivata, anche quella non incentivata e ceduta al GS, il cui valore è sottratto alle oscillazioni di mercato, mentre per quelli aderenti alla tariffa incentivante aggiuntiva non remunera l’energia prodotta che rimane nella disponibilità del produttore e viene venduta sul mercato.
15.2. Siffatto profilo è stato puntualmente messo in luce dal giudice di primo grado che – al capo 3.8 della sentenza – ha escluso qualunque equiparazione, ad opera dello “spalma-incentivi”, tra i due meccanismi incentivanti, rilevando che “ Tale motivo si basa su un’interpretazione non corretta dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, cui rinvia l’art. 26, comma 4, del D.L. 91/2014. Il rinvio a tale articolo è finalizzato solo a prevedere una formula di calcolo della nuova componente incentivante della tariffa, senza alcun intento di uniformare il regime previsto per le due tipologie di impianti .”
15.3. Non risulta, pertanto, ravvisabile alcun vizio di omessa pronuncia.
15.4. Per contro, è la tesi sostenuta dall’appellante che determinerebbe una disparità di trattamento e un effetto distorsivo della concorrenza, trasformando la TFO in una copertura per le sole fluttuazioni negative e, quindi, in un surrettizio aiuto di Stato per talune tipologie di produttori.
15.5. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
16. Con l’ottavo motivo di appello si censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 10, relativo all’illegittimità del provvedimento con cui il GS ha adottato una nuova formula di calcolo per la tariffa, che costituisce un annullamento d’ufficio in autotutela dell’algoritmo di calcolo utilizzato a partire dal 2015. Il giudice avrebbe errato nel qualificare il provvedimento come mera rettifica in quanto non è volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, ma è un intervento demolitorio rispetto ad un precedente algoritmo.
16,1. La censura è priva di pregio.
16.2. Il GS si è limitato a correggere un errore (logico e non materiale) dell’algoritmo che nella sua formulazione originaria aveva consentito la corresponsione di una tariffa corrispondente al prezzo medio zonale, in contrasto con il d.m. di riferimento e con l’art. 26 del decreto “spalma-incentivi”.
16.3. L’incremento anomalo dei prezzi dell’energia nel biennio 2021-2022 ha disvelato l’incompletezza della formula di calcolo che non teneva conto di un aspetto (il prezzo medio zonale non può mai superare la TFO), comunque presupposto dal quadro regolatorio.
16.4. L’intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell’autotutela: esso ha ad oggetto la formula algoritmica e non il provvedimento amministrativo adottato.
16.5. A quanto appena esposto occorre aggiungere che: a) la correzione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto; b) il GS ha puntualmente motivato sia in relazione al termine ragionevole, in rapporto alla sopravvenienza eccezionale e imprevedibile (la “fiammata” dei prezzi del 2021 e 2022), sia in relazione al bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello del produttore (cfr. comunicazione del 3 marzo 2023).
16.6. Inconferente è il richiamo all’art. 3 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili poiché non attiene ai regimi di sostegno ma alla “ pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio ”.
16.7. Anche l’ottavo motivo di appello deve, in definiva, essere respinto.
17. Con il nono motivo di appello, l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 11 relativo alla richiesta di restituzione di somme corrisposte nel 2021, trattandosi di partite ormai chiuse e definite ai sensi dell’art. 26 d.l. 91/2014, che non potevano essere arbitrariamente riviste a distanza di molti mesi.
17.1. Il motivo è infondato sotto un triplice profilo:
a) l’art. 26 comma 1 d.l. 91/2014 riguarda il conguaglio tra producibilità media annua stimata e produzione effettiva e non attiene alla ripetizione dell’indebito oggettivo, sempre possibile entro il termine ordinario di prescrizione;
b) il recupero delle somme eccedenti l’importo della tariffa è un atto dovuto per il GS che non può essere paralizzato dalla mera proposizione di un ricorso giurisdizionale;
c) il GS può disporre il recupero delle somme attraverso la compensazione c.d. impropria attuata con l’accertamento del dare e avere e con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, senza essere tenuto alla rateizzazione che l’appellante non ha, peraltro, nemmeno richiesto.
17.2. Anche il motivo in esame deve, quindi, essere respinto.
18. Infine, con il decimo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 13 relativo al contrasto dei d.m. 2011 e 2012 con il d.lgs n. 28/2011 (in particolare, con gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10) e con i principi eurounitari.
18.1 Deduce che i decreti in questione si porrebbero in contrasto con l’art. 3 della direttiva n. 2009/28/CE – abrogata con effetto dal 1 luglio 2021, ma ancora in vigore all’epoca di adozione dei dm 2011 e 2012 – che stabilisce che ogni Stato membro “ promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici ” e adotta “ misure efficacemente predisposte ”, in modo da raggiungere entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale fissata quale obiettivo nazionale, nonché con l’art. 4 della direttiva n. 2018/2001/UE il quale prevede che i meccanismi di sostegno devono rispondere ai segnali di mercato.
18.2. Per tali ragioni, chiede in subordine che, sulla base del precedente di cui all’ordinanza n. 7673/2023, venga sollevata questione pregiudiziale sulla compatibilità, o meno, della normativa interna rispetto ai principi eurounitari richiamati nell’atto di appello.
18.3. Il motivo è infondato.
18.4. La previsione di una tariffa incentivante che assicuri un corrispettivo fisso e onnicomprensivo è conforme alle direttive richiamate, atteso che:
a) promuove e incoraggia l’efficienza e il risparmio energetico poiché consente ai piccoli produttori di optare per un regime incentivante che li pone al riparo dal rischio di mercato con la garanzia di un corrispettivo prevedibile e predeterminato. Non può, invece, predicarsi alcun legittimo affidamento dell’operatore di settore nella corresponsione di un importo superiore alla tariffa predeterminata (da lui chiesta e conosciuta al momento dell’accesso) che ha ragionevolmente determinato un intervento correttivo dell’autorità (Corte di giustizia 27 giugno 2024, in causa C-148/23, punto 54);
b) ha una struttura che valorizza il corrispettivo economico dell’energia ceduta tenendo conto dei prezzi di mercato, ma non crea alcuna distorsione sul mercato poiché i produttori che vi aderiscono scelgono di cedere tutta l’energia al GS dietro tariffa, rinunciando a venderla sul mercato. Per contro, la concezione “mista” della TFO (o, meglio, “intermittente” nella misura in cui lascia libero l’operatore di “uscire” e “rientrare” nella tariffa), sostenuta dall’appellante, garantisce ad alcuni produttori un prezzo superiore a quello di mercato in caso di congiuntura economica negativa e un prezzo pari a quello di mercato in caso di congiuntiva economica positiva con l’effetto di: 1) creare una distorsione del mercato; 2) consentire a taluni produttori di non reagire ai segnali di prezzo (sfavorevoli) di mercato;
c) è conforme all’effetto incentivazione nell’ambito degli aiuti di Stato, ex art. 107 T.F.U.E., nel settore dell’energia, come rilevato dal giudice di primo grado;
d) sebbene rimodulata in diminuzione non contrasta con i principi eurounitari di certezza del diritto e legittimo affidamento nella corresponsione dell’incentivo oggetto di convenzione (Corte di giustizia 15 aprile 2021, sulle cause riunite C-798/18 e 799/18).
18.5. Non sussistono, pertanto, i presupposti per il rinvio pregiudiziale, stante l’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole sulla non conformità della disciplina nazionale al diritto dell’Unione (Corte di giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, § 33, 47 e 50).
18.6. Quanto al richiamo agli artt. 23, 24 e 25 d.lgs 28/2011, si è già più sopra rilevato la conformità della TFO alla normativa primaria nella misura in cui considera il valore economico dell’energia prodotta quale componente quantitativa ai fini della determinazione dell’incentivo.
18.7. il decimo motivo di appello deve, quindi, essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello.
19. Deve, conseguentemente, essere respinta la domanda di accertamento della spettanza degli importi derivante dall’applicazione dell’algoritmo non rettificato e condanna del GS alla loro corresponsione, riproposta in questa sede.
20. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO